Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE C.S., PUBBLICATA NEL C.U. 165/CAE-LND del 3.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946
Massima: … la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione. Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l’ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall’atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell’ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società. Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi de quibus. La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 24/TFN-SVE del 28 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 19/TFN-SVE del 15 Aprile 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE B.D., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 75 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946
Massima: … la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione. Inoltre, tanto il calciatore, sentito personalmente, quanto l’ex Presidente della ASD Acireale, a mezzo note scritte, confermano la circostanza che gli assegni, non incassati dall’atleta e dallo stesso riconsegnati, fossero stati emessi non sul conto della società ma su quello personale dell’ex Presidente della reclamante e, quindi, consegnati al calciatore esclusivamente a garanzia del debito della società. Conseguentemente, ad oggi, il calciatore risulta ancora creditore degli importi de quibus. La decisione della C.A.E. risulta, pertanto, correttamente adottata.
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.C., PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.
Impugnazione istanza:
RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946
Massima: … la ASD Città Di Acireale non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati, sia in relazione ai versamenti realmente effettuati al calciatore, sia alle ritenute d’acconto asseritamente versate; l’assenza di molti calciatori tesserati con la reclamante a far data dall’11.05.2018 può essere ricondotta ad una scelta societaria e, comunque, non esonera la società dalla corresponsione delle somme. il calciatore ha tempestivamente contestato quest’ultima circostanza alla società, la quale non ha replicato a quanto dedotto dall’atleta; in ogni caso, le censure avanzate dal reclamante sodalizio sportivo in merito all’asserito inadempimento contrattuale attengano alla materia disciplinare e non a quella economica di competenza di questo Tribunale e come tali non possono inferire sul contenuto degli accordi economici tra società e calciatori. …Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE L.N.A., PUBBLICATA NEL C.U. 168/CAE-LND del 4.12.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 106 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946
Massima: … la ASD CITTÀ DI ACIREALE non ha fornito documentazione idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati…Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto
Decisione T.F.N.- Sezione Vertenze Economiche: Decisione pubblicata sul C.U. n. 21/TFN-SVE del 21 Maggio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 16/TFN-SVE del 14 Marzo 2019 (dispositivo)
Decisione impugnata: DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE S.M., PUBBLICATA NEL C.U. 142/CAE-LND del 8.11.2018.
Impugnazione istanza: RECLAMO N°. 73 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACIREALE 1946
Massima: ….la documentazione prodotta dalla ASD Città Di Acireale è inammissibile in quanto non fornita in originale e non idonea ad attestare l’avvenuto pagamento degli importi reclamati e le relative imputazioni; il calciatore ha fornito originale della documentazione medica attestante l’insorgenza di un infortunio relativo al periodo in contestazione…Il Tribunale … conferma l’impugnata decisione della CAE che ha condannato la società al pagamento in favore del calciatore del residuo saldo dovuto per l’accordo economico sottoscritto