F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 114/CSA del 11 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CSA del 16 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/BRESCIA DEL 28.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 01.3.2017)
RICORSO DEL F.C. BARI 1908 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARI/BRESCIA DEL 28.2.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 01.3.2017)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Bari/Brescia, disputato in data 28.2.2017 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva alla F.C. Bari 1908 (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00, per aver i suoi sostenitori, “nel corso della gara, lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni fumogeni”. L’entità della predetta sanzione era stata attenuata per avere il Giudice Sportivo riconosciuto la sussistenza, nel caso di specie, delle circostanze ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) C.G.S., in quanto la Società aveva concretamente operato con le forze dell’ordine, ai fini preventivi e di vigilanza.
Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale sosteneva, in primo luogo, che le dimensioni e la struttura propria dello Stadio San Nicola - caratterizzato dall’enorme distanza esistente tra gli spalti ed il perimetro all’interno del quale è collocato il terreno di giuoco, nonché dalla presenza di reti di protezione – renderebbero impossibile l’arrivo sul campo o sul perimetro circostante di fumogeni lanciati dagli spalti. A sostegno di quanto sopra ed in ragione del contrasto esistente tra le risultanze dei rapporti ufficiali dell’Arbitro e dei suoi assistiti, dai quali nulla risulterebbe accaduto, e quanto refertato dai rappresentanti della Procura Federale, la Società eccepiva come la segnalazione dell’evento in oggetto doveva essere considerata come frutto di un errore da parte dei delegati della Procura Federale stessa.
Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 16.3.2017, per la Società, nessuno è comparso.
La Corte, esaminati gli atti, rileva come i referti dei collaboratori della Procura Federale abbiano efficacia di piena prova circa i fatti in esso descritti, posti in essere dalla tifoseria della squadra del Bari. Ne consegue, pertanto, che i fatti oggetto di contestazione devono considerarsi avvenuti. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, peraltro, congrua.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 di Bari.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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