Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 12/TFNT del 20 Novembre 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore X.S. (20.11.1996 - matr. 4968047), nei confronti della società ASD Futsal Ostuni (matr. 953026) e del Comitato Regionale Puglia, al fine di richiedere lo svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore e, per l’effetto, dichiarato lo svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF a decorrere dal 13 luglio 2023, data di presentazione della domanda di svincolo…. deve osservarsi come l’art. 32 bis della NOIF, nel disciplinare la durata del vincolo di tesseramento  e lo svincolo per decadenza per i calciatori e le calciatrici che entro il termine della stagione sportiva in corso abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 24° anno di età, prevede espressamente al secondo comma che “…Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva”. In ragione di tale espressa previsione regolamentare, la pubblicazione su Comunicato Ufficiale del Comitato e/o Divisione di appartenenza del provvedimento di concessione o di diniego dello svincolo costituisce condicio sine qua non per proporre il reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, non solo quale condizione sostanziale ma anche quale presupposto processuale ai fini del computo del termine di decadenza per proporre il relativo reclamo. Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione acquisita in atti, vi è evidenza di come il Comitato Regionale Puglia – LND non abbia mai pubblicato sul proprio Comunicato Ufficiale gli esiti conclusivi in ordine alla istanza di svincolo per decadenza presentata a mezzo raccomandata in data 13.07.2023 dal calciatore ….; di conseguenza non è applicabile al proposto ricorso il termine decadenziale di cui all’art. 32 bis, comma 2, delle NOIF, ma bensì il termine ordinario di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero sia 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, nella specie avvenuta 8.10.2023, seppure implicitamente. Una diversa interpretazione delle suddette norme comporterebbe di fatto la privazione di ogni forma di tutela del calciatore il cui status a fronte di una istanza di svincolo per decadenza, rimarrebbe cristallizzato e privo di tutela, nella ipotesi in cui il competente Comitato Regionale non provveda alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del proprio provvedimento che definisca tale procedimento. Inoltre, deve osservarsi come risulti priva di ogni effetto giuridico la comunicazione del 19.07.2023 prot. N. 23000046 resa dal Presidente del C.R. Puglia-LND, sia perché sul piano sostanziale il provvedimento di accoglimento e/o rigetto della istanza di svincolo per decadenza proposta dal calciatore deve trovare evidenza esclusivamente a mezzo di “pubblicazione sul Comunicato Ufficiale”, sia perché la predetta comunicazione non è stata effettuata secondo le modalità previste dall’art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, bensì a mezzo raccomandata risultata notificata per compiuta giacenza alla data del 31.08.2023, peraltro ad un indirizzo diverso da quello di residenza del citato calciatore per come indicato nella anagrafica dello stesso. Nel merito, la istanza di svincolo per decadenza presentata in data 13.07.2023 dal calciatore … – contrariamente a quanto affermato dal Presidente del C.R. Puglia-LND nella nota del 19.7.2023 – risulta perfettamente coerente con le previsioni dell’art. 32 bis NOIF, sia per quanto attiene al possesso dei requisiti sostanziali, sia con riferimento alle condizioni di procedibilità della stessa. In particolare, va evidenziato che non solo l’art. 32 bis, comma 2, NOIF non impone al calciatore di trasmettere al C.R. Puglia, unitamente alla istanza di svincolo, la prova della avvenuta contestuale comunicazione della predetta istanza alla società di appartenenza, ma nel caso di specie vi è prova in atti come il calciatore …. abbia correttamente inoltrato la istanza di svincolo per decadenza sia al C.R. Puglia, sia alla propria società di appartenenza Futsal Ostuni (racc.ta 20069637271-6 del 13.07.2023, ricevuta in data 18.07.2023).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 10/TFNT del 5 Settembre 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD San Luca (matr. 947108) avverso lo svincolo per decadenza ex art. 32 bis NOIF del calciatore A.F. (12.4.1998 – matr. 5364012) disposto dal Dipartimento Interregionale - LND con CU n. 5 del 3 agosto 2023

Massima: Il Tribunale Federale Nazionale dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione dell’intervenuta rinuncia al ricorso prima della celebrazione dell’udienza e della mancata costituzione in giudizio delle parti controinteressate.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFNT del 21 Agosto 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Avverso il provvedimento di svincolo ex art. 32 bis delle NOIF, emesso dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicato sul C.U. n. 9 del 25 luglio 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso  proposta dalla società SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl (matr. 780408) nei confronti del calciatore L.F.F. (2.8.1998 - matr. 1008412)

Massima: Accolto il ricorso della società e per l’effetto dichiarata la nullità dello svincolo ex art. 32 bis delle NOIF concesso al calciatore dalla Divisione Calcio a 5 ex art. 32 bis NOIF in data 25 luglio 2023…Invero, occorre richiamare il contenuto dell’art. 32 bis, comma 2, delle NOIF il quale recita “Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva”. La norma di riferimento per la stagione sportiva 2023/2024 prevede la necessità – per le richieste di svincolo da parte dei Calciatori – di essere inviate mediante raccomandata o telegramma alla società sia per il periodo sino al 28 giugno 2023 sia per il periodo successivo (dal 29 giugno in poi). E’ di tutta evidenza – dagli atti depositati – che la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl non ha mai ricevuto, né poteva ricevere, l’istanza di svincolo in questione, considerati gli evidenti errori di notifica intervenuti; nella specie, la notifica operata a mezzo servizio DHL Express recava un indirizzo da parte del mittente (il calciatore Fiuza) errato, in primis, per la città di appartenenza della Società (l’invio è stato effettuato presso la città di Treviso, mentre la sede legale della Società è Padova) e poi, per l’indirizzo e-mail altrettanto errato (info@petrarcacalciocinque.it invece che petrarcacalcioacinque@cgn.legalmail.it).  Dunque, la carenza di notifica in cui è incorso il calciatore Fiuza, non solo risulta per tabulas e non appare scusabile, ma non può nemmeno considerarsi successivamente sanata dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la società Petrarca non ha mai avuto modo di interloquire dinnanzi alla competente Divisione in merito all’istanza avanzata dal calciatore. Va ribadito che presupposto indefettibile affinché un calciatore possa ottenere lo svincolo ex art. 32 bis della NOIF, è il contestuale invio, a pena di decadenza, della istanza a mezzo di lettera raccomandata o telegramma alla Società di appartenenza ed al Comitato od alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. La assoluta obbligatorietà dell’invio contestuale lo si ricava dalla norma stessa e pertanto – rispetto a quanto affermato dalla difesa del Calciatore Fiuza – non si tratta assolutamente di una “mera comunicazione di cortesia”, dal momento che la finalità della previsione in questione è evidentemente quella di garantire l’instaurazione di un compiuto contraddittorio con la società controinteressata allo svincolo richiesto dal calciatore, prima che il competente Comitato o la Divisione proceda con la emissione del provvedimento di svincolo. La evidente e inescusabile negligenza mostrata dal calciatore nel procedere alla prevista contestuale trasmissione alla società di appartenenza dell’istanza di svincolo dallo stesso rivolta alla competente Divisione, inducono questo Tribunale a disporre la condanna dello stesso al pagamento delle spese in favore della società ricorrente, sia pur nella misura minima prevista dalla normativa.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 6/TFN del 18.09.2020

Decisione impugnata: Accoglimento della richiesta di svincolo per il calciatore A.R. (n. 07.05.1989 – matr. FIGC 1028843), ma effettuata dalla ASD Leonardo (matr. FIGC 931618) – Com. Uff. n. 18 del 04.08.2020 della Divisione Calcio a 5,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla SSD Petrarca Calcio A 5 Srl (matr. FIGC 780408) / A.R. / ASD Leonardo - Reg. Prot. 71/TFN-ST)

Massima: L’ art. 32 bis NOIF…. non individua in modo tassativo e perentorio il soggetto che deve inoltrare, spedire, produrre, depositare, la richiesta di svincolo per decadenza ovvero non esprime un divieto alla presentazione della richiesta da parte di un terzo delegato. D'altro canto, nel caso che ci occupa, la delega,…coincide con la richiesta stessa. La società ASD Leonardo si è infatti limitata a confezionare e spedire alla Divisione, il plico raccomandato contenente la c.d. delega. Il precitato documento denominato impropriamente delega, contiene tutti gli elementi necessari al raggiungimento dello scopo, come prescritti dall'art 32 bis NOIF: le generalità dettagliate del richiedente, il richiamo normativo, fonte della richiesta di svincolo per decadenza, la data e la firma del calciatore richiedente. Nessun rilievo peraltro, è stato avanzato dalla ricorrente sulla regolarità formale e sostanziale del documento appena esaminato. È superfluo infine ricordare che la richiesta di svincolo per decadenza, non inciampa in preclusioni: "La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio". (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 ottobre – 16 dicembre 2014, n. 26377).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 9/TFN del 19.9.2019

Decisione impugnata: Provvedimento di svincolo ex art. 32bis NOIF della calciatrice R.C. (n. 15.11.1986 – matr. FIGC 3781710), emesso dal CR Toscana – LND,

Impugnazione istanza: Reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dalla società Libertas Academy ASD (matr. FIGC 945632) / R.C.

Massima:… non vi sono dubbi che l’istanza di svincolo per decadenza del tesseramento sia stata inviata nel periodo indicato dall’art. 32 bis NOIF (il 19 giugno 2019 con consegna alla LND il 21 successivo) anche alla Società di appartenenza, nell’indirizzo …. dove risulta avere la residenza legale, pubblicizzata peraltro anche nel timbro usato normalmente …L’indicazione di un diverso indirizzo per la corrispondenza non può rendere nulle le comunicazioni effettuate presso la sede legale, soprattutto quando la ricezione di un plico viene certificata dall’Ufficio Postale con la sottoscrizione della “compiuta giacenza”. Tale attestazione … è sottoscritta da un incaricato di pubblico servizio, il quale, a sua volta, ha preso atto che il messo ha reperito la sede del destinatario, inviandogli la prescritta raccomandata, che non è stata ritirata. Pertanto, l’invio della copia dell’istanza di svincolo deve ritenersi ritualmente avvenuta e pervenuta al destinatario…., in mancanza di rituale opposizione…il tribunale.... conferma lo svincolo ex art. 32bis NOIF della calciatrice

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 11/TFNT del  09 Gennaio 2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 08 DELLA SOCIETÀ ASD N.OTARESCO CALCIO 1924 CONTRO IL CALCIATORE SIG.  M.T. – RICHIESTA SVINCOLO EX ART. 32 BIS NOIF.

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società avverso il provvedimento del Comitato Regionale, con il quale era stato concesso lo svincolo ex art. 32 bis NOIF al calciatore poiché proposto ben oltre il termine di sette giorni previsto a pena di decadenza. Il primo ed il secondo comma dell’art. 32 bis NOIF così recitano: I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisione di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo articolo 94 ter. 2. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle Società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva. Secondo tale norma, dunque, avverso il provvedimento di concessione dello svincolo, la parte può proporre reclamo, a pena di decadenza, nel termine di sette giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 05/TFNT del 22 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: Marlengo Football Five/ Akkari Abdelhadi (ricorso avverso riconoscimento svincolo per decadenza

Massima: Viene annullato il provvedimento di svincolo per decadenza ex art. 32bis NOIF perché non inviato alla società

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