Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 19/TFNT del 6 Febbraio 2024  (motivazioni)

Decisione impugnata: silenzio-diniego allo svincolo per inattività della società ASD Monastir Kosmoto da parte della Divisione Calcio a 5

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 110 NOIF proposto dal calciatore C.C. (5896805) nei confronti della società ASD Monastir Kosmoto (954914), nonché della Divisione Calcio a 5, al fine di richiedere lo svincolo ex art. 110 NOIF per l’inattività della società.

Massima: Accolto il ricorso proposto dal calciatore nei confronti della società tendente ad ottenere lo svincolo ex art. 110 NOIF per l’inattività della società, per l’effetto, disposto lo svincolo d’autorità del calciatore a far data dal 2 gennaio 2024….L’art. 110 NOIF (“Decadenza dal tesseramento per inattività della società”) stabilisce sul punto che “nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d’autorità dal tesseramento […]. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti”. Di conseguenza, il Comunicato Ufficiale n. 13 del 5 agosto 2023 avrebbe dovuto esplicitamente riportare o un provvedimento federale dichiarativo dell’avvenuto svincolo del giocatore tesserato o un provvedimento del Presidente Federale di avvenuto mantenimento del vincolo medesimo, con esplicito o anche implicito riconoscimento, in tale ultima ipotesi, della ricorrenza di un “caso eccezionale”. Contrariamente a quanto sopra, tuttavia, nel comunicato in esame non viene fatto alcun cenno a nessuna delle possibilità sopra descritte, facendo esclusivo riferimento all’avvenuta rinuncia, da parte della ASD Monastir Kosmoto, alla partecipazione al Campionato di competenza (Campionato Nazionale di Serie A2 Elite) ed alla contestuale ammissione al Campionato Nazionale di Serie B; nessun cenno, invece, viene fatto (come avrebbe dovuto) in merito all’avvenuto o meno mantenimento del vincolo per i calciatori già tesserati. Da detta omissione, non risultando il suddetto Comunicato Ufficiale immediatamente lesivo per il ricorrente, ne deriva per il calciatore ….il mantenimento del diritto ad impugnare nei termini il silenzio-diniego della Divisione Calcio a 5 (in ragione della lesività dei suoi effetti) al fine di ottenere – ove ne ricorrano i presupposti – un provvedimento dichiarativo dello svincolo ex art. 110 NOIF. Tanto premesso, occorre rilevare come, nel caso di specie, ricorrano effettivamente i presupposti necessari al fine di ottenere un provvedimento che dichiari formalmente l’avvenuto svincolo ex lege del calciatore …, ex art. 110 NOIF, per inattività della società. Risulta, infatti, comprovato come la società ASD Monastir Kosmoto, a seguito dell’avvenuta retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A2 Elite abbia contestualmente rinunciato alla partecipazione a detto Campionato, ovvero al "campionato di competenza", e richiesto l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B. Si ricorda, dunque, che, ai sensi dell’art. 110 NOIF, laddove una società decida di rinunciare alla partecipazione al Campionato di Competenza, salvo casi eccezionali riconosciuti espressamente dal Presidente Federale, i calciatori per la stessa tesserati, decadono d’autorità dal tesseramento. La decadenza del vincolo si verifica per espressa previsione della norma (art. 110 Noif cit.), ma ai fini della sua efficacia deve essere formalmente tradotta in un provvedimento federale che prenda atto della verificazione delle condizioni previste dalla norma medesima. In mancanza dell’adozione di tale atto, sussiste per il calciatore il diritto ad impugnare il silenzio-diniego della Federazione, al fine di ottenere – ove ne ricorrano i presupposti – un provvedimento dichiarativo dello svincolo ex art. 110 NOIF. Ne consegue, dunque, la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per poter richiedere ed ottenere un provvedimento formale dichiarativo dell’avvenuto svincolo del calciatore ex art. 110 NOIF, per inattività della società, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (2 gennaio 2024).

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0028/CFA del 25 Ottobre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale nazionale- Sezione tesseramenti 27 settembre 2021 12/TFNST- 2021-2022 avente ad oggetto domanda di riforma/annullamento del Comunicato Ufficiale della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021 con il quale il Presidente Federale ha deliberato lo svincolo d’autorità dei calciatori tesserati per il Chievo Verona e ogni altro atto, anche incognito, presupposto, conseguente e/o comunque connesso ai precedenti

Impugnazione – istanza: A.C. Chievo Verona-FIGC-Cosenza Calcio e altri

Massima: Rigettato il ricorso della società che  - premettendo di aver impugnato innanzi al TAR Lazio il provvedimento di mancata concessione della Licenza Nazionale 2021/2022 e la conseguente non ammissione al Campionato di Serie B 2021/2022” (C.U. n. 12/A del 16 luglio 2021 relativo alla delibera del Consiglio Federale) all’esito del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport – ha impugnato il conseguente provvedimento del Presidente Federale che deliberava lo svincolo d’autorità dei calciatori del Chievo, ex art. 110 N.O.I.F. (Com. Uff. della F.I.G.C. n. 45/A del 3 agosto 2021).…il Collegio chiarisce …. il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale amministrativa e quello reclamato in questa sede non sono legati da un nesso di presupposizione di diritto ma solo di fatto. E ciò nel senso che il provvedimento di svincolo trova il suo presupposto di fatto nella esclusione del Chievo dalla serie B ma rinviene il suo presupposto di diritto nella norma, vale a dire nell’art. 110 NOIF che rende doverosa per il Presidente della F.I.G.C. l’adozione del provvedimento di svincolo quando ne sussistano i presupposti di fatto. E questi presupposti sussistono, perché il fatto, rappresentato dall’esclusione del Chievo dal campionato di serie B, ancorché oggetto di ricorso giurisdizionale, è oggettivo, attuale ed effettivo. In ogni caso quand’anche si potesse superare questa constatazione, resta il fatto che il provvedimento presupposto è tuttora efficace e produttivo di effetti, e il provvedimento del Presidente Federale, la cui legittimità va valutata in rapporto al momento della sua adozione è legittimo - quantomeno sotto questo profilo ritenuto viziante - siccome adottato il 3 agosto 2021, ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto in forza dei quali è stato assunto. Altra e diversa questione è se quei presupposti sussistano alla luce dei motivi dedotti dall’appellante in via principale, ma questo pertiene al giudizio di merito che prescinde da queste considerazioni preliminari…Dalla semplice lettura della norma (art. 110 NOIF), si evince che il provvedimento di svincolo d’autorità assegnato alla competenza del Presidente Federale è un provvedimento vincolato e doveroso, posto che esso ha una precisa funzione, che è quella di garantire ai tesserati vincolati alla Società di recuperare il cartellino e di poter continuare l’attività con altra società sportiva a condizioni migliori di quelle che la società retrocessa può garantire loro. Diritto che risulterebbe vanificato o, comunque, fortemente pregiudicato dall’ulteriore trascorrere del tempo nell’impossibilità di tesserarsi per altre società, come dimostrato dal fatto che la maggior parte di tali calciatori è già riuscita - sostiene la difesa della Federazione senza essere smentita - a trovare un accordo di tesseramento con altre società sportive. Si tratta quindi di un provvedimento dovuto che non abbisogna di motivazione a parte quella di dare atto della sussistenza dei presupposti di fatto per applicare la norma stessa. Ciò che il Presidente ha esattamente e puntualmente fatto. Quanto all’obbligo di motivare i casi eccezionali di cui fa menzione la norma stessa, il Collegio ribadisce quanto già contenuto nella decisione di prime cure e cioè che la motivazione è certamente necessaria solo se il Presidente Federale ravvisi casi eccezionali che possono indurlo a superare la doverosità del provvedimento di svincolo. Se dunque il Presidente Federale non ravvisa, come nella specie, casi eccezionali - che devono essere sempre giustificati tenuto conto della funzione della norma stessa (quindi a maggior tutela degli interessi non già della Società sportiva ma dei tesserati) richiedere la motivazione è ultroneo e corrisponde ad una lettura erronea della disposizione in questione. Né può avere accesso la doglianza relativa alla straordinaria afflittività della sanzione per il fatto che essa colpisce tutti i tesserati del Chievo (3540, includendo 3000 ex tesserati formati dal Chievo Verona, già trasferiti, ed in ordine ai quali l’odierna reclamante matura diritti di compensazione FIFA o FIGC in caso di debutto in certi campionati, 265 tesserati, staff tecnico incluso, under 21 e 220 tesserati delle scuole calcio) perché questa è l’espressa previsione della norma e non sarebbe stato possibile per il Presidente Federale derogare ad essa. Peraltro la norma sullo svincolo d’autorità non obbliga i tesserati ad abbandonare la Società ma consente loro di esercitare il diritto di svincolo garantito dalle norme NOIF e quindi non espropria la Società sportiva del patrimonio rappresentato dai tesserati, come si sostiene nel reclamo….come chiarito da questa Corte (cfr. decisione CFA n. 62/2020-2021) “la Corte Federale non può qualificarsi come “autorità giurisdizionale”, poiché le sue decisioni sono riferite al contesto dell’ordinamento sportivo, ferma restando la loro impugnabilità dinanzi all’Autorità giurisdizionale statale, là dove previsto.”. E pertanto le questioni di costituzionalità non possono avere accesso nel giudizio sportivo. Allo stesso modo non lo sono le questioni riferite alla violazione delle norme della CEDU, che postulano un giudizio diretto e non di ordine incidentale.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 12/TFNT del 27 Settembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Per la riforma e/o l’annullamento del Com. Uff. della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021

Impugnazione Istanza AC Chievo Verona Srl / FIGC - CONI - Cosenza Calcio - Lega B + altri - Reg. Prot. 11/TFN-ST

Massima: Ritettaro il ricorso proposto dalla società avverso il  provvedimento n. 45/A del Presidente Federale di svincolo dei calciatori….In punto di diritto, infatti, il provvedimento di svincolo risulta legittimo, in quanto adottato nel pieno rispetto del dettato di cui all’art. 110 N.O.I.F., che sancisce, appunto, “un dovere” e non una semplice e più ordinaria “ facoltà” in capo al Presidente Federale, così come, invece, pretenderebbe la società ricorrente… Nella specie, si ribadisce che, a fronte della negata ammissione al Campionato del Chievo, sostenuta dal parere della Co.Vi.So.C. e confermata dal Consiglio Federale nonché, successivamente, dal Collegio di Garanzia dello Sport, il Presidente della F.I.G.C., tenuto al rispetto delle norme federali, altro non poteva fare se non deliberare lo svincolo, a pena di incorrere, nel caso di omissione di tale provvedimento, in una forma di abuso di potere, questa volta sì, censurabile nelle sedi competenti. La obbligatorietà del provvedimento di svincolo, poi, chiarisce e giustifica anche l’assenza della relativa motivazione: trattandosi di atto dovuto, infatti, nella logica fisiologia degli eventi, appare superfluo, oltre che non richiesto, esplicitarne le ragioni; da ritenersi, al contrario, necessaria nella opposta ipotesi in cui, acclarata l’esistenza di situazioni particolari (“salvo casi eccezionali”), il Presidente Federale, cui spetta di eventualmente valutarle, può determinarsi a soprassedervi; nel caso, quindi, va ritenuto che il richiamo alla norma federale sia già di per sé sufficiente a motivare il provvedimento per relationem. Appare opportuno evidenziare, inoltre, come con l’utilizzo dell’espressione “riconosciuti dal Presidente Federale” con riferimento ai casi eccezionali, il legislatore abbia inteso riservare alla valutazione discrezionale esclusiva dell’organo di vertice della federazione, il ricorrere di tali situazioni eccezionali, che, conseguentemente, non potrebbe essere sindacata da un organo della giustizia sportiva.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 9/TFN del 30.09.2020

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla USD Vigor Carpaneto 1922 (matr. FIGC 630400) avverso il Com. Uff. n. 10 del 10.08.2020 del Dipartimento Interregionale – L.N.D. di svincolo d’autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori tesserati in favore della ricorrente e svincolati per il seguito della mancata iscrizione al campionato Serie D s. s. 2020-2021 della medesima società,

Massima: Confermato il provvedimento del Dipartimento Interregionale di svincolo d’autorità ex art.110 NOIF dei calciatori tesserati, emesso dal Dipartimento Interregionale con Comunicato Ufficiale n. 10 dell’11.08.2020. Il ricorso è infondato e va respinto. Detto rigetto può quindi essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulle altre questioni. Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’ art. 276 c.p.c.. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006). Il Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti, nel valutare nel merito il reclamo, acquisito ogni elemento utile, ritiene non condivisibili le argomentazioni prospettate dalla Società sportiva, dal momento che il caso di specie trova specifica e puntuale previsioni codicistica nelle NOIF, così da non consentire una diversa e/o contrastante applicazione del principio di cui all’art. 110 NOIF, giusto espresso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Il  provvedimento  adottato  dalla  LND  appare  perfettamente  applicabile  al  caso  di  specie,  laddove  la  rinuncia  alla partecipazione al Campionato di Serie D ad opera della società ha come diretta ed immancabile conseguenza lo svincolo di tutti i calciatori. La norma di carattere organizzativo, è chiara e non necessità di rivisitazioni o diverse interpretazioni. È posta a salvaguardia di coloro che si vedrebbero penalizzati dal solo volere societario a non partecipare al maggior Campionato. Si evidenzia inoltre che la  delibera concernente l’iscrizione in sovrannumero della  società reclamante al  Campionato di Eccellenza è stata adottata in via del tutto eccezionale e straordinaria. Diversamente la società avrebbe potuto iscriversi al campionato di terza categoria. D’altro canto lo svincolo di autorità,  atto  dovuto,  non preclude  ai  calciatori  svincolati, l’immediata sottoscrizione  di un  nuovo tesseramento con la medesima  società, circostanza quest’ultima,  decisamente plausibile e facilmente realizzabile, soprattutto in un contesto urbano di misurate dimensioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 8/TFN del 18.09.2020

Decisione impugnata: Delibera del Presidente della FIGC Com. Uff. n. 63/A del 13.08.2020 di svincolo d’autorità ex art. 110 NOIF dei calciatori per la rinuncia e la mancata iscrizione al campionato della Lega Pro,

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89 co. 1, lett. a), CGS ed ex artt. 96 e 97 CGS presentato dalla ACD Campodarsego / FIGC - Reg. Prot. 72/TFN-ST

Massima: Confermata la delibera del Presidente della FIGC resa con Comunicato Ufficiale del 13.8.20 di svincolo d’autorità dei calciatori tesserati, ex art. 110 NOIF..Il Tribunale Federale Nazionale – Sezioni Tesseramenti nel valutare e nel merito il reclamo, acquisito ogni elemento utile, ritiene non condivisibili le argomentazioni prospettate dalla società, dal momento che il caso di specie trova specifica e puntuale previsioni codicistica nelle NOIF, così da non consentire una diversa e/o contrastante applicazione del principio di cui all’art. 110 NOIF, giusto espresso dal Presidente Federale. Sta di fatto che il provvedimento del Presidente Federale oggi impugnato appare perfettamente applicabile al caso di specie, laddove la rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie C ad opera della società ha come diretta ed immancabile conseguenza lo svincolo di tutti i calciatori, norma assoluta e di concreta attuazione ed espressione delle regole che compongono il diritto federale, laddove l’interpretazione logica e letterale della stessa, nel coincidere, costituiscono l’unica e certa volontà del legislatore. Del resto neanche il profilo soggettivo attribuito dalla reclamante alle disposizioni normative giustificano una diversa interpretazione della legge laddove, di contro, il contributo di significati anche letterale delle parole costituiscono la norma. A conferma del proprio convincimento codesto Tribunale evidenzia come nel Com. Uff. n. 384/L del 14.8.20 il Presidente Federale delibera “in via del tutto eccezionale e straordinaria” la iscrizione in sovrannumero della società reclamante al Campionato di Serie D.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 11/FTN del 17 Gennaio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.8/FTN del 26 Novembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO AVVERSO LA REGOLARITÀ DEL TESSERAMENTO DELLA CALCIATRICE L.G. – 6.12.1993 – MATR. FIGC 6845721).

Impugnazione istanza: ASD KERALPEN BELLUNO – ASD POLISPORTIVA SAN MARCO - (RICORSO EX ART.  30, COMMA 18, LETT. A CGS –

Massima:…la calciatrice…trasferita temporaneamente alla Triestina Calcio Femminile…dopo lo svincolo di autorità, disposto dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, non poteva sottoscrivere alcun tesseramento in quanto già tesserata con vincolo definitivo con la ASD Keralpen di Belluno….P.Q.M il tribunale …. dichiara nullo il tesseramento della calciatrice per la Società ASD Polisportiva San Marco.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 6/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 3/FTN del 24 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: Provvedimento con il quale la LND Emilia Romagna

Impugnazione istanza: G.A. – (CALCIATORE - 9.8.1997 – MATR. FIGC 4926827) – ASD REAL MIRAMARE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ EX ART. 110 NOIF);

Massima: Riformato il provvedimento con il quale la LND Emilia Romagna aveva rigettato il tesseramento del calciatore, in quanto alcun contrasto sussiste con l’art. 110 NOIF poiché il tesseramento è avvenuto dopo che la sua società era stata esclusa dal campionato nel girone di ritorno senza disputare alcuna gara ed era stato svincolato per legge…L’art. 110 NOIF, al primo e secondo comma, così recita: Nel caso in cui la Società non prenda parte al campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, sono svincolati d’autorità. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Se le ipotesi previste nel precedente comma si verificano a Campionato già iniziato, i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre Società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del Campionato, cui partecipa la prima squadra della Società divenuta inattiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 58/C Riunione del 17 maggio 2006 n.8 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006

Impugnazione - istanza: 8. APPELLO DEL CALCIATORE S.A. AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO EX ART. 110 N.O.I.F. DALL’A.S. CALVAIRATE E CONTESTUALE REVOCA DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO ALL‘U.S. PESCHIERA BORROMEO

Massima: Non viene concesso lo svincolo al calciatore ai sensi dell’art. 110 della N.O.I.F., non potendosi ritenere inattiva una società per la sola mancata iscrizione al campionato Juniores. D’altra parte le aspettative del giovane calciatore di partecipare a detto campionato sono state ampiamente soddisfatte con il trasferimento temporaneo ad altra società che in tal senso lo ha utilizzato.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C - Riunione del 6 marzo 2006 n. 4 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 25.11.2005 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello della Salernitana Sport avverso il provvedimento di svincolo dei calciatori “giovani di serie disposto dalla Lega Nazionale Professionisti.

Massima: A seguito della non ammissione al campionato di competenza, sono svincolati d’autorità i calciatori giovani di serie tesserati presso la detta società. Il comma 2 dell’art. 106 N.O.I.F. stabilisce che i calciatori giovani possono essere sciolti dal vincolo in caso di rinuncia da parte della società al vincolo, ovvero di inattività o di esclusione della società stessa. L’art. 110 successivo prevede l’ipotesi di mancata iscrizione o dell’esclusione della società dal campionato di competenza, stabilendo che tutti i calciatori già tesserati per la stessa siano svincolati d’autorità; non può essere revocato in dubbio che detta norma si applichi anche ai calciatori “giovani di serie” se non altro in quanto costoro sono a tutti gli effetti calciatori tesserati per società professionistiche, pur se con uno speciale vincolo di addestramento. Da tanto consegue che l’art. 110 non regola una situazione diversa da quella prevista dall’art. 106, ma introduce invece una specifica disciplina per una delle fattispecie elencate in quest’ultima norma.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n.41/C Riunione del 23 giugno 2000 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 18/D - Riunione del 20.1.2000

Impugnazione - istanza:Appello del calciatore D’A.F. avverso la reiezione della propria richiesta di svincolo d’autorità per inattivita ex art. 109 N.O.I.F., dall’U.S. Bearzicolugna.

Massima: Ai sensi dell'art. 109 comma 4 N.O.I.F., nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo di raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. (Nel caso in specie, secondo il disposto della norma di cui al citato art. 109, la Società ha dimostrato di aver regolarmente contestato le inadempienze del calciatore mediante lettere raccomandate, che lo stesso calciatore ammette di aver ricevuto. Quest'ultimo aveva l'obbligo di respingere le contestazioni. anche per soli motivi formali, entro cinque giorni dal ricevimento, sempre a mezzo di raccomandata. La mancata reiezione delle contestazioni entro il limite suddetto, costituisce quindi prova del mancato rispetto degli inviti spediti dalla Società, cui consegue l'inesistenza del diritto di svincolo richiesto dal calciatore).Massima: Il calciatore può richiedere lo svincolo d’autorità ex art. 109 NOIF se la società non lo convoca per sottoporsi alle visite mediche.  

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 20/C Riunione del 27 gennaio 2000 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/D - Riunione del 9.9.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell'A.S. Pederobba Calcio avverso la reiezione della richiesta di annullamento dello svincolo d'autorità per inattività, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F., concesso al calciatore P.W.

Massima: La società che non effettua l'opposizione alla richiesta di svincolo, nei modi e nei termini prescritti dall'art. 109 delle N.O.I.F., aderisce, a  mente del comma 5 della stessa norma, all’ istanza del calciatore. 

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 29/C Riunione dell’11 aprile 1996 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunioni del 22/23.9.1995

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore E.E. avverso l’annullamento dello svincolo d’autorità dall’A.C. Codogno, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività.

Massima: Deve dichiararsi lo svincolo di autorità per inattività, ex art. 109. N.O.I.F., quando il calciatore dimostra che è stato utilizzato solo in tre diverse occasioni in gare ufficiali per pochi minuti, respingendo motivatamente le contestazioni delle assenze mossegli dalla società, invocando obiettive testimonianze sulla sua risposta alle altre convocazioni e sul suo mancato impiego.   

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 24/C Riunione del 14 marzo 1996 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 15/16.12.199

5Impugnazione - istanza: Appello del calciatore C.A. avverso la conferma della reiezione della propria istanza di svincolo d’autorità, per inattività, dall’A.C. Cerretese, ex art. 109 N.O.I.F.

Massima: Il procedimento innanzi al Comitato Regionale, che rigetta l’istanza di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF, ha natura meramente amministrativa e, pertanto, ad esso non possono applicarsi le norme disposte per i giudizi in sede giurisdizionale, né possono estendersi per analogia a procedimenti diversi per i quali sono stati disposti, avendo natura squisitamente procedurale, con la conseguenza che non può essere sollevata dal calciatore innanzi alla Commissione Tesseramenti l’eccezione di irregolarità del contraddittorio dinanzi al Comitato a seguito del mancato invio da parte della società della copia dei documenti dalla medesima prodotti al fine di comprovare l'inesistenza del diritto allo svincolo.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 3/C Riunione del 27 luglio 1995 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 28/D - Riunioni del 2/3.6.1995

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore R.A. avverso il ripristino del vincolo di tesseramento a favore dell’A.C. Portotorres.

Massima: L' art. 109 prevede che, per ottenere lo svincolo, il calciatore sia a disposizione della società entro il 30 novembre, per cui la mancata messa a disposizione del calciatore entro il suddetto termine vanifica la possibilità dello svincolo per inattività, quando il calciatore è partito per il volontariato militare prima di tale scadenza. L'art. 109 N.O.I.F. richiama non già il servizio militare di leva, ma il servizio militare in genere, evidentemente ricomprendendovi le ipotesi di volontariato (nella specie, si tratta di ferma speciale per un biennio e non di vera carriera militare) e che si estende anche alla prestazione di servizio civile sostitutivo (seconda ipotesi dall'art. 109).

 

 

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