Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 29 Dicembre 2022 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b), CGS proposta dal Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 al fine di verificare la regolarità del tesseramento e dello status di formato del calciatore D.S.L.(n. 22.7.2000 – matr. 3019547) in favore della società ASD L84 (matr. 934150) – Gara del 30.11.2022 L84 / Petrarca Calcio A 5 (matr. 780408)

Massima: Il Tribunale dichiara la irregolarità del tesseramento del calciatore D in favore della società ASD L84.… Ed infatti, dallo storico in atti si rinviene, innanzitutto, che il primo tesseramento in Italia del calciatore risale al 23 maggio 2017 e risulta perfezionato in favore della società Aosta Calcio a 5 con il seguente status: 67 straniero comunitario sgs. Dipoi, dopo alcuni passaggi intermedi, diventato maggiorenne ed acquisito nel frattempo lo status 70, il calciatore, brasiliano di nascita ma di nazionalità portoghese, in data 30.08.2019 risulta tesserato per la società L 84 Calcio a 5, con lo status 70 Dilettanti Com. Mai Tess. Est. Ora, per maggiore chiarimento della questione devoluta innanzi a questo Collegio, si ritiene opportuno, in questa sede, richiamare, preliminarmente, l’art. 40 quinquies delle N.O.I.F. (“tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”), ed in particolare il comma 1, secondo il quale “Le società della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annuale fissato dal Consiglio Federale: 1…………………. 2. di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato da: a) certificato internazionale di trasferimento;b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità”. Ciò precisato, appare di evidenza palmare il fatto che il Defreitas, già tesserato per Federazioni estere, prima di tesserarsi in Italia avrebbe dovuto, ai sensi del richiamato comma 1, numero 2, dell’art. 40 quinquies NOIF, munirsi di certificato internazionale di trasferimento, nonché di dichiarazione sottoscritta dal giocatore e dalla società contenente il nome della società e Federazione estera con la quale il giocatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; il non averlo fatto, ha evidentemente viziato, sin dall’origine, la procedura di tesseramento che lo ha coinvolto, inficiandone insanabilmente la sua regolarità (per doverosa completezza, si fa presente che, in occasione dell’audizione del 28.05.2021, allegata in atti, alla domanda del collaboratore della Procura Federale, se avesse ottenuto il transfert dalla Federazione brasiliana per il tesseramento in Italia, il D. dichiarava testualmente: “Non lo so e non ero a conoscenza che fosse necessario il transfert”). Pertanto, stabilito che all’epoca del primo tesseramento in Italia da parte del calciatore, incombeva l’obbligo del preventivo transfert internazionale, l’aver aggirato la procedura tramite la mendace dichiarazione con la quale si attestava di “non essere mai stati tesserati per Federazione estera“, ha di certo consentito al calciatore medesimo di tesserarsi per la Federazione italiana, ancorché privo di certificato internazionale di trasferimento e malgrado fosse già stato tesserato per la Federazione brasiliana; nel contempo beneficiando, del tutto indebitamente, della opportunità riconosciutagli dal successivo comma 5, che non prevede alcun transfert, ma soltanto di “presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ……………” nella ipotesi di “.. giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore a 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D - Divisione Calcio a Cinque”. Insomma, proprio quanto in concreto accaduto, con effetti invalidanti non solo sul tesseramento, ma anche sul relativo status, da parte del calciatore, di “formato in Italia”. Ed invero, avendo il D. perfezionato il suo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età anteriormente al 30 giugno 2017, ha anche automaticamente assunto, ai sensi del C.U. n. 1 del 17.07.2017 della Divisione Calcio a 5, l’ulteriore status di “Calciatore Formato”, ovverosia tesserato (lett. a): “……… per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017”). Status, peraltro, che a causa della iniziale irregolarità del tesseramento (per assenza del transfert internazionale), il calciatore non avrebbe più potuto conseguire, nemmeno in tempi successivi, stanti comunque le progressive restrizioni intervenute in materia con abbassamento del limite di età del primo tesseramento dal 18° al 16° anno. Questa originaria irregolarità di tesseramento e di status, come già evidenziato risalente al maggio 2017 all’atto del primo tesseramento in Italia del D. per la società Aosta Calcio a 5, non può evidentemente – per quanto sopra analiticamente esposto – non riversare i propri effetti invalidanti, travolgendolo, anche sul successivo tesseramento del calciatore in questione con la società ASD L84

Decisione C.F.A. – Sezione IV: Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 21 Settembre 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Tesseramenti n. 0004/TFN-ST/2022-2023 del 10.08.2022

Impugnazione – istanza:  S.S.D. Petrarca Calcio a Cinque s.r.l./Divisione Calcio a Cinque-R.D.S.N.

Massima: Confermata la decisione TFN Sezione Tesseramenti che, rigettando il reclamo disponeva che gli art. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F., nel loro coordinamento, dispongono per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a Cinque che il primo tesseramento abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente e che anche i successivi tesseramenti abbiano parimenti validità fino al termine della stagione sportiva in quello stesso periodo corrente….Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, l’art. 94 ter cit. è inserito all’interno del Titolo VII, rubricato “Rapporti tra Società e calciatori”; all’interno di questo, è collocato l’art. 94 ter in questione, a sua volta rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”, riferendosi a tutti calciatori e allenatori della L.N.D. Il comma 2 pone il limite generale della sottoscrizione di accordi economici annuali per i “tesserati” che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione Calcio a Cinque. Questa Corte osserva che già l’uso da parte del legislatore del termine “tesserati” attesta che le relative operazioni non sono regolate in questo settore delle N.O.I.F., ma – evidentemente – devono ricondursi a quanto in precedenza normato in apposita sede, quale non può che essere quella che la precede, di cui al Titolo, rubricato “Il Tesseramento”, di cui agli artt. 36 e ss. delle stesse N.O.I.F. Il comma 7 dell’art. 94 ter cit., per quel che riguarda la presente fattispecie, prevede una deroga esplicita al suddetto comma 2, limitando ai “…calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, la possibilità di stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, secondo le modalità illustrate nel prosieguo del comma e in quello seguente. Come anticipato, pertanto, la regola del comma 7 in questione deve comunque applicarsi ai calciatori “tesserati”, senza che si rinvengano elementi testuali da cui dedurre – come invece, sia pur suggestivamente, proposto da parte reclamante – che tale disposizione vada implicitamente a integrare le disposizioni sul “Tesseramento”, non rinvenendosi, in queste, lacune tali da necessitare di tale operazione interpretativa a mezzo di una lettura “in combinato”, occupandosi le due norme di fattispecie tutt’affatto diverse. Passando, infatti, all’esame delle norme di cui al Titolo I suddetto, emergono gli artt. 40 quater e 40 quinquies. Nel primo, rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”, è contenuta la normativa generale sull’argomento. Descritta al comma 1, punto 1.1, la documentazione necessaria per i calciatori/calciatrici – come nel caso di specie, di Paese non aderente alla UE, al comma 2 è – sì – posta una deroga, ma solo per la specifica situazione ivi descritta fino alla fine del periodo, secondo la quale “Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli”. Appare, dunque, a questa Corte evidente che quando il legislatore ha previsto una deroga alla regola generale di cui al comma precedente, l’ha inserita con previsione esplicita di richiamo all’articolo successivo, ma ciò vale, come visto, solo per i trasferimenti o gli svincoli. Il legislatore, anzi, si è premurato di specificare che “In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo”. Ulteriore deroga – questa sì impattante sul tesseramento – è prevista solo nel comma 3, secondo cui “Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall’art. 94 quinquies”. Anche in questo caso non può non rilevarsi che, quando il legislatore ha inteso introdurre una deroga sulla durata del tesseramento, lo ha fatto in maniera esplicita, ma in questo caso limitandola alle sole calciatrici di Paese aderente alla UE. La portata generale in materia di tesseramenti e l’assenza di “combinato” con l’art. 94 ter, comma 7, invocato invece dalla reclamante, si desume, a parere di questa Corte, anche da quanto illustrato nel comma 3, secondo il quale “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2”, con ciò ribadendo, se è usata l’espressione “a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento”, che una richiesta (di tesseramento) deve sempre essere fatta a partire dalla seconda stagione. Ne consegue che, logicamente, se il legislatore avesse voluto invece considerare gli accordi economici pluriennali assorbenti la (nuova) richiesta di tesseramento, lo avrebbe esplicitamente previsto. Premesso ciò, esaminando il successivo art. 40 quinquies, si rileva che questo – rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque” – descrive al comma 1 le modalità (documentazione) necessarie e aggiunge che il “primo tesseramento” avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, introducendo una deroga specifica, laddove è adoperata l’espressione: “fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF”, con ciò evidenziando, ancora una volta, che l’art. 94 ter, comma 7, è utilizzabile come deroga alla regola generale solo per i calciatori “comunitari” ma non per gli “extra-comunitari” come è il sig. Rafael De Souza Novaes. Non si vede, pertanto, come tale comma 7 possa essere esteso anche a un calciatore brasiliano, come preteso dalla reclamante, in presenza di una norma che ha esteso una deroga esplicita per casi limitati e non coincidenti con quello di specie. Tale conclusione trova, poi, conferma, nel successivo periodo del comma 2, secondo cui: “A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2)”. Se il legislatore ha precisato che a partire dalla stagione successiva al primo tesseramento è necessaria una nuova richiesta con le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2, appare evidente che – tranne la deroga esplicita suddetta - un ulteriore tesseramento è sempre necessario.……Per la struttura stessa delle norme esaminate, non è possibile riscontrare l’inconferenza dell’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. sulla fattispecie, anche come mera integrazione dell’art. 40 quinquies, in quanto quest’ultimo, sia pure indirizzato al c.d. “futsal”, non è norma isolata e autonoma ma deve essere letta in coordinamento con la precedente dell’art. 40 quater che detta la norma generale, a cui deroga l’art. 40 quinquies cit. solo per i limiti su riportati, che non arrivano a considerare l’art. 94 ter, comma 7, come idoneo a modificare il limite (annuale) di durata del tesseramento per i calciatori “extra-comunitari” della Divisione Calcio a Cinque, riportando la norma il richiamo al comma 7 cit. per i soli calciatori “comunitari”. Pertanto, trova condivisione da parte di questa Corte la conclusione dell’organo giudicante di primo grado, secondo il quale il silenzio sul punto controverso dell’art. 40 quinquies cit. sulla durata dei tesseramenti successivi al primo non mostrava alcuna carenza da colmare in via interpretativa, bensì era da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, incorrendo altrimenti l’interprete in una attività di produzione del diritto che esorbiterebbe dalle sue competenze. L’art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. consente, quindi, la stipula di accordi pluriennali (per un massimo di tre anni) ma non esclude che in ciascuna stagione le società interessate debbano chiedere il relativo tesseramento del calciatore extra-comunitario interessato

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 4/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Avverso il provvedimentolo di svincolo e/o, comunque, la cancellazione dall'elenco dei tesserati della Società, per la stagione sportiva 2022/2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla SSD Petrarca Calcio A Cinque Srl (matr. 780408) nei confronti del sig. R.D.S.N. (matr. 1016033 – n. 3.6.1988), nonché nei confronti della Divisione Nazionale C5

Massima: Rigettato il ricorso della società ex art. 89 del CGS, “avverso lo svincolo e/o, comunque, la cancellazione dall'elenco dei tesserati della predetta Società, per la stagione sportiva 2022/2023, del calciatore estracomunitario (Brasile) già in passato tesserato per Federazione estera, di nazionalità brasiliana, e, pertanto, di Paese non aderente all’UE pur avendo lo stesso stipulato con il club un accordo economico biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2023” in  quanto rova applicazione l’art. 40 quater NOIF con riferimento al tesseramento del calciatore straniero successivo al primo…Nel rammentare che il caso in esame riguarda un giocatore già in passato tesserato per Federazione estera, di nazionalità brasiliana, e, pertanto, di Paese non aderente all’UE, osserviamo che per superare la fisiologica parzialità delle interpretazioni suggerite dalle parti si rende quanto mai necessaria una disamina coordinata delle disposizioni normative attinenti al caso sottoposto all’attenzione di questo Tribunale e, segnatamente, in ordine, degli artt. 40 quater, 40 quinquies, 94 ter, 94 quinquies delle NOIF. Gli articoli richiamati si caratterizzano per una ben distinta collocazione sistematica all’interno delle Norme Organizzative, collocazione che sembra opportuno sottolineare, sia perché consente di apprezzare le identità ben diverse che il Legislatore Federale in linea generale attribuisce al “tesseramento” ed all’“accordo economico”, sia perché evidenzia l’esistenza di un ordine logico tra questi. Il Legislatore Federale, nel Titolo I, dedicato espressamente al “Tesseramento”, pone l’art. 40 quater, rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche” e colloca gradatamente, in virtù del contenuto, l’art. 40 quinquies, rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”. Successivamente il Legislatore Federale in altro Titolo, il VII, ritiene di occuparsi dei “Rapporti tra società e calciatori”, ponendo l’art. 94 ter, rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della LND” e l’art. 94 quinquies, rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile”. E, di recente, il Legislatore Federale con Comunicato Ufficiale 212/A del 22.03.2022 (in vigore dal 1 luglio 2022) ha introdotto l’art. 94 septies rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.” È opportuno esaminare i tratti salienti, che qui interessano, delle dette norme. Per i calciatori/calciatrici di Paesi aderenti all’UE/EEE e quelli dei Paesi non aderenti all’UE/EEE. delle Società dilettantistiche l’art. 40 quater dispone che il primo tesseramento in Italia decorra dalla data di comunicazione della FIGC con validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate ed ha validità fino al termine della stagione sportiva corrente. La norma si sofferma, pertanto, in modo trasparente sia sulla durata della validità del primo tesseramento, che sulla durata del tesseramento per le stagioni successive, non lasciando dubbi di sorta. Il successivo art. 40 quinquies (rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”), con riguardo alla durata del tesseramento, stabilisce che il primo tesseramento in Italia decorra dalla data di autorizzazione della FIGC e che abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente. La lettera della norma non prevede alcunché e, quindi, non pone alcuna deroga espressa od eccezione di sorta alla regola generale posta dal precedente art. 40 quater in ordine alla durata dei tesseramenti successivi al primo. Si deve ritenere, pertanto, che l’art. 40 quater, in assenza di una diversa esplicita disciplina riguardante il tesseramento dei calciatori stranieri nell’ambito della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, sia certamente applicabile anche al caso in esame per quanto riguarda la durata dei tesseramenti successivi al primo. Conseguentemente, anche per le fattispecie considerate dall’art. 40 quinquies dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, il tesseramento ha validità fino al termine della stagione sportiva in quel momento corrente. Venendo alla disamina dell’art. 94 ter, delle NOIF (rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della LND”) notiamo che il comma 7, invocato dalla ricorrente (nel testo vigente fino al 1 luglio 2022), stabilisce che in deroga a quanto previsto al comma 2 (che prevede accordi economici annuali), i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Laddove, notiamo, il punto 7 del nuovo art. 94 septies (rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.”) così come richiamato dal nuovo art. 40 quinquies (solo per i cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE) ripropone rigorosi divieti. Dall’agevole lettura della norma (nel testo invocato dalla ricorrente) si ricava che essa consente semplicemente per alcuni atleti (i cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE) la stipulazione di accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, che si spinge, pertanto, oltre la durata annuale prevista dal secondo comma (ancora adesso prevista dal secondo comma del nuovo art. 94 septies). Non altro. È opportuno evidenziare, per esigenze di completezza, che l’art. 94 quinquies è dedicato agli “Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile”. Parimenti l’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti rubricato “Il tesseramento ed il vincolo” stabilisce che :<<1. II tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla FIGC, per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.>>. Sulla base di quanto sopra espresso si deve concludere che gli art. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF, nel loro coordinamento, dispongano per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a 5 che il primo tesseramento abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente, e che anche i successivi tesseramenti abbiano parimenti validità fino al termine della stagione sportiva in quello stesso periodo corrente. Le due norme, in virtù della loro collocazione sistematica, pongono proprie puntualizzazioni in ragione degli aspetti procedimentali affrontati (numero di calciatori stranieri tesserabili, documenti richiesti, modalità di inoltro delle richieste, svincolo, trasferimento ecc.), ma non si pongono in contrasto l’una con l’altra. Si ritiene, dunque, che l’esatta interpretazione delle disposizioni normative richiamate debba tener conto dell’atteggiamento concentrico di esse, così come disegnato dal Legislatore Sportivo. Sulla base di ciò non sembrano corrette le interpretazioni date dalla ricorrente alle norme dalla stessa invocate. È da ritenersi che la Società istante avanzi le sue doglianze proponendo una lettura combinata delle norme che, in realtà, trascura alcuni passaggi che il Legislatore Sportivo ha delineato per realizzare un accurato equilibrio nella costruzione dell’impianto normativo dedicato al tesseramento degli atleti stranieri ed ai loro accordi economici. I criteri discretivi che le Norme Organizzative Interne pongono per la disciplina degli istituti richiamati sono evidentemente rivolti a rispettare le peculiarità degli ambiti sportivi ai quali si rivolgono ed a considerare le tipicità proprie degli atleti. L’interpretazione proposta dalla ricorrente si pone in antitesi con il prudente bilanciamento di esigenze che il Legislatore Federale ha realizzato proprio in vista dei diversi contesti nei quali le disposizioni devono trovare concreta applicazione. E, così, infatti, allorquando la Società invoca in suo favore l’art. 94 ter, comma 7, delle NOIF asserendo che tale norma non opera alcuna distinzione tra giocatori di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, non considera l’ambito operativo della portata generale dell’articolo stesso in tema di accordi economici. Tale portata generale in materia di accordi economici non inficia o contraddice, quindi, il disposto di altre norme (quali appunto l’art. 40 quater e quinquies) che pongono dei distinguo in tema di tesseramento. L’interpretazione data dalla ricorrente all’art. 40 quinquies, comma 2, delle NOIF, non è, pertanto, condivisibile poiché la norma non pone affatto alcuna deroga al precedente art. 40 quater in ordine alla durata del primo tesseramento (riproponendo la stessa disposizione prevista in generale dal precedente art. 40 quater) ed a quella dei successivi (omettendo ogni espressa previsione sul punto), che risulta essere, conseguentemente, sempre commisurata alla stagione sportiva corrente in quel periodo. Quanto sopra osservato ci consente di notare, con un ragionamento a contrario, che il Legislatore Federale, laddove ha voluto, ha espresso chiaramente le deroghe ed eccezioni da rispettare. Gli stessi art. 40 quater e 40 quinquies, infatti, senza esitazione, hanno introdotto puntuali deroghe utilizzando un linguaggio a ciò idoneo (art. 40 quater:<<… fatta salva, per …>>; art. 40 quinquies:<<… fatto salvo per …>>). Una lettura diversa del solido rapporto tra l’art. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF attribuirebbe alle stesse una elasticità nei confronti dell’opera dell’interprete che non pare affatto ricercata dal Legislatore. Ci sembra, infatti, opportuno osservare che le norme in questione si preoccupano di delineare la struttura di procedimenti relativi a specifici profili amministrativi dell’attività sportiva volti a ben determinate finalità. E’, dunque, già ab origine difficoltoso ipotizzare che le norme siano state dotate di qualche flessibilità allo scopo di consentire all’interprete di renderle idonee a soddisfare la necessità del loro adattamento all’eventuale mutevolezza delle fattispecie concrete da disciplinare. A voler diversamente opinare, infatti, in assenza di un chiaro enunciato che consenta di evidenziare in modo univoco una diversa volontà del legislatore in ordine alla durata dei tesseramenti successivi al primo per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, l’interprete del diritto, nell’approdare a tale diversa conclusione, finirebbe con l’esorbitare dalla attività interpretativa e applicativa di propria competenza, finendo con il sostituirsi al legislatore. Si tenga presente, inoltre, quanto risulta per tabulas, e confermato nel corso dell’audizione del Legale Rappresentante della Società. Il calciatore Rafael De Souza Novaes, risulta tesserato con la SSD Petrarca calcio a 5 Srl, per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022 (per la quale vi è l’aggiornamento di posizione del tesseramento). La società ha concluso con lui un accordo economico (in data 15 settembre 2021) per il periodo 15 settembre 2021 – 30 giugno 2023 ed ha poi provveduto, in data 2 giugno 2022, a redigere un nuovo accordo economico per periodo simile, ma non identico (1 agosto 2021- 30 giugno 2023), contemplando nel modulo la corresponsione di emolumenti maggiori allo scopo (asserito in udienza dal Legale Rappresentante) di versare delle somme ulteriori per il breve residuo di stagione in corso (2021-2022). A tale secondo accordo non corrisponde, però, alcuna formalizzazione di qualsivoglia aggiornamento o tesseramento. Anzi, poco dopo, il calciatore, per tramite del suo difensore, smentisce il raggiungimento dell’accordo economico con la Società per la stagione 2022-2023 e manifesta addirittura assoluta indecisione per il proprio futuro calcistico e per il rinnovo del permesso di soggiorno. Risulta evidente che le modalità di gestione amministrativa della ricorrente non corrispondano ad alcun dato normativo obiettivamente presente nell’ordinamento sportivo e, quand’anche siano state accidentalmente produttive di qualche risultato, non possono, però, essere valutate positivamente a seguito del vaglio di questo Tribunale. Le scelte, così come effettuate dalla società in ordine alle proprie modalità operative, e di compimento degli adempimenti relativi ai rapporti amministrativi ed economici con il proprio giocatore, rimangono nella sfera delle scelte discrezionali e non assumono alcun crisma di ufficialità, siccome prive di supporto normativo. Ciò con la ovvia conseguenza che le implicazioni successive a tali scelte, ed i risultati sfavorevoli di esse, sono ascrivibili unicamente a decisioni da ritenersi personali e solitarie. Non è, infatti, possibile ricavare dal silenzio del Legislatore una norma di portata così incisiva, come, invece, auspicato dalla ricorrente. Silenzio che, per quanto detto, non è considerabile quale mera lacuna, ma è da intendersi come uno spazio volutamente dedicato al richiamo della norma di portata più generale e perfettamente operante (id est l’art. 40 quater delle NOIF). L’art. 40 quinquies non soffre, pertanto, di alcuna carenza. La circostanza che l’art. 40 quinquies non menzioni la durata dei tesseramenti successivi al primo è da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, al quale non si può arbitrariamente dare voce inserendo per intero una disposizione normativa di così importante incidenza nel rapporto tra società calcistica e giocatore. Norma che, qualora introdotta artatamente con l’attività ermeneutica, richiederebbe una serie ben articolata di puntualizzazioni di corollario finalizzate alla sua fattiva operatività. Puntualizzazioni che l’interprete non può attingere rapsodicamente da altre disposizioni, senza incorrere in una attività di produzione del diritto che esorbita dalle sue competenze. Si ricordi, ancora, al riguardo, che il Legislatore Federale con recentissimo Comunicato Ufficiale 212/A del 22 marzo 2022 (in vigore dal 1 luglio 2022) ha provveduto ad effettuare alcune modifiche delle NOIF che hanno riguardato alcuni aspetti dell’art. 40 quinquies, non incidenti sulla fattispecie di cui si tratta. Se il Legislatore sportivo avesse inteso addivenire al recepimento di prassi di segno contrario favorevoli al riconoscimento di tesseramenti pluriennali, ipoteticamente maturate nell’ambito di cui qui si tratta, avrebbe certamente provveduto alla loro consacrazione. Siccome così non è stato, si deve ritenere che l’operatività degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF sia stata considerata perfettamente idonea alla disciplina alla quale è preposta. Per l’interprete, quindi, la lettura combinata degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF si impone quale assolutamente doverosa, siccome aderente all’intentio legis di un normatore ben consapevole delle scelte che ha operato. Dalla disamina del caso in esame, sia in punto di fatto che in punto di diritto, si deve concludere, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza e con riguardo a tutte le richieste avanzate, ivi comprese la domanda di ripristino del tesseramento del calciatore Sig. Rafael De Souza Novaes, con la predetta società per la stagione 2022/2023 e la richiesta di declaratoria di validità dell'accordo economico biennale. Nel caso che ci occupa, pertanto, sulla base della normativa correttamente applicabile, l’accordo economico fra società e calciatore è accessivo allo status di tesserato e non può sostituirsi al regolare tesseramento del calciatore. Vale nella fattispecie che ci occupa il principio per il quale se una disposizione disciplina una fattispecie in maniera diversa dalla regola generale, la diversità è limitata a quanto in essa espressamente previsto, mentre tutti gli aspetti non previsti vanno ricondotti a sistema, rientrando nella disciplina della regolare generale.

Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0098/CFA del 28 Giugno 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Sezione Tesseramenti Com. Uff. n. 0037/TFNST-2021-2022 Registro procedimenti n. 0040/TFNST/2021-2022 del 16/05/2022

Impugnazione – istanza: ASD Vicovaro/ASD Bi.Ti. Calcio

Massima: Rigettato il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del TFN sezione tesseramenti che aveva ritenuto irregolare il tesseramento del calciatore ai sensi dell’art. 39 commi 3, 4 e 5 NOIF al momento della partecipazione della gara, disputata, dunque, in posizione irregolare. Infatti, ai sensi dell’art. 39 delle N.O.I.F., l’allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere è da considerare adempimento indefettibile e il medesimo art. 39 cit. non opera alcuna distinzione tra “tesseramento” ed “aggiornamento”, disciplinando nello stesso modo entrambe le ipotesi; - dall’utilizzo del criterio della c.d. “interpretazione letterale”, particolarmente idoneo nel caso in esame di norma di recente produzione, emergevano, quindi, la necessità che la richiesta di tesseramento fosse corredata della “doverosa” allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, e l’utilizzabilità del calciatore secondo criteri temporali accortamente specificati; - nel caso in esame, al momento della disputa della partita tra la USD Bi. Ti. Calcio e la ASD Vicovaro del 20 febbraio 2022, alle ore 11:15, la posizione del calciatore …. non si era perfezionata, poiché non risultavano tempestivamente compiute le formalità relative all’inoltro della necessaria dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, per cui la ASD Vicovaro aveva schierato in campo il calciatore, sebbene non avesse alcuna certezza che vi fosse stato il completamento, con buon esito, dell’”iter” previsto, così come limpidamente risultante “per tabulas” dai sistemi informatici, di consultabilità così agevole che la stessa società avversaria aveva potuto esaminare lo “status” della posizione del calciatore; - l’onere di cui è gravata la società in questi casi, in ordine al monitoraggio dell’esito degli adempimenti amministrativi relativi al tesseramento, non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva; - l’adempimento richiesto consisteva nella semplice allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, la cui inosservanza non trovava alcuna giustificazione plausibile, siccome adempimento noto; né l’omissione era giustificabile quale mera dimenticanza iniziale al momento della presentazione dell’istanza, trattandosi del documento “principe”, espressamente preteso dalla lettera della norma senza alcuna distinzione di sorta tra casi eventualmente ipotizzabili; - attraverso il sistema telematico in questione la società avrebbe potuto agevolmente rilevare che l’ufficio tesseramento, già dalla data dell’11 febbraio 2022 (alle ore 11:12), aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di errore; - risultava che solo in data 20 febbraio 2022, alle ore 15.30 - dopo la partita in questione - la società ASD Vicovaro provvedeva a caricare il documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 del medesimo giorno; - richiamando la sua giurisprudenza e indipendentemente da eventuali modificazioni “de iure condendo” che tengano conto di peculiari situazioni, il Tribunale concludeva nel senso che il tesseramento valido decorre, sì, dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti, con conseguente validità del tesseramento a far data dalla integrazione documentale e non a far data dal momento antecedente della proposizione “sic et simpliciter” della “nuda” istanza….E’ circostanza di fatto non contestata quella per la quale, nella fattispecie, si è assistito a tale scansione temporale: a) la pratica di aggiornamento del tesseramento del calciatore, compilata sui moduli predisposti, era stata trasmessa dalla ASD Vicovaro, mediante procedura informatica, alle ore 18:46 del giorno 9 febbraio 2022; b) pressoché immediatamente, in data 11 febbraio 2022 (alle ore 11:12), l’Ufficio competente aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di “errore”; c) solo in data 20 febbraio 2022, alle ore 15.30 – peraltro dopo la partita con la USB Bi. Ti. Calcio che si era svolta in mattinata - la società ASD Vicovaro provvedeva a “caricare” il documento mancante e a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37; d) il giorno successivo era ratificato il tesseramento, a partire dal 20 febbraio 2022 e dal momento della trasmissione del documento in questione….Sul punto questa Corte osserva che l’art. 39, comma 2, cit. dispone testualmente: “ La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica.”. Ebbene, appare evidente che la locuzione “…alla richiesta deve allegarsi la dichiarazione…” - nell’ottica dell’interpretazione letterale della norma sposata dal giudice di primo grado, secondo un’impostazione condivisa da questa Corte – sta a significare che l’azione della richiesta deve essere considerata composta: 1) dalla redazione, debitamente sottoscritta, su moduli predisposti, 2) dalla allegazione del documento in questione. Ne deriva che essendo l’azione in questione “composta” da due adempimenti, fino a quando la stessa non risulta completa, il tesseramento non può dirsi efficace. Non è, quindi, obbligatorio accompagnare contestualmente la richiesta alla dichiarazione, ma, finché quest’ultima non viene “allegata” alla pratica di tesseramento, tale pratica non può dirsi completata. Bene ha fatto, pertanto, l’Ufficio tesseramento che l’aveva preso in carico subito, a segnalare (alle ore 11:12 del giorno 11 febbraio 2022) la mancata allegazione della dichiarazione del calciatore relativa a un eventuale tesseramento all’estero, aprendo la procedura “di errore”, che, altrimenti, non avrebbe avuto senso se era necessaria la mera presentazione della domanda su modulo. D’altro canto, quello richiesto e consistente nella dichiarazione in questione, non è un adempimento gravoso, in quanto subito il calciatore è in grado di rendere la dichiarazione richiesta. Inoltre – nel caso di specie – neanche è stato giustificato il ritardo con cui si è provveduto, pur sapendo, evidentemente, della necessità di impiego del calciatore nella partita della mattina del 20 febbraio 2022. Ad ulteriore corollario, poi, questa Corte conclude nel senso che, a seguire pedissequamente l’interpretazione fornita dalla parte reclamante, una società potrebbe presentare la richiesta di tesseramento e riservarsi l’allegazione della dichiarazione in tempo successivo, senza un termine preciso per provvedere, se non quello, di logica, della fine del campionato. Ciò contrasterebbe con i principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. Per concludere, la Corte rileva anche che l’espressione “La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento…”, di cui all’art. 39, comma 3, cit., deve essere letta nella medesima ottica interpretativa sopra indicata, nel senso di intendere la richiesta completa, quindi contenente anche la dichiarazione di cui al comma 2. Tant’è, che l’Ufficio tesseramenti, il 21 febbraio 2022, ha correttamente individuato la decorrenza del tesseramento del P.dal momento in cui risultava completa la pratica di richiesta, quindi dalle 15:30 del giorno antecedente, in cui risultava “caricato” il documento mancante. A ciò questa Corte aggiunge che assume rilevanza anche quanto osservato dal giudice di primo grado, laddove questi afferma che i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati e un controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti, per cui l’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva. Nel caso di specie, attraverso il sistema telematico in questione, la società avrebbe potuto agevolmente rilevare che l’ufficio tesseramento, già dalla data dell’11.02.2022 (alle ore 11:12), aveva preso in esame la pratica ed aveva contestualmente segnalato la mancanza della dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero, addivenendo all’apertura della procedura di “errore”. Questa Corte rileva che però tale verifica è stata omessa dalla società, che non ha fornito alcuna giustificazione sul punto e sulle ragioni del ritardo nel rendere la dichiarazione e nell’allegarla alla pratica di tesseramento. Sul punto, è stato già ribadito da questa Corte, in argomento, che sussiste sempre l’obbligo di verificare, sia per le società che per gli atleti o dirigenti “tesserandi”, l’effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che li riguardano, nel rispetto della diligenza ad osservare le regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione (CFA, Sez. IV, dec. n. 20/CFA/202122). Ciò soprattutto se costoro sono tenuti, ad ogni gara ufficiale, a presentare documentazione relativa alla propria posizione. In sostanza, un “tesserando” non può disinteressarsi, soprattutto nel tempo come accaduto nel caso in esame, delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l’onere di controllare lo stato della pratica, oggi molto facilitato dalla struttura informatica posta in essere. Né la normativa prevede ipotesi di c.d. “soccorso istruttorio” che consentano di sanare “ora per allora” eventuali carenze documentali, così come è mera ipotesi “de iure condendo”, che non rileva ai presenti fini, quella di approfondire la regolamentazione delle modalità di presentazione della dichiarazione in questione, in caso si tesseramento presso la F.I.G.C. senza soluzione di continuità.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 37/TFNT del 16 Maggio 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o CR Lazio - Reg. Prot. 40/TFN-ST

Impugnazione Istanza: Ricorso per accertare la data di decorrenza dell’aggiornamento di posizione del calciatore A.P. (n. 25.1.1987 - matr. 4.313.604) in relazione al reclamo della società ASD Vicovaro (matr. 916.171) avverso il provvedimento di perdita della gara, adottato dal Giudice Sportivo del CR Lazio – LND con CU n. 269 LND del 9 marzo 2022 (gara: Bi.Ti. Calcio – Vicovaro del 20.2.2022 – Campionato Promozione)

Massima: Il Tribunale pronunciando sulla richiesta di giudizio avanzata dalla CSA, ha ritenuto che, al momento della disputa il 20.2.2022 alle ore 11.15, il tesseramento per la società ASD Vicovaro, relativo al calciatore …., non si era perfezionato ai sensi dell’art. 39 NOIF poiché non era stata ancora caricata la necessaria dichiarazione del calciatore relativa ad eventuale precedente tesseramento all’estero. Difatti, solamente in data 20.02.2022, alle ore 15.30, quindi dopo la conclusione della partita in questione, la società ASD Vicovaro aveva provveduto a caricare il detto documento mancante ed a trasmetterlo a mezzo della procedura di firma elettronica alle ore 15:37 dello stesso giorno. Si deve ritenere al riguardo che l’allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere sia adempimento indefettibile. L’utilizzo della locuzione “deve allegarsi” contenuta nell’art. 39, comma secondo, delle NOIF non lascia alcuno spazio a dubbi che l’interprete possa o debba colmare. Il dettato normativo di riferimento (più volte indicato dagli stessi interessati nei loro scritti), l’art. 39 delle NOIF, non opera, infatti, alcuna distinzione tra “tesseramento” ed “aggiornamento”, disciplinando nello stesso modo entrambe le ipotesi. Il testo novellato stabilisce una disciplina unitaria, sottolineando alcuni aspetti evidentemente ritenuti meritevoli di espressa normazione, quali la necessità che la richiesta di tesseramento sia corredata della “doverosa” allegazione della dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere, e l’utilizzabilità del calciatore secondo criteri temporali accortamente specificati. La giovinezza della modifica apportata con il CU 135/A del 30.05.2019 impone, a maggior ragione, all’interprete il rispetto del tenore della norma, dovendosi ritenere che la novella abbia inteso puntualizzare solo alcuni aspetti, evidentemente ritenuti salienti. La mano del normatore non ha apportato, invece, alcuna modifica ad altri profili di rilievo, quali la necessità di impiegare i moduli forniti dalla FIGC, o la individuazione della data di decorrenza del tesseramento, ritenendoli evidentemente canoni cardinali indiscussi e di giovevole operatività. Il disposto dell’art. 39 delle NOIF deve essere, pertanto, interpretato nel rispetto del senso obiettivamente palesato dal significato proprio delle parole utilizzate secondo la connessione di esse. L’analisi del testo della norma deve essere svolta, quindi, secondo il confacente criterio della c.d. “interpretazione letterale” (come già stabilito dal Legislatore Statale con l’art. 12, primo comma, delle Preleggi: <<Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse….>>) siccome perfettamente applicabile al caso in esame. Il tenore letterale del disposto dei commi dell’art. 39 delle NOIF è sufficientemente trasparente da consentire l’applicazione del detto criterio ermeneutico, prescindendo da qualsivoglia slancio interpretativo che, implicando il rischio connaturato di inopportune distorsioni della volontà del legislatore sportivo, sarebbe assolutamente ingiustificato. Deve, pertanto concludersi che, nel caso in esame, al momento della disputa della partita tra la USD Bi. Ti. Calcio e la ASD Vicovaro del 20.02.2022, alle ore 11:15, la posizione del calciatore …. non si era perfezionata, poiché non risultavano tempestivamente compiute le formalità relative all’inoltro della necessaria dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Al momento della partita la ASD Vicovaro schierava in campo il detto calciatore, sebbene non avesse alcuna certezza che vi fosse stato il completamento, con buon esito, dell’iter previsto, così come limpidamente risultante per tabulas dai sistemi informatici. Sistemi informatici caratterizzati da una consultabilità così agevole che la stessa società avversaria poteva esaminare lo status della posizione del calciatore …..La scelta di schierare in campo il calciatore è stata, pertanto, effettuata dalla società ASD Vicovaro assumendosi la relativa responsabilità in ordine all’ipotizzabile irregolarità della posizione di costui, con le note conseguenze anche sul piano sportivo. Si osservi ancora che per il disposto dell’art. 39, commi 3, 4, 5, delle NOIF, l’utilizzabilità del calciatore è regolata secondo una scansione temporale puntualmente disciplinata. A tutto ciò si aggiunga la doverosa consapevolezza che l’impianto normativo Federale informa di sé il modus operandi degli uffici decentrati, influenzandone l’attività e gli strumenti utilizzati, che non possono essere considerati come mere discrezionali prassi locali. Ecco, quindi, che i sistemi telematici a disposizione degli interessati consentono sia un agevole disbrigo delle attività amministrative relative ai tesserati, sia un altrettanto agevole controllo della loro posizione, offrendo sistemi di allerta e di rapida verifica del buon esito degli adempimenti amministrativi compiuti. L’onere di cui è gravata la società in ordine al monitoraggio dell’esito dei detti adempimenti amministrativi non si presenta, conseguentemente, assolutamente afflittivo e, certamente, non rende l’attività amministrativa un fattore ostativo all’attività sportiva…Per ciò che concerne l’orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale federale in tale materia, si deve rilevare come, allo stato, quello recente, in evidente via di consolidamento, ritenga che il tesseramento valido decorra dalla data di deposito della domanda, dovendosi intendere, però, che la domanda idonea a tal fine sia solo quella completa degli allegati richiesti. Milita in tale direzione la decisione 0029/TFNST-2021-2022 (Registro procedimenti n. 0028/TFNST/2021-2022, depositata il 22.12.2021). Il caso all’epoca scrutinato, seppur relativo ad una produzione di allegati (costituiti da documentazione sanitaria) di natura diversa da quello in esame, sottolinea l’operatività retroattiva della richiesta, a far data dalla integrazione documentale e non a far data dal momento antecedente della proposizione sic et simpliciter della nuda istanza. Ciò non può essere considerato smentito da altro precedente più risalente della Sezione, maturato all’epoca del testo previgente dell’art. 39 delle NOIF (reclamo n. 23 – C.U. n. 18/TFN – Sezione Tesseramenti s.s. 2018/2019).

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 32/TFNT del 17 Febbraio 2022 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS - FIGC presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 - LND al fine di accertare la validità dei tesseramenti dei calciatori C.D.C.A.R. (n. 6.3.1996 - matr. 1.016.610), D.O. (n. 27.3.2000 - matr. 1.036.993) e R.T.R.(n. 10.1.2000 - matr. 1.024.376) per la società Città di Sestu (matr. 945608

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio del Giudice Sportivo c/o Divisione Calcio a 5 - Reg. Prot. 33/TFN-ST

Massima: Su richiesta del Giudice Sportivo il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara validi i tesseramenti dei calciatori extracomunitari….Rileva il Collegio che la norma che qui viene in rilievo ai fini del decidere (di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2021), richiamata anche dal Giudice Sportivo nel proprio provvedimento, dispone che “possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 alla data del 5 febbraio 2022 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 6 febbraio 2022, che abbiano compiuto il 15° anno di età (omissis)”. Anche ove si volesse seguire la tesi, non condivisibile, sostenuta dalla società sportiva Aosta Calcio 511 circa la rilevanza da attribuirsi alla residenza del calciatore al momento della gara anziché della sottoscrizione del tesseramento, deve rilevarsi come non emerga dagli atti alcun elemento probatorio, formale e/o sostanziale, a riscontro dell’affermazione posta in essere dalla società sportiva reclamante, circa la mancanza di residenza in Italia dei calciatori in questione nel giorno della gara, fatta salva la certificazione “generica” emessa dal Comune di Grignod, apertamente in contrasto con i certificati di residenza, nominativi e specifici, sopra indicati, emessi dall’ufficio anagrafe del Comune di Sestu, ai quali è da riconoscersi senz’altro valore ed efficacia certificatrice fidefacente; nonché in contrasto con la presenza dei tre calciatori tra le file della s.s. Città di Sestu C5, anche nelle gare successive a quella disputata con l’Aosta Calcio 511.

Decisione C.F.A. – Sezione III : Decisione pubblicata sul CU n. 0037/CFA del 16 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del  Tribunale Federale Nazionale, sezione tesseramenti, n. 0016/TFN-ST/2020-2021 del 13.09.2021

Impugnazione – istanza: società Benevento Calcio s.r.l. e Sig. T.P.S.

Massima: Confermata la decisione del TFN Sezione Tesseramenti che nel rigettare i reclami ebbe a confermare il provvedimento dell’Ufficio Tesseramenti della Lega Pro, che ha respinto il tesseramento del calciatore per “violazione del combinato disposto delle norme di cui alle lettere E) ed F) del Comunicato Ufficiale Figc n. 268/A del 10 giugno 2021, previste per le Società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il campionato di Serie C”…La citata lett. e) prevede che “Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2020/2021”; ai sensi della lett. f) “Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2021 in Italia per società professionistiche, fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito: - per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi dell’art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell’art. 1, comma 369, della Legge n. 205/2017 o che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l’attività giovanile e scolastica; - per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente”….Occorre procedere, infatti, a una sistematica lettura della lett. e), in applicazione dei criteri ermeneutici dell’interpretazione complessiva di essa, oltre che dei canoni letterale e funzionale, entrambi doverosamente applicabili ai sensi dell’art. 12 disp. legge in generale (anche in forza dell’utilizzo della congiunzione “e” da parte del legislatore del 1942). La disposizione in esame risulta solo apparentemente polisemica. In particolare, ai sensi della già citata lett. e): “ Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2020/2021”. Per quanto concerne il criterio dell’interpretazione letterale il divieto di tesseramento riguarda: i calciatori professionisti provenienti dall’estero; i calciatori non provenienti dall’estero, già tesserati in Italia con status diverso da professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2020/2021. Il calciatore S. rientra nella seconda categoria, in quanto non è proveniente dall’estero ed è già tesserato in Italia con status diverso da professionista, nella precedente stagione sportiva. Il dubbio ermeneutico riguarda la possibilità o meno per la società di serie C di tesserare un calciatore extracomunitario con lo status di professionista, il quale abbia conseguito tale qualifica nel corso della stagione sportiva in corso, e, comunque, dopo l’entrata in vigore del C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021. La soluzione della polisemia del testo e, quindi, la selezione tra i vari significati ad esso attribuibili risulta dall’esame dell’insieme delle parole utilizzate nella disposizione, secondo la connessione di esse, in applicazione del canone dell’interpretazione complessiva, nonché del criterio teleologico, logico o funzionale. In particolare, l’ultimo inciso della disposizione prevede una clausola di salvezza, idonea a determinare l’ambito di applicazione del divieto, in quanto prevede espressamente che le società neo promosse in Serie C potranno stipulare un contratto da professionista con i calciatori dilettanti con cittadinanza extracomunitaria, già per esse tesserati nella precedente stagione sportiva 2020/2021. L’unica eccezione pertanto al divieto di tesseramento di un calciatore che abbia uno status diverso da professionista, o lo abbia appena acquisito, è rappresentato dalla misura di carattere eccezionale prevista in favore delle società neo promosse e con esclusivo riferimento ai propri tesserati nella stagione sportiva 2020/2021. Consentire il tesseramento, quali professionisti, di calciatori che nella stagione sportiva rivestivano una diversa qualifica renderebbe priva di efficacia, e anzi discriminatoria, la regolamentazione prevista nell’ultimo inciso, in quanto consentirebbe alle società neo promosse di stipulare contratti da professionisti solo per i calciatori propri tesserati, mentre le altre società potrebbero stipularli con qualsiasi calciatore. Ne discende, pertanto, che proprio il canone dell’interpretazione letterale, in relazione all’esigenza di interpretazione complessiva, conduce a dover intendere la disposizione come applicabile anche al S.. Sotto un profilo di coerenza logica e ragionevolezza, d’altra parte, la diversa opzione ermeneutica – e in particolare la differenza tra tesseramento e trasferimento, da intendersi come nuovo tesseramento o variazione dello stesso – consentirebbe una elusione fin troppo agevole della disposizione in esame, in quanto sarebbe sufficiente modificare anche il giorno prima o il giorno stesso del trasferimento la tipologia di contratto di lavoro stipulato tra il calciatore e la società cedente, per evitare l’applicazione del divieto. Sarebbe analogamente non logico o razionale statuire, prima, il divieto di tesseramento per chi non era stato tesserato nella stagione precedente da professionista, per poi (alla riga successiva), di fatto, consentirlo mediante un tesseramento da professionista nella stagione sportiva in corso, subito dopo la cessione, anche in prestito, del calciatore neo professionista ad una società militante nel campionato di serie C, che non avrebbe potuto direttamente tesserare in tale stagione, ex novo, lo stesso calciatore quale professionista. La diversa interpretazione proposta dai reclamanti avrebbe pertanto di fatto svuotato di contenuto ed efficacia il divieto introdotto dalle stesse disposizioni in questione, finendo, quindi, con il pregiudicare il perseguimento delle finalità ispiratrici di tali norme e, quindi, risulterebbe non coerente con il canone dell’interpretazione logica o funzionale. Il caso di specie: Il calciatore è stato tesserato per la società sportiva Tor di Quinto, in qualità di calciatore extracomunitario dilettante, sin dalla stagione 2017/2018. Nella successiva stagione sportiva 2019/2020, il calciatore si è tesserato presso il Benevento calcio s.r.l. e in data 16.7.2021 con la medesima società stipulava il proprio primo contratto di lavoro sportivo assumendo la qualifica di calciatore professionista. In data 31.8.2021 veniva inoltrata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico una richiesta di variazione di tesseramento del calciatore finalizzata al suo trasferimento per la stagione sportiva 2021/2022 dal Benevento calcio s.r.l., iscritta al campionato di Serie B, alla Delfino Pescara 1936 S.p.A., iscritta al campionato di serie C. In data 2.9.2021 l’ufficio preposto negava il trasferimento del calciatore.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 16/TFNT del 13 Ottobre 2021 (motivazioni)

Decisione impugnata:  Diniego alla variazione di tesseramento del calciatore, avvenuto con provvedimento adottato dalla Lega Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021

Impugnazione Istanza: Ricorsi ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS - FIGC riuniti, proposti dalla società Benevento Calcio Srl (matr. FIGC 915787), unitamente al calciatore T.P.S.(n. 8.5.2002 - matr. FIGC 3189100), e dalla società Delfino Pescara 1936 Spa (matr. FIGC 922177)

Massima: Respinti i ricorsi con i quali le società hanno chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto della variazioni di tesseramento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro e, conseguentemente, la variazione di tesseramento riguardante il calciatore, in favore di una delle due  società ricorrenti….Il C.U. 268/A/2021 non appare affatto in contrasto con la normativa statale ed internazionale, come più volte affermato anche dal Giudice ordinario (cfr.: Tribunale Torino all. 4 memoria difensiva Figc). Senza trascurare poi che, l’art. 3, 4 comma, del D.Lgs 215/2003 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica") stabilisce che “Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”. Sicché non risulta effettuata alcuna illegittima discriminazione, dal momento che FIGC si è limitata ad applicare norme di legge e regolamenti di attuazione della legge stessa, improntate ad una scelta di politica sportiva e, quindi, rapportante e finalizzate alle specifiche esigenze del settore. Come sufficientemente chiarito dal CU 268/A/2021, i flussi di ingresso e le limitazioni al tesseramento di sportivi stranieri sono finalizzati ad assicurare la tutela dei vivai giovanili per le squadre di serie minori e, nel contempo, a soddisfare l’esigenza di privilegiare l’acquisizione di calciatori, cittadini di paesi non aderenti all’UE o alla EEE, di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente alla serie A. D’altro canto, si ritiene, comunque, condivisibile l’assunto rilevato dalla difesa della FIGC in merito all’incompetenza di questo Tribunale Federale “al quale non è devoluta la valutazione e la decisione sulla conformità o meno di norme federali alle disposizioni dell’ordinamento statuale”….Sulla “violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al C.U. n. 268/A del 10 giugno 2021” appare necessaria una breve digressione sui principi fondamentali che regolano l’interpretazione della norma in generale. Per maggiore comprensione, si riportano di seguito le disposizioni normative in esame: E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2021/2022 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla UE o alla EEE provenienti dall’estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista…(omissis); F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paese non aderenti alla UE o alla EEE già tesserati alla data del 30 giugno 2021 in Italia per società professionistiche fatta salva l’applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno….(omissis). L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale stabilisce che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Per “intenzione del Legislatore” deve intendersi necessariamente lo scopo che il compilatore della disposizione si è proposto di conseguire.  Una corretta interpretazione delle disposizioni, pur riconoscendo che la lettura della legge costituisce un limite che l’interprete non può in alcun caso superare, attribuisce un peso prevalente allo scopo della norma. “Le parole sono soltanto simboli di pensiero, semplicemente il mezzo per rendere riconoscibile la volontà. Siccome il mezzo va subordinato allo scopo e quello che veramente conta è la volontà, il contenuto deve trionfare sulla forma, il pensiero sulla squama verbale”. Ad ulteriore conferma di quanto fin qui osservato, occorre rilevare che la FIGC, costituitasi consapevolmente nell’odierno giudizio, ha inteso fornire una lettura interpretativa della norma assimilabile ad una vera e propria interpretazione autentica, in quanto proveniente dal soggetto che, attraverso l’organo del Consiglio Federale, quella norma ha scritto e approvato. Nella propria memoria difensiva, la FIGC, (che nel caso di specie non riveste la qualifica di controparte in senso sostanziale, essendo, piuttosto, portatrice di un interesse terzo e indipendente rispetto a quello perseguito dalle società sportive oggi in giudizio), alle pagine 4 e ss, afferma che “il CU n. 268/A/2021 viene emanato ogni anno, per regolare il tesseramento degli extracomunitari nella stagione sportiva di riferimento e quindi, ove richiesto un requisito del passato, esso deve essersi consolidato nella stagione precedente e non in quella corrente. Lo status di professionista del calciatore extracomunitario si è concretizzato nella stagione in corso 2021-2022, peraltro dopo l’emanazione del CU 268/A del 10 giugno 2021 con il quale, come ogni anno, ad inizio campionato, la Figc disciplina le “iniziande” competizioni sportive. Fondato appare, inoltre, l’assunto offerto dalla FIGC nella propria memoria, laddove afferma “che l’interpretazione data alla norma contenuta nella lettera F, per la quale il calciatore avrebbe potuto tesserarsi per la Delfino Pescara essendo già tesserato alla data del 30.06.2021, come giovane di serie, per la Benevento Calcio è determinata da un’errata interpretazione del combinato disposto delle lett.  E) ed F) del richiamato CU”.  Incomprensibile e irragionevole sarebbe statuire, prima, il divieto di tesseramento per chi non era stato tesserato nella stagione precedente da professionista, per poi (alla riga successiva), di fatto, consentirlo mediante un tesseramento da professionista nella stagione sportiva in corso, subito dopo seguito dalla cessione, anche in prestito, del calciatore neo professionista ad una società militante nel campionato di serie C, che non avrebbe potuto direttamente tesserare in tale stagione, ex novo, lo stesso calciatore quale professionista. Deve concludersi, con ragionata tranquillità, che, la eccepita violazione, del disposto normativo - anche se privo di un preciso riferimento temporale - contenuto nelle lett. E ed F del CU 268/A 2021, è infondata e si basa su un’errata interpretazione, meramente letterale, ma che rivela incongrua ed illogica, della disposizione in esame, interpretazione che, come osservato in precedenza, non può trovare spazio nel caso che ci occupa, dovendo darsi prevalenza all’intento teleologico della norma, in base all’interpretazione “autentica” fornita dall’Organo che l’ha emanata (FIGC). In altri termini, l’interpretazione della disposizione contenuta nel C.U. offerta dalla FIGC è quella più coerente con le specifiche finalità che si propone la disciplina stagionale del tesseramento nella sua validità temporale. Tale interpretazione è, pertanto, condivisibile nell’ottica di una più compiuta attuazione dell’ordinamento sportivo sotto tale specifico profilo e deve indurre, conseguentemente, a respingere i due ricorsi. Il caso di specie: Il calciatore extracomunitario, neo professionista in forza di contratto stipulato in data 16 luglio 2021 con il Benevento Calcio Srl, ha chiesto, successivamente, in data 31 agosto 2021, la variazione, a titolo temporaneo, del tesseramento, in favore della Delfino Pescara Spa, iscritta per la stagione 2021-2022 al campionato di Serie C. Con provvedimento emesso in data 2 settembre 2021, la Lega Pro – FIGC ha rigettato la richiesta di variazione, per violazione delle norme regolamentari contenute nel Comunicato Ufficiale N. 268/A, emesso per la stagione calcistica 2021-2022 dal Consiglio Federale e pubblicato in data 10 giugno 2021. Nella seconda parte del provvedimento testé richiamato, la Lega Pro ha motivato il rigetto, specificando che la variazione di tesseramento richiesta dal Pescara Calcio Spa è in aperto contrasto con le disposizioni normative contenute alle lettere E) ed F) del C.U. n. 268/A, riferite alle Società calcistiche che andranno a disputare nella stagione 2021-2022, il campionato di Serie C.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 26/TFNT del 5 Maggio 2021 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata:

Impugnazione Istanza: Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello ex art. 89 comma 1, lett. b), CGS – FIGC al fine di accertare la validità del tesseramento del calciatore A.K. (n. 16.04.1991 - matr. FIGC 1033602) in favore della società ASD Bernalda (matr. FIGC 938713)

Massima: Accolto il ricorso della società e dichiarto valido il tesseramento in suo favore del calciatore poiché  la normativa federale richiede, in subiecta materia, ai fini della validità del tesseramento, la residenza anagrafica del calciatore nel territorio della Repubblica al momento della formalizzazione dei relativi atti. Dalla documentazione trasmessa dalla competente Procura Federale e, segnatamente, dal certificato storico di residenza in atti, è emerso che il calciatore A. K., al momento del tesseramento, fosse effettivamente residente in Italia.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:   Decisione n. 7/TFN del 18.09.2020

Impugnazione istanza: Richiesta di Giudizio ex art. 89 co. 1, lett. b), CGS, presentata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche in ordine alla posizione e regolarità di tesseramento del calciatore F.G. (n. 03.02.2001 – matr. FIGC 2669384) per la Stag. Sport. 2018/2019 in favore della società Pontremolese 1919 come dilettante extracomunitario mai tesserato per federazione estera anziché come giovane,

Massima: Il Tribunale ha avuto modo di convincersi come il calciatore in questione abbia legittimamente contratto il tesseramento a favore della società GSD Pontremolese 1919, per la stagione sportiva 2018/2019, quale extracomunitario mai tesserato all’estero, ex art. 40 comma 6 NOIF, sussistendone i requisiti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 38/TFN del 17.2.2020 – (O.K.O. - SSDARL Savona FBC - FC Rieti Srl / Lega Pro - Reg. Prot. 46/TFN-ST)

Decisione impugnata: Decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo dalla società SSDARL Savona FBC (matr. FIGC 935510) alla società FC Rieti Srl (matr. FIGC 650263),

Impugnazione istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal calciatore O.K.O. (n. 05.06.1985 - matr. FIGC 5785339)

Massima: Il calciatore extracomunitario non può essere tesserato con società professionistica per essere stato tesserato nella stagione sportiva precedente con lo status di dilettante ai sensi del C.U. 93/A del 17/4/19. … il Tribunale … verificava come lo status di calciatore … fosse, alla data della richiesta di trasferimento del 10.02.20, quello di dilettante e per aver militato con il FBC Savona nella stagione sportiva 2019/20, scendendo in campo per diverse partite e, pertanto, non era condivisibile il pensiero dello stesso ed il richiamo alla lettera “F” del C.U. 93/A del 17/4/19. Sicuramente formativo della volontà del Tribunale è la lettura della lettera “E” del menzionato comunicato, laddove espressamente si indica che “Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2019/20 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori cittadini non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero, né tesserare con la status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello professionista …”. Per quanto sopra appare necessaria il richiamo al senso letterale della norma, chiaramente espresso per il caso di specie nella lettera “E”, così da attribuire alla stessa il senso palesato dal significato proprio delle parole che formano la norma, non isolatamente considerate, bensì secondo la loro connessione logica, tendente a stabilire l'intenzione del legislatore. P.Q.M. Il Tribunale.. rigetta il ricorso presentato dal calciatore …e, per l’effetto, conferma il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro del 11.01.2020.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 Marzo 2019 (dispositivo)

Impugnazione istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO C/O CR PUGLIA – LND IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE D.S.F. (N. 7.4.1993 – MATR. FIGC 4457513) PER LA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA FIVE BITONTO.

Massima: E’ illegittimo l’ultimo trasferimento del calciatore (consegue che il calciatore è in posizione irregolare) in quanto attuato in violazione dell’art. 40 quater NOIF atteso che nella stagione sportiva 2017-2018, il calciatore si era trasferito dalla società Aquile Molfetta alla società ESCH US, militante nel campionato lussemburghese; in data 16 agosto 2018 e, dunque, nella stagione sportiva 2018-2019, il calciatore rientrava in Italia per essere tesserato, nuovamente, per la società Aquile Molfetta; dopo pochi giorni e, precisamente, il 28 agosto 2018, veniva trasferito dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto…L’art. 40 quater NOIF, intitolato, “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche”, al secondo comma stabilisce che “I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di  un documento di identità. I calciatori/calciatrici “non professionisti”, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”. Secondo tale norma, dunque, i calciatori non professionisti residenti in Italia, una volta trasferitisi all’estero, possono, dalla stagione successiva, ritrasferirsi in Italia, a condizione che tale ritrasferimento avvenga in favore della società presso la quale erano tesserati prima del trasferimento  all’estero. La norma, poi, pone un’ulteriore condizione. L’ultima parte della norma stabilisce, difatti, che “Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.”. Ciò significa che il calciatore non professionista, residente in Italia e proveniente dall’estero, una volta che è rientrato in Italia presso la società alla quale apparteneva prima del trasferimento all’estero, potrà trasferirsi presso qualunque altra società solo dalla stagione sportiva successiva a quella del suo rientro in Italia. Nel caso di specie, il calciatore …, dopo aver giocato nel campionato estero per la stagione sportiva 2017-2018, è rientrato in Italia nella stagione successiva, per essere tesserato per la società Aquile Molfetta, così come prevede l’art. 40 quater NOIF. Tuttavia, una volta tesseratosi per la società Aquile Molfetta, il calciatore, invece di attendere la stagione successiva al rientro in Italia, come stabilisce l’art. 40 quater NOIF, dopo pochi giorni si è tesserato per la Polisportiva Five Bitonto. Il trasferimento del calciatore … dalla società Aquile Molfetta alla Polisportiva Five Bitonto, poiché attuato in violazione di quanto disposto dall’art. 40 quater NOIF non può essere ritenuto  legittimo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 15/FTN del 18 Febbraio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.14/FTN del 4 Febbraio 2019 (dispositivo)

Decisione impugnata: AVVERSO IL DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE A.L.M. – MATR. FIGC 4382902 – n. 17.12.1984).

Impugnazione istanza: CALCIO AVELLINO SSD ARL - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS

Massima: Riformato il provvedimento con il quale il Dipartimento Interregionale aveva respinto la richiesta di tesseramento, in favore della società, del calciatore, con la seguente motivazione: “calciatore non tesserabile (vedi art. 40 quater NOIF): ore 15,40 del giorno 22 Gennaio 2019”….L’art.  40   quater  NOIF  disciplina  il  tesseramento   dei  calciatori  stranieri  per  le   società dilettantistiche e prevede, come termine massimo per il tesseramento, la data del 31 Dicembre. Tale norma ha carattere generale. La FIGC, tuttavia, a mezzo di comunicati ufficiali, può stabilire, per le singole stagioni sportive, norme diverse e specifiche per il tesseramento dei calciatori. Con il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 Giugno 2018, la FIGC ha disciplinato, in relazione alla stagione sportiva 2018-2019, il tesseramento dei calciatori professionisti che, per qualsiasi motivo, abbiano risolto il loro rapporto contrattuale. Tale norma, in particolare, stabilisce che Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il loro rapporto contrattuale, possono avvenire: da domenica 1 Luglio  2018 a mercoledì 30 Gennaio 2019 (ore 19.00). Questa norma,  dunque, può  essere considerata una  norma speciale rispetto  alla normativa generale prevista dalle NOIF, ed, in quanto norma speciale, idonea a derogare la stessa. Invero, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella più specifica, ossia quella la cui fattispecie è contenuta nella fattispecie dell'altra. Quest'ultima non cessa del tutto di produrre i suoi effetti (ossia, non viene abrogata) ma vede il suo ambito di applicazione ristretto ai casi in cui non trova applicazione la norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione. Del resto, se così non fosse, significherebbe privare di qualsivoglia valore le regole stabilite nei Comunicati Ufficiali. Alla stregua di quanto detto, è evidente che, nel caso di specie, deve trovare applicazione il punto 6) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 63 del 6 Giugno 2018. Nel caso di specie, difatti, il calciatore extracomunitario …, nel corso della stagione sportiva 2018-2019, aveva risolto il proprio rapporto contrattuale con la società FC Casertana, militante in Lega Pro. Dopodiché si era tesserato per la società dilettantistica SSD Calcio Avellino, la quale aveva provveduto a depositare l’atto di tesseramento il 22 Gennaio 2019, ossia entro il termine stabilito dal suddetto Comunicato Ufficiale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti:  Decisione pubblicata sul C.U. n. 5/FTN del 16 Ottobre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 2/FTN del 03 Settembre 2018 (dispositivo)

Decisione impugnata: RICORSO EX ART. 30, COMMA 15 E SS CGS – AVVERSO IL PROVVEDIMENTO CON IL QUALE È STATO DICHIARATO NULLO E PRIVO DI EFFETTI IL TESSERAMENTO CON LO STATUS DI “GIOVANE DI SERIE” IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GENOA CFC SPA.

Impugnazione istanza: N.F.– 05.1.1999 – MATR. FIGC N. 1017584 - (CALCIATORE) –

Massima: Confermato il  provvedimento  emesso  dall’Ufficio  Tesseramento  della  Lega  Nazionale Professionisti Serie A, con il quale era stato dichiarato nullo e privo di effetti il proprio tesseramento con lo status di Giovane di Serie in favore della Società in quanto contrario al punto F del Comunicato Ufficiale FIGC n. 61 del 6 Giugno 2018 che stabilisce che le limitazioni numeriche di tesseramento per Società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi  non aderenti alla UE o alla EEE … omissis … che siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per  una  Società  dilettantistica… le limitazioni al tesseramento dei cittadini extracomunitari sono state introdotte nell’ordinamento sportivo al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, da una parte, e l’acquisizione, tra i detti cittadini, di calciatori ad alto livello tecnico da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale, dall’altra. Ciò, dunque, impone, di interpretare le relative norme in maniera rigorosa. Partendo da tale dato, è pacifico che per “stagione sportiva” debba intendersi il periodo di tempo intercorrente tra la prima partita ufficiale di campionato e l’ultima partita….Tale definizione di stagione sportiva, del resto, è stata da sempre adottata dalla FIGC, la quale, a sua volta, si è ispirata alla definizione di stagione sportiva fornita dalla FIFA.

Decisione C.F.A.: C. U. n. 107/CFA 27 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ALBERONE CALCIO AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE V.P. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO

Massima: La Corte annulla la decisione del TFN e dichiara valido il tesseramento in favore della società per la sussistenza, già alla data del 31.12.2017, dei presupposti previsti dalla disciplina di settore per il perfezionamento della procedura di trasferimento del calciatore.   Segnatamente, in coerenza con le prescrizioni di cui all’articolo 40 quater delle NOIF, il predetto, alla data della richiesta di tesseramento dell’8.12.2017, risultava, invero, titolare di un permesso di soggiorno con scadenza il successivo 30.1.2018.  Tale condizione, già di per sé sufficiente, veniva poi ulteriormente integrata, sempre prima del 31.12.2017, dall’attivazione della procedura di rinnovo.  Del pari, il mentovato calciatore, già residente nel territorio del Comune di Pomezia, avviava, come da certificazione in atti, in data 5.12.2017, il procedimento di mutazione anagrafica, destinato a produrre effetti nei due giorni successivi ed a perfezionarsi per silentium ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 241/1990.  E’, dunque, di tutta evidenza che, alla data di scadenza del 31.12.2017, sussistessero entrambe le condizioni legittimanti la richiesta di tesseramento. Allo stesso modo, sotto il profilo formale, l’esame del report contenente la sintesi dei movimenti telematici avviati dalla società consente di rilevare che effettivamente la ricorrente aveva curato la trasmissione della relativa domanda in tempo utile provvedendo, poi, come detto, ad integrarla una volta attivato il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.  A riscontro di quanto fin qui evidenziato deve, invero, soggiungersi che il suindicato report riporta come data del tesseramento quella del 29.12.2017 accreditando, dunque, la tesi attorea secondo cui lo stesso Ufficio preposto aveva autorizzato, alla suddetta data, il tesseramento in questione apponendo il bollino verde sul portale informatico. Nello stesso senso depongono gli esiti dei mirati accertamenti condotti dal giudice sportivo (cfr. decisione in atti) presso il competente Ufficio tesseramento dai quali giustappunto emergeva che il tesseramento per conto della società Alberone si era perfezionato il 29.12.2017. E ciò in coerenza con il disposto di cui all’articolo 40 quater nella parte in cui evidenzia che “il tesseramento decorre dalla data di comunicazione …e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente”. Alla stregua delle suddette risultanze il tesseramento doveva, dunque, ritenersi perfezionato in tempo utile e, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale, non poteva affatto ritenersi tardivo. Non è poi dato conoscere le ragioni per cui tale autorizzazione sia successivamente venuta meno né le ragioni che l’hanno determinata: le successive acquisizioni documentali (certificato della nuova residenza e documentazione relativa al rinnovo del permesso di soggiorno) costituivano, infatti, un completamento della documentazione precedentemente trasmessa e già di per se stessa idonea ad attestare la ricorrenza dei requisiti richiesti, dovendo comunque qui ribadirsi che, alla data del 31.12.2017, ricorrevano le condizioni prescritte dalla disciplina di settore per il detto tesseramento.    

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 45 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE  C/O CR LAZIO (POSIZIONE DI TESSERAMENTO CALCIATORE P.V. – 17.02.1990 - MATR.  FIGC 5905179 – SOCIETÀ ASD ALBERONE CALCIO – ASD FC REAL VELLETRI);

Massima: Alla luce di quanto disposto dall’art. 40 quater N.O.I.F, ritiene che il tesseramento del calciatore deve considerarsi tardivo e, pertanto, nullo, atteso che non è dubbio il fatto che il deposito dei documenti necessari al perfezionamento del tesseramento del detto atleta è avvenuto solo successivamente alla scadenza del 31.12.2017.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 107/CFA 27 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AI CALCIATORI I.C.E., E.A.B. E O.T.H.IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE 

Massima: Viene annullata la decisione del TFN che aveva annullato il tesseramento dei calciatori extracomunitari poiché già tesserati per federazione estera in quanto la Federazione nigeriana, riscontrando apposita richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., ha giustappunto certificato che i calciatori non sono mai stati tesserati per conto di società ad essa affiliate.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 17/TFNT del  04 Aprile  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 43 – RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE C/O CR LIGURIA – LND (POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEI CALCIATORI I.C.E. – 13.09.1999 – MATR. FIGC 1017459 – E.A.B. – 15.11.1999 –  MATR. FIGC 1017835 – O.T.H. – 25.5.1999 – MATR. FIGC 1017467);

Massima: E’ nullo il tesseramento dei calciatori extracomunitari in quanto tesserati per Federazione estera non avrebbero potuto beneficiare del tesseramento in favore della società per la stagione sportiva in corso, ex art. 40 quater comma 3 NOIF.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RECLAMO N°. 20 DELLA SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD – POSIZIONE DI  TESSERAMENTO CALCIATORE E.F.E.M. - RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 24 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR PUGLIA SULLA  POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE E.F.E.M.. (12.08.2000) PER LA  SOCIETÀ USD CORATO CALCIO 1946 ASD.

Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore extracomunitario minorenne ex art. 40 quater delle NOIF, già tesserato nelle stagioni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, in favore della società a far data dal 20.10.2017 giorno in cui è stata spedita la richiesta.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 15/TFNT del  02 Marzo  2018 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: RICHIESTA DI GIUDIZIO N°. 28 DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO C/O CR BASILICATA - LND  SULLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE S.S. (05.09.1995) PER LA  SOCIETÀ POL. ALTO BRADANO.

Massima: E’ valido ed efficace il tesseramento del calciatore exstracomunitario. Con Com. Uff. 75/A del 17.10.2017 la norma contenuta nell’art. 40 quinquies, comma 5 NOIF ha subito una significativa modifica, conferendo validità ai tesseramenti dei calciatori dilettanti non comunitari “purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia”. La norma applicabile alla fattispecie che ci occupa è quella attualmente in vigore, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico. Peraltro va osservato che, gli incontri sportivi, per i quali si richiede la modifica del risultato, si sono svolti in epoca successiva alla riforma normative appena richiamata ovvero già entrata in vigore all’atto della presentazione del reclamo al Giudice Sportivo.

 

Decisione C.F.A.: C. U. n. 53/CFA del 06 Novembre 2017 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 4/TFN Sez. Tess. Del 19.9.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 3/TFN Sez. Tess. del 13.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL CALCIATORE MESSIAS WALTER JUNIOR AVVERSO IL MANCATO TESSERAMENTO DEL RECLAMANTE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ F.C. PRO VERCELLI 1982 S.R.L.

Massima: Le disposizioni del Com. Uff. FIGC n. 164/A del 26.5.2017 di cui si controverte nel presente procedimento sono chiare e non necessitano di particolari sforzi interpretativi, una volta che si  siano individuate correttamente le ragioni per le quali, con il deliberato in questione, il Consiglio Federale ha stabilito, ai sensi dell’art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento in favore di società professionistiche di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. per la Stagione Sportiva 2017/2018. In particolare, dalle premesse della delibera di cui al Com. Uff. n. 164/A è dato evincere che dette ragioni sono da ravvisarsi essenzialmente nella finalità di “assicurare la tutela dei vivai giovanili”, anche in applicazione dei flussi all’ingresso e delle limitazioni al tesseramento degli sportivi stranieri di cui all’art. 27, comma 5-bis, del d. lgs. n. 286/1998, nonché nella esigenza di privilegiare, nell’ambito della quota definita per la FIGC, l’acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale”. Sulla scorta di tali premesse, con la delibera di cui al Com. Uff. n. 164/A il Consiglio Federale si è conseguentemente e chiaramente determinato, per la stagione sportiva 2017/2018, nel senso di consentire alle (sole) società di Serie A il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero al ricorrere delle specifiche condizioni tassativamente previste alle lettere A) e B) della stessa delibera, escludendo, per quanto qui di interesse ed alla seguente lettera C), che analogo tesseramento di cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero possano effettuare (anche) le società in possesso del titolo per partecipare al Campionato di Serie B. Unica eccezione prevista alle limitazioni numeriche per le società di Serie A di cui alle lettere A) e B) del Com. Uff. n. 164/A, è quella che la lettera F) riserva in favore dei calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30.6.2017 in Italia per società professionistiche. Così che, qualora si ritenesse di accedere all’interpretazione, fatta propria anche dall’odierno ricorrente, per la quale tale eccezione di cui alla lettera F) si applica anche al divieto di tesseramento per le società di Serie B di cui alla lettera C) del Com. Uff. n. 164/A, non resterebbe che concludere che un tale tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. possa essere effettuato anche dalle società in possesso del titolo per partecipare al Campionato di Serie B, ma pur sempre alla stessa univoca condizione che si tratti di calciatori già tesserati alla data del 30.6.2017 in Italia per società professionistiche. Circostanza, questa, che nel caso di specie non ricorre, atteso che il calciatore alla data del 30.6.2017 risultava tesserato presso una società sportiva dilettantistica.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: C.U. n. 04/TFNT del 19 Settembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: WALTER JUNIOR MESSIAS/PRO VERCELLI (ricorso avverso provvedimento di diniego del tesseramento)

Massima: Corretto è il provvedimento dell’Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Professionisti Serie B con il quale è stata rigettata la richiesta di tesseramento in favore della società del calciatore titolare di passaporto brasiliano (da circa due anni trasferito in Italia per ricongiungersi alla propria famiglia, già regolarmente stabilizzata in detto paese, periodo durante il quale era stato tesserato, quale calciatore non professionista) e di un permesso di soggiorno in corso di rinnovo. La lettera C) del Comunicato Ufficiale 164/A, relativa al tesseramento presso le società di Serie B dei calciatori extracomunitari così recita: le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato dio serie B nella stagione sportiva 2017/2018 non potranno tesserare calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall’estero. Applicando tali principi, è agevole rilevare che la lettera C) del Comunicato Ufficiale 164/A non può non essere letta in combinato disposto con la lettera F) del detto Comunicato. Tale norma afferma: Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2017 in Italia per società professionistiche,…omissis…Dalla lettura combinata delle due norme si evince che, per le società militanti nel campionato di Serie B, non vige un divieto assoluto di tesserare calciatori extracomunitari, ma gli stessi potranno essere tesserati a condizione che, al 30 giugno 2017, risultassero già tesserati per una società professionistica. In altri termini, i calciatori extracomunitari potranno essere tesserati per una società di Serie B, laddove nella stagione precedente abbiano rivestito lo status di professionista. Del resto, laddove si volesse seguire l’interpretazione offerta dal ricorrente (ossia che la locuzione “provenienti dall’estero” riguarda i calciatori appena giunti in Italia), si arriverebbe alla conclusione di rendere del tutto inapplicabile la lettera F) del Comunicato Ufficiale. Non vi potrebbero, difatti, mai essere giocatori appena giunti in Italia che, al tempo stesso, nella stagione precedente, siano stati già tesserati per una società professionistica. A ciò si aggiunga che l’interpretazione della lettera C) nel senso appena delineato risulta coerente anche con i principi cui si ispira l’ordinamento sportivo. Occorre, difatti, ricordare che le limitazioni al tesseramento dei cittadini extracomunitari sono state introdotte nell’ordinamento sportivo al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili, da una parte, e l’acquisizione, tra i detti cittadini, di calciatori ad alto livello tecnico da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale, dall’altra.

 

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 312/CGF del 03 Giugno 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 3.4.2014

Impugnazione – istanza: 1) RICORSO CALC. P.D.S.J. AVVERSO IL DINIEGO AL  TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ S.S. CASALECCHIO 1921 SEGUITO  RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

Massima: L’art. 40 quater N.O.I.F. prevede il termine del 31 dicembre, entro il quale deve essere richiesto il tesseramento per i calciatori extracomunitari. La richiesta depositata successivamente è tardiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 044/C Riunione del 05 Aprile 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007 Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE T.D.S.E., NATO IL 3.3.1982, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore straniero per mancanza del permesso di soggiorno. La semplice richiesta di permesso di soggiorno presentata nei termini di legge non può ritenersi equipollente all’avvenuto rilascio del Permesso di soggiorno ed il requisito della residenza può essere sostituito con il domicilio dichiarato all’Autorità competente che ne assevera l’autenticità, ciò in quanto non può sussistere equipollenza tra documenti che hanno il fine di attestare situazioni diverse e non omologabili (cfr. C.A.F. del 9.1.2007). Il domicilio, infatti, attesta la stabilità di rapporti tra un soggetto ed un determinato luogo, mentre la residenza attesta la sussistenza del requisito di legittimità dell’ingresso e, in specie, della permanenza di un soggetto proveniente da un paese straniero.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 044/C Riunione del 05 Aprile 2007 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 18/D del 23.2.2007

Impugnazione - istanza: 2. RECLAMO CALCIO A 5 GIOVINAZZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE T.D.S.E., NATO IL 3.3.1982, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

Massima: E’ nullo il tesseramento del calciatore straniero per mancanza del permesso di soggiorno. La semplice richiesta di permesso di soggiorno presentata nei termini di legge non può ritenersi equipollente all’avvenuto rilascio del Permesso di soggiorno ed il requisito della residenza può essere sostituito con il domicilio dichiarato all’Autorità competente che ne assevera l’autenticità, ciò in quanto non può sussistere equipollenza tra documenti che hanno il fine di attestare situazioni diverse e non omologabili (cfr. C.A.F. del 9.1.2007). Il domicilio, infatti, attesta la stabilità di rapporti tra un soggetto ed un determinato luogo, mentre la residenza attesta la sussistenza del requisito di legittimità dell’ingresso e, in specie, della permanenza di un soggetto proveniente da un paese straniero.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 028/C Riunione del 09 Gennaio 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 15.11.2006

Impugnazione - istanza: 1. RECLAMO A.S.D. ASTREA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE F.S.G..

Massima: Tra i diversi requisiti previsti ai fini del tesseramento del calciatore extracomunitario occorre tra l’altro che lo stesso abbia la residenza anagrafica protrattasi per un anno. La posizione del calciatore rientra nella disciplina dell'art. 40, comma 11 bis delle N.O.I.F., trattandosi di calciatore di età superiore a sedici anni, mai tesserato per federazioni estere e per il quale è stato chiesto il tesseramento da una società della Lega Nazionale Dilettanti. In base alla predetta disposizione la richiesta di tesseramento deve essere accompagnata: a) da una dichiarazione attestante che il calciatore non è stato mai tesserato per una federazione estera; b) dal certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi; c) dal permesso di soggiorno, trattandosi di soggetto extracomunitario, valido almeno fino al termine della stagione sportiva. La disposizione di cui sopra è stata introdotta nel giugno del 2004 (v. Com. Uff. n. 194/A) ed è significativo che, a differenza di quanto previsto al comma 11, p. 1, lett. d) N.O.I.F., nel quale è prevista solo una generica documentazione di una residenza in Italia, nel comma 11 bis è stato invece previsto l'obbligo di presentazione di un «certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi». Ciò vuol dire che non è sufficiente avere una residenza in Italia, ma è necessario che questa residenza sia stata ufficializzata nei confronti dello Stato, mediante l'iscrizione nei registri anagrafici. Nella specie considerata, non si tratta, quindi, di un problema di prova della residenza; non si tratta, cioè, di stabilire se la residenza possa essere provata anche con mezzi diversi dalla certificazione anagrafica. Si tratta, invece, di un requisito della residenza; la norma richiede non solo la residenza di fatto, ma che sia avvenuta l'iscrizione del soggetto all'anagrafe della popolazione residente. Questa situazione non è nuova per il nostro ordinamento che, talvolta, lega all'obbligo dell'iscrizione nei registri anagrafici la possibilità di ricevere determinate prestazioni dalla pubblica amministrazione o l'acquisizione di taluni diritti. Il caso di specie: Il calciatore è nato il 28.2.1988 in Camerun. Il Tribunale dei minori con provvedimento del 12.10.2005, affidò lo stesso, che era entrato illegalmente in Italia, ai coniugi italiani, che ne avevano fatto richiesta. In forza del suddetto provvedimento, al calciatore fu rilasciato il permesso di soggiorno, successivamente rinnovato fino al 10.8.2007. La società chiese il tesseramento del calciatore a decorrere dal 20.10.2006. L'iscrizione del calciatore nei registri anagrafici è avvenuta soltanto il 16.9.2006.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 53/C - Riunione del 27 aprile 2006 n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’Hellas Verona F.C. avverso la reiezione del reclamo proposto avverso il diniego del tesseramento del calciatore D.S.

Massima: La “residenza legale” in Italia di un cittadino extracomunitario non necessariamente coincide con la residenza anagrafica, ovvero con la registrazione presso un determinato Comune dello Stato. Lo status di cittadino extracomunitario legalmente presente nel territorio (ancorché introdottovisi illegalmente) si acquisisce con il rilascio, all’esito di un procedimento amministrativo disciplinato attualmente dalla legge n. 189/2002, di un permesso di soggiorno, anche a tempo determinato, che può fondarsi su accertati motivi di studio, lavoro, ricongiungimento al nucleo familiare, per motivi politici e negli altri casi previsti dalla legge. L’esito positivo dell’istruttoria, rigorosamente disciplinata dalla normativa testé richiamata e demandata agli uffici amministrativi della Polizia di Stato, si conclude con il rilascio di un documento che attesta la legale presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato italiano e che, indi, legittima la successiva fissazione della residenza o della dimora in un Comune italiano. La legale presenza del calciatore in Italia, dunque, decorre senza dubbio alcuno dalla data del rilascio del permesso di soggiorno, e pertanto da quella data decorrono i 12 mesi necessari per poter ottenere il tesseramento presso una società di calcio affiliata alla F.I.G.C.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 57/C Riunione del 14 Giugno 2004 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 30/D del 3.6.2004

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Neugries-Executive avverso l’annullamento, con effetto ex-tunc, del tesseramento del calciatore W.J.P.T. in proprio favore

Massima: La non veridicità dell’autocertificazione prodotta dal calciatore di “non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera”, come successivamente accertato da nota informativa pervenuta dalla Federazione Tedesca comporta la violazione delle norme contenute nell’art. 40 N.O.I.F. e pertanto la conseguente declaratoria di nullità ex tunc del tesseramento del calciatore in favore della società.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 39/C Riunione del 22 Marzo 2004 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del calciatore O.C.C. avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente la mancata concessione, da parte dell’ufficio tesseramento L.N.P., del visto di esecutività relativo al contratto stipulato dal reclamante con l’Ascoli Calcio 1898

Massima: Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato non consente il tesseramento per una Società professionistica, essendo imposto per legge allo straniero, ai fini di un simile tesseramento, il conseguimento di un particolare permesso di soggiorno “per lavoro subordinato”.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 1 Dicembre 2003 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 26.9.2003

Impugnazione - istanza: Reclamo dei sigg.ri M.T.K. e M.A.A. per il figlio minorenne calciatore M.A. avverso le decisioni della commissione tesseramenti in ordine alla posizione di tesseramento del calciatore stesso

Massima: Il calciatore, di nazionalità ghanese ma nato e residente sin dalla nascita in Italia, che ha svolto sempre attività di settore giovanile in Italia, deve essere tesserato non con lo status di “dilettante di nazionalità italiana”, ma con lo status di “dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera”. In mancanza il tesseramento è invalido.

Massima: Il (codice 70) indica il calciatore tesserato con lo status di “calciatore straniero non proveniente da Federazione estera”.

Massima: Le norme e le disposizioni attuative federali (si veda da ultimo, per la stagione in corso, il Comunicato Ufficiale n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti, del 4 luglio 2003) depongono chiaramente nel senso che nel caso di calciatori extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati presso Federazioni estere devono trovare spazio alcune formalità burocratico-amministrative che, seppur non giungono a livello di un vero e proprio provvedimento autorizzativo del Presidente Federale, necessario invece per il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere (cfr. art. 40, comma 6, N.O.I.F.), culminano comunque in un atto ricognitivo federale che deve indicare, tra l’altro, l’effettiva data di decorrenza del tesseramento.

Massima: L’erronea indicazione della nazionalità italiana nella documentazione di tesseramento del giocatore straniero, non può essere considerata un mero errore materiale,in quanto produce effetti ai fini del vincolo ed in particolare rende, il tesseramento invalido, o quanto meno (e forse più correttamente) inefficace, mancando le condizioni di operatività del vincolo. E’ questo il caso del calciatore di nazionalità ghanese ma nato e residente sin dalla nascita in Italia, che ha svolto sempre attività di settore giovanile in Italia, che è stato tesserato non con lo status di “dilettante di nazionalità italiana”, e non, invece, con lo status di “dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera”.

 

 

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 15 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D - Riunione del 27.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello della Pol. Circolo Lavoratori Terni avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti inerenti la posizione di tesseramento del calciatore W.S.A. a seguito della richiesta di giudizio della commissione disciplinare presso la divisione calcio a cinque.

Massima: Non può certo dirsi che l’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d’altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall’autorizzazione” (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, la vigilanza temporale dell’autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento

Massima: Per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, vige il principio di diritto che le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell’autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Consegue che il calciatore è in posizione irregolare se ha preso parte alla gara senza autorizzazione federale, con decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 14 aprile 2003 n. 14 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello del Cus Viterbo avverso le decisioni della Commissione Tesseramenti inerenti la posizione di tesseramento del calciatore C.R.V.D. a seguito di richiesta di giudizio della Commissione Disciplinare presso la divisione Calcio a Cinque.

Massima: Non può certo dirsi che l’art. 40, comma 11, delle N.O.I.F. brilli per chiarezza e linearità, ma, d’altra parte, non è in alcun modo accettabile, essendo opzione ermeneutica del tutto illogica e fuori dal sistema, limitare la sfera di applicabilità della previsione eccezionale e derogatoria per cui “il tesseramento decorre dall’autorizzazione” (del Presidente Federale) ai soli calciatori appartenenti alla categoria di cui al n. 3), ovvero “calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera”, i quali vengono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Non è possibile distinguere, come denota lo stesso comma 11, prima parte, pur letto in correlazione con il comma 6, tra calciatori “provenienti” e calciatori “provenuti” da Federazione estera e per entrambe tali categorie di atleti si impone la verifica della documentazione richiesta nell’ambito di un procedimento autorizzatorio che sfocia in un provvedimento del Presidente Federale. Del resto non a caso, la vigilanza temporale dell’autorizzazione del Presidente Federale è limitata ad una sola stagione sportiva, come è evidente proprio nel caso del calciatore dilettante extracomunitario in argomento (provvedimento del 26 settembre 2002), cosicché è inevitabile che di anno in anno vada attribuita al provvedimento autorizzatorio federale una valenza costitutiva ai fini della decorrenza del tesseramento.

Massima: Per il tesseramento di tutte le categorie di calciatori già tesserati presso Federazione estera, senza che possa utilmente distinguersi tra “provenienti” e “provenuti”, vige il principio di diritto che le Società interessate di L.N.D. devono chiedere ad ogni inizio di stagione sportiva il rilascio dell’autorizzazione federale e per tutti il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione. Consegue che il calciatore è in posizione irregolare se ha preso parte alla gara senza autorizzazione federale, con decorrenza del tesseramento dalla data di autorizzazione, non potendosi comunque fare riferimento - ai fini della decorrenza del tesseramento stesso - alla data di trasmissione del plico, anche ove esso fosse effettivamente completo, fin dal principio, di tutta la documentazione necessaria.

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 26 Aprile 2002 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett.a), C.G.S., di interpretazione dell’art. 117 delle N.O.I.F. con riferimento alla risoluzione del contratto tra calciatori e società estere.

Interpretazione: Il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero può tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001 e pertanto dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002". Il punto 4 del C.U. della F.I.G.C. n. 68 in data 21 giugno 2001 dispone che "il tesseramento di calciatore professionista, con precedente rapporto scaduto o risolto ai sensi dell'art. 117 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. può essere effettuato dal 2 luglio 2001 al 30 aprile 2002". L'art. 117 delle N.O.I.F. riguarda la risoluzione del rapporto contrattuale "…nei casi previsti dal contratto tipo di cui all'accordo collettivo con l'Associazione di Categoria, nonché dalle presenti norme".

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/Cf del 9 Aprile 2002 n. 4 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale, ai sensi dell’art. 22 comma 1, lett.a), C.G.S., di interpretazione dell’art. 117 delle N.O.I.F. con riferimento alla risoluzione del contratto tra calciatori e società estere.

Interpretazione: Il calciatore che abbia risolto il proprio rapporto all'estero può tesserarsi secondo le prescrizioni del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 68 del 21.6.2001.

 

 

 

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