Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 13/TFNT del 16 Novembre 2023 (motivazioni)

Impugnazione Istanza: Ricorso  ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Città di Cagliari SSDARL (m.931293) al fine di accettare il tesseramento dei calciatori C.F. (8.9.2001 - m. 5625567), P.L.N. (9.10.2003 - m. 6691102), S.N. (27.7.2002 - m. 5871557), V.F. (29.11.2001 - m. 6752883), P.R. (21.9.2002 - m. 2362264), S.D. (15.9.2003 - m. 5768995), M.G. (11.9.1988 - m. m. 4232738), M.E. (7.11.2003 - m. 5829594) e S.G. (29.9.2004 - m. 6920295), previo annullamento o revoca del "provvedimento" di respingimento/revoca

Massima: Accolto il ricorso ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. a), CGS, proposto dalla società avverso il provvedimento di revoca del tesseramento e, per l’effetto, dichiarato perfezionato il tesseramento per essa dei calciatori a far data dal 13 settembre 2023.… deve osservarsi come l’art. 89 CGS nel disciplinare il “Procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale” prevede espressamente al primo comma che “Il procedimento è instaurato: a) su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare;...” In ragione di tale espressa previsione regolamentare, la pubblicazione su Comunicato Ufficiale del Comitato e/o Divisione del provvedimento di accettazione o di respingimento/revoca del tesseramento costituisce 'condicio sine qua non' per proporre il ricorso innanzi al Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti, non solo quale condizione sostanziale, ma anche quale presupposto processuale ai fini del computo del termine di decadenza per proporre il relativo ricorso. Nel caso che qui ci occupa, dalla documentazione acquisita in atti, vi è evidenza di come l'Ufficio Tesseramento della Divisione Calcio a 5 non abbia mai pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a 5 gli esiti conclusivi in ordine alla richiesta di tesseramento dei giocatori …. che la società ricorrente provvedeva ad inviare tramite piattaforma telematica, allegando tutta la documentazione necessaria, per cui Questo Collegio ritiene applicabile al proposto ricorso il termine ordinario di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovverosia 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, avvenuta nella specie, seppure implicitamente, il 17.10.2023. Una diversa interpretazione delle suddette norme comporterebbe, di fatto, la privazione di ogni forma di tutela dei soggetti interessati (società e calciatori) la cui richiesta di tesseramento rimarrebbe cristallizzata e priva di tutela, nella ipotesi in cui l'Ufficio Tesseramento competente non provveda alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del proprio provvedimento che definisca tale procedimento. La società ricorrente, infatti, non ha mai avuto comunicazione del respingimento, né dei motivi ufficiali dello stesso, ed ha fatto affidamento sul buon esito della procedura telematica. In ogni caso, si evidenzia come la mancata allegazione della documentazione non sia imputabile alla ricorrente, ma al malfunzionamento del sistema informatico riguardante i trasferimenti, che per stessa ammissione della Divisione Calcio a 5, comunicata in data 11.09.2023, stava impedendo al sistema di acquisire la documentazione. In ragione di quanto sopra, va accolta la richiesta di tesseramento dei giocatori ….così come identificati dai documenti prodotti col ricorso, presentata dalla società ricorrente tramite piattaforma telematica, a decorrere dal 13.09.2023, data di inoltro della richiesta.

Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 11/TFNT del 20 Novembre 2023 (motivazioni)

Decisione impugnata: Provvedimento di diniego al tesseramento emesso dal Comitato Regionale Veneto in data 18 settembre 2023

Impugnazione Istanza: Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto congiuntamente dalla calciatrice N. M. (20.09.2001 - m. 2700506) e dalla società FC Clivense Lady ASD (m. 962116), nei confronti della società Chievo Verona Women FM SSDRL

Massima: Accolto il ricorso proposto congiuntamente dalla società e dalla calciatrice ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS e, avverso il diniego di tesseramento della medesima calciatrice presso la F.C. Clivense Lady A.S.D., emesso dal Comitato Regionale Veneto e per l’effetto, dichiarato perfezionato il tesseramento per la società della calciatrice a far data dal 15 settembre 2023…In virtù degli atti depositati nonché dalla ricostruzione dei fatti di causa, infatti, il Tribunale ritiene che, effettivamente, i ricorrenti si siano tempestivamente adoperati per provvedere al caricamento del modulo relativo alla calciatrice …. entro il termine del 15 settembre 2023. Tuttavia, il suddetto adempimento, a seguito di un primo errore materiale compiuto dalla società F.C. Clivense Lady A.S.D. in data 8 settembre 2023, sarebbe stato impedito alla medesima società a causa di un guasto tecnico/informatico del portale della LND, il quale non rendeva possibile il caricamento del modulo corretto a causa della (errata) presunta decorrenza del termine finale. Come indicato, infatti, anche dal Comitato Regionale Veneto, si precisa che l’esatto termine di scadenza per il caricamento sul portale della LND delle liste di trasferimento è fissato dal Com. Uff. FIGC n. 233/A del 28.06.2023 al giorno venerdì 15 settembre 2023, ore 19:00 e non al 13 settembre, come erroneamente indicato dal portale. Non si può, dunque, negare la dimostrata buona fede della società F.C. Clivense Lady A.S.D., la quale in data 14 settembre 2023 (e, quindi, prima della decorrenza del termine del 15 settembre 2023) tentava di caricare sul portale il modulo corretto della calciatrice …, adempimento che non andava a buon fine non certo per la sua negligenza, bensì per una evidente impossibilità tecnica a lei non imputabile (il portale risultava bloccato per presunta scadenza del termine).

Stante quanto sopra, alla luce anche di quanto accaduto per l’analoga fattispecie di cui alla calciatrice Z., non si può certamente imputare ai ricorrenti la responsabilità per il mancato tempestivo perfezionamento della procedura di tesseramento in esame, risultando integrata una evidente causa di forza maggiore.

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 14 Aprile 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 31 Luglio 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DELL’A.C.D. PIANDIMELETOAVVERSO LA DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL TESSERAMENTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 LUGLIO ED IL 23.11.2014 DEL CALC. S.M.T. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. PIANDIMELETO

Massima: Ai sensi del terzo comma dell’art. 31 N.O.I.F. ha durata annuale il tesseramento del “giovane” calciatore atteso che è avvenuto con il modello federale della “Categoria Allievi” ed che alla data del tesseramento del 30.9.2013, non aveva compiuto il 16° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno 2013, di inizio della stagione sportiva.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 207/CGF del 17 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 332/CGF del 18 Giugno 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 22.11.2013

Impugnazione – istanza:  3) RICORSO DELL’A.S.D. BAGNOLI CALCIO 1967 AVVERSO DECISIONE IN ORDINE ALLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. Z.F. IN PROPRIO FAVORE, SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE DEL C.R. VENETO

Massima: Il tesseramento del calciatore non è regolare in quanto il modulo di richiesta del tesseramento non è stato accompagnato e\o corredato dalla “distinta di presentazione richiesta di tesseramento” come previsto dall’art. 39, comma 2 N.O.I.F. e si perfeziona, anche in un momento successivo, con ratifica da parte dell’Ufficio tesseramenti nel momento in cui la richiesta è stata corredata adeguatamente.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 40/C Riunione del 29 Marzo 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004

Impugnazione - istanza: Appello del F.C. Messina avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo inerente la variazione di tesseramento e il contratto economico del calciatore L.P. in proprio favore

Massima: Per quanto concerne la variazione di tesseramento ed il contratto economico relativi al calciatore, occorre considerare che la variazione del tesseramento deve essere redatta mediante l’utilizzazione dei moduli appositamente predisposti dalla Lega e completati in ogni loro parte ed ai sensi dell’art. 95, comma 12, N.O.I.F. La Lega trattiene gli originali di propria pertinenza e cura le variazioni di tesseramento, rimettendo però le copie alle Società contraenti, le quali avverso il procedimento della Lega possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti medesima entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ricorso proposto oltre il suddetto termine è inammissibile.  

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