DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 012 CFA del 15 Settembre 2020
Decisione Impugnata: Decisione, del Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti, n. 55/TFN – ST 11, pubblicata in data 5 agosto 2020.
Impugnazione – istanza: (Sig. M.G. -ASD Olympic Rossanese 1909)
Massima: Il reclamo alla CFA è inammissibile se non sottoscritto dal difensore…Ai sensi dell’art. 49 CGS il reclamo deve essere sottoscritto dal procuratore. Analogamente (anche in forza del rinvio operato dal CGS) l’art. 125 c.p.c. prescrive che gli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore e che il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. Cass. n. 1275/2011). Conclusivamente la costituzione in giudizio della ASD Rossanese 1909 va dichiarata inammissibile e se ne dispone lo stralcio. Analoghe considerazioni vanno svolte per il reclamo, che risulta privo della sottoscrizione del difensore ed anche del calciatore, benché quest’ultima non sia necessaria. Infatti, risulta solamente indicato, a carattere di stampa, nell’ultima pagina dell’atto, il nome e cognome del difensore, ma l’atto è privo sia di firma digitale che di quella a mano in originale, come confermato dallo stesso professionista nel corso della riunione del 9 Settembre 2020 che ha evidenziato purtroppo che nella fretta della spedizione degli atti alla CFA, per una mera svista, non ha provveduto alla sottoscrizione del reclamo. Peraltro, l’epigrafe iniziale del gravame richiama “una procura in calce al presente atto” che non è stata rinvenuta negli atti del giudizio. Il difensore ha reso edotto la Corte che per le medesime considerazioni di urgenza la procura non è stata mai allegata. Conclusivamente il reclamo va dichiarato inammissibile. Non è invocabile, peraltro, neppure l’art. 49, comma 7 del CGS il quale recita: “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili fino al momento del trattenimento in decisione degli stessi”. Nel caso di che trattasi non si è in presenza di una irregolarità formale di un atto suscettibile di sanatoria, ma dell’inesistenza giuridica dell’atto stesso nella sua rappresentazione documentale.