Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 Settembre 2018

Decisione impugnata: Provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 Giugno 2018 e comunicata il successivo 4 luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa).

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 25 E 30 CGS CONI DEL SIG. M.M. (OSSERVATORE   ARBITRO – SEZIONE DI PALERMO).

Massima: Accolto il ricorso ex art. 25 e 30 CGS CONI promosso dall’osservatore Arbitro della Sezione di Palermo, , con il quale ha impugnato il provvedimento della Presidenza del Comitato Nazionale AIA, datata 30 Giugno 2018 e comunicata il successivo 4 luglio, prot. n. 711/ss 18-19, con il quale era stata respinta la sua richiesta di essere trasferito ad altra sezione rispetto a quella di appartenenza (da Palermo a Ragusa)…Ritiene questo Tribunale che l’art. 42 comma 3 del Regolamento AIA, riconducibile al caso in esame, non conforta le tesi difensive della resistente. “Il trasferimento ad altra sezione – recita la norma – indipendentemente dalla qualifica di inquadramento e dall’Organo Tecnico di appartenenza, va richiesto al Presidente sezionale in caso di trasferimento nell’ambito di giurisdizione territoriale di altra sezione della residenza e della dimora abituale o del domicilio del richiedente”. Prosegue  la  norma  che  “può  essere  altresì  richiesto  il  trasferimento  ad  altra  sezione confinante con quella di appartenenza, anche in difetto dei requisiti di cui al capoverso precedente, ma, in tal caso, esso è subordinato alla formale accettazione da parte dei Presidenti di entrambe le sezioni interessate dal trasferimento”. “In caso di conflitto – chiosa la norma – ogni decisione spetta al Comitato Nazionale”: Fermo il requisito sostanziale della richiesta dell’odierno ricorrente di trasferimento ad altra sezione per comprovati motivi di lavoro ed accertata la regolarità formale di tale richiesta, correttamente indirizzata al Presidente della Sezione AIA di Palermo, appare ingiustificata tanto la trasmissione di tale richiesta dalla Sezione territoriale al Comitato Nazionale AIA, quanto il provvedimento di rigetto della richiesta da parte del Comitato. Nel merito non può non evidenziarsi l’opacità della espressione usata dalla Sezione Territoriale di Palermo in merito alla richiesta di trasferimento, definita “controversa per alcuni aspetti” (mai precisati), estremamente generico nella sostanza e comunque non conforme al dettato normativo risulta essere il provvedimento del Comitato Nazionale: le motivazioni ivi addotte (“preso atto dei tempi della richiesta di trasferimento ad altra sezione e dell’assenza di documentazione ufficiale attestante effettivi cambi di residenza”) risultano inconsistenti, in quanto la norma non prevede termini perentori per la presentazione della richiesta di trasferimento ed il richiedente non aveva dichiarato il cambio di residenza, bensì il cambio di domicilio per esigenze lavorative. Inoltre, nel caso in esame, non sembrano ricorrere i presupposti per l’intervento del Comitato Nazionale, non essendosi ravvisata l’esistenza di alcun conflitto tra i Presidenti di entrambe le sezioni interessate al trasferimento, che, ove si fosse manifestata, avrebbe legittimato l’intervento di detto Comitato.

Massima: La tesi della resistente sulla inesistenza di delibere adottate dall’AIA suscettibili di essere impugnate ai sensi dell’art. 43 bis CGS-FIGC appare inconferente nel caso in esame. La nota prot. 711/ss 18-19 della Segreteria del Comitato Nazionale AIA, a firma del suo Presidente, con la quale è stato comunicato all’odierno ricorrente il rigetto della domanda di trasferimento ha di per sé natura di delibera, stante il suo carattere di ufficialità e decisorietà ed è quindi perfettamente impugnabile ai sensi della richiamata norma; peraltro, insistere nel sostenere che nel Regolamento AIA non sarebbe previsto il procedimento di cui all’art. 43 bis CGS-FIGC, che pertanto non sarebbe percorribile da chi ne avesse interesse, è espressione del venir meno all’osservanza di un precetto, in modo tale da ledere l’altrui diritto.

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