Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Sezione Prima: Decisione n. 27 del 29/07/2015www.coni.it

Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata sul C.U.n. 55/CFA del 14.5.2015

Parti: Damiano Tommasi/Federazione Italiana Giuoco Calcio (C.U. 82/A)

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Componente del Consiglio Federale avverso la delibera della Corte Federale con la quale veniva respinto il gravame dallo stesso presentato contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale, con la quale lo stesso Tribunale Federale riteneva legittima la delibera del Consiglio Federale della FIGC assunta in data 20.11.2014, e recante modifiche all’art. 22 bis N.O.I.F. in tema di requisiti di onorabilità per l’assunzione o il mantenimento della carica di dirigente di società o associazione e dell’incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse. Segnatamente, a seguito della riforma qui contestata, la condanna a pena detentiva superiore ad un anno per alcune fattispecie di reato analiticamente indicate (id est norme di attuazione dell’articolo 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25.1.1982 n. 17; testo unico in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope (d.p.r. 9.10.1990 n. 309), disposizioni penali in materia di società e consorzi previste dal codice civile (titolo XI libro V), testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lvo 24.2.19998 n. 58), e già previste nell’originaria formulazione dell’articolo 22 bis N.O.I.F. come causa impeditiva all’assunzione della carica di dirigente di società o associazione e/o collaboratore ovvero come causa di decadenza, esplica i suoi effetti interdittivi solo nelle ipotesi in cui consegue alla consumazione di un delitto punito con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo ad almeno tre anni di detenzione. Il ricorrente ha correttamente spiegato la propria impugnazione sulla base di quanto stabilito e previsto dall’art. 31, comma 2, del CGS del CONI in raccordo con l’art. 43 bis CGS della FIGC, che consente al componente assente o dissenziente del Consiglio Federale di impugnare per l’annullamento quelle deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto ed ai regolamenti delle Federazioni. L’impugnante, Consigliere Federale – omissis -, ha però omesso, quale atto comunque prodromico e/o funzionale alla presentazione del ricorso contro la delibera federale FIGC del 20 novembre 2014, l’autonoma impugnazione della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 512 del 18 dicembre 2014 afferente proprio la modifica regolamentare dell’art. 22-bis NOIF. Con tale deliberazione la Giunta Nazionale del CONI, rilevata la conformità dell’art. 22-bis NOIF, pubblicato con CU n. 82/A del 20 novembre 2014 da parte della FIGC, al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2015, allo statuto del CONI, allo Statuto Federale e alla vigente legislazione in materia sportiva, deliberava l’approvazione ai fini sportivi dell’art. 22-bis NOIF, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 5, Lett. l) dello Statuto del CONI. E’ evidente quindi l’errores in procedendo commesso dal ricorrente il quale ha omesso l’impugnazione della delibera n. 512 del 18 dicembre 2014 della Giunta Nazionale CONI con la quale veniva deliberata la conformità allo Statuto CONI, allo Statuto Federale e alla vigente legislazione in materia sportiva dell’articolo contestato. E’ evidente, infatti, che le doglianze mosse dal ricorrente traggono la loro origine da una ritenuta contrarietà dell’art. 22-bis delle NOIF, così come approvato dal Consiglio Federale, all’art. 11 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI sulla “tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi”. Ritiene, infatti, il ricorrente che la modifica di cui all’art. 22-bis NOIF, con l’introduzione della lettera b) al suo interno, indicante una nuova serie di reati con un’attenuazione della soglia di punibilità per l’assunzione della carica di dirigente o collaboratore di società sportive, sia in contrasto con i principi del Codice di Comportamento del CONI incentrati proprio sulla tutela e sull’autorevolezza degli organismi centrali e territoriali del CONI, degli Organismi delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva, ivi compresi gli Organismi rappresentativi delle società. Va da sé che non può invocarsi la illegittimità della modifica dell’art. 22-bis NOIF, rispetto all’art. 11 CGS CONI, se prima non si impugna l’atto con il quale, dalla Giunta del CONI stesso, è stato ritenuto proprio l’art. 22-bis conforme allo Statuto del CONI e, più in generale, alla vigente legislazione in materia sportiva. Ed in tal senso il Codice di Giustizia sportiva del CONI, così come di recente approvato e modificato dal Consiglio Nazionale CONI 10 febbraio 2015, prevede, al comma 5 dell’art. 56 relativo alla organizzazione del Collegio di Garanzia, la tassativa competenza delle Sezioni Unite sulle controversia relative agli atti ed ai provvedimenti del CONI. Non può quindi il ricorrente invocare, nella propria impugnazione avverso la delibera federale FIGC del 20 novembre 2014, una contrarietà alle norme CONI sulla tutela della onorabilità dei propri dirigenti senza aver prima impugnato la delibera 512 /2014 del CONI, con la quale la Giunta stabiliva proprio la conformità dell’art. 22-bis delle NOIF allo Statuto CONI ed alla legislazione in materia sportiva vigente. Solo con una precedente impugnazione della delibera CONI 512/2014, e in caso di accoglimento, il ricorrente avrebbe potuto spiegare il gravame previsto e stabilito dall’art. 43 bis CGS della FIGC, in raccordo con l’art. 31, comma 2, CGS, chiedendo l’annullamento della delibera del Consiglio Federale FIGC del 20 novembre 2014, ritenuta in contrasto con la legge, con lo Statuto e i principi fondamentali del CONI. Su questa scorta si sono pronunciati i precedenti Giudici nell’ambito del procedimento di giustizia sportiva, ritenendo a loro volta infondato/inammissibile il ricorso sul punto. 2. Nonostante il carattere assorbente della pronuncia di inammissibilità rispetto alla pregiudiziale di rito sollevata dalla parte resistente FIGC, ritiene il Collegio di dover aggiungere alcune considerazioni sulle questioni di merito sollevate dal ricorrente, non prive di interesse. Se è pur vero che il disposto di cui all’art. 11 CGS appare prima facie riferibile a destinatari affatto diversi rispetto a quelli ipotizzati dall’art. 22-bis delle NOIF, è altrettanto vero che nella sua più completa formulazione l’art. 11 CGS CONI non appare scevro da alcune incertezze interpretative, laddove prevede che vengano sospesi dalle loro cariche i componenti condannati in via definitiva non solo degli organismi territoriali e centrali del CONI, ma anche degli organismi di Federazioni Sportive Nazionali e di Organismi Rappresentativi delle Società. Sulla scorta di ciò è meritevole di attenzione la considerazione sollevata dal ricorrente per cui, in ogni caso, anche considerato l’art. 22-bis delle NOIF rivolto ai soli dirigenti o collaboratori di società sportive, rimane incontrovertibile il fatto che, secondo quanto previsto dall’art. 20 FIGC, i Presidenti di Società Calcistiche entrano a far parte ex lege dell’assemblea della Lega di appartenenza, nonché dell’Assemblea Federale della FIGC, con evidente distonia rispetto a quanto previsto e stabilito dall’art. 11 CGS CONI relativo all’onorabilità degli organismi sportivi.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.: Decisione n. 11 del 06/05/2015  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera, in data 15 dicembre 2014, con la quale l’Assemblea della Lega non ha approvato il bilancio, al 30 giugno 2014, dell’esercizio 2013-2014 (al punto 4 dell’ordine del giorno)

Parti: Mario Macalli/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/ altre società Lega Pro

Massima: Il Collegio ritiene a questo punto di dover esaminare l’eccezione, sollevata da tutte le parti intimate, di inammissibilità del ricorso davanti al Collegio di Garanzia a causa dell’omesso rispetto dell’art. 15 dello Statuto della Lega Pro. L’eccezione non è fondata. L’art. 9, comma 15, dello Statuto della Lega Pro, al quale evidentemente si riferiscono le società intimate, detta la disciplina per i reclami contro la validità delle Assemblee della Lega e delle relative deliberazioni, stabilendo che «può essere proposto reclamo alla Corte di Giustizia Federale, secondo le disposizioni dell’ordinamento sportivo, da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta e succintamente motivata entro 24 ore dalla chiusura dei lavori» ed, inoltre, che «le società che non hanno partecipato all'Assemblea possono proporre reclamo entro il quinto giorno non festivo successivo a quello della comunicazione della deliberazione oggetto di reclamo». La suddetta disposizione prevede quindi che le deliberazioni adottate dall’Assemblea possano essere impugnate solo dalle società presenti alla stessa, secondo le regole indicate, o da quelle che non hanno partecipato all'Assemblea, con il diverso procedimento pure indicato. Non è invece prevista né disciplinata la possibile impugnazione da parte di soggetti diversi. Ritiene al riguardo il Collegio di Garanzia che la mancata previsione di una possibile impugnazione delle determinazioni assembleari, da parte del Presidente del Consiglio direttivo della Lega, non rendeva possibile l’impugnazione endofederale della stessa con il rispetto delle disposizioni (anche procedurali) dettate. Non essendo tale deliberazione impugnabile davanti agli organi della giustizia endofederale non può essere tuttavia esclusa la possibile impugnazione della stessa davanti al Collegio di Garanzia dello Sport al quale è assegnata, dal Codice della Giustizia Sportiva, la funzione di decidere, all’interno dell’ordinamento sportivo, le controversie sulle decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale.

Massima: Il Collegio di Garanzia dello Sport dichiara inammissibile il ricorso proposto dal presidente del Consiglio Direttivo della Lega Pro avverso la delibera, in data 15 dicembre 2014, con la quale l’Assemblea della Lega non ha approvato il bilancio, al 30 giugno 2014, dell’esercizio 2013-2014 (al punto 4 dell’ordine del giorno). Anche a voler ammettere che il Presidente del Consiglio Direttivo della Lega possa impugnare le determinazioni assunte dall’Assemblea dei soggetti associati, dai quali trae legittimazione la sua posizione soggettiva, se ritenute lesive del suo status e delle sue prerogative, nella fattispecie tuttavia il ricorso proposto deve ritenersi comunque inammissibile, per carenza di interesse, perché la mancata approvazione del bilancio consuntivo, come ha affermato nella sua memoria la società Unione Venezia, costituisce un atto di natura amministrativa a contenuto negativo che non determina, in via automatica, per l’assenza di specifiche disposizioni in materia, conseguenze che incidono sulla posizione soggettiva del ricorrente.  Infatti, la mancata approvazione del bilancio consuntivo determina solo la necessità di riproporre la delibera di approvazione del bilancio, eventualmente emendato dai possibili vizi (se riscontrati), in una successiva Assemblea. Mentre giuridicamente non può darsi a tale mancata approvazione il valore di un atto formale di sfiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo della Lega Pro.  Il rag. – omissis - non ha quindi interesse all’annullamento della delibera di mancata approvazione del bilancio, e ciò a prescindere da ogni considerazione sulle ragioni (politiche o tecniche) che hanno determinato tale mancata approvazione, trattandosi di un atto negativo dall’eventuale annullamento del quale non può conseguire l’approvazione dello stesso bilancio. Non costituisce, invece, oggetto di questo giudizio, ma dell’altro giudizio proposto dalle società Tuttocuoio 1957 San Miniato ed altre, trattato nella stessa udienza, la questione riguardante gli effetti che si determinano sul corretto funzionamento della Lega Pro (e dei suoi organi direttivi) a seguito dalla mancata approvazione del bilancio oltre il termine fissato dallo Statuto nonché gli effetti della mancata convocazione di una nuova Assemblea con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio.

 

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