Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 40/TFN - SD del 11 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Istanza: Ricorso della società AS Sambenedettese Srl contro LND + altri - Reg. Prot. 33/TFN-SD

Massima: Il Tribunale dichiara improcedibile per carenza di interesse il ricorso ex artt. 30 ss. CGS – CONI con richiesta di concessione di misura cautelare monocratica ex art. 97 CGS – FIGC finalizzato ad ottenere sospensione delle partite che la vedevano coinvolta e, in primis quelle del 29 settembre, 3 ottobre e 6 ottobre 2021 da disputarsi per impossibilità, essendo stata ammessa in soprannumero solo in data 14/09/2021 con difficoltà ad adempiere alle formalità prescritte per il ridotto termine, in quanto la società è riuscita effettivamente a disputare la gara del 29 settembre 2021.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 38/TFN - SD del 04 Ottobre 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Ricorso del Sig. S.R. contro Associazione Italiana Arbitri e FIGC - Reg. Prot. 24/TFN-SD

Massima: Per sopravvenuto difetto di interesse ad agire viene dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’associato AIA con il quale ha chiesto di “ANNULLARE la delibera adottata con il Comunicato Ufficiale n. 35 Stagione Sportiva 2021/2022 di data 06.08.2021, denominato “errata corrige al CU n. 34”, dal Presidente dell’A.I.A. A. T., nonché ogni eventuale atto successivo inerente e comunque conseguente la stessa, con necessario reintegro dell’A.B. S. R. della Sezione di Policoro nel ruolo degli Osservatori Arbitrali a disposizione della C.O.N. 5”….Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi. Tralasciando il merito delle contestazioni formulate, ciò che allo stato rileva è l’impossibilità del provvedimento censurato di esplicare attualmente effetti potenzialmente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente in ragione dell’intervenuta adozione da parte del Comitato Nazionale dell’AIA, nella seduta del 20.8.2021, della ratifica all’impugnata delibera del Presidente dell’AIA pubblicata nel C.U. n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 con cui “a seguito ulteriori approfondimenti effettuati della Segreteria AIA, è stato riscontrato che l’associato, al termine della SS 2014/2015 era stato proposto per l’avvicendamento dal ruolo di OA CAN 5 per limite di permanenza nel ruolo, istanza approvata e ratificata dal Comitato Nazionale con CU n. 1 del 1° luglio 2015. / Per tutto quanto sopra, l’associato Racano, avendo già fatto parte dell’organico CAN 5 in qualità di Osservatore Arbitrale, avrebbe anche dovuto essere consapevole che ai sensi dell’art. 41, comma 5, delle vigenti Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici non può più far parte di tale Organo Tecnico Nazionale”. Ne deriva che, alla luce dell’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, alcun significativo vantaggio utile può derivare al ricorrente dall’annullamento della delibera adottata d’urgenza e pubblicata nel C.U. n. 35 ss. 2021/22 del 6.8.2021 con cui, come detto, il Presidente dell’AIA ha annullato ogni delibera riguardante l’inserimento del sig. S. R. nell’organico CON 5 specificando chiaramente che “tale delibera è sottoposta a ratifica del Comitato nazionale nella prima riunione utile”. Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che “… la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse alla decisione stessa” (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784)”.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4TFN - SD del 9 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Ricorso dell'A.E. sig. F.P. - Reg. Prot. 134/TFN-SD

Massima: Il ricorso proposto dall’arbitro effettivo con il quale ha chiesto l’annullamento della decisione adottata dagli organi tecnici dell’AIA, con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa dall’attività tecnica è improcedibile per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire…Infatti, non vi è dubbio che, al momento dell’intervenuta discussione, il provvedimento censurato non esplica più in alcun modo i suoi effetti giuridici nella sfera del ricorrente per diversi ordini di motivi. Tali valutazioni, che di seguito si esporranno, prevalgono sui pur evidenti profili di illegittimità che connotano il procedimento seguito dall’Organo tecnico nel caso concreto e che hanno condotto all’adozione di un provvedimento di natura formalmente tecnica, ma sostanzialmente disciplinare, del tutto svincolato da reali motivazioni di natura tecnica; motivazioni che, in quanto contenute nella pur pregevole memoria difensiva, non possono eterointegrare il provvedimento censurato che, pertanto e in quanto di natura sostanzialmente disciplinare, non rientra nella sfera di competenza del cennato Organo tecnico. Occorre, tuttavia, rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sospensione adottata non è stata disposta a tempo indeterminato bensì fino alla conclusione delle indagini avviate a seguito della segnalazione di presunti illeciti alla Procura Federale. Tralasciando - in quanto non di competenza di questo collegio - il merito delle contestazioni formulate, ciò che allo stato rileva è l’impossibilità del provvedimento censurato di esplicare attualmente effetti potenzialmente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, sia in ragione della evidente conclusione delle indagini sfociate nell’atto di deferimento del 1 giugno 2021 sia per l’intervenuta contestuale sospensione cautelare, medio tempore disposta dal competente Organo di giustizia sportiva ex art.30, comma 5 ,del Regolamento AIA in data 10 giugno 2021. Ne deriva che, alla luce della mutata situazione di fatto e di diritto rispetto al momento di comunicazione della mail impugnata, alcun significativo vantaggio utile può derivare al ricorrente dall’annullamento della stessa. Al riguardo occorre sottolineare che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che “… la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse alla decisione stessa (Cons. St., sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473; 2 agosto 2013, n. 4054; 13 aprile 2012, n. 2116) ovvero quando sia stato adottato dall’amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza (Cons. St., sez. IV, 9 maggio 2013, n. 2511; 26 febbraio 2013, n. 1184; sez. V, 26 settembre 2013, n. 4784)” (Cons.St., sez. V, 8 aprile 2014, n.1663). Nel caso di specie il Tribunale constata che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a far ritenere configurabile, allo stato, un interesse di diversa natura alla definizione del ricorso e al ripristino della legittimità, non essendo stata prodotta in giudizio la prova di ulteriori  pregiudizi direttamente riconducibili all’impugnato provvedimento, sia con riferimento alla paventata perdita di future chance, evidentemente non precluse nel caso di conclusione favorevole del procedimento disciplinare, sia con riferimento alla lesione della reputazione del ricorrente per effetto della divulgazione sulla stampa delle notizie aventi ad oggetto la sospensione, lesione peraltro non derivante dalla ripetuta mail ma, appunto, da notizie stampa, sia, da ultimo, con riferimento alla paventata perdita di capacità reddituale, deponendo, invero, in senso contrario, quanto fondatamente affermato dal resistente in udienza, in ordine all’avvenuto raggiungimento del  numero minimo di gare designabili nella stagione sportiva all’epoca in corso e, pertanto, alla conseguente insussistenza di alcun obbligo di designare l’odierno ricorrente per le partite svolte a partire dal 5 maggio 2021.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 83/TFN del 04.01.2021

Impugnazione - Istanza: Ricorso ex art. 30 e ss. CGS – CONI del rag. C.T. nei confronti del CR Lombardia - LND, nonché della Lega Nazionale Dilettanti e della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Reg. Prot. 81/TFN-SD)

Massima: Non sussistono, inoltre, i prospettati profili di inammissibilità relativi alla carenza di interesse e di legittimazione attiva del ricorrente. Il Collegio evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalle  difese della L.N.D. e  del Comitato Regionale Lombardia, il tesseramento non è condizione necessaria per poter agire innanzi agli organi di giustizia sportiva, ma ciò che rileva è la tutela di diritti ed interessi che vengono riconosciuti dall’ordinamento sportivo così come espressamente stabilito dall’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva C.O.N.I. e dall’art. 47 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.. Nel caso di specie, anche in ragione della peculiarità e delle particolarità delle questioni sottese alla materia elettorale, non v’è dubbio che sussista uno specifico diritto al corretto esercizio della funzione elettorale in capo a tutti i soggetti titolari del cd. “elettorato passivo”, ivi compreso, quindi, l’odierno ricorrente, non potendo rilevare in questo momento l’effettiva candidatura che, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti deve essere presentata almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni. Appare evidente che, pertanto, senza la fissazione della data, non esiste alcuna posizione di candidato ufficiale, ma ciò non toglie, tuttavia, che chi ha il diritto di potersi candidare possa tutelare tale prerogativa nelle competenti sedi e che l’ordinamento sportivo, mediante gli ordinari strumenti di tutela debba riconoscere loro l’adeguata tutela dei loro diritti ed interessi. Alla luce delle disposizioni generali non sembra a questo collegio che la sussistenza di un valido tesseramento che, fra l’altro il ricorrente in sede di udienza ha anche dimostrato di possedere, sia un requisito per potersi candidare alle cariche federali come sostenuto a pag. 6 della memoria del resistente. Non coglie nel segno quanto sostenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti secondo la quale una siffatta interpretazione darebbe adito a chiunque si ritenga portatore di un interesse ad adire gli organi di giustizia sportiva per veder annullare una squalifica ovvero per obbligare una società a schierare la miglior formazione possibile.Nei casi suddetti, infatti, non si comprende quale possa essere il diritto in capo al singolo ricorrente riconosciuto meritevole di tutela dall’ordinamento sportivo; vero è, invece, che la nozione di “aspirante candidato”, utilizzata anche dai controinteressati, nel caso di specie è pienamente tutelabile dall’ordinamento analogamente a quanto previsto e statuito, nel caso di contenziosi elettorali, dal giudice amministrativo, secondo il quale “…anche nella fattispecie è ravvisabile in capo ai consiglieri regionali uscenti, nonché in testa a XXXXX nella qualità di potenziale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la titolarità di situazioni giuridiche soggettive che risultano incise dal provvedimento impugnato, in relazione al profilo temporale del programmato svolgimento della competizione elettorale, in ragione della dichiarata preferenza per una diversa e anticipata data di svolgimento delle elezioni…” (Tar Basilicata, 10 gennaio 2019, n. 36). Da tali considerazione deriva anche il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 100/CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 094/CFA DEL 18 APRILE 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 49/TFN del 28.2.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO EX ARTT. 25 E 30 C.G.S. CONI PROPOSTO DAL SIG. G.C..

Massima: Non può… essere condiviso l’assunto di difetto di interesse dell’A.I.A., nè accolta la richiesta avanzata, ….di dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Infatti, se è vero che in data 11 marzo 2019 l’A.I.A. ha dato, correttamente e doverosamente, esecuzione a quanto disposto dal Tribunale Federale Nazionale, è altrettanto indubbio che permane l’interesse della predetta medesima Associazione alla decisione del presente giudizio. Il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale, al quale l’A.I.A. ha dato adempimento e di cui chiede, in questa sede d’appello, l’annullamento ha spiegato i suoi effetti, determinando una sorta di sopravvenuta carenza di fatto della materia del contendere. Tuttavia, il predetto adempimento non incide sulla posizione giuridica della reclamante A.I.A. e non determina, sotto l’aspetto giuridico, un provvedimento processuale di cessazione della materia del contendere. «L'interesse a ricorrere si sostanzia nell'utilità o nel vantaggio (materiale e morale) che il ricorrente può ricavare dall'accoglimento della domanda proposta in giudizio» (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2017, n. 1678). «Nel giudizio di appello esso si configura come interesse ad impugnare, consistente, ancora una volta nell'utilità giuridica che l'appellante può trarre  dalla  pronuncia  del giudice d'appello; presuppone la soccombenza, ma non si esaurisce in essa, essendo necessario che l'appellante possa trarre una qualche utilità  dall'eliminazione dal mondo  del diritto della sentenza impugnata» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 21 febbraio 2018, n. 1100). Orbene, nel caso di specie non vi è dubbio che, da un lato, l’A.I.A. è risultata soccombente all’esito del giudizio di primo grado e, dunque, conserva interesse (e diritto) al gravame, rimedio processuale che non può essergli confiscato; dall’altro, l’A.I.A. conserva, del pari, interesse (e diritto) alla eventuale eliminazione giuridica della decisione impugnata, sotto molteplici evidenti profili.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 31/FTN del 26 Ottobre 2018

Decisione impugnata: Delibera assunta dal Commissario Straordinario della FIGC pubblicata sul C.U. n. 59 del 30 agosto 2018 e del Comunicato Ufficiale ed il Comunicato Ufficiale n. 91/L del 30 agosto 2018 pubblicato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega-Pro) nella parte in cui si stabilisce che le sopra menzionate Società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla Società Finworld Spa, devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 Settembre 2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde. L’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di euro 800.000,00 per le Società di Serie B e di euro 350.000,00 per le Società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019”.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ MATERA CALCIO SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SIG. N.V., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 SRL IN PERSONA DEL PRESIDENTE NONCHÉ LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. D.P., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI  AL COM.  UFF N.  59 DEL  30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L  DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ PRO PIACENZA 1919 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. M.P., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

Impugnazione - Istanza: RICORSO EX ARTT. 30 E 32 CGS CONI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE ANTICIPATA EX ART. 33 CGS CONI E/O 30, COMMA 12 CGS FIGC DELLA SOCIETÀ AC CUNEO 1905 SRL IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DOTT. O.B., AVENTE AD OGGETTO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL COM. UFF N. 59 DEL 30.08.2018 E DEL COM. UFF. N. 91/L DEL 30.08.2018 PUBBLICATO DALLA LEGA PRO.

Massima:..va rigettata l’eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa della FIGC sull’assunto della mancanza di un interesse attuale e concreto delle ricorrenti, perché non ancora emanato l’atto applicativo della delibera, di per sé ritenuta non autonomamente impugnabile. L’eccezione, invero, è priva di pregio. In disparte il rilievo che né il CGS del Coni, né quello della FIGC differiscono il diritto di impugnativa delle delibere alla successiva fase della loro attuazione, vi è che nella fattispecie in esame la sussistenza dell’interesse ad agire è data dalla idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alle parti che hanno proposto la domanda, altrimenti esposte al rischio concreto ed attuale, ove disatteso il precetto previsto dalla delibera impugnata, di vedersi sottoposte ad un procedimento disciplinare ed alle relative conseguenze sanzionatorie.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.037/TFN del 06 Dicembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (114) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. P.F. E DEL DOTT. D.S. DELLA DELIBERA DEL 24.10.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 15 NOVEMBRE 2016.

Massima: E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva avverso la delibera del 15 Novembre 2016 del Consiglio Direttivo della Lega Pro, con la quale sono state indette, fra l’altro, le elezioni per la nomina del Presidente di Lega, dei due Vice Presidenti della Lega, di otto Consiglieri di Lega e di due Consiglieri Federali di spettanza della Lega. Preliminarmente il Collegio, preso atto dell’avvenuto ritiro della candidatura del Sig. – omissis -, confermata anche in udienza dalla difesa dei ricorrenti ritiene il ricorso proposto dallo stesso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ritiene, inoltre di non poter accogliere l’istanza di esibizione della riunione dell’Assemblea elettiva del 15 Novembre 2016 in quanto alcun rilievo può avere tale documento ai fini della decisione del presente procedimento, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera di convocazione dell’assemblea elettiva della Lega Pro e della conferma dei componenti cooptati del Consiglio. Con riferimento, invece, al ricorso del Sig. – omissis -, candidato, come da dichiarazione resa in udienza (manca in atti la formale candidatura del predetto) per la nomina a Consigliere Federale per la quota di spettanza della Lega Pro il collegio ritiene che lo stesso debba essere rigettato. Invero parte ricorrente richiama a conforto dei propri motivi di appello la decisione di questo Tribunale pubblicata con comunicato ufficiale n. 29/TFN – Sez. Disc. 2016/2017 del 28 Ottobre 2016 nel quale il Tribunale chiarisce che i termini per l’indizione dell’assemblea elettiva debbano essere fissati tenendo conto dei principi paritari e, in particolare, di un corretto e paritario confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale. Orbene nel caso di specie si ritiene di condividere l’eccezione formulata dalla difesa circa la circostanza che, proprio i rinvii disposti dalle precedenti decisioni di questo Tribunale hanno oggettivamente consentito – potenzialmente - l’espletamento di una adeguata campagna elettorale, tenuto conto che non può sostenersi la tesi che la campagna elettorale inizi solo nel momento in cui venga formalmente presentata la candidatura (anzi, al contrario, la formale candidatura spesso è diretta conseguenza dell’esito favorevole o sfavorevole della campagna elettorale). Il fatto che lo  – omissis -, pertanto, abbia presentato per la prima volta la propria candidatura in occasione delle elezioni del 15 Novembre non può condurre alla conseguenza che lo stesso non abbia avuto il tempo di svolgere un’adeguata campagna elettorale, giacché sin dall’assemblea elettiva del 22 Agosto era nota l’intenzione della Lega Pro di procedere a nuove elezioni, anche in ragione della scadenza del quadriennio olimpico. Sotto altro profilo parte ricorrente lamenta l’illegittimo funzionamento del consiglio Direttivo in quanto i Consiglieri cooptati non sono stati tempestivamente sostituiti, così come previsto dallo Statuto. Il motivo non è fondato. Parte ricorrente sostiene, infatti, l’illegittimità della deliberazione con la quale il Consiglio Direttivo ha proceduto ad indire le elezioni per il giorno 15 Novembre 2016 in quanto adottata dalla Lega Pro con la presenza dei cd “consiglieri cooptati” che avrebbero dovuto essere considerati decaduti. Al riguardo si evidenzia, allo stato degli atti del presente procedimento, tra cui non é acquisito come detto il verbale dell’assemblea elettiva del 15 novembre 2016 - in quanto non attinente a questo procedimento ma al limite ad autonomo procedimento concernente lo svolgimento del procedimento elettivo non sindacabile in tale sede, che la sostituzione dei consiglieri cooptati è effettivamente avvenuta in data 15 Novembre alla prima assemblea utile conseguente all’indizione dell’assemblea elettiva del 22 Agosto giacché le due assemblee precedentemente previste sono state rinviate a seguito dei provvedimenti di sospensione disposti da questo Tribunale; né, d’altro canto alcuna espressa decadenza è prevista nello Statuto della Lega Pro nel caso in cui i cooptati non vengano tempestivamente sostituiti (né d’altronde potrebbe ipotizzarsi una paralisi totale dell’organo qualora i cd “cooptati” non vengano sostituiti nei termini ipotizzati dal ricorrente). Ad ogni buon conto deve evidenziarsi che, come sostenuto anche dalla difesa della Lega Pro, la delibera di indizione delle elezioni è stata adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti richiesta dall’art. 22, comma 8 dello Statuto della Lega Pro, anche non considerando, a tal fine il computo dei “cooptati”

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 28 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (85) – IMPUGNAZIONE EX ART. 43BIS CGS DEL DOTT. A.G.P. DELLA DELIBERA DEL 21.9.2016 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI LEGA PRO, CON CUI È STATA FISSATA L’ASSEMBLEA ELETTIVA DI LEGA PRO AL 24 OTTOBRE 2016.

Massima: E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto ex 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva avverso la delibera del 21.9.2016 del Consiglio Direttivo della Lega Pro pubblicata con Com. Uff. n. 116 del 21.9.2016 con la quale veniva convocata l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche di Lega e dei consiglieri federali alla data del 24.10.2016, atteso che nelle more del giudizio la Lega ha proceduto a indire le nuove elezioni associative per il 15.11.2016. Alla luce della decisione della Lega di non attendere (per la seconda volta) la decisione del ricorso e di indire nuove elezioni, non rinvenendo ragioni per disattendere il precedente orientamento, il Tribunale Federale Nazionale ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Lega di fatto annullato l’indizione dell’elezione oggetto del ricorso. Pur nella consapevolezza della predetta improcedibilità, il Collegio, alla luce delle molteplici controversie sorte in relazione al termine per l’indizione dell’assemblea elettiva, ritiene doveroso chiarire l’interpretazione della normativa di riferimento al fine di consentire alle istituzioni federali e alle leghe affiliate di conformarsi. L’art. 15 dello Statuto della Lega stabilisce che l’assemblea elettiva deve essere convocata mediante pubblicazione del comunicato ufficiale almeno venti giorni prima dell’effettiva riunione. La disposizione prescrive, dunque, un termine minimo al di sotto del quale l’assemblea elettiva non può essere indetta, ma non stabilisce alcun termine massimo entro il quale le elezioni si devono tenere; l’unico limite stabilito dalla normativa è rappresentato dalla necessità di rispettare la scadenza del quadriennio olimpico. Alla luce di tale precisazione il Consiglio direttivo della Lega nel fissare un termine congruo e ragionevole per l’indizione dell’assemblea elettiva, fermi restando i predetti limiti, deve garantire il rispetto dei principi democratici e, in particolare, un corretto e paritario confronto che consenta a tutti i candidati di effettuare un’adeguata campagna elettorale e di rappresentare alle sessanta società elettrici affiliate alla Lega la candidatura e il relativo programma. Del resto le stesse difese della Lega hanno affermato in memoria che i principi democratici, applicabili anche all’Ordinamento federale e alla stessa Lega, impongono l’adozione di regole che garantiscano a tutto il corpo elettorale, attivo e passivo, la parità di condizioni nella partecipazione al confronto elettorale, ponendo i diversi candidati in una posizione di parità. Conseguentemente, nel determinare la ragionevolezza e la congruità del termine di indizione dell’assemblea elettiva la lega deve prevedere un termine che rispetti i predetti principi, tenendo in debita considerazione sia l’esistenza di eventuali ragioni d’urgenza, sia il tempo effettivo che manca dalla scadenza del quadriennio olimpico. Ne consegue che la previsione di un termine ristretto (anche se superiore ai venti giorni prescritti dall’art. 15 dello Statuto) che non consenta ai candidati e agli elettori di esercitare pienamente i diritti costituzionalmente garantiti quando la scadenza del quadriennio olimpico è ancora lontana e in assenza di motivate ragioni d’urgenza, appare irragionevole e violativa dei fondamentali principi democratici di eguaglianza e parità di trattamento. Alla luce di tali considerazioni appare evidente che la previsione di un termine di soli trentatré giorni per l’indizione dell’assemblea elettorale, quando mancano oltre tre mesi e mezzo dalla scadenza del quadriennio olimpico e senza che siano specificate peculiari ragioni d’urgenza risulta incongruo e irragionevole, poiché non consente ai candidati (soprattutto a coloro che non rivestano già incarichi federali o associativi) di concorrere alla sfida elettorale in condizione di parità.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 042/CFA del 09 Aprile  2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 22 Maggio 2015 e  su  www.figc.it

Impugnazione – istanza:1. RICORSO DELL’ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.p.A. AVVERSO LA VALIDITÀ DELLA DELIBERA ADOTTATA DALLA ASSEMBLEA DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO IL 16.2.2015

Massima: La Corte dichiara inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso proposto dalla società, avverso la deliberazione adottata dall'Assemblea della Lega Calcio Professionistico del precedente 16 febbraio con cui era stata rigettata la mozione di sospensione della stessa senza che alla relativa votazione fosse stata ammessa la società ricorrente, che aveva tempestivamente formulato la necessaria riserva scritta circa la legittimità dell'atto, si lamentava  in particolare, che la mancata ammissione al voto fosse stata determinata dalla circostanza che la Ascoli Picchio andasse qualificata come "società neo-costituita".  Ora, il fine cui è indirizzata l'azione è quello di conseguire per via giustiziale l'accoglimento dell'originaria mozione sospensiva dell'assemblea in questione, al cui voto la ricorrente stessa non era stata - per ragioni che, come apparirà subito chiaro, in questa sede non rileva sindacare - ammessa. Così ricostruito lo scopo dell'azione è indubbio che il mezzo scelto per avverarlo si rivela del tutto incongruo alla luce della prova della resistenza sul voto originario delle conseguenze dell'eventuale accoglimento del ricorso. Applicando i criteri concernenti le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni assembleari e previsti dal regolamento di Lega vigente, infatti, ed anche ritenendo ammissibile il voto della ricorrente e, in ipotesi, sommandolo a quelli favorevoli all'accoglimento della mozione sospensiva, questa non avrebbe, comunque, raccolto il necessario numero di suffragi ai fini dell'approvazione, arrestandosi alla (insufficiente) soglia della parità (determinata in 29 voti) con quelli ottenuti da quelli contrari. Ciò basta ad escludere, in via pregiudiziale ed assorbente, la sussistenza di un interesse attuale e concreto al ricorso e, conseguentemente, la relativa ammissibilità.

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