Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - Decisione n. 63 del 20/07/2023

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021, per le motivazioni di cui al parere della Co.Vi.So.C. del 6 luglio 2023, con cui ha respinto il ricorso avverso la nota del 30 giugno 2023, con cui la Co.Vi.So.C., ai sensi del Titolo IV del Sistema delle Licenza Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2023/2024, ha comunicato alla Società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. l’esito negativo dell’istruttoria e, per l’effetto, e nel contempo ha deliberato di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della suddetta ricorrente al Campionato di Serie C 2023/2024; del parere negativo espresso dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Co.Vi.So.C.) nella riunione del 6 luglio 2023 relativamente al ricorso proposto dalla A.C.R. Siena 1904 S.p.A., di cui alla nota prot. n. 1593/2023 del 6 luglio 2023;           della nota del Segretario Generale FIGC prot. n. 907/SS 23-24 del 7 luglio 2023, di trasmissione alla A.C.R. Siena 1904 S.p.A. del Comunicato Ufficiale n. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co.Vi.So.C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in merito al rispetto da parte della società A.C.R. Siena 1904 S.p.A. di alcuni dei criteri legali ed economico-finanziari previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale 2023/2024; nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché non conosciuti.

Impugnazione Istanza: ASSOCIAZIONE   CALCIO   ROBUR   SIENA   1904   S.P.A.  / FIGC   

Massima:  Infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché lo stesso non sarebbe stato notificato ad almeno uno dei controinteressati (ricavabili dal Comunicato Ufficiale n. 204/A del 5 luglio 2023 inerente alle procedure per “l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C 2023/2024”) e individuabili in coloro che si avvantaggerebbero della mancata ammissione al Campionato di Lega Pro del Siena potendo essere ammessi a tale Campionato in sua sostituzione…..Invero, a differenza del ricorso giurisdizionale al TAR ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in cui espressamente è previsto l’obbligo di notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, tale obbligo non si rinviene nel procedimento sportivo innanzi a questo Collegio. Infatti, tale obbligo non risulta espressamente previsto: né dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport” approvato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1736 del 23 maggio 2023;     né all’Allegato A del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, Infatti, all’art. 3, comma 1, si prevede che: 1.“Il ricorso deve essere trasmesso, a mezzo di posta elettronica certificata, sia alla parte intimata che alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, nonché depositato in formato elettronico a mezzo di posta certificata con tutti gli atti e documenti presso la Segreteria del Collegio di Garanzia (collegiogaranziasport@cert.coni.it) a pena di decadenza, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di conoscenza dell’atto impugnato,  restando esclusa la possibilità di successivo deposito di atti e documenti, a meno che non risultino formati successivamente alla scadenza del termine, o deduzione di nuove prove”. L’assenza di tale obbligo è confermata dai successivi commi 2 e 3, in cui si dispone che: “Gli eventuali controinteressati possono costituirsi, con le medesime modalità, nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria del Collegio di Garanzia immediatamente dopo il deposito del ricorso di cui al comma 3 dell’art. 2 e comunque non oltre 24 ore. 3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo”.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici:  Decisione n. 58/2019 del 25 luglio 2019

Decisione impugnata: Delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione della A.S. Bisceglie al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2019/20, nonché “di tutti gli atti presupposti, connessi e e/o conseguenti al gravato provvedimento”, quali in particolare la Relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell’1 luglio 2019 e le certificazioni e comunicazioni della Lega Italia Calcio Professionistico in essa richiamate, nonché i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019.

Parti: A.S. Bisceglie s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Massima: Rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di notificazione alla controinteressata (Paganese Calcio). Si deve in primo luogo precisare che non si ravvisa alcuna norma che esplicitamente affermi l’inammissibilità del ricorso non notificato ai controinteressati, sicché, in assenza di specifica predisposizione normativa, una tale sanzione non pare prospettabile, essendo semmai il rimedio individuabile in un provvedimento di integrazione del contraddittorio, come avvenuto in taluni precedenti (cfr., Alta Corte di Giustizia Sportiva, n. 22/2012, Ostuni Basket)… E’ tuttavia decisivo sul tema constatare, pur ravvisandosi nella specie un soggetto portatore di una posizione di interesse rispetto al ricorso, che l’attuale disciplina non impone la notifica del ricorso ai controinteressati. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche stabilisce, infatti, una specifica differente modalità di tutela dell’interesse di terzi alla conoscenza del ricorso. L’art. 2, comma 3, stabilisce che il ricorso debba essere trasmesso, via pec, alla parte intimata e alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, entro il termine di due giorni dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato. La parte intimata deve costituirsi con atto trasmesso via pec alla ricorrente e depositato presso la Segreteria del Collegio entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (che peraltro coincide con il termine ultimo per la notificazione del medesimo) (art. 3, comma 1). La posizione degli eventuali controinteressati è specificamente regolata dall’art. 3 comma 2, ai sensi del quale questi ultimi “possono costituirsi, con le medesime modalità” – e ciò è da intendersi con le modalità previste per la costituzione del resistente – “nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria … immediatamente dopo il deposito del ricorso … e comunque non oltre 24 ore”. Risulta dunque evidente che il relativo procedimento predispone un apposito strumento di tutela della posizione dei controinteressati e disciplina le loro eventuali iniziative processuali, affidato alla pubblicità assicurata dalla pubblicazione del ricorso nel sito internet del CONI – strumento di conoscibilità sicuramente meno pregnante della previsione di un onere di notificazione individuale, ma non irrazionale né pregiudizievole del diritto di difesa dei terzi, in considerazione della ristrettissima schiera dei potenziali controinteressati, ai quali ben si può richiedere di sorvegliare il sito del CONI durante il brevissimo arco di tempo concesso per la proposizione dei ricorsi – e alla previsione di un termine decadenziale per  la costituzione del controinteressato,  la cui ristrettezza si giustifica in ragione delle specialissime esigenze di celerità del procedimento.

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