F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 130/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 068/CSA del 27 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. ANGELANA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REITANO GIANPAOLO SEGUITO GARA ANGELANA/REAL RIETI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017)
RICORSO A.S.D. ANGELANA C5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REITANO GIANPAOLO SEGUITO GARA ANGELANA/REAL RIETI DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 463 del 19.7.1.2017)
Il Giudice Sportivo della Divisione calcio a 5, con decisione pubblicata sul Com. Uff.
n. 463/DIV del 19.1.2017 Under 21 ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate al tesserato Gianpaolo Reitano, per avere il medesimo, dapprima, commesso due falli di gioco sanzionati con due distinte ammonizioni, e, successivamente, dopo l'estrazione del secondo cartellino giallo, profferito una frase ingiuriosa all'indirizzo del direttore di gara, come da referto arbitrale.
Avverso tale provvedimento, la ASD Angelana C5 proponeva ricorso in data 26.1.2017.
L’appellante eccepiva, in sintesi, che il tesserato ha sempre tenuto un comportamento corretto tanto nei confronti dei direttori di gara quanto degli avversari (campionato Under 21 e serie B Nazionale), e che il Reitano si sarebbe limitato, nella sua veste di capitano, a chiedere una forte ma composta spiegazione riguardo alla concessione di un rigore alla squadra avversaria a pochi minuti dalla fine della partita. In ragione di ciò, l'appellante richiedeva la riduzione della sanzione inflitta a quella prevista per la sola doppia ammonizione (quindi, 1 giornata). All’udienza, il difensore confermava la deduzioni scritte e la richiesta finale.
Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento. Il comportamento in concreto tenuto nella specie dal tesserato appare contraddistinto da una manifesta e grave mancanza di rispetto del direttore di gara, bersaglio delle espressioni ingiuriose qui in contestazione. Secondo quanto riportato nel referto e non smentito da alcuna altra comprovata circostanza, il tesserato ha profferito nei confronti del direttore di gara una frase inequivocabilmente ingiuriosa; dal referto non risulta, di contro, alcune richiesta di spiegazione da parte del Reitano, che in ogni caso egli non avrebbe comunque potuto avanzare, neppure nella specifica veste di capitano, atteso che dopo la notifica del secondo cartellino giallo il giocatore deve ritenersi espulso a tutti gli effetti, con conseguente impossibilità di conservare anche la qualità di capitano.
La sanzione inflitta appare per quanto detto adeguata ai fatti, nella loro materialità, anche sotto il profilo della quantificazione, nell’assenza di apprezzabili circostanze idonee ad incidere in senso riduttivo.
Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Angelana C5 di Santa Maria degli Angeli (Perugia).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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