F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 131/CSA del 09 Maggio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 131/CSA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)
RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA € 500,00 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI FABIO SEGUITO GARA FORLÌ/PADOVA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017)
La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul Comu. Uff. n. 124/DIV del 24.1.2017, con il quale, a seguito della gara Forlì/Padova del 22.1.2017, è stata inflitta al suo tesserato Martinelli Fabio la seguente sanzione:
- squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di Euro 500,00 (cinquecentocento) "per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara (espulso, preparatore atletico)".
La società reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo in via principale l'annullamento della sanzione irrogata ed in via subordinata una riduzione dell'ammenda stessa.
La Corte, esaminati gli atti, e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Giudice di Gara, considerate le parole e gli insulti effettivamente pronunciati contro i Giudici di gara, conferma la sanzione come già irrogata.
Nel caso di specie, infatti, il Martinelli ha indirizzato alla terna arbitrale parole offensive che si devono ritenere necessariamente rivolte in modo diretto nei confronti delle persone componenti la stessa e non, invece, espressione di una mera critica nei confronti del loro operato. A tale conclusione è dato pervenire per il tipo di parole ingiuriose utilizzate, non riferibili, appunto, all'operato ma solo e soltanto in modo diretto alle persone.
La ritenuta qualificazione della condotta del Martinelli la connota di una maggiore gravità e, pertanto, la misura della sanzione irrogata, peraltro contenuta nei minimi edittali, appare congrua.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova di Padova.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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