F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 10/CSA del 21 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 150/CSA del 15 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 206/DIV del 15.04.2017)

RICORSO VITERBESE CASTRENSE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF GIANA ERMINIO/VITERBESE CASTRENSE DEL 14.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio ProfessionisticoCom. Uff. n. 206/DIV del 15.04.2017)

 

La società Viterbese Castrense srl ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00, irrogata, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico in data 15 maggio 2017, per i fatti accaduti in occasione della gara tra la squadra Viterbese Castrense srl e la squadra Pro Giana Erminio, svoltasi, il giorno 14 maggio 2017.

In particolare risulta dal rapporto del delegato di Lega che, all’ingresso in campo delle squadre, dal settore ospiti, occupata dalla tifoseria della Viterbese, veniva esploso un fragoroso petardo ed acceso un fumogeno.

Inoltre, in occasione del goal della squadra ospite, veniva nuovamente acceso un altro fumogeno. Con il ricorso, oggetto del presente scrutinio, la società Viterbese Castrense non contesta il dato fattuale, ma rileva che il giudizio espresso dal giudice sportivo risulta enfatico rispetto al referto del delegato di Lega in quanto non consta che il petardo esploso fosse di notevole potenza, ma solo che si trattatava di : “ un sonoro petardo”.

A ciò si aggiunga che l’appellante segnala, a conforto della richiesta di riduzione della sanzione, che per la squadra ospite non possano trovare applicazione le attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S., proprio perché l’organizzazione e la disciplina della gara sono affidate in via esclusiva alla squadra ospitante, cui competono compiti di controllo anche sui tifosi ospiti.

Infine l’appellante segnala la sproporzionalità della sanzione in relazione all’unico episodio contestato.

Osserva la Corte.

I rilievi espressi nel reclamo possono essere in parte accolti.

Infatti, se è vero che la società ospite non partecipa alla organizzazione ed alla disciplina della gara, così che ad essa non possono addebitarsi eventuali omissioni nella attività di prevenzione di fatti violenti, anche da parte dei propri sostenitori, nondimeno il comportamento dei suoi tifosi non può risultare esente da qualsivoglia rilievo, atteso che, a mente dell’art. 4, comma 3, del C.G.S., la società, rispondere, in via oggettiva, dell’operato dei propri sostenitori in occasione di gara disputate in campo neutro, ovvero in trasferta.

Non è revocabile in dubbio l’esplosione di un petardo e l’accensione di fumogeni da parte dei tifosi della Viterbese in occasione della gara.

In ogni caso la Corte, proprio in ossequio al principio di proporzionalità ed in relazione alla esatta ricostruzione del fatto nei termini indicati dal delegato della Lega, in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Viterbese Castrense di Viterbo riduce la sanzione dell’ammenda ad € 750,00.

Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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