DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N.22/CFA del 30/08/2019 motivi CON RIFERIMENTO al Comunicato n° 17/CFA del 06/08/2019
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 10/TFN del 23.7.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DEL SIG. D.A.S.D. (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD TROINA) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019
Impugnazione Istanza: RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD TROINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 208/644 PFI 18-19 MS/CS/CF DEL 3.7.2019
Massima: …occorre richiamare un arresto delle SS. UU. di questa Corte, secondo cui (testualmente) “La decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Per riformare l’impugnata decisione, quindi, occorre delineare le linee portanti di un alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni e della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la sostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti” (così, CFA, SS.UU., 9 Agosto 2018, in C.U. n.023/CFA).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 023 CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 015 SEZ. UNITE DEL 9 AGOSTO 2018
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 23.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL CALC. C.E.(ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL) AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA DI ANNI 2; AMMENDA DI € 20.000,00; INFLITTE AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ PARMA CALCIO 1913 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA S.S. 2018/19 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMA 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US CITTA’ DI PALERMO SPA AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ PARMA CALCIO 1913 SRL SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –NOTA N. 169/1349 PF 17-18 GP/GT/AG DEL 5.7.2018
Massima:…. è principio pacifico nella giurisprudenza anche della giustizia sportiva quello secondo cui, per la riforma di una decisione, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la decisione di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Consegue che una radicale riforma, in appello, di una decisione, non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione di conflitto valutativo delle prove. La decisione del giudice di appello, che comporti la totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da corretta, completa, convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Per riformare l’impugnata decisione, quindi, occorre delineare le linee portanti di un alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima decisione, dando conto delle ragioni e della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e la sostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti.