Decisione C.G.F. – Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 148/CGF Riunione del 26 marzo 2008 n. 7 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 188/CGF Riunione del 27 maggio 2008 n. 7 - www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera Giudice Sportivo Comm. Uff. n. 261 del 12.12.2007
Impugnazione - istanza:Ricorso dell’A.S.D. Futsal Rma Pianura ai sensi dell’art. 37, Comma 1, Lett. A), C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la posizione irregolare di un calciatore della A.S.D. Città di Gragnano Calcio a Cinque.
Massima: Quando non sono stati garantiti, alle parti contrapposte, i reciproci diritti alla difesa, nel corretto esercizio del principio del contraddittorio, che costituisce elemento essenziale del “giusto processo”, come ricorda l’articolo 111 della Costituzione che, come è noto, trova la sua attuazione anche nel contesto dell’Ordinamento della Giustizia Sportiva, la CGF rimette gli atti al competente Giudice Sportivo, affinché nel corretto esercizio del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio, come ricorda l’art. 37 C.G.S., al suo quarto comma, possano svolgersi gli accertamenti relativi alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore.(Il caso di specie: A seguito di reclamo relativo alla posizione irregolare di un calciatore, il Giudice Sportivo con una prima decisione rilevava, che non era stato dato seguito al preannunciato reclamo ad opera della società e in virtù di tale considerazione omologava il risultato dell’incontro e con una successiva decisione annullava la precedente decisione perché a causa di un disguido amministrativo il reclamo era pervenuto nei termini e disponeva la perdita della gara. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso alla CGF che accoglieva il ricorso e ripristinava la prima decisione assunta del Giudice Sportivo che aveva dichiarato inammissibile il ricorso, atteso che il Giudice non aveva il potere di revocare la propria decisione. Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per revocazione alla stessa CGF, la quale pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione ha rimesso in termini la ricorrente, per errore scusabile, ai fini dell’impugnazione della pronuncia del Giudice Sportivo. Avverso tale decisione è stato proposto un nuovo ricorso alla CGF)