DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 027/CFA STRALCIO COLLEGIO GARANZIA (MOTIVI) riferito al COM UFF 121 dell'11 05 2018
Decisione Impugnata: Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. - II Sezione - Decisione n. 30/2019 del 2.5.2019
Impugnazione Istanza: C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX RT. 62 COMMA 1 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO CONGIUNTAMENTE DAL PROCURATORE GENERALE DELLO SPORT E DAL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI DEL CALC. O. T. H., DEL SIG. G.P. E DELLA SOCIETA’ VALDIVARA 5 TERRE SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO - III SEZIONE - COM. UFF. N. 068/CF DEL 24.012019
Massima: Confermata la precedente motivazione della Corte in mancanza di prove sulla falsità della sottoscrizione..…occorre ricordare che lo cognizione di questo Corte, in quanto giudice di rinvio, è assolutamente limitato agli ambiti indicati dal Collegio di garanzia del CONI; conseguentemente, oggetto del presente giudizio è la verifica della suddetta apocrifìa…Com'è noto, ai sensi dell'art. 2702 c .c., la scrittura privata si considera proveniente dal soggetto che ne risulta essere sottoscrittore, fotto salvo il disconoscimento da porte del medesimo . Ovviamente , loddove un terzo - come nel coso di specie - voglia disconoscere lo provenienza dello firma dal sottoscrittore è gravato dall'onere di provare tale assunto . La circostanza dedotta dalla Procura (la ritenuta evidente difformità tra la firma opposta in calce all'autodichiorozione rispetto o quelle opposte dal medesimo calciatore sul passaporto e sul permesso di soggiorno allegati alla domanda di tesseromento nonché nel verbale rilasciato in sede di audizione dinanzi alla Procura) non appare sufficiente o costituire una piena prova della denunciata falsità, in presenza, peraltro, del riconoscimento della firma da porte del presunto firmatario .In particolare , tale prova non può scaturire da una mera ed empirica valutazione circa la conformità tra due o più sottoscrizioni una impone un accertamento fondato su valutazioni tecniche connotate da oggettività [quale od esempio, un giudizio grafologico).Pur tuttovia, la Procura - pur contestando la veridicità della firma - non solo non ha prodotto alcuna perizia calligrafica ma non ho mai richiesto di poter svolgere un'esame tecnico delle diverse firme opposte dal calciatore e prodotte in giudizio. Ovviamente, all'assoluzione di tale onere probotorio gravante sulla Procura non può essere chiamata la Corte federale, in ragione della terzietà che contraddistingue il suo ruolo di giudice, che verrebbe tradito laddove essa si sostituisse alle porti nell'assolvimento dei rispettivi oneri.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 30/TFN-SD del 04 Dicembre 2017 (motivazioni) - www.figc.it
Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BONACCORSO GIOVANNI (all’epoca dei fatti Vice Presidente con delega alla firma della Società US Palmese 1912 ASD), SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD - (nota n. 2088/1150 pf16-17 GP/AA/mg del 19.09.2017).
Massima: La Consulenza tecnica grafologica di parte che afferma che le firme sono riferibili al calciatore, supera il disconoscimento dalla stesso effettuato.
Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 054/CFA del 21 Ottobre 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 058/CFA del 09 Novembre 2016 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 170 del 26.5.2016
Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: - L.F. (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965); - D.A.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELLA SOCIETÀ A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965): - A.S.D. LUZZESE CALCIO 1965, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 94TER N.O.I.F. E AGLI ARTT. 3 E 8, COMMA 15, C.G.S. – NOTA N. 10477/152 PF 15-16/AV/MF DEL 1.4.2016
Massima: La Corte proscioglie i deferiti, atteso che il Consulente e Perito Grafologo, dalla Corte nominato ha concluso che la firma “è palesemente ed evidentemente autografa e deve essere pertanto ricondotta al calciatore
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 26/C Riunione del 14 Marzo 2002 n. 6 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica- Com. Uff. n. 3 del 3.8.2002
Impugnazione - istanza:Ricorso per revocazione dell’U.S. Basso Piave avverso la sanzione dell’inibizione già scontata fino al 31.10.2000 inflitta al sig. F.F.
Massima: La perizia calligrafica pro veritate, effettuata dal consulente di parte in merito all’autenticità della firma apposta sull’atto di tesseramento, non è, di per sé, idonea a fare ritenere falsa la prova della non autenticità della firma del calciatore, così come accertata dalla Commissione Tesseramenti tramite la comparazione tra le sue firme apposte in calce alle liste di tesseramento, con le varie firme rilasciate dal calciatore nel verbale (redatto presso la sede del Comitato Regionale nel corso del procedimento davanti alla Commissione Tesseramenti).