F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CSA del 27 Aprile 2017 (dispositivo) – Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Casazza Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo. RICORSO DEL SIG. SICILIANO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Casazza Fabrizio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

RICORSO DEL SIG. SICILIANO SANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FINALE/SAVONA DEL 9.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 117 dell’11.4.2017)

La società SSD Savona F.B.C. A.R.L. ha proposto reclamo, nell’interesse del sig. Siciliano Sandro avverso la sanzione della squalifica, giusta Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del giorno 11.4.2017, per 3 giornate effettive di gara, inflitta all’allenatore responsabile della squadra, sig. Sandro Siciliano, per i fatti occorsi nella gara Finale/Savona  del 9.4.2017.

Avverso tale determinazione la società SSD Savona F.B.C. A.R.L ha proposto appello chiedendo la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

Osserva la Corte.

Al termine della gara il Siciliano cercava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni calciatori e dirigenti della squadra ospitante, offendendo, nel contempo, il direttore di gara con frasi oltraggiose e denigratorie.

La società reclamante, nei motivi di ricorso, ha contestato la stessa dinamica aggressiva del fatto, riconoscendo unicamente che il proprio tesserato ha profferito le frasi contestate.

Sul punto è appena il caso di segnalare che il referto arbitrale, in cui vi è una puntuale descrizione del fatto contestato, ha valenza privilegiata circa i fatti rappresentati (art. 35 C.G.S.), la Corte ravvisa che tale referto presenti manifesta illogicità o incongruità evidenti tali da pregiudicare il suo valore probatorio.

Con riferimento ai successivi motivi di gravame avanzati dalla appellante, la Corte rileva quanto segue.

Sostiene la società ricorrente che l’episodio andrebbe contestualizzato così da esattamente configurare l’intera vicenda in relazione alla tensione ed alla importanza della gara.

Tali argomenti, invero, non possono in nessun modo superare la gravità del comportamento tenuto dal tesserato,costituire motivo per una attenuante, nei termini richiesti dalla parte, circa l’entità della sanzione irrogata.

E’ dovere di ciascun tesserato e, in principal modo, per i dirigenti della società, mantenere, sempre, un comportamento corretto ed adeguato nei confronti degli avversari, del direttore di gara e dei suoi collaboratori anche in contesti di elevata tensione agonistica.

Quanto alla mancata configurazione e valutazione della continuazione dei comportamenti contestati, è appena il caso di osservare che l’art. 19 comma, 1, lettera e) C.G.S., prevede, per i comportamenti violenti, come quello di specie, posti in essere nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima di quattro giornate di squalifica.

E’ evidente, infatti, che il contestuale comportamento aggressivo ed offensivo, nei confronti del direttore di gara, che non si è concretizzato solo per la opposizione dei dirigenti e dei calciatori avversari, deve configurarsi, all’evidenza, come condotta violenta.

Ebbene alla luce di tali considerazioni, la sanzione applicata al ricorrente dal Giudice sportivo, inferiore al minimo edittale, ha tenuto, in buona sostanza, in debito conto, sia le attenuanti del caso ex art. 16 del codice, che la sollevata continuazione tra le diverse condotte contestate.

Pertanto la sanzione deve essere confermata e l’appello deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Siciliano Sandro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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