F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 22.5.2017 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. EVANGELISTI LUCA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/UNICUSANO FONDI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 194/DIV del 02.05.2017)
RICORSO UNICUSANO FONDI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 22.5.2017 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE AL SIG. EVANGELISTI LUCA SEGUITO GARA VIRTUS FRANCAVILLA/UNICUSANO FONDI DEL 30.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 194/DIV del 02.05.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 194/DIV del 2.5.2017, in relazione alla gara Virtus Francavilla Calcio S.r.l. – Unicusano Fondi Calcio S.r.l. del 30.4.2017, valevole per la trentasettesima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone C, ha inflitto al sig. Luca Evangelisti la sanzione della inibizione sino al 22.5.2017 e contestuale ammenda di € 500,00.
Avverso tale provvedimento, la società Unicusano fondi S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 5.5.2017.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota PEC del 16.5.2017, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Società Unicusano Fondi Calcio di Fondi (Latina), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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