Decisione C.G.F. Sezione Consultiva : Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 28 Aprile  2010 n. 1 e su  www.figc.it

Impugnazione – istanza: 1) Richiesta del Presidente Federale di parere interpretativodell’art. 19, comma 3, C.G.S.. ai sensi dell’art. 31, comma 1 lett. d) C.G.S.

Massima: Il provvedimento di preclusione è da ritenersi implicito, quale effetto ex lege, nelle decisioni con cui gli organi della giustizia sportiva, dopo aver irrogato la sanzione della sospensione nella misura massima, si sono pronunciati nel senso della “particolare gravità delle infrazioni”. Ove si condividano le conclusioni del presente parere, agli organi federali competenti non rimane che prendere atto dell’avvenuto prodursi dell’effetto in questione, provvedendo alle necessarie comunicazioni.

 

Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 marzo 2008– www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della CAF n. 45 del 21/12/2006 - www.figc.it

Parti: E.P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima:Per dichiarare la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria F.I.G.C. occorre una adeguata motivazione dando atto degli specifici episodi di mala gestio .

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale 21/Cf Riunione del 28 giugno 2007 n. 5 – www.figc.it

Impugnazione - istanza:

Parere interpretativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a),Codice di Giustizia Sportiva richiesto dalla Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C.

Parere: La “preclusione” di cui al terzo comma dell’art. 21 N.O.I.F. presuppone l’accertamento di profili di colpa dell’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento, accertamento con riferimento al quale non vi è motivo per derogare ai comuni criteri in materia di onere della prova: ciò con la precisazione che la colpa in questione non necessariamente deve riguardarsi sotto il profilo della sua influenza nella determinazione del dissesto della società, ma può più ampiamente concernere anche la scorrettezza di comportamenti (pure in particolare sotto il profilo sportivo) nella gestione della società. La competenza in proposito deve ritenersi regolata in modo esaustivo dalla disposizione, senza che quindi rimanga spazio per un’applicazione del secondo comma dell’art. 14 C.G.S. La previsione dell’art. 21 N.O.I.F. sembra infatti dotata di sufficiente autonomia e non vi è quindi motivo, né dal punto di vista letterale né da quello sistematico, per postulare una sua integrazione con il procedimento individuato dall’art. 14 C.G.S.. Deve notarsi in particolare, dal secondo punto di vista, che non stupisce la diversa considerazione del caso esaminato rispetto alle altre ipotesi di sanzioni previste in tale ultima disposizione: esse infatti si caratterizzano tutte per un’ampia possibilità di graduazione e può essere logico pertanto che la sanzione più estrema quella della “preclusione”, sia riservata alla competenza del massimo organo federale; mentre nel caso dell’art. 21 cit. è questa l’unica sanzione prevista e, poiché l’accertamento della colpa esclude spazi di discrezionalità per quanto concerne la sanzione, non vi è motivo per distinguere tra chi compie il primo e chi commina la seconda.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n.39 del 12.1.2006 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Francavilla Calcio a 5 avverso decisioni seguito gara Colonnellese/Francavilla calcio a 5 del 15.10.2005: perdita della gara per 0-6; punti 3 di penalizzazione; € 750 di ammenda; inibizione per anni 5, con proposta di preclusione, inflitta al sig. P.S.

Massima: Il dirigente è sanzionato con la squalifica per cinque anni con richiesta di preclusione per aver inferto al secondo arbitro una violenta testata al volto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 29/C Riunione del 16 gennaio 2006 n. 2- www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 157 del 18.11.2005

Impugnazione - istanza:Appello del sig. P.E. avverso la sanzione della preclusione a tempo indeterminato di cui all’art. 21, commi 2 e 3 delle N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 21 delle N.O.I.F. emerge con chiarezza come la preclusione è subordinata, si, alla sussistenza dei dati di fatto della declaratoria di fallimento della società e della conseguente revoca dell'affiliazione, ma in realtà, ed a ben vedere, al giudizio espresso implicitamente ed in via generale dall'ordinamento federale in ordine alla condotta del dirigente di società che comunque, ed a prescindere da ogni eventuale altro profilo, non sia stato in grado di gestire una società e l'abbia condotta al fallimento. E' la gestione, comunque inadeguata, della società da parte del dirigente che rileva ai fini della sanzione, che discende concettualmente, di conseguenza, non dalla verifica della sussistenza di meri dati di fatto (il fallimento e la revoca dell'affiliazione) quanto da una condotta (anche alla luce delle altre ipotesi di cui all'art. 16 citato) ritenuta comunque inadeguata alla sana ed utile gestione di una società sportiva ed al conseguimento dei fini generali del movimento calcistico. E' dal giudizio evidentemente negativo sulle capacità del dirigente della società che prende le mosse l'ordinamento federale, per comminare al dirigente medesimo la sanzione che non può che far consistere nel sostanziale allontanamento da ogni responsabilità e da ogni rapporto nell'ambito delle attività sportive federali. Da ultimo la sanzione che, genericamente indicata come preclusione dall'art. 21 N.O.I.F., deve assumere natura e caratteristiche di una delle sanzioni tipizzate dal C.G.S. ed esattamente da quell'art. 14 che prende in esame le violazioni da parte (tra gli altri) dei dirigenti dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile (e riserva al Presidente federale l'eventuale preclusione). Nel caso di specie, avendo il deferito dato causa alla revoca dell'affiliazione della società di cui era amministratore, ha violato le norme federali costituite dalle N.O.I.F.. La particolare gravità della condotta, quale desumibile dall'aver comunque condotto la società al fallimento, impone che la sanzione non sia meno grave della inibizione per il periodo massimo consentito di anni cinque (art. 14, comma 1. lettera e) e comma 2. C.G.S.), con proposta al Presidente federale di preclusione ai sensi del medesimo art. 14 comma 2. C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/C Riunione del 14 Settembre 2001 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 56/C del 2.11.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. A.M. avverso la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., con riferimento al fallimento del Giorgine Calcio. Appello del sig. A.R.avverso la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., con riferimento al fallimento del Giorgione Calcio. Appello del Procuratore Federale avverso il proscioglimento dei sigg.ri C.A., A.C., V.G. e B.N., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., con riferimento al fallimento del Giorgione Calcio. Appello del sig. M.R.C. avverso la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F., con riferimento al fallimento del Giorgione Calcio.

Massima: In seguito ad intervenuta dichiarazione di fallimento, gli amministratori e i componenti degli organi direttivi della società rispondono della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. Nell’irrogazione delle misure afflittive, e comunque nella concreta determinazione delle sanzioni, il predetto art. 21 non lascia poi particolari margini di valutazione discrezionale all’organo giudicante, non essendo tra l’altro prevista la possibilità di porre un limite temporale alla preclusione. Alla luce del rigoroso dettato normativo non sembra, altresì, possibile graduare l’applicazione della misura preclusiva sulla base della posizione concretamente rivestita dai singoli amministratori, bastando che gli stessi siano in carica al momento della pronunzia giurisdizionale dichiarativa del fallimento. Assolutamente inconferenti e irrilevanti nel presente giudizio sportivo risultano, inoltre, le contestazioni circa la sussistenza dei motivi posti a sostegno della dichiarazione di fallimento, essendo le valutazioni del caso riservate al giudice ordinario nell’ambito del procedimento giurisdizionale civile di opposizione, peraltro appositamente instaurato presso il Tribunale. Consegue l’applicazione per i deferiti della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 25 del 18.1.2001

Impugnazione - istanza: - Ricorso per revocazione del Procuratore Federale avverso la declaratoria di inammissibilità del proprio reclamo avverso il proscioglimento dei sigg. B.D., V.S., D.M., M.A., M.P., P.T., C.B. e G.G., a seguito di proprio deferimento per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F. con riferimento al fallimento della Casalese S.R.L.

Massima: Il biennio antecedente alla declaratoria di fallimento, che fonda la responsabilità degli amministratori, non deve calcolarsi con riferimento alla data della loro cessazione dall’incarico, bensì, ai sensi dell’art. 37 N.O.I.F., da quella della avvenuta comunicazione all’Ente federale, rispetto alla quale tale cessazione assume efficacia nell’ambito sportivo. (Il caso di specie: E’ emerso che la comunicazione prescritta dall’art. 37 ora citato non è mai avvenuta, il che impedisce di ritenere - a prescindere dalla efficacia dichiarata della trascrizione della cessazione dagli incarichi solo dopo il fallimento - che gli effetti in ambito federale della cessazione esonerino i deferiti dalla loro responsabilità. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., deve applicarsi nei confronti di tutti costoro la sanzione della preclusione alla assunzione di qualunque incarico nell’ambito della F.I.G.C.).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 17/C Riunione del 5 gennaio 2000 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 30 del 26.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso decisioni, a seguito di proprio deferimento, a carico dei sigg.ri F.C. e P.R., già amministratori unici dell’A.S. Latina S.r.l., per violazione dell’art.1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21 commi 1 e 3 N.O.I.F.

Massima: L'inibizione prevista dall'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva è un'inibizione temporanea che non può, ai sensi del comma 2 dell'art. 9, superare la durata di anni 5. Sennonché quando la Commissione Disciplinare non ha fatto riferimento all'inibizione prevista dalla lettera e) comma 1 ed al comma 2 del ricordato art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, ma ha applicato, come si legge nel dispositivo della decisione impugnata, l'art. 21 delle N.O.I.F. ed, in particolare, il comma 2 del suddetto articolo nella parte in cui stabilisce che "non possono essere dirigenti, né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C., gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società a cui sia stata revocata l'affiliazione a termini dall'art. 16”. Questa norma prevede una vera e propria preclusione. La sanzione è stata applicata sul presupposto che i dirigenti ricoprivano la qualifica di amministratori nel biennio precedente la sentenza dichiarativa di fallimento.

Massima: L'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva, pur regolamentando le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati, non contiene alcun riferimento alla preclusione, la quale più che una sanzione in senso stretto è un effetto automatico della sussistenza di determinate situazioni previste dal comma 2 dell'art. 21 delle N.O.I.F.

Massima: L'art 21 N.O.I.F. espressamente prevede la sanzione della preclusione non soggetta a limiti temporali.

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 27/C Riunione del 23 aprile 1998 n. 5 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 133 del 27.2.1998

Impugnazione - istanza: Appelli della A.S. Atletico Palermo calcio a 5 e del sig. M.A. avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2007 con proposta di preclusione alla permanenza nei ranghi federali inflitta al sig. M.A.

Massima: La gravità del comportamento tenuto dal tesserato (peraltro già più volte sanzionato dal Giudice Sportivo per fatti analoghi ed inibito in forza di una precedente decisione) e la potenziale pericolosità dello stesso giustifica l'entità della sanzione irrogata e la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C formulata ex art. 9, secondo comma, C.G.S.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it