F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 29/CSA del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CSA del 18 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO PORDENONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE SEGUITO GARA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)
RICORSO PORDENONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. BURRAI SALVATORE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE/PORDENONE SEGUITO GARA DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 09.05.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 200/DIV del 9.5.2017, in relazione alla gara Sambenedettese Calcio 1923 S.r.l. – Pordenone Calcio S.r.l. del 7.5.2017, valevole per la trentottesima giornata del Campionato di Lega Pro, Girone B, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Burrai Salvatore, “per aver volontariamente colpito con una gomitata al volto un avversario provocandogli fuoriuscita di sangue”.
Avverso tale provvedimento la società Pordenone Calcio S.r.l. preannunciava reclamo innanzi a questa Corte con nota del 9.5.2017 ed, a seguito della ricezione, in data 10.5.2017, degli atti ufficiali relativi al provvedimento in oggetto, proponeva ricorso trasmesso in data 11.5.2017, a firma del Presidente della compagine societaria, sig. Mauro Lovisa, rappresentata e difesa, nel presente procedimento, giusto mandato posto in calce all’atto di gravame, dall’avv. Fabio Giotti, il quale formulava contestuale richiesta di audizione ex art. 36-bis, comma 2-bis, del C.G.S..
Parte reclamante censurava l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata in ragione dell’assenza di violenza e volontarietà nella condotta sanzionata, insistendo:
- in via principale, per la derubricazione della condotta del Burrai a “fallo di gioco”, sanzionabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 10, C.G.S., con la sanzione della squalifica per 1 giornata di gara effettiva;
- in via subordinata, per la riduzione della squalifica inflitta ad una giornata di gara effettiva “unitamente all’ammenda nella misura ritenuta di giustizia e ragione”;
- in via ulteriormente subordinata, per la derubricazione della serbata condotta da “violenta” (ex art. 19, comma 4, lett. b), C.G.S.) a “gravemente antisportiva” (ex art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S.) con conseguente riduzione dell’inflitto trattamento sanzionatorio da tre a due giornate effettive di gara.
La ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori ai quali, per fattispecie similari di asserita condotta violenta in fase di gioco, era stato applicato un più clemente trattamento sanzionatorio.
Questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riunitasi nell’adunanza del 18.5.2017, ritiene che l’appello proposto avverso tale decisione sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato.
In via preliminare, e quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dall’istante, devesi ribadire che la Corte Sportiva d’Appello deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre (ex multis, Corte Sportiva d’Appello, Sez. II, Com. Uff. n. 089/CSA 2015/2016).
Questa Corte rileva, inoltre, che il thema decidendum da affrontare ai fini della delibazione in ordine alla corretta (o meno) commisurazione della sanzione applicata al caso di specie è quello inerente alla qualificazione della condotta di cui trattasi in termini di violenza o meno.
Ebbene, è emerso che la condotta posta in essere dal calciatore Burrai va considerata come violenta, in quanto il colpo scagliato dallo stesso è stato indubbiamente caricato ed inferto volontariamente e con violenza ai danni dell’avversario.
Può, infatti, sostenersi che la valutazione del Giudice Sportivo abbia offerto una corretta lettura del materiale probatorio, avendo correttamente sussunto nell’ambito dispositivo dell’art. 19, comma 4, lettera b), un comportamento che si è certamente caratterizzato per “intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri” (cfr, da ultimo, Corte Sportiva d’Appello, Sez. I, Com. Uff. 071/CSA 2016/2017).
Si aggiunga, la più totale irrilevanza, in ordine alla ricostruzione dell’episodio, della presunta difformità espressiva tra il referto arbitrale – al quale, come è noto, deve essere attribuita fede privilegiata – ed il provvedimento del Giudice Sportivo.
Il procedimento logico-giuridico sotteso alla decisone quivi in contestazione non ha, infatti, minimamente conculcato il disposto normativo recato dall’art. 29 C.S.A. e non risulta, altresì, essersi caratterizzato da un preteso “difetto di motivazione”, come invece erroneamente sostenuto dalla Società ricorrente, secondo la quale, poiché i documenti ufficiali non descrivevano come volontaria la condotta sanzionata, il provvedimento sanzionatorio non avrebbe potuto legittimamente contemplarla come tale.
Inammissibili, al contrario, si palesano le asserzioni della reclamante volte a ricostruire diversamente l’accaduto rispetto a quanto fatto nel rapporto arbitrale e, sulla base delle quali, la ferita al volto riportata dal calciatore della squadra avversaria si sarebbe prodotta in conseguenza dello sbilanciamento prodotto dal contatto aereo con il Burrai e dal conseguente impatto con il terreno.
Sul punto, è sufficiente ribadire che l’unica fonte per l’accertamento dei fatti nei giudizi innanzi a questa Corte è rappresentata dal referto arbitrale, in ragione della fede probatoria privilegiata che l’art. 35, comma 1.1., C.G.S. attribuisce ai rapporti degli Ufficiali di Gara.
Sono, pertanto, inammissibili i motivi di ricorso volti a destituire di fondamento tale referto ed a ricostruire diversamente la vicenda.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Pordenone Calcio di Pordenone.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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