Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 141/TFN - SD del 27 Marzo 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16820/367pf22-23/GC/blp del 20 gennaio 2023 nei confronti del Dott. A.T. - Reg. Prot. 116/TFN-SD

Massima: Per intervenuta prescrizione, prosciolto il Presidente Nazionale dell’AIA, dalla contestata violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere, facente capo a ciascun soggetto dell’Ordinamento Federale, di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, nella propria qualità di vertice apicale dell’Associazione Italiana Arbitri e, dunque, di soggetto avente, anche nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità delle nomine dei vertici degli organi di Giustizia AIA, connotate da responsabilità, e della corretta gestione economico, contabile e amministrativa dell’Associazione da esso presieduta ed in particolare: b) per aver contattato telefonicamente il Vice Presidente della Commissione Disciplinare Nazionale Avv. A. S.( rectius: S.), il quale, riscontrando negligenza e inadeguatezza professionale in capo al D’O. quale componente della predetta Commissione, aveva invitato quest’ultimo per iscritto a tenere comportamenti più consoni alle funzioni svolte, chiedendogli di non assumere nuove iniziative contro D’O., e così facendo – per proteggere il D’O., al quale era evidentemente legato da consolidato rapporto personale – interferiva con l’attività, le prerogative, l’autonomia e l’indipendenza di un Organo di giustizia sportiva… Quanto al capo b), coglie nel segno l’eccezione difensiva di prescrizione sollevata nella prima memoria difensiva del deferito. Avuto riguardo al momento consumativo della violazione contestata (maggio 2018), è decorso il termine di cui all’art. 40, comma 1, lett. d), CGS, della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare la condotta illecita. Né risultano atti interruttivi in termini ai sensi del comma 2 della citata disposizione. L’apertura dell’inchiesta in relazione allo specifico fatto, riferito a verbale in data 29.11.2022, è infatti da individuarsi nel procedimento di stralcio del 7.2.2023.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 134/TFN - SD del 22 Febbraio 2023  (motivazioni)

Impugnazione –  Istanza: Deferimento n. 16186/129 pf22-23/GC/PM/mg del 12 gennaio 2023, depositato il 18 gennaio 2023, nei confronti del sig. S.N. - Reg. Prot. 115/TFN-SD

Massima: E’ prescritto l’illecito nei confronti del presidente al quale è stata la violazione dell’art. 4, co. 1, del CGS in relazione all’art. 31, co. 1, stesso codice e all’art. 84 NOIF, per avere in concorso con C., all’epoca dei fatti Segretario Generale della AS Gubbio 1910 Srl, ognuno con un proprio autonomo apporto causale e in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della Società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, posto in essere condotte finalizzate all’emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, il tutto come meglio descritto al capo di imputazione 10) del Decreto che Dispone il Giudizio emesso dal GIP di Perugia, Dott.ssa … versato in atti. Con l’aggravante ex art. 14 co.1 lett. a) del CGS, di aver commesso il fatto con abuso di potere e/o violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di presidente e legale rappresentante della società AS Gubbio 1910 Srl…..Ed invero, a mente di quanto previsto dall’art. 40, co. 1, lett. b), CGS “ le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine: […]; b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo”. Oltre quello in parola, la norma richiamata prevede per le infrazioni altri tre termini di prescrizione: con scadenza al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, quando si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara (lett. a); con scadenza al termine della ottava stagione successiva all’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo (lett. c); con scadenza al termine della quarta stagione sportiva successiva a quello in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi (lett. d). Il tenore letterale della disposizione non consente di dubitare che la fattispecie in esame riguardi un illecito amministrativo e che il termine prescrizionale sia quello previsto dalla lettera b) del primo comma. Dal capo di incolpazione riportato nella relazione di indagine versata in atti, è dato evincere che le fatture riferite alle operazioni inesistenti sono la n. 3 del 20.02.2012, emessa da “….” di B.A., e la n. 40 del 17.12.2012, emessa da S.F. Castiglione del Lago ASD, di poi indicate il 30.3.2016 nella dichiarazione annuale Modello Unico S.C. 2015 relativo al periodo d’imposta dal 01/07/2014 al 30/06/2015. In ragione di quanto precede, con l’atto di deferimento sono state contestate le condotte finalizzate all’emissione e alla successiva utilizzazione delle anzidette fatture. La Procura Federale ha appreso di tali condotte solo a seguito delle notizie stampa del 12.7.2022 ed ha correttamente iscritto il procedimento nel relativo registro in data 18.08.2022. È di palese evidenza, tuttavia, che alla data del 12.7.2022 erano già terminate la nona stagione sportiva successiva alla creazione della fattura n. 3 del 20.2.2012, l’ottava stagione successiva alla creazione della fattura n. 40 del 17.12.2012 nonché, da ultimo, la sesta stagione sportiva successiva alla loro utilizzazione nella dichiarazione annuale Modello Unico S.C. 2015 relativo al periodo d’imposta dal 1.7.2014 al 30.6.2015, onde ai sensi dell’art. 40, co. 1, lett. b), CGS deve dichiararsi l’intervenuta prescrizione delle infrazioni di cui al presente procedimento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 153/TFN - SD del 08 Giugno 2022  (motivazioni)

Impugnazione: Deferimento n. 8560/292pf21-22 GC/PM/mg del 4 maggio 2022 nei confronti del sig. L.F. - Reg. Prot. 146/TFN-SD

Massima: Infondata è l’eccezione di prescrizione in virtù della quale i comportamenti fraudolenti contestati al deferito relativi agli anni 2016 e 2017 sarebbero prescritti, essendo decorso il termine dall’art. 40, comma 1, lett. d), CGS dal momento della loro consumazione che viene individuato, alternativamente, nella presentazione della domanda di partecipazione ai bandi oggetto del procedimento penale o nella data di stipulazione della relativa convenzione….È infatti errato il presupposto da cui muove la difesa, e che cioè – al fine di valutare il decorso del termine prescrizionale previsto dal codice di giustizia sportiva – si debba avere riguardo al tempus commissi delicti del reato per il quale il deferito risulta sottoposto a procedimento penale. Ebbene, è sufficiente la lettura delle incolpazioni elevate nel deferimento per avvedersi che oggetto di contestazione non né – né avrebbe potuto essere – l’illegittima aggiudicazione delle gare della Prefettura di Verona per l’accoglienza di stranieri richiedenti protezione (a mezzo di false dichiarazioni) con il conseguente profitto illecito ottenuto, ma la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché di corretta gestione attraverso l’utilizzo dei fondi percepiti, condotta evidentemente successiva sia alla domanda di partecipazione alle gare sia alla formalizzazione delle convenzioni. Ciò senza considerare, per un verso, che l’art. 40, comma 1, lett. d), CGS, individua il termine di prescrizione nella quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, che l’incolpazione indica nel conferimento d’azienda del 1.7.2021 e, per altro verso, che anche con riguardo al reato di truffa aggravata, oggetto del procedimento penale, la giurisprudenza ha più volte chiarito come trattasi di reato a consumazione prolungata il cui momento consumativo coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell’aggravamento del danno (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. Fer., 6.8.2019, n. 44878; nello stesso senso Cass. Pen., Sez. II, 11.2.2015, n. 6864).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 30/TFN del 23.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2860/149 pf18-19 GP/GC/blp del 6.9.2019 a carico della società US Palmese ASD - Reg. Prot. 45/TFN-SD)

Massima: Dichiarata la prescrizione dell’azione disciplinare relativamente ai fatti di cui alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012, mentre è accolto il deferimento relativamente ai fatti non coperti da prescrizione e, per l’effetto, irrogata alla società US Palmese ASD la sanzione dell’ammenda con diffida pari ad €. 6.000,00, il tutto per i fatti ascritti ai propri legali rapp.ti responsabili della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) sia in via autonoma che in relazione ai principi di corretta gestione delle società affiliate alla FIGC, nonché violazione dell’art. 8, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 31, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), per avere reimpiegato nell’attività gestionale e sportiva della US Palmese ASD, continuativamente nel corso delle stagioni sportive 2010 – 2011, 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017 e 2017 - 2018, quantomeno l’importo complessivo di € 661.121,61 oltre ai compensi ai calciatori e tecnici, frutto di compenso per la commissione di attività illecite anche di evasione e/o elusione fiscale, alcune delle quali integranti per di più reato…..Si ritiene, fondata l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa in relazione agli illeciti posti in essere nel corso delle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012. Nei casi di illecito amministrativo, infatti, gli stessi si prescrivono al termine della sesta stagione successiva a quella in cui sono stati posti in essere, ferma restando, tuttavia, la circostanza che l’apertura dell’inchiesta, avvenuta nel corso della stagione sportiva 2018-2019 interrompe la prescrizione stessa. Non rileva, a tal fine, la circostanza che trattasi di illeciti posti in continuazione atteso che il Collegio ritiene che, anche in tali casi, debba darsi rilievo alla consumazione dei singoli episodi illeciti contestati, analogamente a quanto avviene per le fattispecie sanzionatorie di natura penale (vedasi riforma dell’art. 158 c.p. che ha introdotto la cd. “concezione atomistica” con riferimento alla prescrizione nei reati continuati).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV: DECISIONE N. 97CFA DEL  08/05/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 086/CFA DEL 4 APRILE 2019

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 206 del 22.3.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. B.R. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 33, COMMA 1 E 37, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ ART. 23, COMMA 1 NOIF SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  NOTA  7862/168  PFI  18-19  MS/AS/GT  DEL31.1.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA AL SIG. B.R.SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 7862/168 PFI 18-19 MS/AS/GT DEL 31.1.2019

Massima: … le infrazioni disciplinari che, ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a), C.G.S., si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle sono solo quelle concernenti le violazioni relative allo svolgimento della gara. Per tali devono intendersi le infrazioni che abbiano ad oggetto fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, oggetto della disciplina dettata dall’art. 17 C.G.S.. Non ricorrendo queste ultime nel caso in esame, le infrazioni qui contestate restano dunque soggette al termine residuale di prescrizione, di cui all’art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S., coincidente con lo spirare della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 68CFA DEL  24/01/2019 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. 031 III SEZ. DEL 14.09 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 119/TFT del 14.6.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ AS NEREO ROCCO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. M.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE  NOTA   10416/467   PFI   17-18/CS/AM   DEL 18.4.2018

Massima: In ordine alla richiesta di estinzione dell’illecito per prescrizione, ritiene la Corte che la relativa violazione non costituisce infrazione disciplinare, tanto meno in senso proprio, integrando illecito amministrativo, di conseguenza alla stessa non può venir applicato il termine di cui all’art.25, comma 1, lett. a), invocato dagli appellanti.

 

Decisione C.F.A. : C. U. n. 93/CFA 10 Aprile 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 23 del 21.9.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:  INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. N.G., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;  SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER I CALCIATORI S.C. E V.A.PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1, 3 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;  AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1  E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 524/990 PF 16-17 CS/MB/ACR DEL 17.7.2017

Massima: E’ inammissibile l’eccezione di prescrizione, in quanto si tratta di doglianza inammissibile sollevata per la prima volta in appello, e pertanto in violazione del divieto di proporre in tale grado del processo domande e/o eccezioni nuove previsto dall’art. 345 c.p.c., disciplinante la fattispecie in virtù del richiamo di cui al combinato disposto tra l’art. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e l’art. 2.6 di quello del C.O.N.I.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione : Decisione n. 2 del 04/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: Per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre 2016

Parti: M.D.G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia annulla il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione prima dell’irrogazione delle sanzioni. La violazione ascritta all’agente di calciatori per aver svolto la propria opera professionale in favore della società in conflitto di interessi si prescrive non alla data dell’ultimo pagamento ricevuto dalla società ma dalla data in cui è cessato il contratto di mandato. Non è controverso tra le parti che il termine di estinzione dell’illecito disciplinare applicabile alla fattispecie maturi al compimento della sesta stagione sportiva successiva alla consumazione dell’illecito, ma è la data di tale evento che espone le parti su posizioni di antagonismo. Si tratta peraltro di antagonismo che ripete le oscillazioni interpretative presenti all’interno della stessa giustizia federale, come attesta la difesa della F.I.G.C. segnalando l’attuale investitura dell’organo di componimento del contrasto che si registra tra l’opzione per l’individuazione del dies a quo del tempo di prescrizione nella data «del mandato rilasciato all’agente» e quella che, viceversa, lo pospone fino alla data del «contratto tra atleta e club» ovvero oltre, come accaduto nel caso che occupa. La tesi di parte ricorrente, pur non univoca, muove dal rilievo che l’infrazione di cui si discute risalga non oltre la s.s. 2009/2010, sicché, computato il termine di prescrizione nel massimo, comunque non oltre il 30 giugno 2016, avrebbe potuto ricevere sanzione l’addebito, viceversa, essendo soltanto del 14-22 luglio 2016 la decisione di condanna del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 7/TFN). Non sarebbe, per converso, accettabile assumere quale data discriminante, per ritenere - secondo la Decisione impugnata - impedita la prescrizione dell’addebito, quella del «pagamento effettuato», che «il sig. – omissis - espressamente riconosce come intervenuto in data 1 febbraio 2011». La contraria tesi di parte resistente assume che la Corte Federale, assumendo quale «ultimo atto diretto a realizzare le fattispecie infrattive» proprio il pagamento, specificamente intervenuto in data 1° febbraio 2011 a opera della società – omissis-, abbia compiuto un ragionamento corretto al quale prestare adesione, salvo confortare l’iter argomentativo con il richiamo al carattere non istantaneo dell’illecito de quo, che sarebbe destinato a reiterarsi al «percepimento di compensi derivanti da prestazioni rese in violazione di norme regolamentari». Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia corretta quanto all’individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva dell’illecito: non appare, invero, sanzionabile la condotta dell’agente, specificamente per conflitto d’interessi, in relazione al tempo in cui sia comunque cessata la durata del mandato che, col suo contributo consapevole ed efficace, concorre(va) a realizzare la situazione, viceversa, da evitare per dovere deontologico. Dunque, senza necessità di prendere partito per le divergenti tesi già sostenute dagli organi federali a proposito della data puntualmente rilevante per la perfezione della fattispecie illecita (e tanto meno sulla rilevanza del fatto del pagamento), basta nel caso di specie considerare come il mandato di – omissis - «con validità dal 28.8.2008 all’1.2.2009» abbia cessato ogni sua efficacia (e con essa sia terminato il contributo punibile dell’agente) entro il termine della s.s. 2009/2010, e dunque che le situazioni in concreto riferibili al patrocinio degli interessi in conflitto non potrebbero per lui ritenersi ultrattive rispetto al termine di quella medesima s.s. Ne deriva che la prescrizione è maturata alla data del 30 giugno 2016, prima della quale nessuna sanzione era intervenuta in danno dell’agente.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. Seconda Sezione: Decisione n. 1 del 04/01/2017 – www.coni.it

Decisione impugnata: decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 051/CFA del 17 ottobre 2016

Parti: F.F.G./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il Collegio di Garanzia annulla il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte Federale d’Appello della FIGC, per la rideterminazione della sanzione in relazione agli addebiti definitivamente accertati atteso che per gli altri deve essere dichiarata la prescrizione. La violazione ascritta all’agente di calciatori per aver svolto la propria opera professionale in favore della società in conflitto di interessi si prescrive non alla data dell’ultimo pagamento ricevuto dalla società ma dalla data in cui è cessato il contratto di mandato. Ritiene il Collegio che la decisione impugnata non sia corretta quanto all’individuazione del tempo di decorrenza della causa estintiva degli illeciti in esame: fermo, infatti, che altra è la data di un pagamento avvenuto e altra quella in cui questo deve avvenire (vicenda - quest’ultima - inerente alla testuale formulazione della contestazione sub 6) e non assistita da alcuna motivazione, oltremodo necessaria in considerazione dell’accidentalità dell’effettivo pagamento e alla stregua della stessa impostazione difensiva della F.I.G.C., che richiama il «percepimento di compensi» e non la loro mera eventualità differita nel tempo), non appare sanzionabile la condotta dell’agente, specificamente per conflitto d’interessi, in relazione a un tempo in cui sia comunque cessata la durata del mandato che concorreva (col suo contributo consapevole ed efficace) a realizzare la situazione viceversa da evitare per dovere deontologico. Dunque, senza necessità di prendere partito per le divergenti tesi già sostenute dagli organi federali a proposito della data rilevante per la perfezione della fattispecie illecita (e tanto meno sulla rilevanza del fatto eventuale del pagamento ovvero della relativa e sola promessa), basta nel caso di specie considerare come i mandati rilevanti di – omissis -- il primo «dalla Società Chievo Verona, con validità dal 19.8.2008 all’1.9.2008», il secondo «rilasciatogli dalla predetta Società [Atalanta Bergamasca Calcio Spa] con validità dal 4.6.2009 al 30.7.2009» - abbiano cessato la rispettiva efficacia entro il termine (ultimo) della s.s. 2009/2010 e dunque le situazioni in concreto riferibili al patrocinio degli interessi in conflitto non possono ritenersi ultrattive rispetto al termine di quella s.s.. Con la conseguenza che, al termine della s.s. 2015/2016, vale a dire alla data del 30 giugno 2016, è maturata la prescrizione senza che alcuna sanzione sia anteriormente intervenuta in danno dell’agente.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 065/CFA del 23 Novembre 2016 e 074/CFA del 01 Dicembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 089/CFA del 18 Gennaio 2017  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 4.10.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LE DECLARATORIE DI: - NON SUSSISTENZA DELLE RESPONSABILITÀ A CARICO DEI SIGG.RI: G.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO CALCIO CATANIA; F.V., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER F.C. CROTONE; C.M., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; B.S., ALL’EPOCA DEI FATTI CONSULENTE AMMINISTRATIVO CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898, - NON DOVERSI PROCEDERE PER INTERVENUTA PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI: M.P., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; P.F., ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE SVINCOLATO; A.S., ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELL’ASCOLI CALCIO 1898; P.G., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C.; B.R., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASCOLI CALCIO 1898; D.F.R., ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI ISCRITTO NEL REGISTRO F.I.G.C., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS C.G.S. – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. G.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS DEL VIGENTE C.G.S. (ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI IN CONTESTAZIONE) IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 16 COMMI 1 E 8, 19 COMMA 3 E 20 COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – NOTA N. 1211/622 PF13-14 AM/SP/MA DEL 26.7.2016

Massima: Il Tribunale federale nazionale ha errato per aver ritenuto che, ai fini del computo del termine di prescrizione delle infrazioni disciplinari, occorre tener conto esclusivamente della data di stipulazione del contratto e non quella del pagamento. Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle in tutti i casi nei quali non si tratti – come non si tratta nei casi di specie – di violazioni relative allo svolgimento di gare, né di illecito amministrativo o sportivo. Nella fattispecie all’esame di questa Corte, deve ritenersi che l’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari contestate con riferimento ai sopra indicati deferiti sia effettivamente costituito dall’ultimo pagamento effettuato dalla società – omissis - in forza degli accordi intercorsi, pagamenti che risultano effettuati con bonifici in data 7.10.2011, 16.11.2011, 30.11.2011, 12.12.2011 e 17.2.2012, in relazione ai vari contratti, come in atti specificato, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sei anni non può dirsi scaduto alla data del 30 giugno 2016, come invece ritenuto dal TFN. Sotto tale profilo, infatti, se la fattispecie illecita è, in generale, perfetta e consumata alla data del conferimento del mandato e/o della stipulazione del contratto, e, dunque, già a quel momento autonomamente sanzionabile, non vi è dubbio che all’atto del ricevimento del pagamento relativo a quell’incarico e/o alla sottoscrizione di quel dato contratto i deferiti hanno, comunque, confermato (reiterandola, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento), la propria condotta – antidoverosa nei confronti dell’ordinamento federale – genetica della situazione di conflitto contestata in deferimento. Da questo momento, dunque, nel caso di pagamento differito, deve ritenersi inizi a decorrere la prescrizione, essendo evidente come la violazione permanga per tutto il periodo nel corso del quale il contratto trova esecuzione.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 038-39/CFA del 23 Settembre 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 17 Ottobre 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 7/TFN del 22.7.2016

Impugnazione – istanza: RICORSO DEL SIG. G.F. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 7; - AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS COMMA 1 C.G.S., 19, COMMA 2 DEL REG. AGENTI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, NONCHÉ ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – (NOTA N. 12987/793 PF12-13 AM/SP/AM DEL 13.5.2016), RICORSO DEL SIG. M.D.G. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5; - AMMENDA DI € 12.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 15, COMMI 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, (NOTA N.12987/793 PF12-13/AM/SP/MA DEL 13.05.2016)

Massima: Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 25 CGS, le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle in tutti i casi nei quali non si tratti – come non si tratta nei casi di specie – di violazioni relative allo svolgimento di gare, né di illecito amministrativo o sportivo. Nella fattispecie all’esame di questa Corte, deve ritenersi che l’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari contestate ai due agenti sia effettivamente costituito dall’ultimo pagamento loro effettuato dalla – omissis - in forza degli accordi intercorsi, pagamento che il sig. – omissis - espressamente riconosce essere intervenuto in data 1 febbraio 2011, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sei anni non può dirsi scaduto alla data del 30 giugno 2016, come invece ritenuto dai reclamanti.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.013/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.F., M.S., F.C.,L. D., F.M.(all’epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) - (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016).

Massima: Infondata è l’eccezione di intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia all’epoca vigente, in quanto la disposizione richiamata stabilisce esclusivamente il termine entro il quale concludere le indagini. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l’inutilizzabilità degli atti, documenti e prove assunte successivamente, ma non determina la prescrizione.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CFA del 04 Agosto 2016  e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 64/TFN del 24.3.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO: a) IL PROSCIOGLIMENTO DI: SIG. P.G.; SIG. C.F.; SIG. G.C.; SIG. B.G.; SIG. P.F.; SOCIETÀ UDINESE CALCIO S.P.A.; SOCIETÀ JUVENTUS FC S.P.A.. b) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA Di € 5.000,00 INFLITTA A: - SIG. M.M.. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 5683/74 PF14-15SP/GB DEL 9.12.2015

Massima: Decorre la prescrizione dal momento del compimento dell’ultimo atto diretto alla realizzazione della violazione disciplinare (art. 25 comma 1 lett. d Codice Giustizia Sportiva), tale momento deve essere individuato con riferimento non all’ultimo pagamento effettuato da uno dei soggetti contrattuali nei confronti dell’altro, bensì all’ultimo atto diretto a realizzare le infrazioni disciplinari e cioè all’intervenuto accordo tra le parti con la sottoscrizione dell’atto (nella specie 1 febbraio 2009) o, al più, al momento del mancato deposito del mandato da parte dell’Agente (e non del calciatore) entro 20 giorni dalla stipula (e quindi stagione sportiva 2008-2009), mentre l’azione disciplinare è stata nella specie attivata in data 11 settembre 2014 e quindi dopo l’ultima (quarta) stagione utile, 2012-2013. Inoltre, come rammentato dall’avv. – omissis -, essendo stata rimproverata dalla Procura Federale una condotta di natura omissiva (assenza di mandato formalmente conferito e mancato utilizzo degli appositi moduli federali) non è possibile ipotizzare successivi atti commissivi idonei a far slittare il termine prescrizionale. Ed ancora, l’addebito di cui trattasi, come sottolineato dagli avv.ti – omissis -, non può essere mosso nei confronti di – omissis -, atteso che il medesimo come calciatore non può essere destinatario di una norma e di una sanzione previsti dal RAC, essendo tale Regolamento tassativamente indirizzato solamente agli agenti dei calciatori.

Massima: Sempre in tema di prescrizione, per quanto riguarda l’analogo addebito relativo al tesseramento del calciatore – omissis -con la Juventus F.C., rileva il Collegio anche qui che, ai fini dell’individuazione del dies a quo, deve essere dato rilievo non già al momento dei pagamenti, bensì alla data del 2 luglio 2010 (sottoscrizione della promessa di pagamento e ricognizione di debito e quindi stagione 2010-2011).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 94/TFN-SD del 16 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.R.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), S.U.(all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nel registro della FIGC), N.O. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società AS Varese Spa), V.M. (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della Società AS Varese Spa) - (nota n. 10435/187 pf 16/17/GP/GC/ag del 24.3.2017).

Massima: L’art. 25 lettera d) CGSFIGC dispone che le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo. L’inchiesta risulta aperta nella lettera di affidamento dell’indagine risalente al 30/8/2016 (stagione sportiva 2016/2017), mentre l’azione disciplinare è stata esercitata in data 24/3/2017 (stagione sportiva 2016/2017). Conseguentemente, considerato che il contratto contestato del calciatore è stato stipulato in data 19/7/2011 (stagione sportiva 2011/2012), la quarta stagione sportiva utile entro cui aprire l’inchiesta era quella del 2015/2016, mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è datato 30/8/2016 quando si era già nella stagione sportiva. appare condivisibile quanto replicato dalla Procura Federale in sede di dibattimento secondo cui la prescrizione non sarebbe maturata in quanto operava il vincolo della continuazione, atteso che l’illecito era iniziato con la stipula del contratto del 19/7/2011 ed proseguito con la sottoscrizione del contratto del 23/10/2012. La tesi non è persuasiva in quanto le fattispecie illecite sono strutturalmente due, le condotte contestate distinte, così come differenti s’appalesano le due prestazioni professionali. Consegue che deve ritenersi maturata la prescrizione prevista dall’art. 25 lettera d) CGS non risultando peraltro notificato medio tempore alcun atto interruttivo della stessa.

 

Decisione C.F.A. - Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 135/CFA del 26 Maggio 2016  e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 012/CFA del 28 Luglio 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 68 del 12.4.2016

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO DEL SIG. P.V. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO DEL SIG. B.G.AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE MESI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI VICE PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA, MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI PRESIDENZA DAL 5.12.2012 AL 14.09.2015, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO DEL SIG. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 4. RICORSO DEL SIG. L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 5. RICORSO DEL SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DEL C.R. CAMPANIA DAL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB 2 DEL 2.3.2016

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO DELL’AVV. C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL C.R. CAMPANIA DAL 6.11.2000 AL 5.12.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 8999/90PF15-16/SP/GB DEL 2.3.2016

Massima: Quanto alla specifica posizione del sig. – omissis - deve essere accolta l’eccezione di parziale prescrizione dallo stesso svolta in ricorso e ribadita in dibattimento. Il sig. – omissis - è stato presidente del Comitato regionale Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012 ed è stato riconosciuto, per quanto sotto tale profilo rileva, responsabile per le violazioni di cui al capo a) del deferimento in ordine alla condotta omissiva perpetrata per tutta la durata del suo mandato, poiché le vicende distrattive contestate al responsabile amministrativo del Comitato, sig. – omissis -, prendono avvio dal 2009. Ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. d) le infrazioni disciplinari di cui trattasi («in tutti gli altri casi») si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle. Precisa, poi, il successivo comma 2, che «l’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione». Ed allora, considerato che l’indagine della Procura Federale risulta iscritta nell’apposito registro il 10.9.2015, le condotte contestate al sig. Colonna fino al 30.6.2011 devono ritenersi prescritte. Infatti, non è possibile condividere la qualificazione operata dal TFN, in termini di illecito permanente, della violazione di cui trattasi e, quindi, ritenere che il termine di prescrizione sia iniziato a decorrere, ai sensi dell’art. 158 c.p., dal giorno in cui è cessata la permanenza e che, di conseguenza, che la condotta illecita contestata al sig. Colonna, in quanto, appunto, permanente, non è prescritta. Infatti, il comportamento contestato di cui trattasi non può essere inquadrato nell’ambito dello schema tipico dell’illecito permanente, generalmente rinvenibile nell’ipotesi di una sola condotta, volontaria e persistente, che protrae i suoi effetti illeciti nel tempo. A prescindere, dalla difficoltà di  ricondurre il bene giuridico protetto dalla norma sportiva di cui trattasi alla categoria (oggetto del reato permanente) dei beni giuridici indistruttibili, ma comprimibili, capaci, cioè, di riespandersi al cessare dell’offesa (tipicamente rinvenibili nell’ambito delle libertà personali), nel reato permanente dalla condotta deriva una situazione continuativa di aggressione al bene giuridico tutelato, che può essere fatta cessare in ogni momento da colui che agisce. Insomma, siamo nell’ambito della persistente offensività dell’unico fatto-condotta. Fattispecie, dunque, non compatibile con quella configurata nello stesso atto di deferimento, connotata da più comportamenti, sub specie omissioni, succedutisi in un certo periodo di tempo. Si tratta, semmai, di una fattispecie assimilabile allo schema del reato continuato, poiché ci si trova in presenza di una pluralità di omissioni, poste in essere in esecuzione di un medesimo criminoso. Quest’ultimo, in generale, presuppone un elemento intellettivo, ossia la rappresentazione anticipata della successiva attività antidoverosa, ma anche un elemento “finalistico”, costituito dalla unicità dello scopo. Nel caso di specie, è individuabile, in capo al sig. – omissis -, una decisione assunta ex ante, sin dall’inizio del mandato presidenziale, di rapportarsi rispetto all’operato del responsabile amministrativo del Comitato in quel dato modo, concretizzatosi nell’astensione dall’esercizio di un più penetrante (dovuto) potere di controllo non tanto e non solo sui singoli fatti di gestione, ma anche complessivo e sistematico sulla stessa ed in relazione alla più generale organizzazione strutturale del Comitato, per ciò che concerne la spesa e le modalità dispositive della stessa. Le condotte quotidiane o, comunque, ripetute nel tempo addebitate ai presidenti del Comitato, altro non sono, in altri termini, che diversi episodi omissivi legati da un rapporto di interdipendenza, attuativo di una scelta assunta ab initio, finalizzati ad un unico obiettivo, ossia, quello di porre in essere una organizzazione ed un controllo della gestione finanziaria, di un certo grado, di un certo livello, e non spirgerlo oltre, come, invece, richiesto per la funzione svolta e per la massa di fondi gestiti, in entrata ed in uscita, dal Comitato. Continuazione compatibile con il requisito psicologico della colpa, atteso che oggetto del disegno criminoso generale e generico sono solo le condotte (nel caso di specie, omissive) e non anche i singoli eventi illeciti. Ma, a prescindere dalle disquisizioni giuridiche in ordine all’esatto inquadramento di ordine più strettamente penalistico e dalla piena o solo parziale sovrapponibilità della fattispecie oggetto del presente procedimento con quella delineata dall’art. 81 c.p., rimane il fatto che, in ogni caso, si tratta di una pluralità di omissioni, unificate dal vincolo della continuazione, qualificazione, questa, che rileva ai fini della riprova di un minor disvalore complessivo dell’agente e, di conseguenza, giustifica un trattamento sanzionatorio più mite rispetto all’ipotesi della mera somma delle diverse condotte antidoverose, come meglio in seguito precisato. Per l’effetto, il sig. – omissis - deve essere dichiarato responsabile per le violazioni allo stesso ascritte sub capo a) del deferimento solo in relazione al periodo dall’1.7.2011 al 5.12.2012, per un totale, dunque, di mesi 17, anziché di mesi 38, come correttamente ritenuto in ricorso.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.006/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(254) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.M. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per le Società US Triestina Calcio Spa, US Cremonese Spa e Sorrento Calcio Srl), C.V. (all’epoca dei fatti Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC), F.D.A. (all’epoca dei fatti dirigente con poteri di rappresentanza della Società Sorrento Calcio Srl), Società US CREMONESE Spa, SORRENTO CALCIO Srl - (nota n. 12918/413 pf13-14/SP/AM/ma del 12.05.2016).

Massima: Le violazioni contestate di cui ai capi di imputazione dell’atto di deferimento contraddistinti dai nn. 1 e 2 risultano prescritte ex art. 25, comma 1, lett. d), CGS ratione temporis vigente, poiché, riferibili alla stagione sportiva 2009/2010, ma rilevate oltre il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarla, nel caso di specie individuabile nella sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva da parte del deferito con la US Triestina Calcio Spa (16.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010) e, successivamente, con la US Cremonese Calcio Spa (20.07.2009 -stagione sportiva 2009/2010).

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.005/TFN del 20 Luglio 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (176) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A.(Amministratore Unico dal 24.8.2009 al 17.11.2010 della Società FC Catanzaro Spa), G.S. (nelle stagioni sportive 2008/2009 e 2009/2010 sino al 23.8.2009 Presidente onorario della Società FC Catanzaro Spa), K.M.C.M.(Direttore Sportivo nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa), J.J.M.M. (calciatore professionista tesserato per la Società FC Catanzaro Spa nella stagione 2010/11 per la Società FC Catanzaro Spa), M.I.N. (Calciatore professionista tesserato nella stagione sportiva 2010/2011 per la Società FC Catanzaro Spa - (nota n. 9755/50 pf13-14 AM/ma del 18.3.2016).

Massima: Rigettata l’eccezione di prescrizione atteso che gli illeciti contestati (art. 1, co. 1, CGS) si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle (art. 25, co. 1, lett. d, CGS). Tuttavia, l’apertura di una inchiesta interrompe la prescrizione, la quale decorre nuovamente dal momento dell’interruzione ma i termini non possono essere prolungati oltre la metà (ex art. 25, co. 2, CGS). Nel caso di specie, i fatti risalgono al periodo agosto-settembre 2010 ma il termine prescrizionale è iniziato nuovamente a decorre dal momento dell’apertura dell’indagine (coincidente con la nota del Procuratore Federale del 26.7.2013 prot. 0515/50/pf13- 14/SP/dl) sicché, alla data odierna la prescrizione non risulta maturata.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.089/TFN del 14 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (209) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.M. (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Benevento Calcio Srl), L.B. (all’epoca dei fatti e attualmente Presidente della Società SC Valle Telesina ASD), Società BENEVENTO CALCIO Srl e SC VALLE TELESINA ASD - (nota n. 11201/582 pf15-16/GT/vg del 14.04.2016).

Massima: Sono prescritte le violazioni disciplinari ex artt. 1 bis, comma 1 e 10 CGS, in relazione agli artt. 95, comma 10 e 96 NOIF, oltre che ex art. 42, comma 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, atteso che l’accordo negoziale con la quale la società si impegnava a pagare a scaletta (a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012 e sino a tutta la stagione sportiva 2014/2015) l’altra società per il trasferimento del calciatore è intervenuto proprio nella stagione 2011/2012. Il termine quadriennale di cui all’art. 25, comma 1, lettera d), CGS non può che essere computato dalla data di sottoscrizione dell’accordo negoziale intervenuto tra le Società di talché, collocandosi la data del perfezionamento di detto accordo tra le parti nell’arco temporale ricadente nella stagione sportiva 2010/2011, la prescrizione della violazione disciplinare è senza dubbio maturata alla data del 30 giugno 2015, ovvero al termine della stagione sportiva 2014/2015 (quarta stagione successiva al compimento dell'ultimo atto idoneo a commettere la violazione). Tutto ciò, in mancanza di atti interruttivi (i quali avrebbero fatto decorrere nuovamente la prescrizione, sia pur con termini non suscettibili di essere prolungati oltre la metà), atteso che la Procura Federale ha aperto l’inchiesta nel corso della stagione sportiva 2015/2016, oltre il termine di prescrizione indicato dalla disciplina regolamentare.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.064/TFN del 24 Marzo 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (106) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.P. (Consigliere di Amministrazione della Società Udinese Calcio Spa), F.C.(Consigliere di Amministrazione con delega alla firma della Società Udinese Calcio Spa), C.G.(Direttore Sportivo della Società Udinese Calcio Spa), G.B. (Agente dei calciatori fino al 25.10.2010), M.M. (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato in successione per la Società Udinese Calcio Spa, AS Roma Spa e la Juventus FC Spa), G.M. (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Società Juventus FC Spa), A.Z.(Amministratore Delegato della Società Genoa C.F. Club Spa), F.P. (Direttore Sportivo della Società Juventus FC Spa), Società Udinese Calcio Spa, Juventus FC Spa, GENOA C.F. CLUB Spa - (nota n. 5683/74 pf14-15 SP/gb del 9.12.2015).

Massima: Considerato che i fatti di cui alle violazioni alla normativa agente di calciatori risalgono alla stagione sportiva 2010/2011 e che la quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2015, gli stessi sono prescritti atteso che l’azione disciplinare risulta promossa dopo detta data.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.068/TFN del 12 Aprile 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:   (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.C.(Presidente del C.R. Campania dal 6.11.2000 al 5.12.2012), V.P.(Presidente del C.R. Campania dal 5.12.2012 al 14.09.2015), D.G.J.(Vice Presidente Vicario del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 31.8.2015 – dimissionario), G.B.(Vice Presidente del C.R. Campania, membro del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Presidenza dal 5.12.2012 al 14.09.2015), P.F.(Presidente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), S.C.(Componente Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012), D.L.(Componente del Collegio dei revisori contabili del C.R. Campania dal 5.12.2012) - (nota n. 8999/90 pf15-16 SP/gb del 2.3.2016).

Massima: Gli incolpati – omissis - e – omissis - hanno dedotto eccezione di prescrizione con riferimento a tutte le condotte contestate sino al 30 giugno 2011, e, cioè, sino al termine della quarta stagione sportiva anteriore a quella di apertura del procedimento da parte della P.F. (art. 25 CGS). L’eccezione non ha pregio. Nella specie, infatti, ricorre la figura dell’illecito permanente in presenza del quale - secondo un principio comune a tutti gli ordinamenti generali - il termine della prescrizione “decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza” (art. 158 c.p.). Il generale maggior rigore che caratterizza gli ordinamenti sportivi, e che impone di applicare le norme sulla prescrizione in termini tali da evitare che le esigenze di certezza e praticità che hanno dato vita al relativo istituto prevalgano sui principi sostanziali che fondano questi ordinamenti privati impone la automatica applicazione in essi di questo generale principio volto proprio a circoscrivere, in tutti gli ordinamenti, gli effetti estintivi della prescrizione, con la conseguenza che le condotte illecite contestate agli incolpati – omissis - e – omissis - - in quanto permanenti e conclusesi nell’anno 2011 - non sono prescritte.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I.  Sezioni Unite : Decisione n. 67 del 11/12/2015 www.coni.it

Decisione impugnata: decisione emessa in data 23 settembre 2015 (e pubblicata in data 1 ottobre 2015) dalla Corte Federale di Appello a Sezioni Unite presso la F.I.G.C. (C.U. n. 032/CFA 2015/2016), con la quale è stata confermata l'inibizione per 4 mesi comminata dalla Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 3/TNF del 7 luglio 2015)

Parti: Luigi Repace /Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Con il secondo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per la mancata declaratoria di prescrizione della violazione contestata. Il ricorrente ripropone pedissequamente tutte le argomentazioni già prospettate nei precedenti gradi di giudizio senza formulare alcuna censura sulla decisione impugnata. Sul punto il Collegio deve rammentare preliminarmente che, ai sensi dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto del Coni, il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport è un giudizio di legittimità. Pertanto gli unici motivi ammissibili innanzi a questo Collegio sono quelli che denunciano violazione di norme di diritto ovvero omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa fra le parti. Sotto tale profilo, dunque, il motivo è inammissibile. In ogni caso la dedotta prescrizione è anche infondata. In sintesi, secondo il ricorrente sarebbe maturato il termine di prescrizione stabilito dall'art. 25 C.G.S. il quale, per violazioni come quelle in esame (art. 25, comma 1, lett. d), C.G.S.) stabilisce che essa maturi al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzarle. Collocandosi l’atto interruttivo nella stagione 2014/2015 (atto di deferimento del 25 novembre 2014), risulterebbe prescritta non solo la violazione disciplinare relativa alla formazione del verbale del Consiglio del Comitato Regionale Umbria del 23 marzo 2008, ma anche quella relativa al verbale del 29 aprile 2010 che, a dire del ricorrente, poiché materialmente stampato il 26 giugno 2010, risalirebbe alla stagione 2009/2010. Il Collegio, a prescindere dalla pur condivisibile impostazione secondo cui l'infrazione disciplinare di cui si discute deve essere considerata in modo unitario, rileva che, come correttamente osservato dalla Corte, in ogni caso, anche considerando partitamente le due violazioni, i termini di prescrizione non risultano maturati né con riferimento al verbale del 29 marzo 2008 né con riferimento a quello del 29 aprile 2010. Sul punto la Corte ha ampiamente e dettagliatamente motivato le ragioni per le quali la prescrizione non può dirsi compiuta. Invero, poiché il termine quadriennale decorre dal compimento dell'ultimo atto diretto a realizzare l'alterazione, per la condotta relativa al primo verbale deve aversi riguardo alla circostanza della divergenza tra la data della riunione e quella del compimento dell'alterazione, che va collocata in un momento successivo e comunque in data antecedente il 4 marzo 2009, data in cui il Presidente del Comitato Regionale Umbria, a seguito della richiesta del Dirigente della Regione Umbria del 16 ottobre 2008, trasmise alla Regione, con nota datata 3 marzo 2009, l'estratto del verbale n. 8 del 29 marzo 2008 avente ad oggetto l'appendice. Dunque, collocandosi la data dell'alterazione in un arco temporale ricadente nella s.s. 2008/2009, la prescrizione sarebbe maturata, in mancanza di atti interruttivi, al 30 giugno 2013, ossia al termine della quarta stagione successiva al compimento dell'ultimo atto idoneo a commettere la violazione. Tuttavia, in data 23 aprile 2013, si è verificata l’ulteriore interruzione della prescrizione, essendo intervenuto l'atto di apertura del distinto procedimento disciplinare avente il n. 893 pf 12/13, a seguito di stralcio dal procedimento 1929 pf 10/11. Poiché, ai sensi dell'art. 25, comma 2, C.G.S, la prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà, l'atto di deferimento risulta tempestivo rispetto al suddetto termine, sicché la violazione di cui al primo verbale non è prescritta. Del pari, per il verbale n. 9 del 29 aprile 2010, nel perfezionamento della condotta illecita assume rilevanza decisiva la trasmissione via fax di una bozza (tale confermata dal ricorrente in sede di audizione del 28 maggio 2015 davanti alla Procura federale) ad uno Studio di consulenza, in data 12 luglio 2010. Tale trasmissione si colloca nella s.s. 2010/2011 rispetto alla quale risulta tempestivo l'atto di deferimento intervenuto il 25 novembre 2014.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 028/CFA del  24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO SIG. C.P. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 12, COMMA 2, E 15, COMMI 1, 2 E 10 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F. (NOTA N. 11133/518PF11-12/SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -

Massima: La Corte Federale d'Appello, nella predetta composizione unitaria, si trova in questa sede a dover valutare se il contenuto dispositivo dell'art. 45 C.G.S. CONI possa dover comportare una parziale disapplicazione del disposto dell'art. 25 C.G.S. FIGC, nell'ipotesi di sovrapposizione delle due fattispecie. Orbene, è il caso, in questa sede, di riaffermare quanto già dichiarato da questa Corte in ordine alla necessità, per una corretta esegesi del quadro normativo di riferimento, di dover tenere conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell'ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale ed esofederale. E' d'uopo, preliminarmente, affermare che all'interno di tale contesto normativo assume preminente rilievo il C.G.S. CONI che assurge a paradigma di legittimità ed a sistema normativo di chiusura applicabile in mancanza di norme settoriali speciali. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel caso di specie, sarà necessario che l'interprete fermi la propria attenzione al rapporto tra la “normativa generale” e la “normativa speciale” nelle ipotesi in cui il C.G.S. FIGC esprima una norma espressa in materia, come nel caso in esame. Ritiene, infatti, questo Organo giudicante che si debba fare applicazione del principio lex specialis derogat legi generali quale criterio concepito come strumento per risolvere le antinomie giuridiche ed in particolare quella particolare forma di antinomia comunemente nota col nome di antinomia totale-parziale. E' a tutti noto che il criterio della specialità suggerisce di preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. E' determinante, ai fini della soluzione del caso specifico, la lettura del comma 2 dell'art. 1 C.G.S. FIGC che recita: “Per tutto quanto non previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.”. Tale norma introduce una clausola cd. di residualità in favore del C.G.S. CONI, destinato a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell'ambito dell'ordinamento settoriale una specifica regola juris. Si pone a questo punto, sul presupposto di quanto delineato, la necessità di verificare se la materia della prescrizione trova compiuta trattazione nel corpo normativo del C.G.S. FIGC. Orbene, va rilevato che, al contrario di altre materie, il C.G.S FIGC adotta una disciplina organica della prescrizione nell'art. 25 C.G.S e, pertanto, alla luce dei principi sopra esposti non trova spazio nel caso specifico la disciplina generale dettata del C.G.S. CONI.

 

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 028/CFA del  24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 056/CFA del 27 Novembre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. M.R. (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 E GIORNI 10 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMI 1 E 3, DEL REGOLAMENTO AGENTI (NOTA N. 11133/518PF11- 12 SP/GT/DL DEL 28.5.2015) -

Massima: La Corte Federale d'Appello, nella predetta composizione unitaria, si trova in questa sede a dover valutare se il contenuto dispositivo dell'art. 45 C.G.S. CONI possa dover comportare una parziale disapplicazione del disposto dell'art. 25 C.G.S. FIGC, nell'ipotesi di sovrapposizione delle due fattispecie. Orbene, è il caso, in questa sede, di riaffermare quanto già dichiarato da questa Corte in ordine alla necessità, per una corretta esegesi del quadro normativo di riferimento, di dover tenere conto del complesso sistema di fonti normative che concorrono vicendevolmente a governare, nell'ambito di un ordinamento oramai strutturato come multilivello, le condotte ed i rapporti ascrivibili ad ambiti di rilievo endofederale ed esofederale. E' d'uopo, preliminarmente, affermare che all'interno di tale contesto normativo assume preminente rilievo il C.G.S. CONI che assurge a paradigma di legittimità ed a sistema normativo di chiusura applicabile in mancanza di norme settoriali speciali. E' di tutta evidenza, pertanto, che, nel caso di specie, sarà necessario che l'interprete fermi la propria attenzione al rapporto tra la “normativa generale” e la “normativa speciale” nelle ipotesi in cui il C.G.S. FIGC esprima una norma espressa in materia, come nel caso in esame. Ritiene, infatti, questo Organo giudicante che si debba fare applicazione del principio lex specialis derogat legi generali quale criterio concepito come strumento per risolvere le antinomie giuridiche ed in particolare quella particolare forma di antinomia comunemente nota col nome di antinomia totale-parziale. E' a tutti noto che il criterio della specialità suggerisce di preferire la norma speciale a quella generale, anche se questa è successiva. E' determinante, ai fini della soluzione del caso specifico, la lettura del comma 2 dell'art. 1 C.G.S. FIGC che recita: “Per tutto quanto non previsto dal presente codice si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI.”. Tale norma introduce una clausola cd. di residualità in favore del C.G.S. CONI, destinato a riespandersi, come disciplina di diretto riferimento, ogni qualvolta non si rinvenga nell'ambito dell'ordinamento settoriale una specifica regola juris. Si pone a questo punto, sul presupposto di quanto delineato, la necessità di verificare se la materia della prescrizione trova compiuta trattazione nel corpo normativo del C.G.S. FIGC. Orbene, va rilevato che, al contrario di altre materie, il C.G.S FIGC adotta una disciplina organica della prescrizione nell'art. 25 C.G.S e, pertanto, alla luce dei principi sopra esposti non trova spazio nel caso specifico la disciplina generale dettata del C.G.S. CONI.

 

Decisione C.F.A.- Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. R.L., PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:2. RICORSO SIG. C.M., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) –

Impugnazione – istanza:3. RICORSO SIG. E.C., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:4. RICORSO SIG. F.N., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza:5. RICORSO SIG. P.G., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 6. RICORSO SIG. L.R., COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Impugnazione – istanza: 7. RICORSO SIG. P.L., ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) -

Massima: Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Secondo i ricorrenti sarebbe maturato il termine di prescrizione stabilito dall’art. 25 C.G.S. che, per violazioni come quelle in esame (art. 25, comma 1, lett. d) C.G.S.) stabilisce che essa maturi al termine della quarta Stagione Sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle; collocandosi l’atto interruttivo nella stagione 2014/2015 (atto di deferimento del 25.11.2014), risulterebbe prescritta non solo la violazione disciplinare relativa alla formazione del verbale del Consiglio del Comitato Regionale Umbria del 23.3.2008, ma anche quella relativa al verbale del 29.4.2010 che, a dire dell’incolpato, poiché materialmente stampato il 26.6.2010, risalirebbe alla stagione 2009/2010. Al riguardo la Corte ritiene preliminarmente di dovere osservare come nel giudizio disciplinare in questione, ove si discorre di comportamenti commessi dai deferiti in violazione dell’art. 1 bis C.G.S., non sia corretto affrontare partitamente la questione della prescrizione con riguardo a ciascuno dei due verbali oggetto di alterazione. L’infrazione disciplinare può e deve essere considerata tenendo conto della sua articolazione ma con sostanziale unitarietà. Il problema si pone in tutta evidenza con riferimento al primo verbale, ossia quello del 29.3.2008 (Stagione Sportiva 2007/2008), nei confronti del quale l’atto di deferimento si collocherebbe evidentemente oltre il maturare del termine quadriennale stabilito dal C.G.S.. Tuttavia la rilevanza disciplinare della condotta complessivamente contestata non muta anche nel caso in cui non si voglia considerare punibile (per intervenuta prescrizione) la condotta riferibile alla alterazione del primo verbale isolatamente intesa. Infatti, la condotta relativa alla alterazione del secondo verbale, ossia quello del 29.4.2010, replicando in tutto e per tutto le caratteristiche della prima e rappresentando della medesima una reiterazione, peraltro finalizzata al conseguimento del medesimo obiettivo (l’elargizione del finanziamento pubblico), costituirebbe di per sè condotta rilevante ai fini del capo di imputazione articolato nell’atto di deferimento anche ai fini della valutazione del termine di prescrizione. In ogni caso, fermo restando il rilievo della superiore considerazione, i termini di prescrizione non risultano comunque maturati né con riferimento al verbale del 29.3.2008 che con riferimento a quello del 29.4.2010. Per quanto riguarda la condotta relativa al primo verbale, il termine quadriennale decorrerebbe dal compimento dell’ultimo atto diretto a realizzare l’alterazione. A tale riguardo, i ricorrenti, rinnegando che sia stata operata qualsivoglia sofisticazione del documento, ritengono di potere fare decorrere il termine dalla data della riunione del Comitato oggetto del verbale, e quindi dal 29.3.2008. Tuttavia la ricostruzione della Procura Federale presuppone proprio la divergenza tra la data della riunione e quella del compimento dell’alterazione che viene collocata in un momento successivo e comunque in data antecedente il 4.3.2009 quando il Presidente del Comitato Regionale Umbria, a seguito della richiesta del Dirigente della Regione Umbria del 16.10.2008, trasmise alla Regione, con nota datata il giorno precedente (3.3.2009), l’estratto del verbale n. 8 del 29.3.2008 avente ad oggetto l’appendice. La data dell’alterazione, secondo la ricostruzione della Procura Federale si colloca pertanto in questo arco temporale collocabile nella s.s. 2008/2009. La prescrizione sarebbe quindi maturata al 30.6.2013 al termine della quarta stagione successiva al compimento dell’ultimo atto idoneo a commettere la violazione (collocabile tra il 16.10.2008 e il 4.3.2009). Senonchè ad interrompere il decorso del termine è intervenuto, in data 23.4.2013, l’atto di apertura del distinto procedimento disciplinare avente il n. 893 pf 12/13 a seguito di stralcio dal procedimento 1929 pf 10/11. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, C.G.S., infatti, “l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”. Pertanto, essendo intervenuto l’atto di deferimento tempestivamente rispetto alla rinnovazione del termine prescrizionale provocata dall’apertura dell’inchiesta, la violazione non risulta essere prescritta. A conclusioni analoghe, sebbene per ragioni diverse, deve giungersi con riguardo al verbale n. 9 del 29.4.2010. In questo caso, infatti, appare condivisibile la ricostruzione operata dal T.F.N. con riguardo alla rilevanza che, nel perfezionamento della condotta illecita, ha assunto la trasmissione del 12.7.2010 via fax ad uno Studio di consulenza della bozza del verbale in questione. Tale trasmissione, eseguita dalla segreteria del Comitato Regionale Umbria, rappresenta un atto diretto a realizzare il fatto addebitato e si colloca nell’ambito della s.s. 2010/2011 rispetto alla quale risulta tempestivo l’atto di deferimento intervenuto il 25.11.2014. La considerazione di merito secondo la quale in verità tale trasmissione, storicamente non contestata, avrebbe riguardato non una bozza di verbalizzazione postuma da sottoporre alle verifiche del consulente bensì la copia del verbale già perfezionato (il 26.6.2010) – argomento illustrato dai difensori dei deferiti nel corso della riunione del 17.9.2015 - appare infatti smentita dallo stesso Repace; quest’ultimo, infatti, in sede di audizione del 28.5.2015 davanti alla Procura federale ebbe ad affermare che l’invio per fax della bozza da parte del Comitato Regionale Umbria fu “un errore compiuto da una addetta alla segreteria che ha scambiato la bozza con il verbale approvato e sottoscritto, di cui non aveva la disponibilità in quanto custodito in armadio chiuso”. Tale considerazione, proveniente direttamente dal deferito e, come tale, dal valore confessorio, confligge, relegandola nell’ambito dell’inattendibilità, con l’affermazione dei deferiti secondo la quale, come emergerebbe dalla lettera di trasmissione del 12.7.2010, al fax venne allegata la copia fedele del verbale e non una bozza. Peraltro la riscontrata non perfetta sovrapponibilità del testo allegato al fax con la versione definitiva appare confermare come l’invio del documento abbia rappresentato un atto perfezionativo della violazione contestata e come la sua esistenza rilevi anche ai fini del computo della prescrizione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 22 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (203) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.A., M.A., G.P., M.E., S.C., S.O., M.B., G.G., P.B., A.P., P.C., G.D.A., M.R., G.M., T.G.G., A.M., D.M., C.P., A.B., M.C., A.T., C.P., F.V., F.G. - (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015).

Massima: Ai sensi dell’art. 25, co. 1, lett. d), CGS, le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto dirette a realizzarle. Dall’esame delle contestazioni emerge, in via generale, che taluni fatti si siano esauriti istantaneamente e che altri si siano articolati in più stagioni sportive. A ciò si aggiunga che l’atto interruttivo della prescrizione, consistito nell’apertura dell’inchiesta, è intervenuto nella stagione sportiva 2011/2012. Nello specifico possono ritenersi prescritte al più tardi al 30.6.2015, tutte le condotte esauritesi entro la stagione sportiva 2008/2009.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 07 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.R. (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria), C.E., N.F., G.P., R.L. e M.C. (Componenti p.t. del C.R. Umbria) - (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014).

Impugnazione Istanza:   (191) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.P.(all’epoca dei fatti componente p.t. del Comitato Regionale Umbria - (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015).

Massima: Il capo di incolpazione contesta ai deferiti di aver concorso tra loro a formare e di aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29/03/2008 e n. 9 del 29/04/2010, il solo Sig. – omissis - limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare. Secondo l’ipotesi accusatoria il fatto contestato quindi non risale certo alla data delle riunioni verbalizzate bensì a epoca successiva, collocata nel luglio 2010 allorché il testo della verbalizzazione venne inviato via fax ad un consulente del Comitato, come si evince chiaramente dal testo del deferimento. É pacifico peraltro, per averlo dichiarato perfino il – omissis -  nel corso della riunione del 2/7/2015, che le verbalizzazioni in questione siano avvenute in date successive a quelle delle rispettive riunioni, anche a notevole distanza di tempo. É bene precisare che il capo di incolpazione è preciso e ha consentito ai deferiti di svolgere compiutamente le proprie difese avendo individuato senza ombra di dubbio i fatti loro addebitati. Eventuali imprecisioni nella indicazione della data contenute nel deferimento non avrebbero quindi alcuna rilevanza. Perfino in campo processual penalistico la giurisprudenza ha più volte chiarito che la diversità della data del fatto indicata nella contestazione rispetto a quella ritenuta nella sentenza non comporta un’alterazione dell’addebito se non ha concreta rilevanza nell’esercizio del diritto di difesa. Anche nell’avviso ex art 415 bis CPP e nella richiesta di rinvio a giudizio l’epoca della falsificazione viene collocata in data compresa tra il 12 il 26 luglio 2010 e comunque in epoca antecedente e prossima al 26/7/2010. Pertanto l’ultimo atto diretto a realizzare il fatto addebitato ai deferiti è stato commesso nella stagione sportiva 2010-2011. La quarta stagione sportiva successiva è quella terminata il 30/6/2015, ma il deferimento del 25/11/2014 ha interrotto i termini. Pertanto anche l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n.006/CGF del 5 Luglio  2013  con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 29 Ottobre  2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO SIG. F.P. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 - 2. RICORSO F.V. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 (CINQUE) CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 3. RICORSO C.F. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 4. RICORSO S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 5. RICORSO C.C.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO) INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 6. RICORSO G.S.AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 (UNO), INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ESISTENZA DI PROCEDIMENTO PENALE PER IL DELITTO DI CUI ALL’ART. 223, COMMA 1, R.D. N. 267/42 PRESSO IL TRIBUNALE PENALE DI MESSINA A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ FC MESSINA PELORO S.R.L. – NOTA N. 6572/1459 PF09-10 AM/MA DEL 17.4.2013 -

Massima: Infondata è l’eccezione di prescrizioneRileva correttamente la CDN come costituisca dato giuridico ed oggettivo non trascurabile che, per i reati fallimentari e, segnatamente per quello di bancarotta, la prescrizione inizi a decorreredalla data di dichiarazione del fallimento. Ritiene, tuttavia, questa Corte che ciò, comunque, non consente la piena sovrapponibilità delle due fattispecie di illecito (penale e sportivo), considerato che i fatti contestati con il deferimento da cui scaturisce il presente giudizio assumono qui rilievo non già in quanto possibili reati, bensì in quanto condotte che rivestono rilievo per l’ordinamento sportivo in sé e per sé considerate, a prescindere dal loro eventuale rilievo penale. Si ritiene, pertanto, che non possa essere applicata la prescrizione prevista per i fatti contestati in quanto reato e, dunque, che non si possa concludere che, nel caso di specie, la prescrizione inizi a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento. Cionondimeno, sussistono ragioni che conducono ad escludere che sia maturata la prescrizione. Occorre, anzitutto, evidenziare che le condotte contestate ben possono e debbono essere (quantomeno anche) considerate alla luce del loro disegno unitario. I fatti specificamente contestati in questa sede, infatti, appaiono senza dubbio tra loro correlati e diretti al perseguimento di un medesimo disegno, ossia quello del progressivo depauperamento patrimoniale della società F.C. Messina Peloro s.r.l. a vantaggio di altre società sostanzialmente appartenenti al medesimo gruppo societario o assetto proprietario e, quantomeno, alcune di esse, volte a modificare i reali dati patrimoniali ed economico-finanziari nella prospettiva di aggirare la normativa federale dettata in materia di iscrizione ai campionati professionistici, come poi accertato anche dalla Covisoc. A nulla rileva, a tal proposito, che il fallimento si sia poi chiuso con apposito concordato, dovendosi, ovviamente, avere riguardo, per quanto di rilievo nel presente giudizio, al momento in cui le condotte, unificate sotto il profilo dell’antigiuridicità sportiva, sono state poste in essere e hanno prodotto i loro effetti nell’ordinamento sportivo. In definitiva, nel caso di specie il dies a quo della prescrizione deve essere individuato nella data in cui le singole operazioni finanziarie, poi contestate ai reclamanti dalla Procura della Repubblica di Messina e, in questa sede, per quanto di rilievo per l’ordinamento sportivo, dalla Procura Federale, hanno trovato ingresso e contabilizzazione nei rispettivi bilanci della società e, segnatamente, nell’ultimo dei bilanci approvati prima della dichiarazione di fallimento (nov. 2008) o, in ogni caso, dalle ultime delle operazioni di cui trattasi, unificate dal vincolo della continuazione, correttamente individuate dalla CDN nelle indebite compensazioni operate in sede di aumento di capitale nell’anno 2008 (capi C e D del paragrafo p) del deferimento). Con conseguente eventuale maturare della prescrizione, in entrambi i casi, al 30.6.2015. Nessun dubbio, a tal proposito, ha questa CGF sulla effettiva configurabilità della continuazione, atteso che la richiesta unicità del disegno criminoso è di natura intellettiva e consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali in vista del perseguimento di un dato fine o risultato (cfr. Cass. pen., 24 gennaio 2013, n. 10235). Evidente, del resto, appare, nel caso di specie, la contiguità spazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici e non può certo dirsi che la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione delle varie operazioni finanziarie e/o di appostamento in bilancio di cui trattasi, così come va esclusa l'occasionalità di quelle compiute successivamente rispetto a quelle cronologicamente anteriori. Solo per completezza di esposizione deve evidenziarsi come, anche nel caso in cui le ragioni dell’appello sul punto fossero state condivisibili, in ogni caso le violazioni relative ai bilanci sociali 2005 e 2006 (cfr. capi D) e G) del paragrafo p) del deferimento) non si sarebbero comunque prescritte, anche alla luce della norma di cui all’art. 8, comma 1, CGS, secondo cui “costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali” e del combinato disposto di cui all’art. 25, comma 1, lett. b) (“1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine: […] b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo”), e comma 2 (“L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.018/CDN  del 26 Settembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR  Basilicata CU n. 4 del 25.7.2013

Impugnazione Istanza:(26) – APPELLO DEL SIG. B.C. (calciatore attualmente svincolato)  AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 4, INFLITTA A SEGUITO DI  DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE .

Massima: L’art. 25 comma 1 CGS, fa decorrere la prescrizione dalla quarta stagione sportiva  successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto contestato; il secondo cpv.  della norma, inoltre, prevede che “l’apertura di una inchiesta, formalizzata dalla  Procura Federale o da altro Organismo Federale, interrompe la prescrizione”.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Dicembre 2010  –  www.coni.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, n. 002 del 16 luglio 2010

Parti: SIG A.B./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Massima TNAS: (3) Ai fini della verifica dell’eventuale decorso del termine di prescrizione dell’illecito appare irrilevante il momento in cui ha avuto inizio l’infrazione contestata nell’atto di deferimento.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Ottobre 2010 –  www.coni.it

Parti: DOTT. L.M./SIG. A.R.

Massima TNAS:  (2) Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell’ordinamento, ai quali non si sottrae l’ordinamento sportivo fuori dell’ambito di esercizio dell’autonomia allo stesso riconosciuta dalla L. 280/2003. E’ in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al concepimento del termine ordinario decennale.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 91/CDN  del 09 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (290) – Deferimento della Procura Federale a carico di: M.C. (Presidente del C.d.A. della Soc. Cagliari Calcio SpA), M.Z.(Presidente del C.d.A. della Soc. US Città di Palermo SpA), R.F. (già Direttore Sportivo della Soc. US Città di Palermo SpA), G.L.(già Amministratore Delegato della Soc. Ternana Calcio SpA), L.A. (già Presidente del C.d.A. della Soc. Ternana Calcio SpA), L.F. (già Presidente del C.d.A. della Soc. Ternana Calcio SpA), S.D. (Amministratore Unico della Soc. Ternana Calcio SpA) e della società Ternana Calcio SpA (nota n. 7091/1008pf07-08/SP/blp del 26.4.2010). Massima: Come già affermato dalla C.D.N. “….circa l’eccepita aleatorietà e soggettività delle valutazioni dei giocatori,……si osserva che, come notorio, esistono dei parametri che offrono indicazioni di massima (quali ad esempio l’età, il ruolo, il compenso, l’esperienza, lo stato di salute, la storia economica dei trasferimenti, la possibilità concreta di impiego, tanto per citarne alcuni) e che consentono, quindi, di stimare il valore del giocatore…………..”; La valutazione dei calciatori viene trasfusa nel bilancio della società che è un atto a formazione progressiva e che può dirsi formato solo al momento della sua approvazione. Il dies a quo per calcolare la prescrizione dell’illecito ad esso relativo è quindi quello dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e non quello del periodo di riferimento del documento contabile. Ne consegue che nel caso di specie e precisamente in data 18 dicembre 2006 l’allora Ufficio Indagini, anche sulla scorta degli atti dei procedimenti penali aperti dalle Procure della Repubblica di Roma, Milano e Genova, ha aperto un fascicolo inerente il c.d. “doping amministrativo” (metodo utilizzato per alterare i dati contabili ed attuato mediante operazioni di trasferimento incrociato di diritti alle prestazioni dei calciatori) riguardante diverse Società calcistiche professionistiche. L’operazione di scambio calciatori risale al 5 luglio 2002. L’annotazione contabile di tale operazione dà luogo a iscrizione di valori fittizi, ma la violazione regolamentare è prescritta, in quanto riferibile solo a detta data. Essa infatti non ha comportato immediati riflessi nel bilancio al 30.06.2003. In tale documento contabile permane un residuo del valore in precedenza visto, ma esso si riduce sensibilmente per effetto dello scambio delle compartecipazioni, avvenuto contestualmente alle cessioni incrociate (05.07.2002). Inoltre occorre considerare la quota di ammortamento, calcolato e imputato all’esercizio 01.07.2002 – 30.06.2003. L’annotazione nel bilancio al 30.06.2003 non è coperta dalla  prescrizione perché tale documento è stato predisposto dal C.d.A. dopo il 30 giugno 2003 e approvato dall’assemblea dei soci tenuta il 30 ottobre 2003. In sostanza l’annotazione nel bilancio al 30.6.2003 del dato fittizio si rivela in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento in quanto non ha la capacità di conseguire alcuno scopo antigiuridico. La compiuta alterazione appare del tutto irrilevante ai fini del bilancio al 30.6.2003 e del suo valore probatorio e, pertanto, inidonea al conseguimento delle finalità che con l'atto alterato si intendevano in ipotesi raggiungere. Infatti l’alterazione non esplica effetti sulla funzione documentale che l'atto è chiamato a svolgere, che è quella di attestare i dati in esso indicati, né comporta concreti vantaggi di alcun genere per la Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 98/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (313) – Deferimento della Procura Federale a carico di: P.B. (già Amministratore Unico della Soc. SS Calcio Napoli SpA), S.N. (già Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), B.M. (già Vice Presidente del C.d.A. della Soc. SS Calcio Napoli SpA), L.A. (già Amministratore delegato della Soc. SS Calcio Napoli SpA), F. B. C. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA), G.N. (già Consigliere d’Amministrazione della Soc. SS Calcio Napoli SpA) (nota n. 7392/129pf05-06/GT/dl del 4.5.2010). Massima:  Va rigettata la eccezione di prescrizione, ai sensi dell’art. 18, co. 1, CGS vigente all’epoca dei fatti, che risulta essere stata interrotta dall’apertura dell’inchiesta, ai sensi del co. 3 della richiamata disposizione, nella stagione sportiva 2005/2006, a seguito della richiesta di trasmissione dei documenti relativi al fallimento della società da parte della Procura Federale, il 7.10.05, contestualmente riscontrata dalla LNP.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 17/CGF del 04 Agosto 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 115/CGF del 19 Gennaio 2010  www.figc.it Impugnazione - istanza: 2) Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. P. C. agente di calciatori, per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del regolamento agenti della F.I.G.C.

Massima: Il procedimento innanzi alla Giustizia Sportiva rimane sospeso quando al deferito viene concessa l’autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria, ma riprende all’esito della definizione del procedimento ordinario. Il caso di specie: A fronte della decisione resa dalla Commissione Agenti, la C.A.F. aveva annullato con rinvio al primo Giudice per vizio procedurale, ma in detta sede il processo è stato sospeso per espressa richiesta proprio dell’agente, che ottenuta l’autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria, aveva ritenuto di investire della controversia la Giustizia Ordinaria, con l’impugnazione del lodo. Esperito tutto il giudizio innanzi alla Corte d’Appello, che lo ha definito con pronuncia di inammissibilità, il processo è stato ripreso innanzi alla Giustizia domestica. Orbene, ritenuto che un diritto non può prescriversi nel corso del giudizio nel quale lo stesso viene accertato, è appena il caso di sottolineare che è stato lo stesso agente, nella riunione della Commissione Agenti di Calciatori del 10.11.2004, convocata tra l’altro per decidere proprio il procedimento disciplinare, a chiedere la sospensione del medesimo fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte d’Appello. La detta Commissione, nella medesima riunione, ha accolto il richiesto beneficio, ma appare meramente consequenziale che ai fini della prescrizione non si debba tener conto del periodo necessario per l’espletamento del giudizio innanzi alla Giustizia Ordinaria. Non devesi quindi tener conto del tempo compreso tra il 10.11.2004, data della sospensione ed il 5.6.2008, data della pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il tempo decorso anteriormente e posteriormente al periodo di sospensione non è idoneo ad integrare un valido periodo prescrizionale ed al riguardo, si osservi che nel periodo anteriore è stato tempestivamente introdotto il giudizio innanzi alla Commissione Agenti, la relativa decisione è stata impugnata, è intervenuto il provvedimento della C.A.F. e rinviato il giudizio innanzi al primo Giudice,nel quale è stata disposta la sospensione. Nella fase posteriore alla sospensione è stato riavviato tempestivamente il giudizio di cui alla presente sentenza. Ebbene, ciascuna delle elencate iniziative processuali può reputarsi idonea ad interrompere la prescrizione che, per l’effetto, non può mai ritenersi maturata anche perché, non considerando il periodo di sospensione, quello residuo, a prescindere dagli atti interruttivi, non integra  comunque il previsto periodo prescrizionale.

 

Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 dicembre 2009 -: www.coni.it Decisione impugnata: Decisione della Corte di Giustizia Federale, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 017/CGF 04 agosto 2009

Parti: Avv. C. P. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: Il termine di prescrizione dell’illecito rimane interrotto in caso di sospensione del procedimento disciplinare per cui riprende a decorrere con il venir meno della causa di sospensione. Il termine prescrizionale dell’illecito, contestato all’agente, è stato interrotto con l’invio da parte della Procura Federale dell’atto di deferimento. Con tale atto è stato, infatti, riattivato il procedimento disciplinare che era stato sospeso a seguito dell’istanza formulata dallo stesso Ricorrente, al fine di attendere l’esito dell’impugnazione del lodo proposta innanzi alla Corte di Appello di Roma. A nulla valgono, quindi, le considerazioni svolte dal Ricorrente circa la presunta inapplicabilità degli istituti in grado di sospendere o interrompere il corso della prescrizione. Infatti, l’art. 4 del Codice TNAS rimanda alle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato, tra cui l’art. 819 bis c.p.c. che disciplina i casi di sospensione del procedimento arbitrale, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni. Proprio il Codice di Giustizia della FIGC, come rilevato dalla Resistente, descrive i casi di prescrizione delle infrazioni disciplinari, stabilendo espressamente che: “L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà” (art. 25 CGS). Il caso di specie: Con lodo del 24 maggio 2002 il Collegio Arbitrale adito ha rigettato la domanda avanzata dall’agente di calciatori di condanna del calciatore a determinate somme, quale compenso per l’attività di assistenza legale in merito alla conclusione di un contratto di ingaggio calcistico con la società. Il suddetto lodo condannava, quindi, la parte istante alla rifusione delle spese di lite sopportate dal resistente, nonché al pagamento delle spese arbitrali. L’agente non ottemperava al comando contenuto nel predetto lodo e, pertanto, la Commissione Agenti di Calciatori apriva un procedimento disciplinare contro quest’ultimo, irrogando all’agente, nella seduta del 03/12/2003, la sanzione della deplorazione per il suo comportamento e la sospensione dall’Albo fino alla data in cui non avrebbe provveduto a dare notizia alla Commissione dell’avvenuta esecuzione del lodo del 24/05/2002. L’agente impugnava tale decisione innanzi alla CAF, che con Comunicato Ufficiale FIGC n. 29/C del 26/01/2004, accoglieva l’appello di parte istante, dichiarando la nullità del procedimento per violazione dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio dell’Attività di Agente di Calciatori, rimettendo gli atti per una nuova celebrazione del procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare, nuovamente instaurato presso la Corte di Giustizia Federale, veniva sospeso su istanza dell’agente, fino all’esito del giudizio di appello del lodo arbitrale pronunziato il 24/02/2002, nel mentre, impugnato dal medesimo agente, innanzi la Corte d’Appello di Roma. Con sentenza del 2008 la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile l’impugnazione e condannava l’agente al rimborso delle spese di anticipate dal calciatore. Ad esito della conclusione del giudizio di appello, la Segreteria della Commissione Agenti, in data 16 marzo 2009, segnalava alla Procura Federale il venir meno della causa di sospensione del procedimento disciplinare instaurato nei confronti dell’agente. Con atto del 13 luglio 2009 il Procuratore Federale presso la F.I.G.C. deferiva alla Corte di Giustizia Federale l’agente per violazione degli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. anche in relazione al disposto del Regolamento degli Agenti della F.I.G.C. La Corte di Giustizia Federale, con decisione in data 04 agosto 2009, infliggeva all’agente la sanzione di 3 mesi di sospensione e l’ammenda di € 50.000,00.

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 Maggio 2009. n. 3  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 36/CDN del 20.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. R. S. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 2 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. (nota n. 1571/436pf/sp/ma del 16.4.08

Massima: La C.G.F. accoglie il reclamo, dichiara improcedibile il procedimento e annulla la sentenza di primo grado quando dai documenti si evince che un primo deferimento avente ad oggetto le stesse materie era già stato dichiarato improcedibile dalla competente Commissione Disciplinare e che l’attività di indagine doveva essere iniziata in data antecedente e nella Stagione Sportiva 2004/2005 cioè in data antecedente al 30.6.2005. La richiesta di integrazione di indagini del 29.3.2007 non poteva essere iniziata in quanto erano già decorsi i termini di prescrizione previsti dall’art 2, commi 1 e 3 C.G.S.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 16 gennaio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 297/CGF del 09 ottobre 2009 www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 41/CDN del 5.12.2008 Impugnazione - istanza: 6) Ricorso dal calc. D. A., attualmente non tesserato avverso la sanzione della squalifica fino al 6.2.2009 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S.in relazione agli artt. 93 e 94 NOIF Massima: Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, non è da confondere il tempo nel quale sono avvenute le prestazioni che hanno dato luogo come corrispettivo al pagamento “in nero” per la loro remunerazione con la data in cui questo è, in effetti, avvenuto. Ed è stato, fra l’altro, al riguardo accertato dalla Guardia di Finanza che ogni tesserato non percepiva lo stipendio in relazione al mese od al periodo di effettiva spettanza, ma spesso il pagamento avveniva con importi arretrati anche di diversi mesi. D’altra parte, se è vero che le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche si prescrivono al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati, non può non tenersi presente: a) che l’attività di verifica della Guardia di Finanza si è conclusa in data 23.5.2007; b) che, ai fini dell’indagine in questione, sin dall’8.10 2007 la Procura Federale aveva richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico i dati relativi al censimento dei tesserati della società per le Stagioni Sportive dal 2001 al 2007; c) che dal verbale di constatazione della Guardia di Finanza acquisito in copia dalla Procura Federale risulta che per l’intero periodo dal 2002 al febbraio 2007 i mastri di conto “Debiti verso il personale”, “Cassa principale” e “Tercas” erano stati utilizzati per pagare non solo gli emolumenti ufficiali, ma anche quelli corrisposti fuori busta ai propri tesserati. Sicché, anche a voler prendere in considerazione l’eventualità di una intervenuta prescrizione per la Stagione Sportiva 2005/2006, questa risulterebbe non ancora compiutamente maturata o comunque interrotta dall’attività inquirente tempestivamente già iniziata e poi compiutamente svolta.

 

Decisione C.G.F. - Sezioni Unite: Comunicato Ufficiale n. 74/CGF Riunione del 04 dicembre 2008  n. 1 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 97/CGF Riunione del  22 gennaio 2009  n. 1 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 2.10.2008

Impugnazione - istanza: Ricorso U.S. Grosseto F.C. S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S  previgente, oggi 4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta nelle violazioni ascritte al proprio presidente degli artt. 31 e 95 commi 5 e 6 e 96 N.O.I.F. Ricorso del sig. C. P. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 4 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art. 31 e 95 commi 5 e 6 e 96 N.O.I.F.

Massima: Quando la Commissione Vertenze Economiche rileva un illecito disciplinare e rimette gli atti alla Procura Federale, ai fini della prescrizione occorre considerare considerare l’art. 25 CGS per ciò che concerne la violazione dell’art. 1 CGS e non la violazione di norme economiche per le quali la prescrizione si realizza a norma del terzo comma dell’art. 25 C.G.S. “al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”. Infatti quando la violazione consiste nell’aver richiesto un pagamento sulla base di una scrittura privata posta in violazione degli artt. 31 e 96 N.O.I.F. sia per ciò che concerneva la durata dell’accordo, che per quanto riguardava le pattuizioni economiche in esso contenute, non ci si trova in presenza, di “un diritto di natura economica” e pertanto non opera il sopra ricordato terzo comma dell’art. 25 C.G.S.. Va, al riguardo, rilevato che pur essendo stato originato l’illecito da una scrittura privata volta ad aggirare la normativa federale relativa al “premio di preparazione”, esso integra gli estremi di un illecito disciplinare, come è facile rilevare dal richiamo dell’art. 1 C.G.S. operato dalla Procura Federale nel suo deferimento. Ciò, poiché, con il callido comportamento delle due società è stato violato il dovere “di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. Invero, l’art. 1 C.G.S. è norma base della quale tutte le altre derivano; la violazione di essa integra fatto grave che travalica la mera violazione di norme di natura economica e la prescrizione, a tale illecito connessa, deve essere individuata in base al dettato dei commi 1 e 2 dell’art. 25 C.G.S. in esame. Il primo comma dell’art. 25 C.G.S. contiene la specifica dei diversi termini di prescrizione al punto a) per le violazioni dirette ad alterare lo svolgimento di una gara; al punto b) per gli illeciti amministrativi; al punto c) per i casi di illecito sportivo o di violazione della normativa anti-doping; al punto d) per tutti gli altri casi. Applicandosi, pertanto, il punto d) del primo comma dell’art. 25 al caso di specie non si è in presenza di alcuna prescrizione, in quanto essa matura al termine della quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzare l’illecito ed è, comunque, stata interrotta dal deferimento della Procura Federale (art. 25, comma 2). Nel caso di specie, una società aveva adito la Commissione Vertenze Economiche al fine di farsi riconoscere le spettanze economiche contenute in una scrittura privata stipulata con altra società per l’utilizzazione del giovane calciatore, classe 1988, priva di data, ma risalente ad un periodo precedente all’inizio della Stagione Sportiva 2002/2003. Con la sopra richiamata scrittura privata le parti pattuivano accordi relativi alla cessione e restituzione del calciatore, al premio di preparazione, etc…

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 24 novembre 2008  n.  1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (46) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: L.G. + altri (nota n. 555/1pf/SP/ma del 14.11.2006)

Massima: Nei confronti della società è prescritto il reato di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 2 CGS, commesso dai propri tesserati che per la data prevista per la risoluzione delle compartecipazioni, partecipavano a trattative di calciomercato in luogo diverso da quello ufficiale stabilito dalle disposizioni federali allorquando i fatti sono stati commessi nella stagione sportiva 2005-2006 mentre le indagini in assenza di atti interruttivi sono state concluse oltre il 30.6.2008, termine della seconda stagione sportiva successiva a quella di commissione del fatto.

Massima: La trasmissione interna degli atti tra l’Organo investigativo e quello inquirente nonché l’atto di deferimento stesso non sono atti idonei ad interrompere la prescrizione. Ai fini della prescrizione dell’illecito l’art. 18 CGS previgente individua, quale unico atto interruttivo, l’apertura di una inchiesta avente data certa e non altri atti ai quali tale natura non può essere estesa in via analogica. La tipizzazione degli atti interruttivi risponde ad esigenze di garanzia a che gli atti e le procedure non siano soggette ad una indeterminatezza che minerebbe il diritto di difesa.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 27/CDN  del 17 ottobre 2008  n.  4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (266) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (Presidente della Soc. FC Celano Olimpia Srl), P.L. (all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl), A.T. (Presidente della Soc. AS Cisco Calcio Roma Srl) e delle società FC Celano Olimpia Srl E AS Cisco Calcio Roma Srl (nota n. 3938/241pf07-08/AF/en del 3.4.2008)

Massima: Non è accoglibile l’eccezione di prescrizione ex art. 18, co. 4, del previgente CGS, in quanto il fatto non è riconducibile alla fattispecie prevista da tale norma, che regola “i diritti di natura economica” e “le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche”. La scrittura privata in questione, infatti, non può essere considerata come pattuizione economica, avendo la veste e la natura di un vero e proprio contratto con il quale si conviene il trasferimento di due calciatori da una società ad un’altra, previo pagamento di un corrispettivo per acquisire il diritto di opzione, al quale dovrà seguire il trasferimento del tesserato e il pagamento della somma pattuita.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 54/CDN del 15 maggio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (175) - Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P. (legale rappresentante e attuale socio di riferimento della società Genoa Cricket And Football Club SpA), A.L. D’O. (già presidente del consiglio d’amministrazione Calcio Como SpA) e M.D’A.(già amministratore unico Calcio Como SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società Genoa Cricket And Football Club SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (nota n. 603/232pf/sp/ma del 24.11.2006)

Massima: Per ciò che concerne la prescrizione, l’articolo 18 del codice di giustizia sportiva, 2 ° comma, vigente all’epoca dei fatti, stabiliva che le sanzioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere le società si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni. L’apertura di una inchiesta da parte della Federcalcio interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento dell’interruzione, ma i termini non possono in nessun caso essere prolungati oltre la metà, cioè un altro anno. Si tratta quindi di verificare in concreto il momento in cui è stato commesso l’illecito sotto il profilo sportivo, (tenendo conto che la stagione sortiva termina il 30 giugno di ogni anno), per vedere se la prescrizione sia maturata in pendenza della vecchia normativa, ossia vigente il precedente art. 18 CGS, ovvero in pendenza di quanto prescritto dall’art. 25 del CGS, entrato in vigore dal 1.7.2007, che prevede, peraltro, un termine prescrizionale ben più lungo. Orbene non vi è dubbio che la prescrizione, pur considerando il termine lungo, (stante l’apertura dell’inchiesta da parte dell’ufficio indagini), è maturata il 30.6.2007, ossia precedentemente all’entrata in vigore del nuovo testo del CGS, perlomeno in relazione agli illeciti disciplinari di cui ai punti a),b),c),d) dello stesso atto di deferimento. Per ciò che invece concerne la fattispecie relativa al trasferimento del calciatore, il cui trasferimento è avvenuto il 16.8.2004, la prescrizione non è ancora maturata. Conseguentemente per la società il procedimento disciplinare deve essere dichiarato estinto per quanto attiene agli addebiti di cui ai punti a),b),c),d) dell’atto di deferimento, per intervenuta prescrizione, mentre, per ciò che attiene alla vicenda della cessione del giocatore, l’accertata responsabilità in capo al legale rapp.te fa scaturire necessariamente la responsabilità diretta della società di appartenenza, che, conseguentemente, deve essere sanzionata.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 11,12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo della U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 9 comma 3 ed 1 comma 1. Reclamo del sig. D’A.G. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara Gricignano/Giovani Recale del 14.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Per costante giurisprudenza della CAF il termine previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 8 Novembre 2004 n. 6,7,8,9,10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004

Impugnazione - istanza:Reclamo dell’U.S. Gricignano Calcio avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica dei quali punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2003/2004 e punti 2 da scontare nella stagione sportiva 2004/2005in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo della U.S. E. Zupo avverso la sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 2 comma 4, 6 comma 3, 9 comma 3 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Ricorso del sig. M.S. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. Z.S. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Reclamo del sig. A.A. avverso la sanzione dell’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi 6 in relazione alla gara E. Zupo/Gricignano Calcio del 17.3.2004, per violazione degli artt. 6 commi 1, 2 e 6 ed 1 comma 1 C.G.S. per illecito sportivo, a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: Per costante giurisprudenza della CAF, il termine prescrizionale previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in senso stresso, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 20 Settembre 2004 n. 11 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 13 del 7.8.2004

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Angri avverso decisioni merito gara Casalvelino/ Angri del 21.3.2004

Massima: Per costante giurisprudenza il termine previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S. deve intendersi riferito alle indagini in senso stretto, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria a nulla rilevando che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione successivamente allo scadere del termine suddetto. La censura sul punto svolta dalla reclamante, quindi, non può trovare accoglimento.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 16 aprile 2003 n. 1/2/3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 63 del 6.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Aequa Calcio avverso la penalizzazione di n. 4 punti in classifica, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del A.F.Q. Porzio Nunzio avverso la sanzione dell’inibizione per anni 1, a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello dell’arbitro effettivo C.P. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 4, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: Ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, “Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell’inizio della stagione successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dal Presidente federale”. L’art. 27, ultimo comma, in quanto norma procedurale, si applica a tutti i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi, anche alla presente fattispecie a nulla rilevando la circostanza che i fatti a questa relativi si siano verificati prima della sua entrata in vigore. In mancanza il giudizio di primo grado a seguito di deferimento deve essere dichiarato improcedibile.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello sig. D.B.R. avverso la sanzione dell’inibizione per mesi 3, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale.

Massima: L’eccezione di improcedibilità del deferimento per decorrenza dei termini di cui agli articoli 30 comma 7 dello Statuto e 47 delle N.O.I.F., è palesemente infondata, quando gli accertamenti si sono conclusi entro la stagione sportiva di riferimento, con l’ultimo atto posto in essere dall’Ufficio Indagini, costituito dal secondo interrogatorio nei confronti di un tesserato. I successivi atti, e cioè la relazione dell’Ufficio Indagini e l’atto di deferimento del Procuratore Federale, non essendo finalizzati all’accertamento dei fatti, e non avendo natura di atti attinenti alle indagini (come esattamente rilevato dai primi giudici) ben possono essere posti in essere nella nuova stagione sportiva senza necessità di autorizzazioni da parte del Presidente Federale.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 12/C Riunione del 4 novembre 2002 n. 1/2/3/4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 82 del 9.10.2002

Impugnazione - istanza: Appelli del calciatore L.S.D.O. e dell’A.C. Chievo Verona avverso le sanzioni rispettivamente della squalifica per mesi 7, nonché dell’ammenda di € 150.000,00 e dell’ammenda di € 75.000,00, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Bologna F.C. 1909 avverso la sanzione dell’ammenda di € 75.000,00 inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale. Appello del Procuratore Federale avverso le sanzioni della squalifica per mesi 7 al calciatore L.S.D.O. e delle ammende di € 75.000,00 all’A.C. Chievo Verona e al F.C. Bologna 1909 inflitte a seguito di proprio deferimento.

Massima: Ai sensi, infatti, dell’art. 18, comma 2, C.G.S. “le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamate a rispondere, (si noti bene) a qualsiasi titolo, le società, si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”. Il termine prescrizionale biennale è, quindi, spirato allorquando il deferimento della Procura Federale è intervenuto solo pochi mesi il termine della seconda stagione successiva.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 30 giugno 2001 n. 4, 5, 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 47 del 31.5.2001

Impugnazione - istanza:Appelli della S.S. Potenza Picena e del sig. C.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 a quest’ultimo inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Appello dei sigg.ri S.C. e M.F. avverso la sanzione dell’inibizione per anni 3 loro inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998. Reclamo del Procuratore Federale avverso il proscioglimento della Sangiustese Calcio e della S.S. Potenza Picena a seguito di proprio deferimento per illecito sportivo in relazione alla gara Sangiustese Calcio/Potenza Picena del 27.4.1998

Massima: L’illecito sportivo ascritto alla società, concretizzatosi durante la gara del 27.4.1998, il cui deferimento è avvenuto in data 22.02.2000 e la decisione della Commissione Disciplinare in data 31.05.2001, viene dichiarato prescritto ai sensi dell’art. 13 commi 2 e 3 C.G.S.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 127 del 6.7.2000

Impugnazione - istanza:Appello del Procuratore Federale avverso l’incongruità delle decisioni relative al calciatore T.M., al sig. G.M. e al F.C. Biellese, a seguito di proprio deferimento, per violazione rispettivamente dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 94 comma 2 N.O.I.F. e ai sensi dell’art. 6 comma 1 C.G.S.

Massima: L’art. 13, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, laddove prevede che “in egual termine” (stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati i diritti di natura economica) si prescrivono le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche, deve essere inteso, secondo una interpretazione letterale e logica, in senso unitario sia per quanto concerne la durata e sia per quanto riguarda il momento iniziale del termine di decorrenza della prescrizione. Le infrazioni disciplinari disciplinate da tale norma sono direttamente e ontologicamente collegate alle irregolari pattuizioni economiche e pertanto il termine iniziale di decorrenza non può che essere individuato nella data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica, in espressa deroga a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 13 che disciplina fattispecie diverse. (Nel caso in specie, la decorrenza del termine prescrizionale è stata correttamente fatta risalire al 30 giugno 1997, data in cui sono maturati gli ultimi diritti di natura economica connessi all’accordo del 26.7.1994. Con tale accordo tra il calciatore e la società erano stati concordati compensi a titolo di rimborso spese superiori al limite stabilito dall’art. 94 ter delle N.O.I.F.”;le infrazioni disciplinari ad essa collegate devono pertanto ritenersi prescritte alla data del 30.6.1998).

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 20 aprile 2000 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 dell'8.3.2000

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Subasio avverso le sanzioni adottate a carico di tesserati diversi e della società, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, rispettivamente per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. ed ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.

Massima: Il deferimento del procuratore federale, nei confronti dei calciatori che hanno partecipato alle gare sulla base di documentazione non regolare, può essere disposto anche nella stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la contestata infrazione.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 19/C Riunione del 20 gennaio 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 7 MC del 10.11.1999

Impugnazione - istanza:Appello dei sigg.ri B.C. e O.G.avverso la sanzione della preclusione da cariche sociali e da responsabilità e rapporti nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. per anni 5, con decorrenza dall’11.3.1999, loro inflitta, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F.

Massima: Il deferimento per la violazione degli all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21 commi 2 e 3 N.O.I.F., deve avvenire entro la quarta stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’illecito, in mancanza deve essere dichiarata la prescrizione.

 

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 4/CF del 18 marzo 1998 n. 9 - 10 - 11– www.figc.itI

mpugnazione - istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.S., già presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta, e dei sigg. C.B. e B.G., rispettivamente presidente e vice-presidente della Commissione Disciplinare presso il comitato medesimo, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., per comportamento antiregolamentare tenuto in occasione dell’assemblea regionale elettiva del 13.7.1996. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. F.S., già presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla stipula di una convenzione privata non autorizzata. Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. G.E., già delegato della divisione calcio a cinque presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle D’Aosta, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione alla stipula di una convenzione privata non autorizzata.

Massima:Deve dichiarasi la prescrizione delle violazioni di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. commesse in data 12 marzo 1992 allorquando alla data del 30 giugno 1996 non è stato ancora instaurato il procedimento per deferimento.

 

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