F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 043/CSA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 022/CSA del 06 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO PANIZZA SEGUITO GARA PISA BS/CATANIA BS DEL 5.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 36BS del 5.8.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. FABIO PANIZZA SEGUITO GARA PISA BS/CATANIA BS DEL 5.8.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 36BS del 5.8.2017)
Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la A.S.D. Catania Beach Soccer ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al C.U. n. 36BS del 5.08.2017, con il quale in relazione alla gara Pisa BS/Catania BS veniva inflitta al calciatore Fabio Panizza la squalifica per 2 giornate, per avere “al termine della gara, avvicinato un assistente arbitrale rivolgendogli espressioni irriguardose con fare minaccioso. Il medesimo nella zona antistante gli spogliatoi seguitava a protestare nei confronti degli ufficiali di gara”.
La ricorrente eccepiva l’eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo di prime cure, perché la condotta del tesserato non sarebbe stata minacciosa quanto, piuttosto, irriguardosa.
Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento.
Dalla lettura del referto arbitrale risulta che l’allenatore, al termine della gara, ha tenuto sì un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ma nella condotta dello stesso non è ravvisabile un atteggiamento minaccioso.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società
A.S.D. Catania Beach Soccer di Catania riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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