Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Consultiva:  Parere n. 3/2019 del 27 maggio 2019

Richiesta: (SU RICHIESTA FIGC)

Quesito: “In applicazione della Decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - n. 63 del 13 maggio 2019 che ha disposto “Società US Città di Palermo SpA retrocessione all’ultimo posto del Campionato di serie B della stagione sportiva in corso 2018/2019” la quarta squadra da retrocedere dal campionato di serie B al Campionato di serie C per la stagione sportiva 2018/2019 deve essere individuata attraverso al disputa di play-out tra la quart’ultima classificata e la quint’ultima classificata in ragione di una classifica riscritta a seguito di tale decisione e che conseguentemente vede collocata all’ultimo posto il Palermo, o la disputa dei play-out deve essere annullata in quanto alle tre squadre già retrocesse al termine della regular season, conclusasi in data 11 maggio 2019, deve aggiungersi quale quarta squadra il Palermo?”

Massima: In corretta esecuzione della delibera di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 20 agosto 2018, i play-out per l’individuazione della quarta squadra retrocessa nel Campionato di Serie C, al termine del Campionato 2018/2019 di Serie BKT, devono essere effettuati e devono svolgersi fra la quart’ultima e la quint’ultima squadra collocate in graduatoria dopo la retrocessione all’ultimo posto del Palermo, cioè fra il Foggia (prima terz’ultima e ora quart’ultima, con 37 punti) e la Salernitana (prima quart’ultima e ora quint’ultima, con 38 punti), in presenza di un distacco fra le due che non supera i quattro punti.

 

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 76/2018 del 28 novembre 2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con il C.U. n. 123/CFA e, in forma integrale, con C.U. 020/CFA del 20 agosto 2018, con la quale l’ACR Messina veniva ricollocata all’ultimo posto del Campionato di I^ Divisione, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.

Massima: Annullata la decisione della CFA con la quale l’ACR Messina veniva ricollocata all’ultimo posto del Campionato di Lega Pro perché in contrasto con i principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport relativi alla incompetenza del TFN a decidere sulla materia (diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella Stagione 2017/2018).. osserva il Collegio che la CFA non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati dallo stesso Collegio di Garanzia con la decisione n. 78/2017, vincolanti per gli Organi di giustizia endofederali; infatti, “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto …. (omissis), il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (Cass., ord. n. 19594/18).La decisione impugnata è, inoltre, in contrasto con l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI, e con l’art. 62, comma 2, del CGS CONI. A tale proposito, il Collegio osserva che la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite (n. 78/2017) aveva affermato: “La Vibonese ha quindi chiesto al Tribunale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’A.C.R. Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato. (…) In primo luogo il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli art. 30-32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella stagione 2017/2018. (…). Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla Iscrizione al campionato di serie C per la stagione sportiva 2017/2018 (…) investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione e della Lega Pro”. La CFA ha errato nel ritenere che la decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia avesse affermato un unico principio di diritto, alla luce della seguente statuizione: “Il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato. (…) La Federazione, con delibera di cui al CU 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole specifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzione per il caso di mancata regolarizzazione dei termini. (…) Ma la citata delibera generale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso. In tale contesto, la valutazione del comportamento, certamente grave, tenuto dal Messina (…) avrebbe potuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della lega”.Ed ancora, non coglieva nel segno la CFA circa la valutazione della sola evocazione in giudizio della A.C.R. Messina, poiché, ai sensi dell’art. 33 CGS, “copia della dichiarazione e dei motivi di ricorso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”. Né la tardiva integrazione del contraddittorio poteva sanare il vizio originario (richiesta dalla Vibonese solo in sede di giudizio di rinvio avanti il TFN).

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 020 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 123/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 22.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ US VIBONESE CALCIO SRL AVVERSO LA DECLARATORIA DI INFONDATEZZA E INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA

Massima: Annullata la decisione del TFN che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla la Società US Vibonese Calcio s.r.l. nei confronti della Società ACR Messina s.r.l., con il quale lamentando la circostanza che la società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato di Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato medesimo, ha chiesto di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l’iscrizione al campionato, previa declaratoria di esclusione della società ACR Messina dal predetto campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2016/2017Orbene, come detto, sotto siffatto profilo di rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, questa Corte non può che prendere atto, per i riconnessi effetti sulla classifica del campionato, del fatto che l’ACR Messina ha preso parte al campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017 (quantomeno, a fare data, per quanto giuridicamente di rilievo per l’ordinamento federale, dal 31.1.2017) senza la necessaria prescritta garanzia fidejussoria, disattendendo uno dei requisiti imprescindibili per la stessa partecipazione al campionato, violando la normativa imperativa (nella prospettiva dell’ordinamento federale) di riferimento, infrangendo le disposizioni poste a base delle garanzie che l’ordinamento stesso presta ai diritti del lavoratore-calciatore. Non può, quindi, questa Corte che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, ossia la indispensabilità e correlata imprescindibilità della esistenza di valida ed efficace polizza fidejussoria non solo per iscriversi ed essere ammessi al campionato, ma anche per partecipare ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, dovendo la stessa garanzia fideiussoria permanere per tutta la durata della stagione sportiva considerata. rimane, allora, la questione della sanzione. Sotto questo profilo, non può essere, ancora una volta, condivisa la decisione del TFN, secondo cui non può infliggersi «la sanzione  disciplinare richiesta, in assenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione». Sembra sposare, sotto tale profilo, il TFN, la tesi sostenuta dalla Lega Pro, secondo cui «l’assenza di una norma sanzionatoria per la mancata sostituzione di una fideiussione, divenuta inefficace nel corso  della stagione, pertanto, esclude l’applicazione della richiesta sanzione di retrocessione diretta o di altra sanzione non prescritta e, più in generale, preclude il ricorso alla giustizia sportiva (soprattutto da parte di società terze) diretto al riconoscimento di diritti potenzialmente ed eventualmente lesi da condotte o omissioni in alcun modo vietati e sanzionabili». Deve, anzitutto, sgomberarsi il campo da asseriti vincoli derivanti da presunti principi, sul punto, posti dal Collegio di Garanzia. In realtà, l’unico principio posto dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 78 del 2017 e, comunque, vincolante per gli organi di giustizia endofederale è quello, come detto, relativo al profilo del contraddittorio. Sugli altri profili della controversia deve ritenersi che il Collegio di Garanzia non abbia inteso pronunciarsi, pena la violazione del dichiarato legittimo contraddittorio tra le parti del giudizio ritenute – dallo stesso Collegio – necessarie, e non ha, comunque, deciso il merito della questione, tanto è vero che ha, appunto, rinviato al giudice di primo grado.Premesso, dunque, che sul punto si ritiene non sia stato espresso alcun principio di diritto vincolante, occorre stabilire se l’acclarata, pacifica, irregolare partecipazione dell’ACR Messina al campionato di Lega Pro s.s. 2016/2017, sia o meno, ai fini che qui ci occupano, meritevole e suscettibile di sanzione. Ritiene, questa Corte, che la sanzione sia, a tal proposito, prevista e, in ogni caso, ricavabile dal sistema. Lo stesso  Collegio  di  Garanzia  ha avuto  modo  di  affermare che la mancata produzione della necessaria polizza fidejussoria è inadempimento che “non soltanto costituisce illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al campionato” (cfr., a titolo esemplificativo, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60 del 30.11.2015). Infatti, mentre l’omissione di efficace polizza fidejussoria sostitutiva entro il termine del 31.1.2017, costituisce violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 97/A, la partecipazione al campionato, fino al termine dello stesso, in assenza di valida ed efficace polizza fidejussoria costituisce diversa e più grave violazione delle norme federali e dell’ordinamento sportivo. Sarebbe, del resto, paradossale che l’ordinamento federale prevedesse la punizione per la violazione meno grave (ritardo nell’adempimento: rectius, produzione polizza fideiussoria) e lasciasse, poi, invece, impunito il comportamento più grave (mancata produzione polizza fidejussoria per tutto il corso della stagione sportiva ovvero partecipazione al campionato in difetto di efficace garanzia fidejussoria). È evidente, dunque, che la mancata regolare partecipazione di una società al campionato, alterando le regole del gioco e della leale competizione agonistica e ledendo lo stesso bene della vita (regolarità dei campionati) la cui cura è stata istituzionalmente  affidata, dall’ordinamento sportivo, alle Federazioni, non può non essere (e adeguatamente) sanzionata. Ne verrebbe, in difetto, del resto meno la stessa credibilità dei campionati, con grave vulnus per l’intero sistema dello sport. Ciò premesso, occorre osservare che l’art. 8, comma 4, CGS così dispone: “La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell’art. 18, comma 1». L’art. 18, comma 1, CGS alle lettere g), h), i), l), prevede le seguenti sanzioni: “g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto  o  in  parte,  nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività  della  sanzione,  la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore; i)            esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale”. Ora, la stessa FIGC ha (correttamente) equiparato la fattispecie della mancata produzione di polizza fideiussoria all’atto di iscrizione al campionato a quella del mancato permanere della stessa predetta garanzia fideiussoria per tutta la stagione sportiva. In tal senso, è stato, tra l’altro, già ricordato quanto prescritto dallo stesso Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016: “… l’operatività ed efficacia della garanzia fidejussoria costituisce requisito di partecipazione al campionato e deve permanere – così come prescritto – fino al 31.10.2017”. Premesso e ricordato che ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, ne consegue che la sanzione applicabile alla fattispecie di inesistenza di valida ed efficace garanzia fideiussoria è quella della non ammissione (rectius: esclusione) dal campionato, come anche espressamente previsto (lo si è sopra ricordato) dalla disciplina federale in materia. Nel caso di specie, tuttavia, essendo ormai stato disputato l’intero campionato e non essendo, dunque, tecnicamente possibile l’esclusione della società che vi ha preso parte in assenza di quello che abbiamo detto qualificarsi come un requisito essenziale, la predetta sanzione si traduce nella retrocessione della società che ha preso parte al campionato medesimo – in assenza, appunto, della ridetta condizione essenziale – all’ultima posizione della graduatoria di cui alla  classifica  del campionato. Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Vibonese Calcio  s.r.l.,  accertato  che  la società ACR Messina s.r.l. ha disputato e portato a termine il  campionato  di  Lega  Pro,  stagione sportiva  2016/2017,  senza  la  prescritta,  necessaria  ed   indispensabile   garanzia   fidejussoria, considerato che ciò si traduce nel venir meno di uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione al campionato, tenuto conto che la garanzia fideiussoria deve obbligatoriamente  permanere  fino  al termine della stagione sportiva, ritenuto che – nel caso di specie – essendosi già concluso il campionato di cui trattasi ed  essendosi  anche  disputata  la  fase  dei  play-out,  la  prevista  sanzione della esclusione della società dallo stesso (ex art. 18, comma 1, lett. i, CGS) non può che tradursi nella sanzione della retrocessione all’ultimo posto della graduatoria della classifica (ex art. 18, comma 1, lett. h, CGS), dispone retrocessione della società ACR Messina s.r.l all’ultimo posto della graduatoria della classifica del campionato di Lega Pro, girone C, stagione sportiva 2016/2017.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it