F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 040/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: • PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 08.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)
RICORSO DELLA SOCIETÀ MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:
-
- PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;
- PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;
INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA MODENA/ALBINOLEFFE DEL 08.10.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017)
La società Modena Football Club S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017), consistente nella perdita, “a tavolino”, della gara valevole per il campionato Serie C 2017/2018, Modena vs. Albinoleffe, non disputata il giorno 08.10.2017, con punteggio di 0 a 3 a favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. e la penalizzazione di 1 punto in classifica.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “letti gli atti ufficiali e rilevato che la gara in oggetto non si è disputata per l’indisponibilità dell’impianto sportivo indicato dalla società Modena come destinato alla disputa delle proprie gare interne; accertata la responsabilità diretta della predetta società quale causa della mancata disputa della gara stessa, delibera di infliggere alla società Modena la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Albinoleffe. In considerazione del comportamento recidivo della medesima società Modena alla stessa viene inflitto 1 punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.”.
La Modena Football Club S.r.l., con il ricorso introduttivo ha chiesto: “che in accoglimento del reclamo proposto, ed in riforma anche parziale dell’impugnata decisione adottata dal Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 53/DIV del 10.10.2017, previa eventuale riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate, l’On.le Corte Sportiva d’Appello, voglia nel merito: in via principale: - annullare le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica comminate, disponendo che la gara sia disputata.”.
La Modena Football Club s.r.l. sostiene che il Direttore di Gara è incorso in errore in quanto ha deciso di non far disputare la partita così come il Giudice Sportivo ha ritenuto sussistere la responsabilità diretta della società per la mancata disputa della stessa.
A detta della società reclamante il giorno della gara tutto era pronto, erano presenti le due squadre, la terna arbitrale, i delegati della Lega, i delegati della Procura Federale, la forza pubblica e, cosa più importante, gli spogliatoi erano aperti ed il campo pronto.
Secondo la tesi difensiva, l’errore dell’arbitro e successivamente del Giudice Sportivo, sarebbe stato quello di dare rilevanza al provvedimento dell’amministrazione comunale di Modena con il quale veniva revocata la concessione dello stadio. Tale provvedimento, di natura amministrativa, non sarebbe opponibile agli organi federali, avendo efficacia solo inter-partes ed inoltre, avrebbe natura meramente esecutiva e non esecutoria, tanto è vero che, al suddetto provvedimento ha fatto seguito l’ordinanza di sgombero.
Parte ricorrente sostiene inoltre che se è vero, come è vero che la determina dirigenziale era immediatamente esecutiva è altrettanto vero che la stessa concedeva alla società termine fino al 09.10.2017 per il rilascio dell’impianto e quindi la disponibilità dello stesso in capo alla Modena Football Club S.r.l. sino a tale data. L’arbitro avrebbe quindi errato nel ritenere che non si potesse giocare, quando in realtà sussistevano tutti i presupposti perché si potesse disputare una partita a tutti gli effetti regolare.
Altrettanto errata, quindi, secondo la tesi difensiva anche la successiva decisione del Giudice Sportivo, che ha ritenuto sussistere una responsabilità diretta della società, quando invece la stessa aveva, il giorno 08.10.2017, il pieno diritto di giocare la partita e lo avrebbe mantenuto fino a tutto il 09.10.2017.
La società U.C. Albinoleffe S.r.l. ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in data 23.10.2017 chiedendo il rigetto del reclamo della società Modena Football Club S.r.l., perché completamente pretestuoso ed inconsistente, sia in fatto che in diritto.
Alla riunione fissata, per il giorno 9.11.2017, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, riunita a Sezioni Unite, è comparso l’Avv. Massimo Diana per la società reclamante il quale ha illustrato le proprie argomentazioni difensive, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. Per la società U.C. Albinoleffe S.r.l. è comparso l’Avv. Michele Cozzone il quale, richiamato il contenuto delle proprie difese, ha insistito per il rigetto del ricorso introduttivo.
Questa Corte, letto l’atto d’appello, esaminati gli atti ufficiali, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso proposto dalla Modena Football Club S.r.l. non meriti accoglimento nei termini e per le ragioni che di seguito si precisano.
La società Modena Football Club S.r.l. è stata sanzionata, con la sconfitta “a tavolino” per 0 - 3, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., in quanto l’incontro di calcio previsto dal calendario con la società A.C. Mestre s.r.l. non si è disputato per l’indisponibilità dell’impianto sportivo da parte della società ospitante.
La norma in questione, correttamente applicata dal Giudice Sportivo, prevede, al 1° comma che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 -3 …”.
Ne consegue che ogni società sportiva, in ossequio a quanto statuito dalla norma appena citata, è ritenuta responsabile della gestione, della disponibilità e della praticabilità dell’impianto sportivo utilizzato per lo svolgimento delle gare ufficiali e questo anche nell’eventualità che l’impianto sportivo sia di proprietà di terzi.
La società reclamante, quale società ospitante, era quindi, responsabile sia del regolare svolgimento della gara, sia, ovviamente e preliminarmente, della messa a disposizione dell’impianto sportivo indicato all’atto dell’iscrizione al campionato.
Questa responsabilità, come precisato dalla norma, sussiste non solo nel caso in cui l’evento che ha determinato il mancato svolgimento della gara sia stato dovuto ad una condotta dolosa o colposa della squadra ospitante, ma sussiste anche quale responsabilità oggettiva e, quindi, a prescindere da ogni accertamento sulla prevedibilità dell’evento e sulla colpevole (o dolosa) condotta della società ospitante, eccezion fatta per le cause di forza maggiore.
La ratio della norma in questione è quella di garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive.
Nel caso in esame la gara non si è potuta disputare in quanto alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, hanno inibito l’accesso e l’utilizzo dell’impianto sportivo alla società ospitante in forza della determinazione dirigenziale del 28.09.2017, n. 1749.
Con tale determinazione veniva infatti disposta la revoca della concessione alla società Modena Football Club s.r.l. per la gestione dello Stadio Alberto Braglia, a seguito delle gravi inadempienze contrattuali ed intimato, con diffida, il rilascio dei locali con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 09.10.2017. Dalla lettura della determina è fin troppo chiaro che la revoca è disposta con effetto immediato e che per il rilascio dei locali, anch’esso peraltro disposto con effetto immediato, è assegnato, in subordine, un mero termine necessario per lo sgombero delle cose. Ma pacifica è l’indisponibilità della struttura a far tempo dal 28.09.2017, momento in cui è stato emanato il citato provvedimento.
Sta di fatto che all’arbitro è stato inibito l’accesso all’impianto sportivo da parte dell’amministrazione comunale di Modena proprietaria dell’immobile, per il tramite di Pubblici Ufficiali all’uopo incaricati, come attestato peraltro dalla stessa società ricorrente con la dichiarazione datata 08.10.2017, redatta su carta intestata della società e sottoscritta, dal capitano della squadra, Sig. Stefan Adrian Popescu unitamente al dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Cristofaro Andrea Russo ed allegata al referto di gara.
Dalla dichiarazione poco sopra citata si evince che l’Ispettore Superiore Luca Zanfi, al comando di alcuni agenti della Polizia Municipale del Comune di Modena, ha notificato a tutti i presenti, quindi ai calciatori, ai dirigenti delle due squadre ed alla terna arbitrale, la determinazione emessa dal Comune di Modena n. 1749/2017 del 28.09.2017, vietando alle squadre di scendere in campo.
La ricostruzione dei fatti, riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica degli eventi e sulla reale situazione che si era venuta a creare alla presenza delle autorità locali presso l’impianto sportivo, che viene così descritta dal direttore di gara: “Alle ore 14 alla presenza del delegato di Lega, del rappresentante della procura federale, dei dirigenti accompagnatori di entrambe le società e del dirigente della questura, un ufficiale di p.g. del comune di Modena notificava alla società Modena l’allegato provvedimento intimando alla stessa di non mettere a disposizione lo stadio. Alle 14,20 facevo il riconoscimento dei calciatori sia del Modena che dell’Albinoleffe rimanendo a disposizione per 45’ successivi alle 14,30 dentro lo spogliatoio arbitrale in attesa di eventuali richieste da parte delle società. Alle 14,50 infatti la società Modena mi consegnava l’allegata dichiarazione. Alle ore 15,20, non potendo accedere al terreno di gioco, lasciavamo il campo di gioco.”.
Quindi, in considerazione di quanto testé riportato e tenuto altresì, conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che i fatti per cui è causa si sono svolti così come riportati nel referto, in modo puntuale e dettagliato, dal direttore di gara.
Si tratta quindi, in questa sede, di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto alla portata dei fatti puntualmente refertati dall’arbitro.
La Corte Sportiva d’Appello a Sezioni Unite, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto integri la fattispecie disciplinata dall’art. 17, comma 1, C.G.S. in quanto la revoca della disponibilità dello Stadio A. Braglia, disposta dell’Amministrazione comunale di Modena, è riconducibile alle gravi inadempienze contrattuali della società Modena Football Club s.r.l. verso il Comune stesso, inadempienze che hanno portato alla suddetta revoca e, conseguentemente, ad una situazione di fatto che ha impedito la regolare effettuazione della gara.
Prive di pregio e non pertinenti, ai fini della presente decisione, tutte le argomentazioni di parte appellante riguardo all’esecutività ed all’esecutorietà degli atti amministrativi, così come quella di non ritenere rilevante per l’ordinamento sportivo, un provvedimento amministrativo destinato a produrre i suoi effetti solo fra le parti in contenzioso: il Comune e la società.
Quel che rileva nel caso di specie è che l’impianto sportivo non era più nella disponibilità della Modena Football Club s.r.l. e che l’arbitro, nella circostanza venutasi a creare, non poteva che prendere atto della situazione di fatto ed ottemperare a quanto prescritto dall’Autorità comunale ovvero abbandonare lo stadio per l’intervenuta revoca, con effetto immediato, della concessione alla società ricorrente.
Infatti, non compete al direttore di gara giudicare se un provvedimento amministrativo sia legittimo o non legittimo, se sia o meno dotato di esecutività. Egli deve solo ed esclusivamente accertare se l’impianto sportivo è disponibile, fruibile ed utilizzabile per il regolare svolgimento della gara per la quale è stato designato.
Quel che conta nel caso in esame è che l’impianto sportivo non era più nella disponibilità della società Modena Football Club S.r.l. per la regolare effettuazione della gara e questo per quanto comunicato dalla Pubblica Autorità e per stessa ammissione della società ospitante (cfr. dichiarazione Modena F.C. in data 08.10.17 allegata al referto arbitrale). Quindi il Giudice Sportivo, accertata la responsabilità diretta della società ospitante quale causa della mancata disputa della gara, ha correttamente inflitto alla Modena Football Club S.r.l. la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società U.C. Albinoleffe S.r.l. e la penalizzazione di un punto in classifica trattandosi di infrazione reiterata, in ossequio a quanto disposto dagli artt. 17, comma 1 e 21 C.G.S..
Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto dalla Modena Football Club s.r.l. non può essere accolto.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Modena Football Club S.r.l. di Modena.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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