Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0026/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 388 del 25.05.2023

 Impugnazione – istanza Presidente federale/sig. V.F.

Massima: Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0025/CFA del 21 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione assunta dal Giudice sportivo della Delegazione distrettuale di Legnano presso il Comitato regionale Lombardia di cui al CU n. 43 del 18.05.2023

Impugnazione – istanza Presidente federale-sig. M.G.A.B.

Massima: Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0003/CFA del 01 Luglio 2022 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pinerolo n. 22 del 7 aprile 2022

Impugnazione – istanza: Presidente federale/I.H. 

Massima: Va dichiarata l’ammissibilità del reclamo proposto del presidente federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, poiché ritualmente proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S….Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, in particolare, hanno avuto modo di precisare (v., tra le altre, le decisioni n. 108/2020-2021 e 56/2021-2022), la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS. Va, quindi, confermata la natura dell’istituto da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante. Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima e inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 020 CFA DEL  20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 123/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Messina Com. Uff. n. 53 dell’1.3.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL’ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. P.A., ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD ATLETICO  ALDISIO,  SEGUITO  GARA  ASD  ATLETICO  ALDISIO  –  REAL  SAN  FILIPPO  DEL  25.2.2018  –CAMPIONATO III^ CATEGORIA

Massima: E’ inammissibile per carenza di contraddittorio il ricorso proposto dal Commissario Straordinario avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha sanzionato il tesserato che si era introdotto nello spogliatoio del direttore di gara e lo aveva colpito al volto), senza applicare le misure amministrative previste dal Com. Uff. n.104/A e dall’art. 16, comma 4 bis C.G.S….La misura amministrativa prevista dal Com. Uff. n.104/A e dall’art. 16, comma 4 bis C.G.S., di cui il Commissario Straordinario chiede l’applicazione, consiste in un onere di pagamento, in capo alla società cui appartiene il tesserato autore della violazione al C.G.S., di una somma calcolata in ragione del costo medio della gara del campionato di competenza, moltiplicata per un determinato numero di partite. Conseguentemente, la società cui dovrebbe applicarsi la misura richiesta deve considerarsi litisconsorte necessario in tale tipologia di giudizio. Ciò nonostante, la medesima non è stata chiamata in giudizio da parte del reclamante, che ha comunicato il suo reclamo, oltre che a questa Corte, al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Lega Nazionale Dilettanti. In ossequio ad una consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis Com. Uff. n. 292/CGF), nel presente giudizio non può trovare applicazione il principio di cui all’art. 102 c.p.c. e, dunque, non può essere jussu judicis concesso al reclamante nuovo termine per sanare il difetto di integrazione del contraddittorio così rilevato. Pertanto, stante l’assenza di corretta instaurazione del contraddittorio e l’impossibilità di provvedere alla sanatoria di tale vizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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