Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 60 del 20/09/2018
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C. pubblicata con il C.U. n. 025/CFA (2018-2019) in Roma il 29 agosto 2018 pubblicata nel solo dispositivo il 9 agosto 2018, rilevando il litisconsorzio necessario tra i procedimenti riguardanti A.C. Chievo Verona Srl e A.C. Cesena SpA - di cui alla decisione del T.F.N. pubblicata con il C.U. n. 10/TFN del 25 luglio 2018 (che aveva inflitto al Cesena la penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019, per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. F.I.G.C.) - ha rimesso gli atti al Giudice di Primo Grado endofederale.
Parti: Virtus Entella S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Per quanto attiene la decisione della C.F.A., con specifico riguardo all’esistenza di un litisconsorzio necessario, questo Collegio ritiene, pertanto, che non sussistano i requisiti per affermarsi che una decisione attinente le violazioni statutarie degli Amministratori e Dirigenti del Chievo (e di conseguenza avente ad oggetto la responsabilità oggettiva e soggettiva di A.C. Chievo SpA), non possa essere validamente assunta se non riguardi anche la posizione della A.C. Cesena SpA e viceversa. Anzi, la decisione avente ad oggetto l’operatività delle violazioni statutarie della A.C. Cesena risulta essere ammissibile ed efficace; pertanto, non sussiste l’ipotesi di litisconsorzio e, quindi, può autonomamente essere assunta.
DECISIONE C.F.A. – SEZIONE II: DECISIONE N. 019 CFA DEL 20/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 105/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 114/CFA (STAGIONE SPORTIVA 2017/2018)
Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL5.3.2018
Impugnazione Istanza: RICORSO DEL SIG. F.M. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-
18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018
Massima: Quanto, poi, alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ex presidente del CdA, non convenuto per la sua dimostrata irreperibilità, deve dirsi che la contestuale decisione nei confronti di tutti i soggetti evocati in giudizio sconta presupposti di assoluta necessarietà, come nel litisconsorzio necessario, art. 102 c.p.c. o quando la riunione dei processi sia “assolutamente necessaria” per l’accertamento dei fatti (art. 18 c.p.p.). Ora, in disparte l’applicazione, in via complementare, dei principi del processo civile e non di quello penale in questo procedimento (principio che la difesa dimostra di conoscere), deve dirsi che tale necessarietà non si ravvisa, né ai fini dell’emissione di una pronuncia valida ed efficace, né a quelli di una corretta ed esaustiva ricostruzione dei fatti, più che chiari nella vicenda che ci occupa ed alla cui esatta cognizione nessun originale apporto potrebbe portare la partecipazione dell’ex presidente della società. Né si dimostra correttamente inquadrato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto, secondo l’art. 112 c.p.c. la corrispondenza va inquadrata con il principio della domanda ex art. 99 c.p.c.,; nel rito civile, addirittura, la domanda può essere, ove giudicata come esposta in modo non corretto, precisata all’udienza ex art. 183 c.p.c.. La lamentata, diversa indicazione della data, eccepita dalla difesa, non ha, in nulla, confuso la domanda. Dimostrazione ne è che non vi è stata alcuna necessità di precisazione ulteriore, alla luce della chiarezza di quanto richiesto dalla Procura Federale. Nella specie, la difesa si è appigliata, in maniera del tutto infondata, al fatto che nelle contestazioni è stata indicata come data ultima non rispettata il 16 dicembre 2017 invece di quella del 18 dicembre successivo, stante il fatto che il 16 dicembre era sabato. Ma negli atti, ad avviso di questa Corte, è stata citata, in modo corretto, la norma di cui all’art. 85 NOIF e che, in quanto previsione di carattere generale ed astratto, pone un limite ben preciso. Lo stesso principio di richiamo della norma nella sua declinazione generale deve dirsi che ricorre nelle norme che prescrivono il compimento di atti in ben definiti termini processuali, significando che sia l’art. 155 c.p.c. che l’art. 38 C.G.S. prevedono che la data di scadenza per l’adempimento, ove cada in un giorno festivo, è prorogata in modo automatico, al primo giorno feriale successivo. Cosa che, diligentemente, la Co.Vi.Soc. si premurò di avvisare la società ricorrente. La conseguente conclusione è che, nel rappresentare la norma violata da parte del Requirente, non risulta essere stata indicata, contraddittoriamente, una data diversa di scadenza dell’adempimento da quella prevista dalle norme, ancorché prorogata ex lege, come diligentemente portato a conoscenza da parte della Commissione. Diverso sarebbe stato il caso di un’indebita contrazione dei termini, questa sì integrante una violazione di legge, ma ciò non è stato, per cui l’obiezione difensiva si dimostra mal posta e dev’essere respinta, anche in relazione al preteso, incolpevole affidamento in quanto, come detto, la Co.Vi.Soc.,si è premurata, andando oltre i suoi doveri e al solo fine di agevolare l’adempimento, di indicare quella proroga del termine che la parte, usando la normale diligenza, aveva sicuramente già intuito.