Decisione C.F.A. – Sezioni Unite : Decisione pubblicata sul CU n. 0035/CFA del 05 Novembre 2021 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, C.G.S. C.O.N.I., disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione - con la decisione n. 70 del 31 agosto 2021, concernente la decisione della Corte Federale d'Appello n. 105/CFA/2020-2021 dell'11 maggio 2021
Impugnazione – istanza: Sig. M.M.-Procura Federale
Massima: La memoria della Procura depositata il 23 ottobre 2021 rispetto all’udienza del 26 ottobre 2021 risulta tardiva….In base all’articolo 103, comma 1, CGS, “fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza… le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi e produrre documenti”. Mancando una specifica e diversa indicazione, detti giorni sono da intendersi come non “liberi” (CFA – Sezioni Unite – decisione n. 23/2020-2021).Si tratta poi di un termine assegnato alle “parti”, tra le quali, non essendo specificato che si tratti solo di alcune e ben individuate di esse, va certamente inclusa la Procura (ancora CFA – Sezioni Unite – decisione n. 23/2020-2021). Rispetto all’udienza fissata per il giorno 26 ottobre 2021, il termine assegnato dall’articolo 103, comma 1, CGS, veniva dunque a scadere, per tutte le parti, il 23 ottobre 2021. Eccepisce la parte reclamata che, detto giorno cadendo di sabato, il termine si sarebbe dovuto anticipare al venerdì. Occorre al riguardo rilevare che l’equiparazione del sabato al giorno festivo è prevista dall’articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile, disposizione non replicata dall’articolo 52 del CGS, relativo al “computo dei termini”. La questione è stata già affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte Federale d’Appello, proprio in relazione ad un termine a ritroso scadente il sabato, per il quale è stato affermato che “la lacuna dell’ordinamento va colmata con il rinvio esterno operato dall’art. 3, comma 2 CGS, al Codice di giustizia del Coni, il quale all’art. 2, comma 6, a sua volta dispone: <Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile>” (CFA - Sezioni Unite – decisione n. 72/2020-2021). Circa l’interpretazione da darsi al citato art. 155 c.p.c., pacifica giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata nello stesso precedente appena citato, ha poi chiarito che “l'art. 155 c.p.c., comma 4 (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano <a ritroso>, ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il dies ad quem dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo” (Cass., sezione VI, 14 settembre 2017, n. 21335; anche sezione VI, 12 marzo 2020, n. 7068 e sezione lavoro, 10 gennaio 2020, n. 301).
DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N. 0051/CFA DEL 17 Febbraio 2020
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata con il comunicato ufficiale n. 209 del 20.12.2019 LND Comitato Regionale Lazio (dispositivo) e il comunicato ufficiale n. 242 del 17.1.2020 LND Comitato Regionale Lazio (motivazioni), comunicato il 20.1.2020
Impugnazione Istanza: (Procura Federale Interregionale/B.A., A.V.B., F.A., M.M., B.A., B.S., G.S..
Massima: …. la difesa dei due calciatori ha utilizzato uno “strumento procedurale” improprio per aggredire la decisione di primo grado. Invero contro tale decisione non è stato proposto alcun reclamo in appello da parte di ….. I due, come ampiamente chiarito, si sono limitati ad articolare una semplice memoria difensiva in replica alla impugnazione proposta dal Procuratore Federale. Nei confronti dei due predetti, pertanto, la decisione di primo grado, …. deve ritenersi passata in giudicato quanto alla affermazione di responsabilità, con conseguente improponibilità di tutte le questioni (tanto sostanziali, quanto procedurali) ormai coperte da una pronunzia che, per quanto riguarda ….., deve ritenersi, sul punto, definitiva (salva la eventuale riforma conseguente al reclamo del Procuratore). In altre parole, non può certamente consentirsi il “mascheramento” di una impugnazione (che ha le sue regole, i suoi termini e i suoi costi) attraverso la proposizione di uno scritto che abbia il nomen juris di memoria, ma, nella gran parte, il contenuto di un vero e proprio ricorso/reclamo (ai sensi art. 31 “vecchio” CGS e 49 “nuovo”). Nel caso in scrutinio, dunque, lo scritto difensivo depositato nell’interesse dei due sopramenzionati atleti può essere preso in considerazione solo nella parte in cui intende resistere alla impugnazione proposta dalla Procura, vale a dire unicamente per quel che attiene la (non condivisa dall’Accusa) derubricazione della originaria incolpazione. Sul punto si tornerà infra, trattando, come è ovvio, congiuntamente la posizione di tutti i deferiti (siano essi impugnanti o semplici resistenti).
Decisione C.F.A. : Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 21 Luglio 2016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CFA del 20 Aprile 2017 e su www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 85/TFN del 27.5.2016
Impugnazione – istanza: RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI: CASERTA FRANCO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; ZAMMITTI ANGELO – PRESIDENTE E LEGALE RAPPR.TE A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA E DELLE SOCIETÀ: A.S.C. ATLETICO BIANCAVILLA; A.S.D. CITTÀ DI SIRACUSA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1BIS, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 96 N.O.I.F – NOTA N. 9435/378 PF 15-16 GR/MG DELL’11.3.2016
Massima: Va respinta, l’eccezione formulata da parte appellata perché, pur riconoscendosi che il ricorso non risulta correttamente e ritualmente portato a sua conoscenza, il vizio si dimostra sanato in virtù dell’esaustività della memoria prodotta e della completezza delle argomentazioni difensive allegate, integralmente riprodotte nell’odierna riunione dal suo rappresentante, anche a beneficio della Procura Federale che di tali memoria non avrebbe ricevuto copia.