Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 42/2020 del 11 agosto 2020

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 88/2019-2020, assunta nella riunione del 7 luglio 2020 e con motivazioni pubblicate il successivo 13 luglio, nella parte in cui è stato integralmente rigettato il reclamo della compagine siciliana avverso la decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare n. 28/TFN-SD 2019/2020 (Reg. Prot. 173/TFN-SD), depositata il 17 giugno 2020 e comunicata all'istante in pari data, con la quale era stata inflitta al sodalizio medesimo la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020, mentre è stato accolto il ricorso proposto dal Procuratore Federale, con aggravamento della comminata sanzione da uno a due punti di penalizzazione, in esito al deferimento dello stesso Organo requirente del 26 maggio 2020 (Prot. n. 12597/977pf19- 20/GC/blp), a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del vigente CGS, in ordine alla violazione dell'art. 4, comma 1, dell'art. 33, comma 3, CGS, in relazione all'art. 85, lett. B, paragrafo VI, delle NOIF, ascritta ai suoi legali rappresentanti p.t., dott. G. P. (Presidente del Consiglio di Amministrazione) e M. P. (Consigliere Delegato), nonché a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera B), paragrafo VI), delle NOIF.

Parti: Trapani Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Cosenza Calcio s.r.l.

Massima: E’ inammissibile l’intervento della società che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio endofederali, così come è inammissibile l’intervento della società che pur avendo partecipato alla precedente fase di merito presso la Corte d’Appello Federale, ha visto la sua posizione sanzionata con l’inammissibilità per difetto di interesse concreto ed attuale, non impugnata con apposito ricorso …è doveroso, in rito, dichiarare la inammissibilità dell’intervento del Pescara Calcio, nonché della costituzione del Cosenza Calcio. Pur sanzionando con la medesima declaratoria le due società, va osservato che il percorso logico giuridico che conduce a tale approdo si svolge su strade differenziate; in più occasioni il Collegio di Garanzia (e Questa sezione in particolare) ha avuto modo di osservare come la funzione deputata dall’ordinamento sportivo all’odierno giudice sia una funzione di legittimità di tipo giustiziale (sulla distinzione tra funzione giustiziale e funzione giurisdizionale si rinvia alla decisione n. 31/2020 di Questa sezione) ovvero una funzione che non ammette il riesame nel merito (fatta eccezione per la casistica di cui all’art. 218 del c.d. decreto rilancio - D.L. 34 del 19 maggio 2020 -, le cui “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici” sono state recepite e inserite nel Regolamento del Collegio di Garanzia, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020 e successivamente ratificato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1666 del 2 luglio 2020) delle delibazioni degli organi di giustizia endofederali (cfr., ex multiis, decisione Collegio di Garanzia n. 41/2016) e in tale solco va innestata anche la odierna decisione anche in termini nomofilattici. Ciò posto, la sanzione di inammissibilità dell’intervento del Pescara Calcio va comminata perché, proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, quest’ultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente  declinato, sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione  su  un punto decisivo delle controversia (Cassazione civile, sez. VI, 24 febbraio 2020, n. 4905, nonché più segnatamente Cassazione civile, sez. II, 08 agosto 2019, n. 21187, secondo cui “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Deriva da quanto precede, pertanto, che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'articolo 360 del Cpc. È inammissibile, quindi, la critica generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito”). Il Pescara Calcio, non avendo partecipato ai giudizi precedenti presso le Corti endofederali, non ha alcun titolo a partecipare al presente giudizio, atteso che “nel giudizio di cassazione (al quale il ricorso al Collegio di Garanzia è assimilabile per quanto innanzi spiegato in relazione alla funzione svolta), mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa” (Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 2019, n. 25423). Per quanto attiene, invece, alla posizione del Cosenza Calcio, la sanzione di inammissibilità della costituzione deriva da un dato processuale differente; in particolare, la società Cosenza Calcio, pur avendo partecipato alla precedente fase di merito presso la Corte d’Appello Federale, ha visto la sua posizione sanzionata con l’inammissibilità per difetto di interesse concreto ed attuale. Orbene, se è vero, come è vero, che nell’odierno giudizio essa Cosenza Calcio è stata convenuta quale litisconsorte necessario perché parte nel procedimento a quo, è altrettanto vero che la qualificazione di parte processuale, ai fini della partecipazione al giudizio innanzi a Questo Collegio, avrebbe dovuto preliminarmente vedere rimossa la sanzione della inammissibilità mediante la proposizione di un ricorso incidentale sul punto della motivazione della decisione impugnata afferente la declaratoria di inammissibilità stessa e ciò non è stato, facendo pertanto consolidare il giudicato rispetto a tale profilo. L’orientamento monolitico della giurisprudenza, che ha affermato che “la parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica, assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione - anche se a carattere pregiudiziale (che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall'art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c.) - in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c.” (Cassazione civile, sez. I, 27 febbraio 2017, n. 4908), trova cittadinanza nella posizione oggetto di scrutinio atteso che il Cosenza Calcio, pur avendo subito una declaratoria di inammissibilità del suo intervento in appello, non ha impugnato con controricorso tale capo della decisione della Corte Federale di Appello, in tal modo restando coperta la relativa questione dal cd. giudicato rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità (in tal senso, Cass., 07 ottobre 2010, n. 20802; Cass., SS.UU., 25 maggio 2001, n. 226).

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Seconda: Decisione n. 41/2019 del 5 giugno 2019

Decisione impugnata: Decisione della Corte Federale d’Appello FIGC nel giudizio di rinvio ex art. 62, comma 1, CGS, pubblicata, con relativa motivazione, in data 27 marzo 2019, a mezzo di C.U. n. 083/CFA, con la quale - a seguito dell’accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 80/2018 del 10 dicembre 2018 - è stata rideterminata in 6 punti la sanzione della penalizzazione in classifica inflitta, a carico della società istante, dalla medesima CFA FIGC con decisione pubblicata a mezzo di C.U. n. 22/CFA del 22 agosto 2018, che aveva ridotto la sanzione irrogata in primo grado da 15 a 8 punti di penalizzazione (da scontarsi nella s.s. 2018/2019), per la violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, per quanto qui rileva, ai sigg. F. S. e F. D. S..

Parti: Club Foggia Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Massima: E’ inammissibile l’intervento ad opponendum ex art. 105 c.p.c. proposto dalla società con la quale chiede il rigetto del ricorso. Il Collegio – pur dando atto che l’interesse della U.S. Salernitana è sorto successivamente all’avvio di questo procedimento e solo alla luce della situazione attuale della classifica - ritiene che l’intervento sia inammissibile, rilevando che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI non prevede altro intervento dinanzi al Collegio di Garanzia se non quello della Federazione interessata e della Procura Generale dello Sport (art. 59, 2° comma). L’assenza di una disposizione nel CGS che consenta l’intervento di terzi dinanzi al Collegio di Garanzia è coerente a una costante interpretazione dell’art. 105 c.p.c., secondo la quale nel giudizio di legittimità – sul cui modello è costruito il procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - non è consentito l’intervento volontario del terzo “mancando al riguardo una espressa previsione normativa, indispensabile nella disciplina di una fase processuale autonoma, e riferendosi l’art. 105 c.p.c., esclusivamente al giudizio di cognizione di primo grado” (così Cass,. 27.12.2016, n. 27044 ed ivi ulteriori richiami giurisprudenziali; conf. Cass., n. 10813/2011; Cass., n. 5759/2016). Ad ulteriore sostegno di questa considerazione, già di per sé assorbente, milita il fatto che il Codice di Giustizia Sportiva della Figc, quando ammette la legittimazione del terzo ed ammette il suo intervento – pur sempre limitatamente alla fase di merito – lo fa soltanto “nei casi di illecito sportivo”, nei quali, appunto, “sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica” (cfr. art. 33, 3° comma del CGS della FIGC). Anche da questo diverso punto di vista l’intervento della U.S. Salernitana risulta inammissibile, tenuto conto che questo procedimento si fonda su violazioni in materia gestionale ed economica. E proprio per questa ragione, a suo tempo, la stessa CFA della FIGC aveva dichiarato l’inammissibilità dell'intervento della Virtus Entella s.r.l., rilevando che il procedimento non aveva ad oggetto un caso di illecito sportivo.

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