Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Seconda - Decisione n. 67 del 26/07/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia LND-FIGC, pubblicata nel C.U. n. 52 del 2 marzo 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia FIGCLND della Delegazione Provinciale di Lodi, pubblicata sul C.U. n. 29 del 10 febbraio 2023, che aveva deliberato di non convalidare il risultato conseguito sul campo e di comminare la sanzione della perdita della gara ad entrambe le società
Impugnazione Istanza: ASD Polisportiva Fulgor Lodi Vecchio / FIGC / Comitato Regionale Lombardia FIGC – LND / USOM Calcio ASD
Massima: Il ricorso è inammissibile perché si risolve nella mera richiesta di riesame del merito della controversia in assenza di vizi di legittimità. Occorre, infatti, aver presente il valore probatorio privilegiato del referto arbitrale, ai sensi dell’art. 61 del CGS – FIGC, sicché, dati i fatti per come risultano dal referto, ogni apprezzamento relativo agli stessi rappresenta una doglianza di merito non sindacabile in questa sede, in assenza della deduzione del mancato esame di prove idonee a confutare le risultanze del referto, non potendosi ritenere l’integrazione fornita nella specie dall’arbitro sufficiente a lasciar presumere uno svolgimento dei fatti tale da escludere l’imputazione della responsabilità anche all’odierna ricorrente. Univoca, in tal senso, è la giurisprudenza di questo Collegio. «In difetto di prova idonea a confutare la ricostruzione dei fatti emergente dal referto arbitrale rimane ferma la piena efficacia probatoria del rapporto arbitrale secondo quanto disposto dall’art. 35 CGS della FIGC» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 22 giugno 2017, n. 46). «Dal tenore letterale della disposizione - art. 35 CGS-FIGC - si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione II, decisione n. 92/2019). «L’arbitro è il “braccio” dell’ordinamento sportivo, quanto alle regole tecniche da far osservare e rispettare all’interno di una gara, ma è, altresì, nello svolgimento delle sue funzioni, investito di un'attività avente connotazioni e finalità pubblicistiche (cfr., Cassazione civile, sez. un., 09 gennaio 2019, n. 328) allorché sanziona quei comportamenti oltraggiosi ed istigatori degli atleti o dei dirigenti di una società sportiva anche al fine di sedare le masse dei tifosi e la sintesi delle sue attività e di ciò che vede e sente è riportata fedelmente nel referto arbitrale, che, per orientamento monolitico, gode di efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 11, CGS (oggi confluito nell’art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva FIGC), circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale ultima norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall’art. 2700 c.c. agli atti pubblici» pertanto «la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell’arbitro alla Procura Federale» (Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione I, decisione n. 23/2021). Non consente, nella specie, una diversa conclusione, in difetto di risultanze idonee ad inficiare il referto, la massima secondo cui «la circostanza che il referto arbitrale, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del CGS FIGC, abbia una fede probatoria privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze. Ciò a maggior ragione quando la possibilità di addivenire a una decisione sia inficiata dalla mancanza di chiarezza del quadro fattuale e, per colmare tale carenza, sia disposta dallo stesso Organo giudicante una ulteriore attività istruttoria in capo alla Procura Federale, nonché quando le prove esaminate dalla Procura Federale non siano esclusivamente testimoniali ma siano anche documentali». (Collegio di Garanzia dello Sport, Seconda Sezione, decisione 11 febbraio 2019, n. 12). Appartiene anche al merito, e dunque è colpita di inammissibilità, la censura circa la sospensione della gara, in assenza di indici che possano configurare una violazione di legittimità da parte della decisione impugnata. In tal senso, v. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 27 giugno 2018, n. 37, secondo cui «la valutazione effettuata da un arbitro di sospendere definitivamente la gara, in applicazione dell’art. 15 del Regolamento Attività Sportiva, laddove durante una gara di rugby si verifichino gravi intralci all’ordinato svolgimento dell’incontro, è discrezionale. Ne consegue che la valutazione della sussistenza delle condizioni per il proseguimento della gara non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità ad opera del Collegio di Garanzia dello Sport a meno che non si versi in un’ipotesi di palese arbitrio esorbitante quindi il perimetro della discrezionalità». Non risultando, dai dati confluiti nel procedimento, alcun palese arbitrio dell’arbitro, tale da esulare dalle sue facoltà, anche questo profilo risulta inammissibile.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima - Decisione n. 54 del 12/06/2023
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto della FIGC-LND, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 1° marzo 2023, reiettiva del reclamo proposto dalla predetta società avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, di cui al Comunicato Ufficiale n. 78 del 16 febbraio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso di prime cure della F.C. Clivense S.M. SSDARL, sono state disposte la non omologazione e la ripetizione della gara del 29 gennaio 2023 tra A.S.D. Academy Plateola 1911 e F.C. Clivense S.M. SSDARL, valevole per la 23^ Giornata del Campionato di Eccellenza 2022/2023 – Girone A.
Impugnazione Istanza: A.S.D. Academy Plateola 1911 / F.C. Clivense S.M. SSDARL / FIGC / Comitato Regionale Veneto FIGC-LND / Procura Generale dello Sport presso il CONI
Massima: Il ricorso è inammissibile perché tendente ad ottenere un “terzo grado di giudizio”…È d’uopo ricordare, come da giurisprudenza costante di questo Collegio, che, in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che, essendo lo scrutinio limitato ad un giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di (ri)valutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Sul punto, è utile ricordare che il giudizio d’inammissibilità dell’impugnazione cui perviene l’odierno Collegio di Garanzia trova cittadinanza, altresì, nei limiti posti dall’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI che, per l’appunto, circoscrive il sindacato - di esclusiva legittimità - del Collegio medesimo: limiti travalicati dalla ricorrente mediante una abile argomentazione tesa, però, al riesame del merito della vicenda, indubbiamente precluso al Giudice di legittimità. Ciò appare evidente laddove la difesa del ricorrente - nel primo motivo - fa riferimento alla mancata considerazione del “ridottissimo margine temporale residuo (solo due minuti, oltre ad un altrettanto esiguo recupero), in rapporto al larghissimo divario di reti (tre) cristallizzatosi al momento della ripetizione del rigore”, idoneo, in tesi, a “convincere i deliberanti a reputare il presunto errore dell’Arbitro completamente irrilevante ai fini dell’esito della partita in questione: il tutto emblematicamente corroborato dall’effettivo andamento dello scorcio terminale, nel corso del quale la formazione ospite, pur con un uomo in più, non era in grado di realizzare alcun goal”. È palese, dunque, che, laddove la ricorrente invoca l’applicazione della lett. a) dell’art. 10 CGS FIGC, in luogo della fattispecie di cui alla lett. c), la doglianza si risolve, non già in una violazione di legge, bensì in una inammissibile contrapposizione tra l'interpretazione propria e quella accolta nella sentenza impugnata; si ricorda invero che «quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319)» (orientamento recepito da Collegio di Garanzia, Sez. I, decisioni nn. 28/2022 e 56/2020). In virtù dei consolidati principi di questo Collegio, appare evidente come le doglianze proposte dalla ricorrente - nella parte in cui, anche con il secondo motivo, censura la pronuncia del Giudice di seconde cure per non aver tenuto in debito conto, in tema di errore arbitrale, di “situazioni tipizzate o comunque incidenti sul regolare svolgimento della competizione” - richiedano una (ri)valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda. Tali motivi, fondati su mere argomentazioni di fatto, che esulano, come detto, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sez. IV, decisione n. 14/2016), risultano incentrati su un sindacato di merito di apprezzamenti già compiuti dalla Corte Sportiva di Appello. V’è, inoltre, da considerare che, dalla piana lettura del provvedimento impugnato, ma anche, comunque, dalla lettura degli atti del procedimento di primo e secondo grado depositati dalle parti, si evince come la Corte, muovendo dalla documentazione depositata e dall’interpello del Direttore di Gara, abbia pienamente indagato nel merito tutti i motivi di reclamo dalla Plateola (inclusa la qualificazione, in termini di “errore tecnico”, della decisione del Direttore di Gara di far ribattere il calcio di rigore, qualificazione contestata nei primi due gradi di giudizio, ma non riproposta in questa sede come autonomo motivo di ricorso) e sugli stessi abbia pienamente deciso, seppur in senso difforme dalle argomentazioni esposte dalla controparte. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato non può dirsi né contraddittoria (non sussiste, infatti, nel caso di specie, la necessaria “inconciliabilità tra le argomentazioni giustificative adottate dal giudice di merito e le risultanze probatorie”, Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019), né tantomeno illogica (vizio che rileva solo quando “macroscopico, quindi manifesto”) o carente (ossia mancante del tutto, “nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione”, oppure sorretta da argomentazioni svolte in modo talmente contraddittorio “da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione”, (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. IV, decisione n. 7 del 30 gennaio 2019).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 28 del 04/05/2022
Decisione impugnata: Decisione della Terza Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC n. 131/CSA/2021-2022, comunicata alle parti il 29 dicembre 2021 e pubblicata, in data 30 dicembre 2021, sul sito ufficiale della FIGC, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della LND-FIGC, di cui al C.U. n. 4/CS del 24 novembre 2021, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l. e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida.
Impugnazione Istanza: Nuova Florida 2005/ Federazione Italiana Giuoco/ A.S. Ostiamare Lido Calcio s.r.l.
Massima: In virtù del principio della ragione più liquida - secondo il quale, come è noto, una domanda o un ricorso possono (e in alcuni ordinamenti debbono) essere respinti o accolti sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata (e quindi senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto, per esempio, nel diritto processuale dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana dagli artt. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) - si ritiene di iniziare dall’esame dal secondo motivo di gravame concernente “omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Massima: E’ inammissibile il ricorso presentato dalla società per la riforma della decisione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la - confermata in secondo grado endofederale - decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con cui il Giudice di primo grado ha accolto l'originario ricorso dell’AS Ostiamare Lido Calcio srl e, per l'effetto, ha disposto la ripetizione della gara contro la ASD Team Nuova Florida per errore tecnico dell’arbitro consistito nell’aver annullato una precedente decisione di fuorigioco, molti secondi dopo che il gioco era ripreso e che era nel frattempo sopraggiunta una segnatura che così veniva annullata, nonché fatto riprendere il gioco con lo scodellamento del pallone a favore della stessa società a favore della quale era stata fischiata la posizione di fuorigioco, come da dichiarazione dell’arbitro il quale ha affermato "di aver interrotto il gioco per fischiare una posizione di fuorigioco, nonostante il pallone fosse "proveniente da una rimessa dal fondo" e successivamente di annullare la propria decisione e di "scodellare il pallone nel punto in cui il gioco era ripartito assegnandolo all'ultima squadra che ne aveva avuto il possesso"…. Va, preliminarmente, ricordato che l’art. 54 CGS CONI consente il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”, stabilendo, pertanto, un confine preciso di ammissibilità dei ricorsi. Sul punto, le Sezioni Unite di Questo Collegio hanno affermato che, “in virtù del richiamo che l’art. 2 comma 6 CGS CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile occorre conformarsi all’art. 360 c.p.c e qualificare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare l’ordine dei gradi di giustizia” (decisione n. 93/2017) e tale principio è stato di recente ribadito anche da Questa Sezione (cfr. decisione n. 42/2020), affermando l’inammissibilità del ricorso “proprio in forza della funzione del Collegio di Garanzia, quest’ultimo è da considerarsi un organo che decide su un giudizio a critica ed a parti vincolate nel quale il perimetro delle censure alla sentenza deve essere dettagliatamente declinato sottolineando i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata nei termini della violazione di legge e/o di carente o omessa motivazione su un punto decisivo delle controversia”. Orbene, leggendo i motivi di gravame, nella odierna fattispecie balza ictu oculi come il ricorrente tenti di far germogliare vizi di omessa o insufficiente motivazione, laddove, invece, ciò che si censura è l’aver valutato il merito in una modalità diversa da quella auspicata. Sul punto, si è correttamente affermato che “il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sè che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica con conseguente inammissibilità di ogni critica ricostruzione operata dal giudice del merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati” (Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2019, n. 5670). In buona sostanza, la parte che, in un giudizio di legittimità, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una norma, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra. (Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2017, n. 28319). Orientamento, quest’ultimo, fatto già proprio da Questa Sezione in diverse occasioni e di recente con la decisione n. 56/2020. Non si approda a conclusioni differenti neppure laddove lo scrutinio si concentri sull’altro motivo di ricorso, ovvero la asserita “Violazione di norme di diritto (regola n. 5, punto 2, del RGC; art. 10, comma 5, CGS FIGC)”, atteso che, leggendo l’articolato argomentativo della ricorrente, a nessuno sfugge che trattasi di un’ulteriore censura tesa alla rivalutazione del merito nonché alla pretesa di un inquadramento di tipo interpretativo della norma operato dalla CSA diverso e vicino alla propria prospettazione. Corollario di tale percorso è ancora una volta la inammissibilità per quanto precedentemente esposto.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 73 del 06/09/2021
Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, di cui al C.U. n. 137 del 1° aprile 2021 che, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 116 del 3 marzo 2021, ha confermato, a carico del medesimo ricorrente, la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 30 aprile 2022, per la violazione dell’art. 35 CGS FIGC
Impugnazione Istanza: M. M./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: ……si richiamano i consolidati principi enucleati da recente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “al Collegio di Garanzia dello Sport è precluso l’esame delle questioni di merito che hanno generato il procedimento giustiziale sportivo, così come è preclusa la possibilità di rivalutare le emergenze istruttorie già vagliate dal Giudice a quo. Ebbene, in linea con tali principi, deve ritenersi preclusa in sede di legittimità anche la possibilità di rideterminare la sanzione inflitta dal Giudice a quo ogni qual volta la richiesta rideterminazione della sanzione implichi la valutazione di circostanze di fatto” (Collegio di Garanzia, Sez. II, decisione n. 11 del 11 febbraio 2019). Ed ancora, “il vizio di omessa o insufficiente motivazione che legittima il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport si configura soltanto qualora dal percorso argomentativo del giudice di merito emerga il mancato esame di elementi che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, ovvero la mancata esposizione del procedimento logico o motivazionale seguito dal giudice. Invece, la valutazione delle risultanze probatorie e la scelta delle prove ritenute più idonee a sorreggere l’impianto motivazionale della sentenza involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito e non sono pertanto censurabili in sede di legittimità” (Collegio di Garanzia, Sez. Un., decisione n. 19 del 7 marzo 2017).
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima: Decisione n. 42 del 03/06/2021 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n. 39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la sanzione della squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, V.F. - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.
Parti: A.S.D. Ilvamaddalena 1903/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND
Massima: E’ inammissibile il ricorso al Collegio di Garanzia in quanto avverso la decisione della CSA, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 61, comma 2, CGS per l’omesso utilizzo di immagini televisive relative a verificare che la sospensione definitiva della gara era avvenuta comunque al 45° del secondo tempo, a gara ultimata… non può svalutarsi il fatto che, quanto al merito, pur potendosi riscontrare una falsa applicazione, da parte della CSA, della norma di cui all’art. 61, comma 2, CGS FIGC, anche facendo governo, come da parte ricorrente esattamente eccepito, della disposizione di cui al comma 6 dello stesso art. 61, nondimeno non può prescindersi dal fatto che quest’ultima disposizione non impone, bensì sancisce la mera facoltà del giudice di merito di avvalersi della prova portata dalle riprese televisive. Ne consegue che, sotto tale aspetto, il proposto ricorso è inammissibile innanzi a questo Collegio di Garanzia, in quanto è preclusa, in sede di legittimità, la censura di valutazioni discrezionali, come tali riservate al giudice di merito, così come sarebbe preclusa anche la valutazione della discrezionale percezione, rimessa all’ufficiale di gara, circa la ricorrenza di condizioni che impediscano il normale svolgimento di una gara, a maggior ragione quando, sulla verità dei fatti attestati nei referti, non risulta proposta alcuna querela di falso.