F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 69/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 040/CSA del 09 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACTIVE NETWORK FUTSAL/ATLETICO NEW TEAM DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 110 del 18.10.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE CHILELLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ACTIVE NETWORK FUTSAL/ATLETICO NEW TEAM DEL 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 110 del 18.10.2017)

 

Il calciatore Alessandro Chilelli, tesserato con la società Atletico New team, reclama, con il ricorso in appello oggetto del presente scrutinio, avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque in data 18.10.2017, per i fatti accaduti durante la gara tra l’ Atletico New team e l’Active Network Futsal del 14.10.2017.

In particolare l’atleta è stato sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2018.

Il Giudice di prime cure ha così motivato il provvedimento in questa sede contestato: espulso per somma di ammonizioni (per proteste nei confronti dell’arbitro e per comportamento scorretto nei confronti di un calciatore avversario), assisteva al prosieguo della gara dall’esterno del terreno fi giuoco, posizionato nei pressi della postazione del cronometrista ufficiale al quale, per la parte residuale dell’incontro, rivolgeva ingiurie e minacce e, in una circostanza, gli sputava con forza attingendolo alla divisa ed ai calzoncini. Infine, all’atto del rientro degli arbitri a fine gara negli spogliatoi, li avvicinava rivolgendo loro ingiurie e frasi irriguardose.

Nei motivi di ricorso l’appellante contesta la ricostruzione del dato fattuale, così come riportato nel provvedimento sanzionatorio, asserendo che, in realtà, egli ha tenuto un atteggiamento irriguardoso ed irrispettoso che si è concretizzato in vibrate proteste per le decisioni arbitrali.

Non solo.

Il detto comportamento era, a detta dell’appellante, assistito da molteplici circostanze attenuanti, non valutate in primo grado e costituite, in buona sostanza, dalla peculiare situazione di tensione sportiva, nonc dall’assenza di precedenti in capo al predetto, così che la sanzione irrogata deve essere ridotta.

Preliminarmente la Corte segnala che la ricostruzione dell’episodio nei termini indicati nel provvedimento sanzionatorio, emerge chiaro ed univoco dal referto arbitrale.

L’art. 35 del C.G.S. attribuisce al rapporto arbitrale (e degli assistenti) una valenza probatoria privilegiata, così che la tesi avanzata dall’appellante, circa la diversa dinamica e lettura degli episodi contestati, risulta priva di ogni rilevanza giuridica.

risultano conferenti le decisioni riportate nell’atto di appello.

Nel caso di specie, infatti, oltre alla minacce ed alle ingiurie dallo stesso profferite nei confronti degli arbitri, devono associarsi gli sputi, che lo stesso ha indirizzato nei confronti del cronometrica, attingendolo, sia sulla giacca, che sui calzoncini.

Si tratta, all’evidenza, di un gesto che denota una significativa volontà offensiva e denigratoria altamente simbolica e messa in atto in modo plateale dalla tribuna dello stadio, alla presenza degli spettatori e dei giocatori, così da attribuire al gesto una gravissima valenza pubblica, nonc chiaramente ritorsiva per il provvedimento espulsivo nei suoi confronti adottato.

Per tali motivi la Corte ritiene equa ed adeguata la sanzione irrogata e, conseguentemente, respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chilelli Alessandro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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