Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 106/TFN del 4.2.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 8249/177 pf19-20 GC/blp del 3.1.2020 a carico del Sig. L.P. e della società AS Viterbese Castrense Srl - Reg. Prot. 133/TFN-SD)

Massima:  Prosciolto l’amministratore dalla contestata violazione degli artt. 1bis, comma 1 e 8, comma 2, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi artt. 4, comma 1 e 31 comma 1) e dell’art. 1, Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, per avere ceduto con scrittura privata ad evidenti fini di lucro la totale gestione tecnica, sportiva ed economica dell’intero settore giovanile della AS Viterbese Castrense Srl a …., in proprio o per persona anche giuridica da nominare, ricevendo da tale soggetto, a titolo di corrispettivo per la suddetta cessione somme di denaro, tramite assegni bancari; nonché della violazione dell’art. 1bis, comma 3, CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi art. 22, comma 1) per non essersi presentato senza giustificazione all’audizione fissata per il giorno 25.9.2019Quanto alla prima delle violazioni oggetto del deferimento, ritiene il Tribunale non raggiunta la prova della condotta contestata. Al di là della scrittura privata, peraltro senza data ed acquisita agli atti perché allegata ad un esposto pervenuto solo due anni dopo la presunta violazione, dagli esiti delle indagini esperite non risultano sufficienti e univoci elementi a sostegno dell’effettiva cessione a titolo oneroso al …, ad opera del deferito …, della gestione tecnica, sportiva ed economica del settore giovanile della Viterbese Castrense, né in merito all’artefazione dei bilanci o di altri documenti contabili della società rilevanti per la sussistenza dell’illecito amministrativo contestato. Se da un lato il contenuto della scrittura privata in atti, mai disconosciuta, sembra effettivamente dare atto della volontà della Viterbese Castrense, nella persona del suo Amministratore Unico, di affidare la gestione del settore giovanile al … o al soggetto da questi nominato, è indubitabile che l’effettiva esecuzione del contratto in questione, sia sotto  il profilo dell’attività ivi prevista sia sotto il profilo economico, espressamente contestato nel deferimento, è rimasta priva di riscontro. Quanto al profilo economico, non sono state rinvenute tracce delle somme di denaro che, secondo l’incolpazione, avrebbero costituito il corrispettivo della cessione ed evidenziato il fine di lucro dell’operazione: non dell’assegno di € 50.000,00 (che peraltro .. avrebbe dovuto consegnare a titolo di garanzia e non di corrispettivo e sarebbe stato comunque restituito alla scadenza del contratto), non di eventuali versamenti di importi a titolo di sponsorizzazione (costituenti peraltro un generico impegno assunto dal …) e neppure di altre somme corrisposte al deferito o alla società in ragione del contratto in esame. Anche con riguardo all’attività che sarebbe stata svolta dal .., non si rinvengono in atti prove, e neppure indizi, dell’effettiva gestione da parte di quest’ultimo del settore giovanile della Viterbese Castrense, quali ad esempio rapporti con i gestori delle strutture, con i giovani calciatori, con i fornitori, contratti, pagamenti, ecc. Del resto, nessuno dei soggetti convocati nella fase delle indagini ha riferito alcunché in merito al contratto in questione o ad eventuali rapporti della società con .. o con il soggetto che sarebbe stato da questi indicato. Anzi, il revisore dei conti della Viterbese Castrense, così come la Co.Vi.So.C., nulla hanno rilevato di anomalo rispetto alle scritture contabili o ai bilanci della società. A ciò si aggiunga che la società del .. che, secondo l’autore dell’esposto, avrebbe svolto l’illegittima attività contestata risulta cessata nello stesso periodo in cui il contratto avrebbe dovuto avere esecuzione. A fronte dell’assenza di elementi fattuali concludenti, l’individuazione di questo soggetto come responsabile del settore giovanile della società deferita non può certo poggiare sul contenuto di articoli di stampa, dal contenuto peraltro equivoco.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.028/TFN del 27 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (36) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D.B. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Società Calcio Como Srl sino al 4.11.2011), L.M. (nella s.s. 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), V.P. (nelle s.s. 2009/10 e 2011/12 tesserato come collaboratore della Società Calcio Como Srl), M.P. (nella s.s. 2011/12 Direttore generale della Società Calcio Como Srl), M.M.(nelle s.s. 2010/11 e 2011/12 tesserato quale responsabile amministrativo della Società Calcio Como Srl), C.P. (nella s.s. 2011/12 fino al 1.5.2012 dirigente con procura della Società Calcio Como Srl) - (nota n. 2587/102 pf13-14 AM/ma del 17.9.2015).

Massima: L’Amministratore Unico e legale rappresentante della Società è sanzionato con l’inibizione di mesi 24 ed Euro 15.000,00 di ammenda per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 1 del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica ed all’art. 15, comma 1, e 19 dello Statuto Federale, per avere ceduto – con riferimento alle stagioni sportive 2010/2011 e 2011/2012 – per il tramite di n. 4 scritture private, non depositate presso i competenti Organi e sottoscritte con evidenti ed esclusivi fini di lucro, la totale gestione, tecnica, organizzativa, sportiva, economica e finanziaria, dell’intero settore giovanile del Como Calcio Srl all’Associazione Sportiva dilettantistica Calcio Giovanile Como (“AS.C.CO.”), al Sig. – omissis -, al Sig. – omissis, al Sig. – omissis, al Sig. – omissis i, al Sig. – omissis, ricevendo da tali soggetti, a titolo di corrispettivo per la suddetta cessione, importanti somme di denaro, in contanti e/o tramite assegni bancari, e/o comunque per aver tenuto i rapporti, specie economici e finanziari, con il c.d. Gestore cessionario del menzionato settore giovanile.

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