Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 81/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. . 3673 /54pf21-22/GR/GC/am del 24 novembre 2021 nei confronti dei sigg.ri T.G., S.G. e della società ASD Sangiustinese - Reg. Prot. 68/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di squalifica all’allenatore di base – UEFA B per la violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94 comma 1 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2019/2020, per aver stipulato con la società due accordi economici per un importo rispettivamente di 1.500,00 e l’altro di 2.800,00. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di 1.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Toscana dalla Società ASD Sangiustinese, mentre l’altro, avente importo di 2.800,00,è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore. Prosciolto invece il presidente della società, in quanto tale ultimo documento

presenteva  esclusivamente la sottoscrizione dell’allenatore ed il timbro della società per cui l’assenza di sottoscrizione da parte del rappresentante esclude, anzitutto, la possibilità di addebitare i fatti contestati tanto al rappresentante legale, quanto alla stessa società, che ha peraltro negato di aver mai proceduto all’apposizione del timbro su tale documento.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 77/TFN - SD del 22 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3414/4 pf 21 22 GC/GR/ac del 16 novembre 2021 nei confronti del sig. G.D.S. e della società ASD Vibo Calcio a 5 - Reg. Prot. 62/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione agli artt. 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 4 delle NOIF in quanto consentiva durante la stagione 2017- 2018 al sig. … di svolgere attività con l’ASD Vibo Calcio A5 nonostante fosse già tesserato con la società ASD Real Vibo con funzioni di Dirigente e allenatore con licenza UEFA B. Amemnda di € 500,00 e alla società

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 73/TFN - SD del 21 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 3551/17 pf21-22/GC/GR/ac del 19 novembre 2021 nei confronti del sig. A.S. - Reg. Prot. 66/TFN-SD

Massima: Giorni 15 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS – FIGC per aver svolto, nel corso della stagione 2020 – 2021, la funzione di allenatore della squadra della categoria Esordienti pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, ovvero della ulteriore qualifica di preparatore atletico di cui all’art. 29 dello stesso Regolamento. Più in particolare, egli aveva affiancato in tale attività dapprima il sig. …, che, per quanto non tesserato per la suddetta Società, fungeva da allenatore dei calciatori appartenenti alla categoria Esordienti e, successivamente, dopo l’uscita dalla Società dello …, i sig.ri … e …., rispettivamente presidente il primo e dirigente il secondo della Società, negli allenamenti dei calciatori delle categorie Primi Calci e Pulcini, e, dopo l’uscita dello …, degli Esordienti. L’indagine, nata in origine da una segnalazione della AIAC Parma, seguita da altra della Presidenza del Comitato Regionale Lazio del 17 giugno 2021, aveva coinvolto anche lo stesso sig. …, nonché i sig.ri …, …. e la Società ASD FC Sabaudia, i quali tutti, raggiunti dalla C.C.I..…Lo S. ha ammesso di aver prestato la propria collaborazione a coloro che del tutto illegittimamente avevano svolto attività di allenatori e preparatori atletici delle giovanili della ASD FC Sabaudia e tanto basta perché sia affermata la sua responsabilità. Tuttavia, la circostanza che egli ha ammesso la propria responsabilità in sede di indagini, in una alla considerazione che non ha svolto in prima persona il compito di allenare e di preparare i giovani calciatori della Società, ma di collaborare con chi detto compito aveva effettivamente svolto, inducono questo Tribunale a sanzionare il deferito in misura inferiore al chiesto….

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 67/TFN - SD del 06 Dicembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2254/472 pf 20/21/GC/LDF/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti della società FC Casertana Srl - Reg. Prot. 39/TFN-SD

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS – FIGC, in relazione ai comportamenti posti in essere dal dirigente e dal legale rappresentante, in quanto il primo, iscritto  all’albo del Settore Tecnico dal 24.09.2020 con la qualifica di Licenza D, dal 1°.10.2020 all’11.11.2020 aveva svolto in seguito a regolare tesseramento la funzione di dirigente della Società, senza però chiedere la sospensione dall’Albo, così violando l’art. 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 64/TFN - SD del 30 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2989/16pf21-22/GC/GR/ac del 3 novembre 2021 nei confronti del sig. S.P. e della società USD San Lorenzo - Reg. Prot. 53/TFN-SD

Massima: Per mancanza di prove, prosciolto il  Presidente, dalla violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2 del CGS, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere, nel gennaio 2021, preso contatti con l’allenatore, all’epoca tesserato per la società ASD Calcio Casalserugo Masera, per iniziare una collaborazione con quest’ultimo come allenatore delle giovanili della USD San Lorenzo per la stagione 2021-2022, concretizzatasi in opera di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati nella stagione 2020/2021 per la società ASD Calcio Casalserugo Masera, allo scopo di convincerli a tesserarsi per la società USD San Lorenzo nella stagione sportiva seguente. La società è invece sanzionata con l’ammenda di € 250,00 a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio allenatore il quale ha confessato nel corso della propria audizione con la Procura Federale, che ha operato nell'interesse della società USD San Lorenzo, anche a decorrere dal Gennaio 2021, favorendola nell'attività di reclutamento di calciatori già tesserati con la ASD Calcio Casalserugo Masera, e ciò anche al fine di iniziare una nuova collaborazione in qualità di allenatore delle giovanili della USD San Lorenzo, per la stagione 2021-2022. Per tali motivi, la condotta tenuta dal Signor Quadrio, è riconducibile alla previsione dell'articolo 2 comma 2 del CGS, con conseguente violazione dell'articolo 4 comma 1 in combinato a quanto disposto dall'articolo 6 comma 2 del CGS.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 61/TFN - SD del 29 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2903/61pf21-22/GC/GR/ac del 28 ottobre 2021 nei confronti dei sigg.ri G.M., F.C. e della società ASD Atletico Racale - Reg. Prot. 50/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di squalifica all’allenatore per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, ed all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori“ stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con la società ASD Atletico Racale due accordi economici entrambi con data 22 ottobre 2018 per un importo rispettivamente di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese (per un totale quindi di € 9.600,00) nonché un premio di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza e l’altro di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un premio di € 2.500,00 in caso di raggiungimento della promozione in Eccellenza. Di tali accordi economici, difformi tra loro, quello con l’importo di € 7.800,00 oltre ad € 300.00 al mese a titolo di rimborso spese nonché l’eventuale premio di € 2.500,00 è stato depositato presso il Comitato Regionale Puglia dalla Società ASD Atletico Racale, mentre l’altro avente importo di € 9.600,00 comprensivo di rimborso spese con un eventuale premio di € 2.500,00 è stato presentato nel corso del giudizio dinanzi al Collegio Arbitrale LND dallo stesso allenatore. Inoltre, entrambi gli accordi sono violativi della normativa di riferimento poiché recanti un massimale superiore a quello consentito (stabilito per il campionato di Promozione 2018/2019 in € 8.000,00) e contenenti altresì un premio di € 2.500,00 anch’esso non previsto dalla normativa. Mesi 2 di inibizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94, comma 1, delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n. 1 della LND punto 14) lett. a) alla voce “allenatori” stagione sportiva 2018/2019, per aver stipulato con l’allenatore gli accordi di cui innanzi. Amemnda di € 300,00 alla società responsabile a titolo diretto ed oggettivo….Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la Stagione Sportiva 2018-2019 risulta, infatti, determinato dal Consiglio Direttivo della LND, per il Campionato di Promozione di competenza della ASD Atletico Racale, nell’importo massimo di euro 8.000,00, come riportato nel C.U. n. 1 LND punto 14) lett. a). Risulta, quindi, evidente che anche il contratto originale superava il limite indicato dalla normativa federale laddove prevedeva un premio di tesseramento annuale massimo lordo pari a euro 7.800,00, solo apparentemente conforme alla disposizione, in quanto allo stesso si affiancava un rimborso spese quantificato in misura fissa mensile pari a euro 300,00 e un premio di euro 2.500,00 “in caso di vittoria del Campionato e/o Coppa Puglia con conseguente ripescaggio”. È, quindi, documentalmente dimostrata la responsabilità del sig. G. M. per la contestata violazione dell’art. 37, co. 1 del Regolamento per il Settore Tecnico laddove prevede che “i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali”, in relazione alla violazione dell’art. 94, co. 1, delle NOIF nella parte in cui vieta “a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale.” Parimenti ascrivibile al sig. Francesco Cimino, Presidente della ASD Atletico Racale, e alla società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la medesima violazione del menzionato art. 94, co. 1, delle NOIF in relazione al limite sancito nel C.U. n. 1 LND punto 14) lett. a) s.s. 2018/2019. Conclusivamente, il Tribunale ritiene il sig. M. responsabile di tutte le contestazioni nei suoi confronti, ivi compresa la stipulazione (apparente) di due contratti e il deposito del secondo (che il Tribunale ritiene contraffatto) dinanzi al Collegio arbitrale, mentre il sig. C. va ritenuto responsabile solo di due delle contestazioni riguardanti l’importo del premio di tesseramento e la previsione di un premio in caso di promozione alla categoria superiore. Consegue la responsabilità diretta e oggettiva della società.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 56/TFN - SD del 18 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2619/791 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti del sig. F.M. + altri - Reg. Prot. 45/TFN-SD

Massima: Il TFN dichiara la propria incompetenza in ordine ad alcuni capi di incolpazione del deferimento rimettendo gli atti al TFT competente, mentre dichiara la propria competenza in ordine ad altri capi, trattenendo la decisione sul relativo capo. 

Massima: Il presidente della società è sanzionato con mesi 1 di inibizione per la violazione dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver rispettato l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare l’attività di Presidente della società ASD Polisportiva Faul Cimini nella s.s. 2020/2021; - ASD Vetrallablera Calcio (matr. 952043) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri …. e …, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata…L’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico così recita: “1. I Tecnici, per poter espletare attività calcistica diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, devono presentare al Settore Tecnico domanda di sospensione dall’Albo precisando la natura della nuova attività. La sospensione dall’Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore”. Il Sig. …., titolare di licenza di allenatore Uefa B come certificato dalla Segreteria del Settore Tecnico, non ha mai presentato al predetto settore istanza di sospensione dall’Albo precisando la natura della sua nuova attività di Presidente dell’ASD Polisportiva Faul Cimini.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN - SD del 15 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2249/755 pf 20-21 GC/ac del 7 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri P.F.A., G.D. e della società ASD Città di Siracusa - Reg. Prot. 38/TFN-SD

Massima: L’allenatore squalificato può essere tesserato come responsabile della prima squadra e dirigere gli allenamenti. Prosciolto l’allenatore UEFA PRO, dalla contestata violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari), per aver svolto le mansioni di allenatore in favore della prima squadra della società ASD Marina di Ragusa, militante nel campionato di serie D, girone I, partecipando alle sedute di allenamento, durante il mese di aprile 2021, in costanza di squalifica. Così come vanno prosciolti il presidente e la società… Al riguardo, è opportuno delineare il pertinente quadro normativo utile alla definizione della questione compendiato, per quanto concerne le condotte vietate ai tecnici squalificati, nell’art. 21 comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il quale “I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi”. Tale disposizione deve essere intepretata ed applicata in conformità, per un verso, al principio di afflittività della sanzione irrogata in base al quale la sanzione deve essere scontata e produrre in concreto i suoi effetti e, per altro verso, al principio della tipicità dell’illecito sportivo secondo cui nessuno può essere sanzionato per aver commesso un fatto non previsto come illecito dall’Ordinamento Sportivo. Orbene, l’art. 21 sopracitato fa riferimento, tanto per i calciatori quanto per gli allenatori, alle attività “inerenti alla disputa delle gare” e “in occasione delle gare” e, quindi, circoscrive l’effetto sanzionatorio alle attività di gara, non essendo in alcun modo menzionata una preclusione relativa anche alle attività di allenamento. Tale interpretazione letterale è sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva della norma e non consente all’interprete di correggerne la portata in senso estensivo ricorrendo al criterio ermeneutico sussidiario teleologico, dovendosi dare prevalenza in ogni caso al principio di tipicità degli illeciti. Siffatta intepretazione, peraltro, non confligge con il principio di afflittività in quanto non comporta la sostanziale disapplicazione della sanzione la quale continua ad operare - come da disposto letterale - con riferimento alle gare. In definitiva, allo stato della normativa non può accedersi ad un’applicazione della norma tesa a sanzionare anche le attività non riferite precipuamente alle gare. Pertanto, le condotte contestate non costituiscono illeciti sportivi non essendo rinvenibile alcuna violazione della normativa di settore che tipizza le condotte vietate ai tecnici squalificati. Il caso di specie. L’alletanore è stato squalificato per anni 2 e mesi 3 ed in costanza di squalifica è stato tesserato per una società con la qualifica di “responsabile della prima squadra” partecipando ad allenamenti, non partecipando alle gare, nè ha rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa. Il settore Tecnico della FIGC ha fornito rassicurazioni alla società prima del tesseramento in questione sulla possibilità dell’allenatore squalificato di essere tesserato e di poter dirigere agli allenamenti senza partecipare alle gare ed ha confermato che nessuna norma vieta il tesseramento di allenatori squalificati nè la direzione degli allenamenti, essendo la squalifica riferita all’evento gara.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 54/TFN - SD del 15 Novembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 2626/814 pf 20 21 GC/ac del 20 ottobre 2021 nei confronti dei Sigg.ri A.A., V.S. e della società SSDARL Milano City BG FC - Reg. Prot. 47/TFN-SD

Massima: L’allenatore UEFA B è sanzionato con la squalifica di mesi 2 per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver partecipato, nelle fila della SSDARL Milano City BG FC, in qualità di allenatore, alla gara del campionato Eccellenza Lombardia, girone A, tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC, disputata in data 16 maggio 2021 a Gavirate (VA), senza averne titolo, poiché squalificato per anni 4, così come disposto dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC – Sezione Disciplinare – con decisione n. 93/TFN-SD 2020/21, confermata dalla Corte Federale d’Appello della FIGC – Sezioni Unite – con Decisione n. 084 CFA del 11 marzo 2021 e confermata anche dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, sez. - 5 - unite prot. 00685/2021 del 13.05.2021 (con la quale è stato respinto il ricorso alla decisione n. 084 della CFA del 11.03.2021). Il Presidente della società è sanzionato con l’inibzione di mesi 4 per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 21, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o, comunque, non impedito al Sig. …., soggetto colpito da squalifica per anni 4 di partecipare, in qualità di allenatore, per la società SSDARL Milano City BG FC, alla gara del campionato Eccellenza Lombardia, girone A, tra Gavirate Calcio e Milano City BG FC, disputata in data 16 maggio 2021 a Gavirate (VA). La società a titolo di responsabilità diretta e oggettiva è sanzionata con l’ammenda di € 700,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 27 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C. - Reg. Prot. 34/TFN-SD

Massima:Mesi 1 di squalifica all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’Albo tenuto presso il Settore Tecnico FIGC, per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per aver prestato attività calcistica a favore della Società Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 durante i corsi di tecnica calcistica organizzati dal Sig. M. B. e tenutisi, quanto meno, in data 17 e 24 aprile 2021, nonché per analoghi a favore della Società S.C.D. Ligorna 1922 per analogo corso tenutosi in data 6 aprile 2021, nonché a favore della Società A.C. Internazionale Genova per analoghi corsi tenutisi nel mese di aprile 2021, in costanza di tesseramento per la stagione 2020-2021 per la Società Rapallo Ruentes 1914 Rivarolese.… va osservato che dagli atti allegati al deferimento emerge la partecipazione del deferito, allenatore di base iscritto all’Albo tenuto presso il Settore Tecnico FIGC e tesserato per la Società Rapallo Ruentes 1914 Rivarolese, ad alcuni corsi di tecnica individuale per giovani calciatori, in costanza di detto tesseramento, a far tempo dal mese di gennaio 2021. Detti corsi, realizzati da vari enti di promozione sportiva riferibili al signor …, tra i quali la A.S.D. Open Sport, risultano essere stati svolti presso i campi di varie Società, nonchè pubblicizzati in locandine, anche sui social, nelle quali il signor C. era espressamente indicato tra i “tecnici” che avrebbero assistito i giovani calciatori. Lo stesso deferito, peraltro, ha ammesso la circostanza nel corso dell’audizione del 18.6.2021, specificando tuttavia di aver svolto l’attività contestata nella diversa qualità di tesserato per la A.S.D. Open Sport del citato Bracco e non per conto delle Società ospitanti. Per quel che rileva in questa sede risulta provato che il signor Cassaro abbia partecipato a corsi di tecnica individuale calcistica rivolti a giovani calciatori tesserati per due società affiliate FIGC, la Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 e la A.C. Internazionale Genoa. Quanto allo Sport Club Molassana Boero, è stata acquisita in atti la locandina dei corsi nella quale, oltre all’indicazione del deferito tra i “tecnici” messi a disposizione per l’evento, campeggia lo stemma della Società e non vi è alcuna indicazione alla possibilità per ragazzi “esterni” alla stessa di potevi partecipare. L’evento, inoltre, è stato ampiamente pubblicizzato sulla pagina facebook della Società, con immagini ritraenti il deferito nel corso dell’attività, nonchè commenti dai quali si desume con chiarezza che l’attività tecnica svolta fosse rivolta ai relativi tesserati (ad es. “Con piacere possiamo confermarvi che da sabato prossimo (…) i tesserati della Scuola calcio Molassana Boero delle leve … potranno partecipare agli stages…”)…Le evidenze sopra richiamate consentono di affermare che nelle occasioni citate l’odierno deferito abbia svolto attività tecnica in favore di società affiliate alla FIGC, contravvenendo al disposto dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico che vieta, nel corso della medesima stagione sportiva, di “svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”…..Sul punto è destituita di fondamento l’argomentazione difensiva per cui l’attività del Cassaro sarebbe stata svolta non quale tesserato FIGC ma quale tesserato della A.S.D. Open Sport, non affiliata alla FIGC ma facente parte degli Enti di Promozione Sportiva del CONI. E ciò per l’ovvia ragione che, indipendentemente dall’ente organizzatore dell’evento e dalla legittimità degli eventi da questo realizzati, l’attività tecnica del deferito si è rivolta ed è stata effettuata in favore di almeno due affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, situazione nella quale sussisteva in capo al (solo) tecnico tesserato il vincolo di cui alla norma regolamentare richiamata e che è stato così più volte violato.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 27 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1991/766pf20-21/GC/ac del 29 settembre 2021 nei confronti del Sig. M.C. - Reg. Prot. 34/TFN-SD

Massima: Mesi 1 di inibizione all’allenatore di base iscritto all’Albo tenuto presso il Settore Tecnico FIGC, per la violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. e dell’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per aver prestato attività calcistica a favore della Società Sport Club Molassana Boero A.S.D. 1918 durante i corsi di tecnica calcistica organizzati dal Sig. M. B. e tenutisi, quanto meno, in data 17 e 24 aprile 2021, nonché per analoghi a favore della Società S.C.D. Ligorna 1922 per analogo corso tenutosi in data 6 aprile 2021, nonché a favore della Società A.C. Internazionale Genova per analoghi corsi tenutisi nel mese di aprile 2021, in costanza di tesseramento per la stagione 2020-2021 per la Società Rapallo Ruentes 1914 Rivarolese.

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 48/TFN - SD del 25 Ottobre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Deferimento n. 1635/754pf20-21/GC/ac del 14 settembre 2021 nei confronti della società USD Virtus Mandrio - Reg. Prot. 29/TFN-SD

Massima: La società va prosciolta perché non può essere ritenuta oggettivamente responsabile del comportamento del proprio tecnico che ha partecipato al corso UEFA C pur non avendo i requisiti prescritti dal bando, non essendo questo comportamento riferibile alla stessa…. a parere del Collegio, in conformità alla più recente giurisprudenza endofederale formatasi sul punto, non sussistono nel caso in esame quegli elementi, anche minimi, di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere a una affermazione di responsabilità obiettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. Ciò può affermarsi in considerazione del fatto che, dai riscontri probatori acquisiti, è emerso come la condotta imputata al sig. S. sia stata posta in essere in completa autonomia e al di fuori del controllo della società di appartenenza. Peraltro, che tale condotta non sia stata svolta nell’interesse della società odierna incolpata, è confermato dall’assenza di qualunque vantaggio riscontrabile a favore di quest’ultima; tanto più se si considera che il sig. S. aveva assunto l’impegno di allenare le giovanili del Carpi (incarico effettivamente iniziato in data 4 settembre 2020) e non le squadre della USD Virtus Mandrio. Pertanto, in assenza di qualsivoglia profilo di riferibilità dei fatti oggetto di deferimento alla società incolpata risulta necessario escludere l’operatività dell’art. 6, comma 2, CGS. Tale conclusione è corroborata tanto dall’introduzione nel riformato Codice di Giustizia Sportiva della scriminante di cui all’art. 7 volta a “mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente, attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato” (Decisione n. 33 TNF del 20.9.2021), quanto da  quell’orientamento della Giustizia sportiva secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019; Decisione n. 33 TFN del 20.9.2021).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 41/TFN - SD del 11 Ottobre 2021  (motivazioni) 

Impugnazione - Deferimento n. 1411/736 pf20-21/GC/ac del 6.9.2021 nei confronti del Sig. M.D.M., della Sig.ra C.A. e della società ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini - Reg. Prot. 25/TFN-SD

Massima: Mesi 6 di squalifica all’allenatore Uefa B cod. 148.510, iscritto all’Albo del settore tecnico ma non tesserato, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 33 comma 1, 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38 comma 1 delle NOIF poiché, nella stagione sportiva 2020/2021, pur non essendo regolarmente tesserato ha svolto l’attività di allenatore in favore della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini e mesi 6 al Presidente della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini, per la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. …. e …di svolgere, nella stagione sportiva 2020/2021, l’attività di allenatori in favore della ASD Renzo Lo Piccolo Terrasini benché non fossero tesserati, nonché per la violazione dell’art. 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché, ritualmente convocata, non si presentava all'audizione fissata omettendo di giustificare la propria assenza. La società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri … e ….è sanzionata con l’ammenda di € 600,00

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 33/TFN - SD del 20 Settembre 2021  (motivazioni)

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 390/601 pf 20-21 GC/ac del 13 luglio 2021 nei confronti dei Sigg.ri F.D.A., G.M., L.B. e delle società SSD A RL Real Giulianova e ASD Piccoli Giallorossi - Reg. Prot. 7/TFN-SD

Massima: Mesi 4 di inibizione al dirigente accompagnatore per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 21, comma 3, e 23 delle NOIF nonché agli artt. 27 e 39 lett. Hb) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, dall’inizio della stagione sportiva 2020/2021 e fino alla metà del mese di marzo 2021, in assenza della prescritta abilitazione e dell’iscrizione ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico e in costanza di tesseramento quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi, di fatto assunto il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della SSD A RL Real Giulianova partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale, come risulta dalla anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti; Mesi 3 di inibizione al Segretario per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile e 13 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza; Mesi 6 di inibizione al Presidente per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento a gli artt. 21, comma 3, e art. 23 NOIF nonché agli artt. 27 e 39 lett. Hb) del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito o comunque non impedito che, nella stagione 2020/2021, il ruolo di allenatore dei portieri della prima squadra della SSD A RL Real Giulianova, partecipante al Campionato di Serie D organizzato dal Dipartimento Interregionale venisse affidato, dapprima (dalla metà del mese di agosto alla metà del mese di ottobre 2020), al sig. Saverio Croci, tecnico non tesserato per la società, e, poi (dalla metà del mese di ottobre e alla metà del mese di marzo 2021), al sig. …. soggetto privo del la necessaria abilitazione e tesserato quale dirigente accompagnatore per la ASD Piccoli Giallorossi come risulta dall’anagrafica federale nonché dagli apporti narrativi in atti e per rispondere inoltre della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi sottratto alle convocazioni fissate dalla Procura Federale sui fatti oggetto del procedimento, rispettivamente il 6 aprile, il 13 aprile e il 19 aprile 2021, senza fornire alcuna giustificazione dell’assenza. Ammenda di € 1.500,00 alla società SSD A RL Real Giulianova per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri … soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. Prosciolta la società ASD Piccoli Giallorossi.. Ritiene, poi, il Collegio, con riferimento alla posizione dell’ASD Piccoli Giallorossi, in conformità alla più recente giurisprudenza endofederale formatasi sul punto, che non sussistano, nel caso in esame, quegli elementi, anche minimi, di riconducibilità oggettiva nella sfera dell’ente necessari per giungere ad una affermazione di responsabilità seppure obiettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS. I riscontri probatori in atti consentono di affermare con certezza che il Sig. ….. ha agito in maniera del tutto autonoma e con iniziativa personale, che la società non ha mai avuto conoscenza delle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato che, pertanto, il …. non ha agito nell’interesse della società e che la stessa non solo non ha tratto alcun vantaggio dalla condotta medesima ma, al contrario, ne è stata danneggiata. A parte la scriminante, attenuante, introdotta all’art. 7 del riformato Codice di Giustizia Sportiva al chiaro fine di mitigare gli effetti distorsivi di una applicazione rigida ed acritica delle disposizioni in tema di responsabilità oggettiva dell’ente, attraverso l’introduzione di quel giudizio strettamente normativo sulla idoneità astratta e concreta del modello organizzativo adottato (Cass. pen. sez. V, 18/12/2013, n. 4677), appare altresì necessario escludere l’operatività dell’art. 6, comma 2, del CGS in assenza di qualsivoglia profilo di riconducibilità dei fatti oggetto di deferimento alla società medesima. Tanto, come detto, nel solco di quell’orientamento sostanzialmente nomofilattico della Giustizia sportiva, secondo il quale “il principio della responsabilità oggettiva necessita di temperamenti, sia pure rigorosamente interpretati, avuto riguardo ad un esame non formalistico ma sostanziale dell’effettivo legame tra il fatto avvenuto e le specifiche responsabilità della società” (C.U. n. 21/CFA del 19 gennaio 2015; C.U. n. 14/CFA del 25 ottobre 2019).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 19/TFN - SD del 4 Agosto 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 147/640 pf 20 21 GC/ac del 6 luglio 2021 nei confronti del sig. D.E. e della società US 1913 Seregno Calcio Srl - Reg. Prot. 4/TFN-SD

Massima: Mesi 2 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 delle NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. …., soggetto privo di tesseramento in qualità di allenatore fino alla data del 7.4.2021, di ricoprire il ruolo ed esercitare le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra per la società, militante nel campionato nazionale Serie D, girone B. Ammenda di € 400,00 alla società…L’accordo economico, infatti, costituisce parte integrante e imprescindibile del tesseramento, che deve essere obbligatoriamente caricato contestualmente al relativo modulo, affinché il tesseramento possa essere considerato valido ed efficace. Nel Comunicato Ufficiale n. 1 LND 2020/2021 al paragrafo relativo ad Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe degli allenatori (pag. 58) si legge: “Gli accordi economici con esclusiva durata annuale, formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o il Dipartimento competente, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione Calcio a Cinque, il Comitato o il Dipartimento competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della FIGC esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia”. Alla stregua di tali previsioni, dunque, l’accordo economico dell’allenatore della prima squadra deve essere depositato contestualmente alla richiesta di tesseramento. Del resto, è perfino previsto che anche in caso di assenza di qualsivoglia corrispettivo deve essere comunque depositata un’attestazione circa la gratuità dell’impegno. In tale prospettiva non si possono condividere le considerazioni delle difese dei deferiti secondo le quali l’espressa previsione di un termine di venti giorni per il deposito dell’accordo economico confermerebbe che il caricamento del predetto documento sarebbe irrilevante ai fini del tesseramento. Il Comunicato ufficiale, infatti, non prevede che il termine di venti giorni decorra dalla presentazione del modulo di tesseramento, ma dal momento della sottoscrizione dell’accordo. La ratio della disposizione non è, dunque, di concedere un termine alla società per consegnare l’accordo economico anche dopo il tesseramento, bensì di tutelare l’allenatore ed evitare che la società possa far sottoscrivere un accordo all’allenatore e poi presentare il tesseramento in qualsivoglia momento, lasciando il tecnico alla mercè del club, senza che lo stesso tecnico possa accordarsi con altre società. Né colgono nel segno le difese dei deferiti laddove pretendono che l’efficacia del tesseramento decorrerebbe dal caricamento del relativo modulo anche se la pratica sia perfezionata in un momento successivo con l’integrazione della domanda tramite il deposito dell’accordo economico. Senza l’accordo economico, infatti, la domanda è incompleta e, pertanto, è improduttiva di effetti. Del resto, l’interpretazione dei deferiti, secondo la quale il tesseramento sarebbe comunque efficace dal momento della domanda, anche in carenza del deposito dell’accordo economico, priverebbe di qualsiasi rilievo le richiamate previsioni secondo le quali l’accordo economico deve essere depositato contestualmente al modulo di tesseramento. Tra l’altro nella stessa schermata scaricata direttamente dal portale on line della società e da quest’ultima depositata si legge: “errore: manca accordo economico”. Tant’è vero che solo a partire dalla presentazione della nuova domanda con il nuovo accordo economico il 6.4.2021 il tecnico è risultato tesserato. Appare evidente, dunque, che al 6.3.2021 il tesseramento non si era perfezionato e, pertanto, che il sig. … non avrebbe potuto allenare la prima squadra nelle gare disputate il 7.3.2021 e il 21.3.2021. Del resto come chiarito dal Collegio di Garanzia dello Sport – in una fattispecie simile, anche se non identica – è responsabilità esclusiva della società verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, 29.5.2019, n. 40).

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 11/TFN - SD del 21 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13114/648 pf 20 21 GC/ac del 24 giugno 2021 nei confronti del sig. A.A. e della società Prato Calcio a 5 - Reg. Prot. 146/TFN-SD

Massima: Mesi 3 di inizione al presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività) e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF (i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico …. di svolgere nella stagione sportiva 2019/2020 l’attività di allenatore della prima squadra della società Prato Calcio a 5 partecipante al campionato di serie B senza essere regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico per la stessa società. Ammenda di € 1.000,00 alla società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 8/TFN - SD del 19 Luglio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13071/746 pf20-21 GC/GT/ag del 23 giugno 2021 nei confronti del sig. T.B. e della società SSD ARL Florentia San Gimignano - Reg. Prot. 145/TFN-SD

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 20 di inibizione al presidente per la violazione di cui all’art. 32 comma 5 del CGS - FIGC, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per i seguenti motivi: il sig. …., indicato dalla società come Allenatore dei Portieri con impegno alla partecipazione al primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico, non risulta in possesso dei requisiti per la partecipazione al corso (punto 2, a.3) dei Requisiti sportivi e organizzativi - Serie A femminile del Comunicato Ufficiale n. 235/A del 26 giugno 2020). Ammenda di € 6.667,00 alla società, che ha patteggiato.

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 111/CFA del 11 Giugno 2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sardegna - Com. Uff. n. 55 del 4.5.2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale-sig. R.C.-A.S.D. Castiadas

Massima: Rigetto il reclamo della Procura Federale, tendente all’aggravamento delle sanzioni  e confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del vigente C.G.S. e dell’art. 33 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito che il signor R. C., allenatore regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., svolgesse di fatto la propria attività di allenatore dei portieri per la società A.S.D. Castiadas, nel corso della stagione sportiva 2020/21, senza avere richiesto il tesseramento per tale società, nonché dell’art. 40 del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito che il signor R. C. svolgesse di fatto la propria attività di tecnico per più di una società e, più precisamente, per le società Castiadas e Italpiombo, nel corso della medesima stagione sportiva 2020/21…La motivazione della decisione del Tribunale federale territoriale è esente da vizi logico-giuridici. Del resto, ai fini della sufficienza della motivazione deve essere possibile – con valutazione da effettuarsi non in astratto, ma caso per caso – enucleare il percorso logicogiuridico seguito per pervenire ad una data decisione. Ciò che è, appunto, possibile, nel caso di specie, leggendo le motivazioni della decisione di prime cure.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 141/TFN - SD del 5 Maggio 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza:  Deferimento n. 10360/467 pf 20 21 GC/LDF/ac del 29 marzo 2021 nei confronti del sig. E.F. e della società ASD Atletico Nervesa 2014 - Reg. Prot. 119/TFN-SD

Massima:Mesi 6 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (i tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività) e dall'art. 38 comma 1 delle NOIF (i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società ) ed in relazione a quanto previsto dall'art. 28 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico (per la conduzione tecnica di squadre di Calcio a Cinque di Serie A1 e A2 è necessario conseguire l’abilitazione ad allenatore di Calcio a Cinque di Primo Livello) e dall'art. 40 comma 5 del Regolamento del Settore Tecnico (ai Tecnici è altresì vietato di svolgere mansioni riservate, in base al presente regolamento, a Tecnici di categoria superiore…) per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico … di svolgere nella corrente stagione sportiva 2020/2021 l’attività di allenatore della prima squadra della società ASD Atletico Nervesa 2014 partecipante al campionato di serie A2 calcio a cinque, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società e privo della abilitazione di allenatore di calcio a cinque di primo livello, necessaria per detta conduzione. Ammenda di euro 1.500,00 alla società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 126/TFN - SD del 29 Marzo 2021  (motivazioni)  - www.figc.it

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 nei confronti della società SSDARL Axys Zola ora SSDARL Sasso Marconi Zola - Reg. Prot. 43ss19-20/TFN-SD

Massima: Revocato il patteggiamento ex art. 127 CGS per omesso pagamento la società è sanzionata con l’ammenda di € 1.000,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te ovvero la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. …., tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la Axys Zola SSD arl, di svolgere di fatto nella SS 2018/2019, più precisamente dal mese di agosto 2018 al mese di ottobre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società

 

Decisione C.F.A. – Sezione I: Decisione pubblicata sul CU n. 83/CFA del 08 Marzo  2021 (motivazioni)

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria,  pubblicata con il comunicato ufficiale n. 47 del 29/01/2021

Impugnazione – istanza:  Procura Federale/ASD Brugnato 1955-Sig. S.M.-ASD Valdivara 5 Terre

Massima: La Corte rigetta il reclamo della Procura Federale avverso la decisione del TFT che aveva prosciolto i deferiti dalla violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore-Tecnico e all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., per aver tesserato quale allenatore un soggetto che risultava rivestire la carica di Direttore sportivo di altra società e ciò sulla base di alcuni articoli di giornale e pagine facebook…Osserva il Collegio che, in via generale, le notizie giornalistiche non possono costituire prova dei fatti riportati, a meno che non sussistano elementi di riscontro di carattere oggettivo, quanto meno tali da far ritenere che l’articolo riporti una notizia veritiera. Oltretutto, nel caso in esame, di tratta di piccole testate giornalistiche di carattere locale e on line che possono non dare completo affidamento su un accurato controllo delle fonti….Si osserva, infine, che il Collegio non intende in tal modo discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto dall’ordinamento penale. Risulta, infatti, al contempo osservato che il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia del Coni, S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 Febbraio 2016 n. 6). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l’organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. (in tal senso CFA SSUU n. 95-2019/2020, ove si richiama l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza federale “secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 Gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012)”. Nel caso in esame, tuttavia, proprio alla luce dello standard probatorio indicato, non può ritenersi raggiunto un ragionevole convincimento in quanto, per le ragioni evidenziate, il deferimento è sorretto da meri elementi indiziari, non sufficienti a sostenere, con un sufficiente grado di probabilità, la colpevolezza dei deferiti.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 063 CFA del 5 Gennaio 2021

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 134 del 26.11.2020, comunicato in data 30.11.2020;

Impugnazione – istanza: Procura Federale/F.B.-M.M.-ASD Real San Basilio 1960

Massima: Riformata la decisione del TFT e per l’effetto inflitta l’inibizione di mesi per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico, a colui che ha svolto, pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, l’attività di allenatore della società Asd Alma Parioli. Il presidente della società è sanzionato sempre con mesi 3 di inibizione per aver acconsentito che questi , pur essendo tesserato quale dirigente accompagnatore e privo della necessaria abilitazione, svolgesse l’attività di allenatore della predetta società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 500,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV:  DECISIONE N. 060 CFA del 28 Dicembre  2020

Decisione Impugnata:  Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lazio pronunciata nella riunione del 15.10.2020, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 16.10.2020, motivazione non contestuale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 134 del 26.11.2020, con la quale sono stati prosciolti tutti i deferiti dalle infrazioni loro ascritte.

Impugnazione – istanza: Procura Federale/Sig. P.C. - Sig. A.A. - A.S.D. Nuova Pescia Romana 2004

Massima: Riformata la decisione del TFT che aveva prosciolto i deferiti e per l’effetto gli stessi vengono sanzionati per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. e agli artt. 37 e 39, lett. D) e Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito o, comunque, non impedito che la conduzione tecnica della squadra, venisse affidata a soggetto privo della necessaria abilitazione federale per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 72/TFN del 21.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 6083/642 pf 19-20 GC/LDF/ac del 18.11.2020 nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 - Reg. Prot. 62/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 126 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa è sanzionata con l’ammenda di €  660,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle NOIF, nonché in relazione all’art. 44, comma 1, del regolamento della LND, per avere consentito e comunque non impedito al sig. …., durante la stagione sportiva 2019/2020 e precisamente dal 27.10.2019 sino al 16.01.2020 – data di tesseramento del predetto con la ASD Nocerina 1910 –, di svolgere l’attività di allenatore in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 – partecipante campionato nazionale interregionale Serie “D” Girone “H”- benché lo stesso fosse privo di tesseramento, nonché per avere consentito e comunque non impedito al sig. Giovanni Cavallaro, soggetto non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica di svolgere le funzioni di allenatore – unitamente al sig. … - in favore della 1^ squadra della ASD Nocerina 1910 così come emerso nel corso delle indagini e da numerosi articoli di stampa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 55/TFN del 09.12.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 nei confronti della società Torino FC Spa - Reg. Prot. n. 17s.s.19-20/TFN-SD)

Massima: A seguito di revoca del patteggiamento ex art. 126 CGS per non aver la società dato luogo all’esecuzione della sanzione, la stessa con patteggiamento ex art. 127 CGS è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 per le violazioni ascritte al proprio legale rapp.te responsabile della violazione dell’allora vigente art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 38 comma 1 NOIF ed in riferimento all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, giusto C.U. n. 69 del 13.06.2018.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III : DECISIONE N. 0009/CFA del 15 Ottobre 2019

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio resa pubblica mediante comunicato ufficiale n. 63 del 13.9.2019

Impugnazione Istanza: (PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE / SIG. C.F.) n. 38/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima :Riformata la decisione di primo grado e per l’effetto sanzionato il presidente della società con mesi 3 di inibizione per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito anche Codice) in relazione all’art.29, comma 2 del regolamento del settore tecnico, nonché all’art.23 delle NOIF per aver consentito o comunque non impedito al sig. …., tesserato per la società Alatri Calcio in qualità di dirigente accompagnatore, di svolgere l’attività di preparatore atletico sebbene non abilitato…La res iudicanda sottoposta alla cognizione del Collegio verte, dunque, essenzialmente sulla quaestio iuris della compatibilità di tale condotta – e, per quanto qui di più diretto interesse, dell’atteggiamento permissivo serbato dall’organo di vertice della società al compimento della medesima – con la disciplina di settore. Nella suddetta prospettiva occorre, anzitutto, passare in rassegna le disposizioni del regolamento del settore tecnico che, all’articolo 16, espressamente annovera nella classificazione dei tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica anche i preparatori atletici (cfr. articolo 17 comma 1 lettera l), per i quali è, dunque, istituito un apposito albo (cfr. articolo 17 comma 1), al quale è possibile accedere solo a seguito del conseguimento dell’abilitazione (cfr. articolo 17 comma 2) alla preparazione fisico-atletica dei calciatori, fermo restando che il loro tesseramento da parte delle società resta possibile solo se in regola con le condizioni previste per l'inserimento nei Ruoli (art. 17 comma 6). Di poi l’articolo 29, espressamente riferito alla categoria dei preparatori atletici, al comma secondo, intesta al Settore Tecnico la qualificazione e l’inquadramento dei preparatori atletici abilitati alla preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria, abilitazione che si consegue a seguito della partecipazione con esito positivo ad apposito corso organizzato presso il Centro Tecnico di Coverciano. Coerentemente con l’assetto regolatorio compendiato nel menzionato regolamento l’articolo 23 delle NOIF espressamente statuisce che le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. Orbene appare di tutta evidenza, ad una piana lettura del reticolo di norme sopra richiamate in via di sintesi, come l’esercizio delle attività preparazione fisicoatletica dei calciatori di qualsiasi età delle società di calcio di ogni categoria risulti espressamente riservata, in ambito federale, a tecnici appositamente qualificati attraverso un mirato percorso formativo il cui positivo superamento è certificato dal rilascio di una specifica abilitazione, a sua volta presupposto per l’inquadramento nell’apposito ruolo e, dunque, del successivo tesseramento. Né è possibile ritenere, come sostenuto dal giudice di prime cure, che dalla cura di tali adempimenti il Sig. S. dovesse ritenersi dispensato siccome insegnante di Educazione Fisica, in possesso della laurea in Scienze Motorie. Ed, invero, il possesso del suddetto titolo di studio, lungi dal concretare una legittimazione equipollente, costituisce semmai un requisito di ammissione al corso formativo, che resta anche in siffatte evenienze indispensabile, come fatto palese dalla piena lettura del comma 4 dell’articolo 29 del regolamento del settore tecnico in commento. Tale regola patisce eccezione, limitatamente per l’abilitazione alla preparazione fisico-atletica dei giovani calciatori (salvo che per i giovani partecipanti al campionato Primavera), nel caso di soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso Master di specializzazione presso le Facoltà di Scienze Motorie convenzionate con il Settore Tecnico (articolo 29 comma 6), evenienza qui non in rilievo. Deve, pertanto, convenirsi, in via conclusiva, con le valutazioni svolte dall’organo requirente sull’illegittimità della condotta serbata dal sig. …, nella sua qualità (all’epoca dei fatti) di Presidente S.S.D. Alatri Calcio, per avere consentito e comunque non impedito al sig. … di porre in essere tale comportamento violativo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 11/TFN del 06.10.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 13859/650pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. C.S. e della società SSD Arzachena Academy - Reg. Prot. n. 186/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127, comma 1 CGS – FIGC il Presidente della società è sanzionato con l’ammenda di € 12.000,00 (commutazione di giorni 60 in € 300,00 al giorno), per la violazione degli artt. 4, comma 1, del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor …, allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/20, senza essere tesserato per nessuna di tali società. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 2.00,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 6/TFN del 15.09.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2325/744 pf 19-20/LDF/GC/am del 13.08.2020 nei confronti della sig.ra L.G. + altri - Reg. Prot. n. 213/TFN-SD)

Massima: I deferiti rispondono, per le rispettive posizioni di presidente, dirigente, calciatrice di aver consentito alla calciatrice nel mentre era tesserata per una società di svolgere di fatto il ruolo di allenatrice/preparatore motorio delle squadre piccoli amici 2009-2010-2011 per l’AC Coiano S. Lucia;  con ciò in violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente in relazione agli artt. 21, 22 e 23 delle NOIF.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 119 del 14 Agosto 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del CR Friuli Venezia Giulia del 2 Luglio 2020 - comunicata in data 2 Luglio 2020

Impugnazione Istanza: Procuratore Federale Interregionale-Sig. F.G.-ASD Comunale Fontanafredda

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato l’allenatore di base, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'articolo 4, comma l, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'articolo 37, comma l, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico, ed in riferimento all'articolo 28, commi l e 3, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per avere, nel corso dell'incontro … valevole per il campionato Esordienti, posto in essere condotte verbalmente e materialmente violente, nonché diseducative nei confronti dei propri calciatori minorenni apostrofandoli con espressioni quali "cazzo dai (...) coglione", e per essersi rivolto alla sua panchina, dopo un diverbio con l'arbitro, esclamando "l'è un teron", realizzando una chiara discriminazione territoriale; fatto aggravato dalla circostanza che tale comportamento è stato tenuto alla presenza di bambini di 1l anni, così venendo meno alla sua precipua funzione di educatore nei confronti di minori allo stesso affidati nel corso dello svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 175/TFN del 03.08.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 322/716 pf 19-20/LDF/GC/am del 07.07.2020 nei confronti dei sig.ri M. R., M.T. e della società ASD Francavilla Calcio 1927 - Reg. Prot. n. 194/TFN-SD)

Massima: Il Presidente è sanzionato con l’inibizione di mesi 6 la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle NOIF, il tutto per aver consentito che il sig. … svolgesse nel corso della stagione sportiva 2019/2020 l’attività di tecnico per la propria società pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione; Anche al segretario mesi 6 di inibizione  per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 4, comma 1, e 38 delle NOIF, e ciò sempre per aver consentito che il sig. … nel corso della stagione sportiva 2019/2020 lo coadiuvasse nella attività di tecnico per la propria società pur sprovvisto del necessario tesseramento e della necessaria abilitazione; Alla società € 3.000,00 di ammenda

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 161/TFN del 14.07.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento n.13859/650 pf19-20/GC/LDF/ac del 24.06.2020 nei confronti del sig. S. M. S.e della società ASD Polisportiva Civitas Tempio - Reg. Prot. n. 186/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS il presidente è sanzionato con giorni 80 di inibizione per la violazione degli artt. 4, comma 1 del vigente CGS e degli artt. 33, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del vigente Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno al dovere di osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere consentito o comunque per non essersi opposto a che il signor …., allenatore iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, svolgesse di fatto l’attività di Responsabile del Settore Giovanile della società SSD Arzachena Academy e contemporaneamente di allenatore della squadra Esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio, per la stagione sportiva 2019/2020, senza essere tesserato per nessuna di tali società. La società è sanzionata con € 334,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 081CFA del 30 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio, Com. Uff. n. 292/TFT, pubblicata in data 14.2.2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/G.D.S. – G.D.L. -A.S.D Real Sant'Andrea

Massima: Accolto il ricorso della procura federale nei confronti del dirigente accompagnatore e per l’effetto applicata la saznione della inibizione di mesi 3 per la violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS previgente, in relazione all’art. 23, comma 1, NOIF per aver svolto funzioni di allenatore nella stagione 2017-18 in favore della società predetta, sia durante gli allenamenti, che durante le gare ufficiali, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 058CFA del 4 Marzo 2020

Decisione Impugnata: decisione del Tribunale Federale Territoriale pubblicata sul C.U. n. 254 del 24 Gennaio  2020 e notificata in data 27 Gennaio  2020

Impugnazione Istanza: A.S.D. TRIGORIA - SIG. S. D. - SIG. D. D. P. - PROCURA FEDERALE

Massima: Confermata la decisione del TFT che ha sanzionato i deferiti per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS con riferimento all’art. 23 delle NOIF e all’art. 39 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, “per aver, nella stagione 2018/2019, consentito o comunque non impedito che il Sig. …, attraverso l’errata indicazione, nella pratica di tesseramento, del cognome … in luogo di … venisse tesserato, ancorché in pendenza di squalifica fino al 30 Giugno 2020, quale dirigente accompagnatore della A.S.D. Trigoria e che il predetto in assenza della prescritta abilitazione e  dell’iscrizioni ad albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico,  assumesse la conduzione tecnica, durante le gare di campionato della squadra della A.S.D. Trigoria partecipante al campionato di Seconda Categoria – Girone D, organizzato da C.R. Lazio” ma ridotte le  inibizioni a mesi 9   

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 84/TFN del 14.1.2020

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 7532/1355 pf 18-19 GC/GP/ma del 10.12.2019 a carico del sig. G.C. e della società ASD Calcio Pomigliano - Reg. Prot. 104/TFN-SD).

Massima:  L’amministratore è sanzionato con l’inibizione di giorni 15 per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in vigore fino al 16.06.2019, applicabile ratione temporis, ovvero dei doveri di lealtà, probità e correttezza, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 38, 1 comma, delle NOIF per avere consentito al Sig. …., all’epoca dei fatti allenatore di base iscritto all’albo del Settore Tecnico della FIGC, di svolgere, dal 27.03.2018, l’attività di allenatore in seconda della prima squadra della Società dallo stesso rappresentata pur privo di tesseramento per detta società. La società è sanzionata con l’ammenda di € 300,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE I : DECISIONE N. 0040/CFA del 27 Dicembre  2019

Impugnazione Istanza: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sicilia di cui al Comunicato ufficiale n. 133 TFT del 5 Novembre 2019

Decisione Impugnata: PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE/ASD PGS LUCE/I.D.

Massima: Mesi 1 di inibzione sia al presidente che al dirigente ed € 200,00 di ammenda alla società  per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del previgente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, N.O.I.F. e 44 del Regolamento L.N.D., per non aver attribuito la responsabilità tecnica della squadra ad un allenatore abilitato presso il Settore Tecnico durante due gare del Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2017-2018, utilizzando quale allenatore il Sig. …, tecnico non regolarmente tesserato..In particolare, l’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D. (rubricato “Obbligo di tesseramento”) pone a carico delle società che partecipano “al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Serie A e B del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque, ai Campionati di Eccellenza, di Promozione, di 1a e 2a categoria” l’obbligo di affidare la prima squadra “ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici”. L’art. 23, comma 1, NOIF, ribadisce che: “Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico”. A norma dell’art. 44, comma 3, del Regolamento L.N.D., nel caso di “inadempienza” all’obbligo suddetto, “la società verrà segnalata alla Procura Federale per il deferimento all’organo disciplinare competente per l’irrogazione di una delle sanzioni dall’art. 18, lett. a), b), c) e g), del Codice di Giustizia Sportiva” previgente. Inoltre, in materia di “tesseramento dei tecnici”, che qui interessa, l’art. 38, commi 1, 3 e 4, delle NOIF stabilisce che: “1. I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività. (…) 3. Il tesseramento ha validità per la sola stagione sportiva per cui è richiesto, o per una frazione di essa nel caso degli operatori sanitari ausiliari, indipendentemente dalla durata degli accordi contrattuali. 4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dalla FIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. (…)”. Infine, ai sensi dell’art. 61, comma 1, delle N.O.I.F. (rubricato “Adempimenti preliminari alla  gara”),  “prima  dell’inizio  della  gara  il  dirigente  accompagnatore  ufficiale  deve presentare all’arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l’ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano  e  del  Vice  Capitano,  individuati  tra  i  calciatori  titolari,  del  dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato”. A norma dell’art. 1-bis, comma 1, del CGS previgente le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti “all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In caso di violazione di tali obblighi, “si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1” (così art. 1-bis, comma 6, del CGS previgente). Alla luce del quadro normativo di riferimento, quindi, l’assolvimento dell’obbligo di tesseramento del tecnico di cui la società intende avvalersi in sede di gara costituisce, anche nel caso di campionati regionali di seconda categoria, una condizione che deve realizzarsi preliminarmente alla disputa della gara stessa, della cui carenza rispondono, innanzitutto, la società e i relativi rappresentanti legali. La rilevanza della violazione dell’obbligo suddetto è peraltro confermata, anche con riguardo alle sanzioni astrattamente irrogabili, dal nuovo codice di giustizia sportiva, che, all’art. 4, pone a carico degli stessi soggetti (società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale) il medesimo obbligo di “osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”, prevedendo, in caso di violazione, “le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)”. Ossia le stesse sanzioni previste dagli artt. 18 e 19 del codice di giustizia sportiva previgente…Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di tesseramento gravante sulla società ai sensi dell’art. 44 del Regolamento L.N.D., infatti, non possono ritenersi sufficienti né la mera “richiesta di emissione tessera” né il pagamento della quota annuale di iscrizione al settore tecnico, giacché tali elementi, anche considerati congiuntamente, non danno alcuna certezza in ordine alla positiva conclusione dell’iter previsto per la verifica della sussistenza di tutte le condizioni necessarie per l’iscrizione richiesta. Dal tesseramento del tecnico “per la società per la quale” intende “prestare la propria attività” derivano invero effetti rilevanti per l’ordinamento sportivo: da un lato, esso instaura un rapporto di esclusiva fra la società e il tecnico medesimo, con validità temporale limitata alla sola stagione sportiva per cui è richiesto, precludendo quindi che, per la stessa stagione, il tecnico possa “tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società”. Dall’altro, consente di verificare che la società abbia affidato il ruolo di tecnico della propria squadra ad un soggetto che sia abilitato per la specifica categoria del campionato di riferimento e che risulti in regola con tutti gli adempimenti amministrativi. Pertanto, il tesseramento del tecnico in favore di una determinata società non consegue in via automatica al mero invio della “richiesta di emissione tessera”, con conseguente onere delle parti interessate di assicurarsi del perfezionamento del relativo procedimento prima dell’inizio della stagione sportiva ovvero, in ogni caso, prima della disputa della gara in cui il tecnico verrà in concreto indicato dalla società fra i soggetti abilitati ad accedere al campo di gioco. Diversamente opinando, risulterebbe frustrata la ratio del tesseramento sotto entrambi i profili sopra richiamati.

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONI UNITE: DECISIONE N.  0030/CFA del 12 Dicembre  2019

Decisione Impugnata: Decisione Tribunale Nazionale federale - Sezione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 35/TFN-SD del 25 Ottobre 2019

Impugnazione Istanza: (RIMINI FOOTBALL CLUB SRL/SIG. G.G./PROCURA FEDERALE) n. 58/2019 – 2020 Registro Reclami

Massima: Confermata l’ammenda di € 100,00 alla società e l’inibzione di mesi 3 al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del previgente CGS – FIGC, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) e in relazione all’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse … e ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi), per aver consentito e, comunque, non impedito al tecnico … ancorché tesserato quale calciatore per la società Fiorita 1967 partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), di svolgere attività (referente tecnico) non meglio specificata e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società Rimini Football Club Srl partecipante al campionato serie C girone B, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società; - la società ASD Rimini Football Club Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del previgente CGS, ora trasfuso nell’art. 6, comma 1, del vigente CGS. In relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al Presidente.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 72/TFN del 9.12.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 5484/118 pf19-20 GP/ac del 30.10.19 a carico dei sig.ri C.A., P.M. e delle società SSDARL Jolly Montemurlo e SSDSRL US Città Di Pontedera CF - Reg. Prot. 91/TFN-SD)

Massima:  L’Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDARL Jolly Montemurlo nella stagione sportiva 2018/2019 è sanzionato con l’inibizione di mesi  4 per la violazione “per la violazione dell’artt.1 bis, comma 1, del previgente CGS (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF (secondo il quale i tecnici non possono svolgere alcuna attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva) per aver consentito e comunque non impedito al tecnico ….. di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l’attività di allenatore delle squadre minori della società SSDARL Jolly Montemurlo presso la quale era tesserata e l’attività di calciatore della società SSDSRL US Città di Pontedera CF partecipante al campionato serie C nazionale dipartimento calcio femminile presso la quale era tesserata”; La società è sanzionata con l’ammenda di € 600,00 L’Amministratore Unico e legale rappresentante della società SSDSRL US Città di Pontedera CF nella stagione sportiva 2018/2019 è sanzionato con l’inibizione di mesi  6 per la violazione “per la violazione dell’artt.1 bis, comma 1, del previgente CGS (ora trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. FIGC n. 139/A del 17 giugno 2019) (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF (secondo il quale i tecnici non possono svolgere alcuna attività per più di una società nel corso della stessa stagione sportiva) per aver consentito e comunque non impedito al tecnico … di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l’attività di allenatore delle squadre minori della società SSDARL Jolly Montemurlo presso la quale era tesserata e l’attività di calciatore della società SSDSRL US Città di Pontedera CF partecipante al campionato serie C nazionale dipartimento calcio femminile presso la quale era tesserata”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.200,00

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. N. 031/CFA DEL 25 Novembre 2019 C.U. 073CFA con riferimento al COM UFF 073/CFA del 06.02.2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 200 del 14.12.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. L.A. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., 61,  COMMI  1  E  5,  39,  43,  COMMI  1  E  6,  45  DELLE  NOIF,  SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE FEDERALE NOTA N. 3456/1270 PFI 17/18 MS/VDB DEL 10.10.2018

Massima: Ridotta l’inibzione  a mesi 2 al tecnico per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, C.G.S., 61, commi 1 e 5, 39, 43, commi 1 e 6, 45 delle NOIF, per il fatto che erano stati impiegati dalla AS Mirafin - per la quale all’epoca il L…stesso svolgeva la funzione di tecnico AdB - negli anni 2017 e 2018 in gare di Campionato Esordienti a 5 alcuni calciatori non regolarmente tesserati….Distinta questione è quella della effettiva conoscenza da parte dell’incolpato circa la regolarità della posizione dei calciatori iscritti nell’atto, per la quale manca analoga certezza, considerata la funzione del …di tecnico AdB alla quale era in grado altamente probabile estranea la funzione attinente alle pratiche del tesseramento, e quindi è possibile ritenere la sua responsabilità per i fatti addebitati nella misura di un comportamento negligente a fronte dell’assolvimento di una incombenza, quella inerente all’essere in concreto unico firmatario del documento, che in principio esulava dalla funzione che gli era propria, con conseguente riduzione della sanzione.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: DECISIONE N. 39 - TFN del 31.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 3945/1338 pf18-19 GP/GM/sds del 01.10.19 a carico del sig. G.G. e della società ASD Rimini Football Club Srl)

Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del previgente CGS – FIGC, ora trasfuso nell’art. 4, comma 1 del vigente CGS (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l'attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) ed in relazione all’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i Tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse… e ai Tecnici è vietato di prestare la loro opera, sia pure temporanea ed occasionale, a favore di società per le quali non hanno titolo a tesserarsi), per aver consentito e, comunque, non impedito al tecnico …, ancorché tesserato quale calciatore per la società Fiorita 1967 partecipante al campionato Sammarinese II ed appartenente alla federazione Sammarinese Giuoco Calcio (FSGC), di svolgere attività (referente tecnico) non meglio specificata e/o comunque attività di carattere tecnico sia per le squadre giovanili che per la prima squadra della società Rimini Football Club Srl partecipante al campionato serie C girone B, senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico Figc per la stessa società. Ammenda di € 100,00 alla società…Nel merito, le dichiarazioni degli odierni deferiti e di altri tesserati della ASD Rimini Football Club Srl, rese in sede di audizione innanzi la Procura Federale, confortano il deferimento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 21/TFN del 9.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento n. 2795/984 pf18-19 GP/ac del 5.9.2019 a carico del sig. M.M., del sig. P.L., della società SS Casalecchio 1921 e della società Axys Zola SSD arl - Reg. Prot. 43/TFN-SD)

Massima: Con il patteggiamento ex art. 127 CGS: Mesi 3 di inibizione al Presidente per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. …, tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la Axys Zola SSD arl, di svolgere di fatto nella SS 2018/2019, più precisamente dal mese di Agosto 2018 al mese di Ottobre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società. Ammenda di € 660,00 alla società che ha patteggiato. Mesi 4 di inibizione al Presidente, che non ha patteggiato, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti ora trasfuso nell’art. nell’art. 2, comma 1 ed art. 4, comma 1, del vigente CGS per aver consentito al sig. ….., tecnico abilitato ma privo di regolare tesseramento per la società SS Casalecchio 1921, di svolgere di fatto, nella SS 2018/2019 più precisamente dal mese di Novembre al mese di Dicembre 2018, attività tecnica di allenatore e/o collaboratore tecnico per la propria società. Ammenda di € 600,00 alla società che non ha patteggiamento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 13/TFN del 4.10.2019

Impugnazione - Istanza: Deferimento del Procuratore Federale n. 865/770 pf18-19 GP/ac del 17.7.2019 a carico di Torino FC Spa più altri - Reg. Prot. 17/TFN-SD)

Massima: Mesi 1 di inibizione al Presidente della Scuola Calcio CBS ASD, per la  violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , vigente al momento dei fatti , in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento articolo 33 , comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, per avere permesso e consentito al …, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della società, seppur in assenza di alcun tesseramento con la stessa e nella evidente consapevolezza che lo stesso fosse già formalmente tesserato per la consorella Torino FC Spa; Mesi 1 di inibizione al Presidente della USD Airaschese, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , vigente al momento dei fatti , in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF ed in riferimento articolo 33 , comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, per avere permesso e consentito al Sig. …, tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica a favore della società, seppur in assenza di alcun tesseramento con la stessa e nella evidente consapevolezza che lo stesso fosse già tesserato per la consorella Torino FC Spa. Ammenda di € 100,00 a ciascuna società

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 12/FTN del 26 Luglio 2019 con riferimento al C.U. n. 9/FTN del 18 Luglio 2019 (dispositivo)

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE   FEDERALE   A   CARICO   DI:   G.A. (Amministratore unico e legale rappresentante della società Vis Pesaro Dal 1898 Srl) - (nota n. 00227/731 pf18-19 GP/jg del 4.7.2019).

Massima: L’amministratore è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione del previgente art. 1 bis comma 1 CGS - FIGC in relazione all’art. 38 comma 4 Regolamento Settore Tecnico, per aver consentito - si legge nel provvedimento - e comunque non impedito al tecnico …. di svolgere nel corso delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 l’attività di allenatore e/o comunque di espletare mansioni all’interno della Società ASD Carissimi 2016, mentre lo stesso svolgeva l’attività di allenatore delle squadre minori della Società Vis Pesaro Dal 1898 Srl, presso la quale egli era regolarmente tesserato.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 70/FTN del 24 Giugno 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.D. (all’epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Oristano CF), F.L. (all’epoca dei fatti presidente della società ASD Atletico Oristano CF), D.A.(all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF),M.E. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), M.C., (all’epoca  dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF), M.M. (all’epoca dei fatti calciatrice tesserata per la società ASD Atletico Oristano CF) e la società ASD ATLETICO ORISTANO CF - (nota n. 11513/315 pf18-19 GP/AS/ac del 15.4.2019)

Massima: Il dirigente della società ASD Atletico Oristano CF, risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Dipartimento Calcio Femminile della FIGC – LND per la stagione sportiva 2017/18, pag. 13, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto l’attività di allenatore della squadra della società ASD Atletico Oristano CF, militante nel Campionato Nazionale Femminile di Serie B, in occasione delle gare Atletico Oristano – Inter Milano del 10.12.2017, Atletico Oristano – Orobica Bergamo del 23.12.2017 e Atletico Oristano – Fiammamonza 1970 del 14.1.2018, nel corso delle quali ha rivestito il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale, nonché in occasione delle gare Calcio Padova – Atletico Oristano del 7.1.2018, Atletico Oristano – Caprera Calcio del 21.1.2018, Atletico Oristano – Sassari Torres del 3.2.2018, Riozzese – Atletico Oristano dell’11.2.2018, Real Meda – Atletico Oristano del 18.3.2018, Atletico Oristano – Marcon  del 25.3.2018, Inter Milano – Atletico Oristano del 15.4.2018 e Atletico Oristano – Azalee dell’11.3.2018, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società ASD Atletico Oristano CF né come allenatore, né come operatore sanitario. Unitamente allo stesso anche i legali rapp.ti delle società sono responsabili

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE IV : DECISIONE N. 72CFA del 17 Giugno 2020

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Territoriale del Lazio n. 291/TFT del 14 Febbraio  2020

Impugnazione Istanza: Procura Federale Interregionale/Sig. M.I.- Sig. S.P.-ASD Castenuovo di Farfa 1974

Massima: Su ricorso della procura federale, annullata la decisione di proscioglimento e per l’effetto sanzionati i deferiti per la violazione dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 23 delle N.O.I.F. e agli articoli 37 e 39 lettera EA) del Regolamento del settore tecnico ovvero per l’avvenuto affidamento della conduzione tecnica della squadra ad un soggetto non abilitato

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III: DECISIONE N. 117/CFA DEL  14/06/2019 MOTIVI CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 101/CFA DEL 10 MAGGIO 2019

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 114 del 18.4.2019

Impugnazione Istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD MASSA VESUVIO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA ALLA SIG. B.A. ALL’EPOCA  DEI  FATTI PRESIDENTE DELLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  PER  VIOLAZIONE  DELL’ART.  1  BIS,  COMMA  1  C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 4 NOIF E 40, COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO; AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 8495/229 PFI 18-19 MS/AS/AC DEL 12.2.2019

Massima: Annullate le sanzioni inflitte per insussistenza delle violazioni ascritte….Infatti, la decisione del giudice di primo grado appare contraddittoria. Da un lato è detto espressamente in motivazione che “non si evince dagli atti di indagine della Procura” che il Sig. …, tesserato con altra Società, si sarebbe occupato stabilmente della preparazione atletica e della cura dell'aspetto tattico della ASD Massa Vesuvio, quale allenatore della stessa. In secondo luogo, nella stessa motivazione si precisa che “non appare accertata la presenza dello stesso .. sugli spalti del terreno di gioco durante la gara” in quanto tale circostanza risulta “contraddetta dalle documentazioni che ne attesterebbe la presenza in altra città”. Nel merito, la decisione di primo grado ha completamente stravolto le dichiarazioni rese dal calciatore Sig. … il  quale, essendo il giocatore più esperto della squadra, svolgeva la duplice funzione di allenatore-giocatore. Invece, la decisione di primo grado da tale circostanza ha desunto che il calciatore … fosse semplicemente un allenatore di fatto ignorando che nelle indicazioni in distinta, predisposta per le gare ufficiali, figurava il solo Presidente quale soggetto legittimato a sedere in panchina. La distinta è la prova più eloquente che il Sig. … non era l’allenatore della squadra, altrimenti avrebbe dovuto necessariamente essere indicato come tale in distinta. Alla luce di quanto sopra, manca qualsiasi prova che il Sig. … abbia svolto la funzione di allenatore della ASD Massa Vesuvio, anzi le risultanze probatorie dimostrano esattamente il contrario. Pertanto, la decisione di primo grado deve essere completamente riformata prosciogliendo da ogni addebito i soggetti deferiti nei confronti dei quali le sanzioni inflitte dal giudice di primo grado devono essere  annullate. 

 

DECISIONE C.F.A. – SEZIONE III:  DECISIONE N. 110/CFA DEL 12/06/2019 con riferimento al C.U. N. 056/CFA – del 30 Novembre 2018

Decisione Impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 17 del 18.10.2018

Impugnazione Istanza: RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI C.A., S.U., P.A. E DELLE SOCIETÀ POL. MALASPINA, ASD ALGHERO, USD CASTELSARDO  SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  12209/513  PFI  17-18/MS/CS/GB  DEL

22.5.2018

Massima: Accolto il ricorso della procura federale e per l’effetto inflitta la sanzione dell’ammenda di € 200,00 alla società e dell’inibizione per mesi 1 all’allenatore per aver svolto la stessa attività e/o quella di preparatore atletico per due società…. nell’irrogare le relative sanzioni la Corte ritiene dover accogliere solo in parte le richiesta della Procura Federale in considerazione della circostanza che la vietata attività è stata prestata dall’…in tempi limitatissimi, in una delle fattispecie soltanto per un allenamento, sicchè appare conforme a principi di giustizia sostanziale ridurre la misura delle richieste sanzioni come in dispositivo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 65/FTN del 16 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.N. (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società Siracusa Calcio Srl), SOCIETÀ SIRACUSA CALCIO SRL - (nota n. 10102/293 pf18-19 GP/AS/ac del 18.3.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 CGS, per aver consentito al Sig. …, persona non abilitata e priva della qualifica richiesta, a svolgere l’attività di allenatore della prima squadra. La società è sanzionata con l’ammenda di € 2.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 61/FTN del 07 maggio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.L. (all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della società Spezia Calcio Srl), SOCIETÀ SPEZIA CALCIO SRL - (nota n. 7625/134 pf18-19 GP/AS/ac del 28.1.2019).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 20 di inibizione e l’ammenda di € 20.000,00 per la violazione  dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto di cui agli articoli 38, 6 comma, delle NOIF e 39 Punto 1, lettera Fa) del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. …. di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato “Primavera” dello Spezia Calcio Srl, consentendo e autorizzando l’esercizio di tale attività al signor …, seppur iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, ma sprovvisto della necessaria qualifica per la categoria di appartenenza della squadra e, quindi, in assenza del titolo abilitativo richiesto, il tutto per eludere la normativa di riferimento. La società che ha patteggiato con l’ammenda di € 6.000,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 50/FTN del 6 Marzo 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società ASD AV Ercolanese 1924 oggi ASD US Savoia 1908), SOCIETÀ ASD US SAVOIA 1908 (nella quale si è fusa la ASD AV Ercolanese 1924) - (nota n. 3371/1306 pf17-18 GC/GP/ma dell’8.10.2018).

Massima: Il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 3 di inibizione per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 1bis, comma 1, del CGS in relazione: agli artt. 4, comma 4, e 12, comma 3, stesso codice, nonché all’art. 62 delle NOIF per aver omesso di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento agli episodi accaduti nel corso della gara AV Ercolanese 1924 – Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Nazionale Juniores ss 2017/2018….all’art. 38 delle NOIF (il tesseramento dei tecnici) per aver consentito l’utilizzo quale tecnico del Sig. G. E. nel corso della gara AV Ercolanese 1924 - Gelbison Vallo DL del 24.02.2018 - Campionato Juniores Nazionale ss 2017/2018, privo di tesseramento con la Società da lui stesso presieduta. La società che ha patteggiato è sanzionata con la penalizzazione di punti 1 in classifica, da scontarsi nel Campionato Nazionale Juniores 2018-19, oltre all’ammenda di € 1.334,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 46/FTN del 21 Febbraio 2019

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.G. (all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Roianese), SOCIETÀ US TRIESTINA CALCIO 1918 SRL E ASD ROIANESE - (nota n. 5419/58 pf18-19 MS/AS/ac del 3.12.2018).

Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente della società ASD Roianese per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF, all’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (oggi trasfuso nell’art. 33 del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 Giugno 2018) per aver consentito al sig. ….. di svolgere le funzioni di responsabile della conduzione tecnica della prima squadra pur non avendone titolo in quanto non regolarmente tesserato; 2) – la società US Triestina Calcio 1918 Srl, per la violazione dell’art. 4, comma 2, del CGS quale responsabilità oggettiva per la condotta tenuta dal tecnico sig. …… che ha svolto per la stessa l’attività di allenatore e comunque nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata. Alla società US Triestina Calcio 1918 Srl, ammenda di € 150,00, -      alla società ASD Roianese, ammenda di € 600,00

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione pubblicata sul C.U. n. 39/FTN del 17 Dicembre 2018

Impugnazione - Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.N.A. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Cassino Calcio 1924), SOCIETÀ ASD CASSINO CALCIO 1924 - (nota n. 4132/1257 pf18-19 GP/AS/ac del 29.10.2018).

Massima: Con il patteggiamento il legale rapp.te della società è sanzionato con mesi 4 di inibizione per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF e agli artt. 34 del Regolamento del Settore Tecnico (vigente all’epoca dei fatti e oggi trasfuso nell’art. 33 del predetto Regolamento, come da CU FIGC n. 69 del 13 Giugno 2018) in relazione al Comunicato Ufficiale n. 2 del 14 luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2017/2018, di fatto affidato e, comunque, per non avere impedito che venisse di fatto affidato, in assenza di tesseramento, l’incarico per la conduzione tecnica della squadra Categoria Esordienti della ASD Cassino Calcio 1924 al sig. …. La società che ha patteggiato è sanzionata con l’ammenda di € 400,00

Decisione C.F.A.: Comunicato Ufficiale n. 048/CFA del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 13/TFN del 27.9.2017

Impugnazione - istanza: RICORSO DELLA SOCIETA’ VENEZIA FC SRL SSP AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTA AL SIG. T.J., ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 1 C.G.S.; AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2, IN RELAZIONE ALL’ART. 1 BIS, COMM1 1 E 5 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 12241/510 PF GP/MB/GB DEL 5.5.2017

Massima: Dal disposto dell’art. 36 del Regolamento del Settore Tecnico Figc deriva che il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall’Albo. Ne consegue dunque che il – omissis -, svolgendo in via continuativa sin dalla stagione 2015/2016 il ruolo di responsabile del settore giovanile del Venezia FC ed in possesso di patentino di direttore sportivo, non può essere definito come soggetto non autorizzato all’espletamento dell’attività collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 09/TFN-SD del 01 Agosto 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MADRID SANCHEZ DAVID (all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della Società ASD Prato Calcio a 5) - (nota n. 13829/754 pf 16-17 GP/AA/mg del 14.6.2017).

Massima: A seguito di deferimento il dirigente accompagnatore è sanzionato con l’inibizione di mesi 3 per la violazione di cui agli articoli l’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento al Comunicato n°. 84 LND 16-17 pubblicato il 12/08/2016 ed in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF, per avere, seppur tesserato dalla ASD Prato Calcio a Cinque quale dirigente accompagnatore a far data dal 01/10/2016, svolto, nel corso della stagione sportiva 2016/17, attività tecnica a favore della Società ASD Prato Calcio a Cinque, partecipante al campionato Nazionale di Serie A2.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.027/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.V. (allenatore di base), M.F.S. (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO - (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016).

Massima: L’allenatore di base risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il deferito, al termine dell’incontro, valevole per il campionato nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Gir. “C”, tenuto un comportamento antisportivo, non consono al proprio ruolo professionale e di educatore e, comunque, contrario ad ogni principio disciplinare, nei confronti della calciatrice della squadra da lui allenata, in quanto partecipava ad una futile discussione con la stessa.

Massima: La calciatrice risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, presentato all’autorità giudiziaria ordinaria atto di querela a carico dell’allenatore o, senza l’autorizzazione Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.026/TFN del 27 Ottobre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (259) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.V. (allenatore di base), M.F.S. (calciatrice tesserata per la Stag. Sport. 2015/2016 per la Società ASD Rionero), Società ASD RIONERO - (nota n. 13200/626 pf15-16/SS/us del 17.05.2016).

Massima: L’allenatore di base risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere il deferito, al termine dell’incontro, valevole per il campionato nazionale di Serie A Calcio a 5 femminile, Gir. “C”, tenuto un comportamento antisportivo, non consono al proprio ruolo professionale e di educatore e, comunque, contrario ad ogni principio disciplinare, nei confronti della calciatrice della squadra da lui allenata, , in quanto partecipava ad una futile discussione con la stessa

Massima: La calciatrice risponde della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, per aver eluso il cd “vincolo di giustizia sportiva”, presentato all’autorità giudiziaria ordinaria atto di querela a carico dell’allenatore o, senza l’autorizzazione Federale.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.012/TFN del 14 Settembre 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.G. (non iscritto ad alcun albo o nei ruoli del Settore Tecnico), F.P. (Presidente e legale rappresentante della Società ASD arl Città di Giulianova 1924), Società ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924) - (nota n. 15280/825 pf15-16 SS/us del 22.6.2016).

Massima: Risponde della violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all’art. 40 lettera C Regolamento Settore Tecnico colui che ha svolto l’attività di allenatore della prima squadra partecipante al Campionato Nazionale Serie D non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico.

 

Decisione C.F.A.: Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 19 Febbraio 016 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 03 Agosto 2016 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 38 del 23.12.2015

Impugnazione – istanza: 3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DI: - SIG. B.B., PRESIDENTE PRO TEMPORE C.S. TREVIGLIESE ASD; - SOCIETÀ C.S. TREVIGLIESE ASD, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 4331/1081pf14-15/SS/fda del 4.11.2015

Massima: La Corte rigetta il deferimento del Procuratore e conferma la decisione del TFN che ha prosciolto i deferiti in quanto il ricorso in oggetto attiene alla posizione del Presidente della Società che si rivela esente da responsabilità essendo la normativa in materia (art. 34 comma 1 del regolamento del settore tecnico e 38 comma 1 delle NOIF) relativa agli adempimenti dovuti per i tecnici in materia di tesseramento

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.010/TFN del 02 Agosto 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (269) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: S.S. (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), D.B. (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la Società US Città di Palermo Spa), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa - (nota n. 14551/670 pf15-16 SP/gb del 9.6.2016).

Massima: A seguito di patteggiamento il calciatore è sanzionato con euro 7.000,00 di ammenda per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, per aver proferito all’indirizzo dell’allora proprio tecnico, parole denigratorie e comunque offensive, (quali, fra le altre, “Tu sei una brutta testa di c..”. “Sei una persona di m.”. “Non mi faccio prendere per il c…. da te perché ho 36 anni”) allo stesso rivolte il sabato mattina prima dell'allenamento in vista della gara (valevole per il campionato di serie A). Il tecnico che non ha patteggiato è sanzionato con l’ammenda di euro 3.000,00 per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS, anche con riferimento all’art. 19, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento del settore tecnico, e con l’art. 18 dell’accordo collettivo, per non avere lo stesso,  compiutamente preparato la gara (valevole per il campionato di serie A,) avuto particolare riguardo all'approccio tecnico-tattico alla gara nella giornata della domenica, sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della stessa, avendo svariati tesserati della Società riferito di una vera e propria assenza da parte del tecnico sia nella fase del riscaldamento che durante lo svolgimento della partita, avendo pertanto il medesimo tecnico omesso del tutto, anche durante l’intervallo, di impartire istruzioni alla squadra. La società risponde oggettivamente per tali violazioni.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.092/TFN del 30 Giugno 2016 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:  (238) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.S.(Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FC5 Corigliano Futsal), Società ASD FC5 CORIGLIANO Futsal - (nota n. 12481/639 pf15-16 SS/us del 6.5.2016).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva), in relazione all’art. 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una Società neppure con mansioni diverse…) e all’art. 38 comma 4 della NOIF (secondo il quale nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici…non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una Società) per aver consentito al tecnico, regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2014/2015 per altra Società di svolgere attività tecnica per la propria società.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.032/TFN del 03 Novembre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi) - (nota n. 1485/813 pf14-15 SS/fda del 5.8.2015).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione di cui all’art. 1bis comma 1 del CGS con riferimento all’art. 36, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver tesserato, nella stagione sportiva 2013/2014, quale Direttore Generale e Cassiere, l’allenatore senza che costui avesse presentato domanda di sospensione volontaria all’albo.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.025/TFN del 14 Ottobre 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (16) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.F. (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società SSD arl Calcio Città di Brindisi), Società SSD ARL CALCIO CITTÀ DI BRINDISI e ASD FRANCAVILLA CALCIO ora fusa con FLY TEAM BRINDISI) - (nota n. 1485/813 pf14- 15 SS/fda del 5.8.2015).

Massima: La società è sanzionata per la violazione dell’art. 1bis, comma 1 CGS in relazione agli artt. 36 comma 1-3, 38 comma 1-4 NOIF e agli artt. 36, comma 1-3, 38 comma 1 e 41 comma 1 Regolamento Settore Tecnico per aver tesserato e fatto svolgere l’attività di allenatore per la squadra partecipante al Campionato di Eccellenza, pur essendo il soggetto contestualmente tesserato quale DG e cassiere di altra società, senza peraltro richiedere la sospensione all’albo dei tecnici.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 02 Luglio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: F.C. (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 - (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).

Massima: L’allenatore, su deferimento della procura federale è sanzionato con giorni 30 di squalifica per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto il predetto nel corso di un time out della gara, valevole come finale di Coppa Italia Nazionale Serie A, rivolto ai propri calciatori aveva pronunciato espressioni definite denigratorie della manifestazione sportiva con allusioni offensive della onorabilità delle istituzioni federali organizzatrici o della direzione arbitrale, il cui audio veniva ascoltato dai telespettatori dell’emittente che trasmetteva la gara.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 5607/416 pf14-15 SS/fda del 3.2.2015).

Massima: La società a titolo di responsabilità oggettiva risponde ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato, nei confronti del quale si è proceduto con autonomo atto di deferimento dinanzi la competente Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.054/TFN del 05 Maggio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (101) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società LAZIO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 5607/416 pf14-15 SS/fda del 3.2.2015).

Massima: La società a titolo di responsabilità oggettiva risponde ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al proprio tecnico tesserato, nei confronti del quale si è proceduto con autonomo atto di deferimento dinanzi la competente Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 02 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (60) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: O.O. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 3969/1003 pf13-14 SS/fda del 2.12.2014).

Massima: Integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS con riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D. con Com. Uff. n. 1 per la S.S. 2012/2013 del 1/7/2012, l’aver pattuito in qualità di rappresentante della Società, con il tecnico per la conduzione tecnica della Prima Squadra per la Stagione sportiva 2012/2013, un accordo economico pari ad € 13.000,00, superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative vigenti al momento della stipula.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.029/TFN del 02 Febbraio 2015 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (55) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: M.P. (Presidente della Società ASD SS Rende), Società ASD SS RENDE - (nota n. 3753/1181 pf13-14 SS/fda del 27.11.2014).

Massima: Integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto  previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, l’avere consentito ad un soggetto, lo svolgimento dell’attività di allenatore della prima squadra, in assenza di tesseramento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.C. (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività di interesse della Società SEF Torres 1903 Srl), M.O.(all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 SRL (nota n. 552/879 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 30 del Regolamento Settore Tecnico FIGC per la indebita presenza, in seno allo staff tecnico della Società di soggetto, privo di idonea e specifica abilitazione, che avrebbe ciononostante operato in qualità di preparatore atletico della prima squadra

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.015/TFN del 20 Ottobre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (345) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.T. (Presidente della Società Paganese Calcio 1926 Srl), Società PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 6453/436 pf13-14 SS/mg dell’8.5.2014).

Massima: Il legale rapp.te risponde della violazione ex art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’art. 38, comma 1, NOIF, per aver affidato dopo l’esonero dell’allenatore della prima squadra, la conduzione tecnica sia all’allenatore in possesso della necessaria abilitazione tecnica richiesta in relazione alla categoria di appartenenza della Società sportiva, e sia ad altro soggetto che avrebbe diretto gli allenamenti della prima squadra, non soltanto privo di qualsivoglia vincolo di tesseramento con la Società, ma anche in pendenza di squalifica per illecito sportivo.

 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 18 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (357) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.P., S.D.B., G.B., D.P.(Presidenti p.t. della Società ASD Isernia Football Club Srl), Società  ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB Srl - (nota n. 7038/624 pf13-14 SS/mg del 27.5.2014).

Massima: Integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1,  comma 1 del CGS, in riferimento agli artt. 36 e 38, delle NOIF e in relazione a quanto  previsto dagli artt. 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico, l’avere consentito ad un soggetto, lo svolgimento dell’attività di allenatore della prima squadra, in assenza di tesseramento.

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Comunicato Ufficiale n.003/TFN del 18 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (440) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: A.D. (Presidente della Società ASD Arona Calcio), M.A.E. (Presidente della Società ACD Vergiatese), Società ASD ARONA CALCIO e ACD  VERGIATESE) - (nota n. 7753/793 pf13-14 SS/mg del 25.6.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF l’avere consentito, o comunque non impedito, ad un soggetto, Tecnico abilitato, di svolgere attività tecnica non in costanza di tesseramento con la stessa Società. Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF l’avere consentito ad un soggetto, di svolgere attività tecnica a favore della società, seppur lo stesso avesse già svolto, per la medesima stagione sportiva, attività equipollente per la consorella

 

Decisione T.F.N.: Comunicato Ufficiale n.001/TFN del 11 Settembre 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (393) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: G.E. (Presidente della Società ASD Pro Calcio), F.D.L. (Presidente della Società Pol. Maccarese Giada Srl), Società ASD PRO CALCIO e POL. MACCARESE GIADA Srl - (nota n. 7568/792pf13-14/SS/mg del 18.6.2014).

Massima: Integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in  relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento del  Settore Tecnico, l’aver consentito ad un soggetto lo svolgimento dell’attività di Responsabile Tecnico  Istruttori, in assenza di tesseramento, presentandolo in tale veste alla stampa. Integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del  CGS, in relazione agli artt. 36 e 38, delle NOIF nonché agli artt. 34 e 38 del Regolamento  del Settore Tecnico, l’aver consentito, ad un soggetto di svolgere attività di allenatore della prima squadra in assenza di tesseramento, inserendolo in tale veste nelle distinte di gara.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 003 del 31 Luglio 2014 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CDT c/o C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – CU n. 137 del 6.6.2014 - (nota n. 4002/1272013/2014 GR/mg del 3.2.2014

Impugnazione Istanza: (385) – RICORSO IN APPELLO DEL SIG. R.M. (Dirigente della Società ASD Pro Gorizia) AVVERSO LA PROPRIA INIBIZIONE PER MESI 3.

Massima: La CDN conferma la decisione della CDT che ha sanzionato il dirigente con l’inibizione di mesi 3 per aver provveduto ad utilizzare le prestazioni tecniche di due allenatori di base in occasione di gare dei campionati rispettivamente Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali malgrado non fosse stato perfezionato il loro vincolo di tesseramento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.70/CDN del 16 Aprile 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (169) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: P.A.(Presidente della Società SSD Fortis Trani Srl), M.A. (Presidente della Società ASD Imperia – s.s. 2012-13), Società SSD FORTIS TRANI  Srl e ASD IMPERIA (nota n. 3690/606 pf12-13 SS/mg del 10.1.2014).

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS in riferimento a quanto previsto dall’art. 38 comma 1, delle NOIF l’aver consentito al Tecnico abilitato di  svolgere la propria attività a favore della società non in costanza di tesseramento con detta Società

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.047/CDN del 27 Gennaio 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: C.C. (Presidente e Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl),

Massima: Integra la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, 6 comma, delle NOIF, ed in relazione all’art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, l’avere consentito ad un soggetto di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso allo stesso di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della società, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN del 13 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.V. (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Savoia 1908 SSD Srl), C.P. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Rocchese), Società AC SAVOIA 1908 SSD Srl e POLISPORTIVA ROCCHESE (nota n. 1039/926 pf12-13/SS/vdb del 13.9.2013).

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’articolo 38, comma 1, delle NOIF, consentire ad un soggetto, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra Juniores, pur non essendo tesserato con la medesima Società.

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2, delle NOIF, consentire ad un soggetto, tecnico abilitato, di tesserarsi come calciatore, in assenza della necessaria istanza di sospensione dall'albo del Settore tecnico di sua appartenenza.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.033/CDN del 13 Novembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD ACF Trento Clarentia), D.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Società CRCS D. Paganella), Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA e CRCS D. PAGANELLA (nota n. 1242/1196 pf12- 13/SS/mg del 13.9.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 38, comma 4 delle NOIF consentire ad un soggetto di svolgere l’attività di allenatore per più di una Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.030/CDN del 28 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.V. (Presidente della Società AS Piane di Morro), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e AS PIANE DI MORRO - (nota n. 7826/1014 pf 12-

13/SS/vdb del 3.6.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF tesserare come calciatore colui che nella medesima stagione sportiva non ha richiesto ed ottenuto la sospensione dall’albo dei tecnici, nonché osservato l’ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l’attività di tecnico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.030/CDN del 28 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), S.A.(Presidente della Società ASD Piceno United MMX), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e ASD PICENO UNITED MMX - (nota n. 7830/1015 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF tesserare come calciatore colui che nella medesima stagione sportiva non ha richiesto ed ottenuto la sospensione dall’albo dei tecnici, nonché osservato l’ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l’attività di tecnico.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.030/CDN del 28 Ottobre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: R.B. (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 7848/1013 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).

Massima: Integra la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF tesserare come calciatore colui che nella medesima stagione sportiva non ha richiesto ed ottenuto la sospensione dall’albo dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.011/CDN del 05 Settembre 2013 - www.figc.it

Impugnazione Istanza:(329) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. M.V. (Presidente della Soc. F.C. Atletico Montichiari Srl) E DELLA SOCIETA’ FC ATLETICO MONTICHIARI SRL  (nota N°. 6789/752 pf12-13/SS/mg del 24.4.2013).

Massima: A seguito di patteggiamento il legale rapp.te è sanzionato con mesi 2 di inibizione per la violazione dell’ art.1,comma 1 CGS, in relazione all’art.38, comma 1 N.O.I.F. per avere consentito nella s.s.2011/2012 lo svolgimento dell’attività di allenatore a un soggetto non tesserato. La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 2.333,34

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 11 Aprile 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 09 Luglio 2013   su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del  14.3.2013

Impugnazione – istanza: 3) RICORSO SIG. A.T. AVVERSO LA SANZIONE DELL’ INIBIZIONE  PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART.  38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013)

Massima: La Corte, per mancanza di prove, annulla la decisione della CDN che ha sanzionato il Consigliere Delegato, per la illegittima preposizione di un allenatore, privo del necessario titolo abilitativo, quale responsabile della prima squadra allorché, nella passata stagione sportiva, egli era inquadrato tra i collaboratori della società, quale dirigente dell’area tecnica. 

 

Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: C.U. n. 92/TFN-SD del 09 Giugno 2017 (motivazioni) - www.figc.it

Impugnazione Istanza: DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: P.P.G. (all’epoca dei fatti Presidente della Società Asti Calcio FC), Società ASTI CALCIO FC - (nota n. 10837/438 pf16-17 GP/MB/gb del 3.04.2017).

Massima: Il legale rapp.te è sanzionato con l’inibizione di mesi 2 per la “violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in riferimento a quanto stabilito dalla lega in accordo con la A.I.A., al punto 14, C.U. n. 1, alla voce “Allenatori” stagione sportiva 2014/2015”, prevedendo un compenso per l’allenatore di euro 4.000,00 senza rispettare il limite massimo euro 2.500,00. La società è sanzionata con l’ammenda di euro 1.000,00

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.87/CDN  del 5 Giugno 2014 - www.figc.it

Impugnazione Istanza: (337) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: L.M.(all’epoca dei fatti tecnico della Società ACD Bastia 1924) (nota n. 6279/433 pf13-14 AM/ma del 30.4.2014).

Massima: L’allenatore è sanzionato con l’inibizione di mesi 1 per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento tenuto al termine della gara di campionato di serie D, per avere egli palesemente accusato, pur non avendo alcuna prova, le due Società di aver “aggiustato” la partita, con la complicità del calciatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n.043/CDN  del 18 Dicembre 2013 - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CPA di Trento - CU n. 31 del 31.10.2013

Impugnazione Istanza: (106) – APPELLO DELLA SOCIETA’ USD LEVICO TERME AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. S.B. (Presidente) E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETA’ .

Massima: Integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, l’aver prestato nella stagione sportiva 2012-2013, la funzione di allenatore, senza peraltro averne titolo, a favore della società per la quale, risulta tesserato come dirigente accompagnatore.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 2  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (237) – Deferimento della Procura Federale a carico di: C. B. (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA) e della società  SPAL 1907 SpA (nota n. 6023/628pf09-10/SS/en del 22.3.2010). Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS il presidente della società è sanzionato con la inibizione per giorni 20 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 e 4 delle NOIF ed in riferimento all’art. 38, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito, ad un proprio tesserato, di svolgere attività, seppur lo stesso fosse in costanza di tesseramento con altra consorella e, quindi, non avesse diritto a svolgerla. Ne consegue che la società è sanzionata con l’ammenda per Euro 1.500,00 a titolo di responsabilità diretta. L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; l’art. 24, comma 1, CGS prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 97/CDN  del 22 Giugno 2010 n. 4  - www.figc.it Impugnazione - istanza:  (154) – Deferimento della Procura Federale a carico di: G.F. (Amministratore Unico della Soc. US Foggia SpA) e della società US Foggia SpA (nota n. 3821/560pf09-10/SS/en del 12.1.2010).

Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 23 CGS l’amministratore unico della società è sanzionato con la inibizione per giorni 45 per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 35 e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito ad una persona di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso ad altra persona di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della società, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto, seppur iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra. Ne consegue che la società è sanzionata con l’ammenda per Euro 1.000,00 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. L’art. 23, comma 1, C.G.S., prevede che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; l’art. 23, comma 2, C.G.S. prevede, inoltre, che l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; l’art. 24, comma 1, CGS prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 79/CGF del 20 Novembre 2009 n.4 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 257/CGF del 11 Maggio 2010  e  su  www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2009 Impugnazione – istanza:  4) Ricorso dell’A.C. Salernitana calcio 1919 avverso le sanzioni: inibizione per mesi 2 al sig. S.L.; ammenda di € 5.000,00 alla reclamante; inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per le violazioni rispettivamente ascritte dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. i) e 27 del regolamento per il settore tecnico ed in riferimento all’art. 38, comma 6 NOIF - nota n. 1282/223pf09-10/ss/en del 17.09.2009 - Massima: La società ed il suo segretario procuratore legale, non rispondono di alcuna violazione per aver tesserato con la qualifica di preparatore atletico un soggetto che invece era iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base”, quando dimostra documentalmente che non poteva rendersi pienamente conto della qualifica di allenatore quanto, piuttosto, della ormai ampiamente nota attività professionale di preparatore atletico, svolta da lungo tempo e dimostrata da precedenti altamente qualificati.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 68/CDN  del 23 Marzo 2010 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (153) – Deferimento della Procura Federale a carico di: F.C. (Presidente della Soc. FBC Empoli SpA) e della società FBC Empoli SpA (nota n. 3919/499pf09-10/SS/en del 14.1.2010). Massima: L’erronea indicazione contenuta nel foglio di censimento e sul sito ufficiale della Società, tempestivamente corretto, da cui emerge che l’allenatore di base svolgeva attività di allenatore in seconda della prima squadra partecipante al Campionato Professionisti di Serie B non sono sufficienti a configurare una responsabilità dei deferiti per comportamenti antiregolamentari.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 37/CDN  del 19 Novembre 2009  n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia CU n. 79/CDT/3 del 30.9.2009 Impugnazione - istanza: (76) – Appello della Procura Federale avverso la delibera di non luogo a precedersi nei confronti della soc. APS Città di Leonforte e del sig. G. A. (dirigente acc. della soc. APD Città di Leonforte), emessa a seguito di proprio deferimento Massima: Se una società partecipante al campionato di C/2 di Calcio a Cinque, pur non avendo l’obbligo di avvalersi di un tecnico iscritto nei ruoli federali, decide comunque di incaricare un allenatore ufficiale, deve tesserarlo per non incorrere nella violazione della normativa vigente in materia. Se ciò non viene fatto non è possibile inserire nelle liste di gara quell’allenatore indicandolo come dirigente.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN  del 05 Novembre 2009 n. 1  - www.figc.it Impugnazione - istanza: (50) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S. L. (Segretario Generale della Soc. Salernitana Calcio 1919 SpA) e della società Salernitana Calcio 1919 SpA (nota n. 1282/223pf09-10/SS/en del 17.9.2009). Massima: Il Segretario Generale della società, che ha la rappresenta nella formazione della volontà negoziale, risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione al combinato disposto degli artt. 16, lett. I e 27 Regolamento per il Settore Tecnico ed in riferimento all’art. 38, comma 6, NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva avendo sottoscritto per conto della società, quale procuratore, un accordo economico per le stagioni sportive 2007/2008 e 2008/2009 con un soggetto, consentendogli di svolgere l’attività di preparatore atletico in assenza dei requisiti previsti e quindi dei titoli abilitativi essendo lo stesso iscritto nei ruoli del Settore Tecnico quale allenatore di base. La società va sanzionata, con l’ammenda, per responsabilità diretta avendo il segretario impegnato la Società all’atto della sottoscrizione del contratto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN  del 05 Novembre 2009 n. 2  - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna CU n. 13 del 23.9.2009 Impugnazione - istanza: (56) – Appello della società ACD Carpineti avverso la sanzione della squalifica per 2 mesi ai calciatori A. B. e F. F, inflitta a seguito di deferimento della Procura Federale. Massima: A norma dell’art. 23, comma 1, NOIF “le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico”.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 5 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (321) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (Presidente della Soc. Pol. Val di Sangro Srl), S. E.(Presidente della Soc. ASD Casalbordino ’91)  ed ella società Polisportiva Val Di Sangro e  ASD Casalbordino ‘91 (nota n. 7904/876pf08-09/SS/en del 3.6.2009). Massima: Il Presidente della società risponde della violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, in riferimento agli art. 35, co. 1, 33, co. 3, e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ad un soggetto di svolgere attività di accompagnatore ufficiale della squadra allievi regionali, pur non essendo in costanza di tesseramento con la società e non potendo, comunque, svolgere attività diversa da quella derivante dalle proprie attribuzioni, senza aver chiesto la sospensione volontaria dall’albo. Consegue la responsabilità della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 12/CDN  del 29 Luglio 2009  n. 6 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (197) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F. C. (Presidente della Soc. ACF Milan), G. Z. (Dirigente della Soc. ACF Milan) e della società ACF Milan (nota n. 5268/830pf08-09/SS/en dell’11.3.2009). Massima: L’allenatore non può esercitare le proprie funzioni se non è in regola con il pagamento della precedente iscrizione annuale all’albo del Settore tecnico. Dal momento in cui sana la morosità può essere nuovamente tesserato.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 11/CGF del 23 luglio 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 16/CGF del 03 agosto 2009 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 10.6.2009

Impugnazione - istanza: 1) Ricorso del signor P. M. avverso la sanzione della squalifica per mesi 12 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 34 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Massima: L’allenatore è responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1 in relazione all’art. 34 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver “per aver schierato nella gara di Coppa Italia D, calciatrici non tesserate con la propria società e per avere falsamente attestato l’appartenenza di dette calciatrici alla società, Nel caso in esame la sanzione può però essere ridotta atteso che l’allenatore  di fronte ad una situazione macroscopicamente atipica in cui la dirigenza gli proponeva, a margine di un incontro di Coppa Italia Femminile, di utilizzare ben undici calciatrici da lui mai prima allenate e di cui ignorava le caratteristiche tecniche e le possibilità di impiego, avrebbe dovuto, a dir poco, nutrire fondati sospetti sulla regolarità dell’operazione ed agire, onde evitare rischiosi coinvolgimenti, con maggiore cautela chiedendo spiegazioni più convincenti ed eventuali riscontri documentali. L’avere, di contro, accettato supinamente l’anomala proposta, lo rende connivente dell’accertata irregolarità di guisa che il comportamento omissivo da lui tenuto nella vicenda, all’evidenza contrario a quei principi di correttezza, lealtà e probità cui deve ispirarsi ogni tesserato è pienamente riconducibile nell’alveo normativo della violazione contestatagli. Va da sé che una volta ridimensionata e ricondotta in limiti più aderenti alla realtà dell’occorso, la condotta perseguita, la sanzione, in omaggio all’elementare principio di proporzionalità, non può che venire adeguatamente ridotta.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 06/CDN  del 08 Luglio 2009 n. 2 - www.figc.it Impugnazione - istanza: (298) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A. P. (Amministratore Unico della Soc. Polisportiva Val di Sangro Srl) e della società Polisportiva Val Di Sangro Srl (nota n. 7542/875pf08-09/SS/en del 20.5.2009) Massima: La società risponde della violazione di cui all’art. 1 co. 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, co. 1 ed art. 35, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed articolo 38, co. 1 e 4 delle NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza sportiva per aver consentito all’allenatore di svolgere attività per la società, seppur lo stesso fosse in costanza di tesseramento, quale tecnico, con altra consorella e quindi non avesse titolo per svolgerla. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 184/CGF del 08 Maggio 2009  n.1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 267/CGF del 22 Giugno 2009. n. 1 www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 68/CDN del 24.3.2009

Impugnazione - istanza: Ricorso dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso le sanzioni della inibizione fino al 7.6.2009 inflitta al sig. B. G. a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 4, N.O.I.F. e dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante ex art. 4, comma 1, C.G.S.

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 38, comma 4, N.O.I.F. poiché il proprio allenatore nella medesima stagione sportiva era stato tesserato con altra società.

 

Decisione C.G.F.  Comunicato ufficiale n. 93/CGF del 16 Gennaio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 203/CGF del 27 Maggio 2009. n. 2  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08

Impugnazione - istanza: Ricorso del sig. T.G. avverso la sanzione della inibizione per mesi 3, a seguito di deferimenti del Procuratore Federale: - (nota n. 5714/929pf07-08/ss/en del 19.6.08), per violazione dell’art. 1.1 CGS, in relazione all’art. 38 comma 4 N.O.I.F.; - (nota n. 5712/930pf07-08/ss/en del 19.6.08), per violazione dell’art. 1.1 CGS in relazione all’art. 38 comma 4 N.O.I.F..

Massima: Risponde di culpa in vigilando, ai sensi dell’art. 38 comma 4 NOIF, il presidente della società che ha consentito a due tecnici di svolgere attività tecnica anche per altra società

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 91/CDN  del 20 Maggio 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(199) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.M. (Vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Res Roma) e della società ASD Res Roma (nota n. 5467/867pf08-09/SS/en del 17.3.2009)

Massima: E’ sanzionato con l’inibizione colui che ha ricoperto la carica di allenatore, senza essere iscritto nei ruoli del Settore Tecnico Federale ed è stato inserito in distinta in occasione di 12 partite.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 85/CDN  del 13 Maggio 2010 n. 8  - www.figc.it Decisione Impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Lazio -  CU n. 120 dell’8.4.2010 Impugnazione - istanza: (282) – Appello della Procura Federale avverso la Delibera di proscioglimento della Societa’ ASD Cerreto Laziale Calcio, del Sig. E.T. (Presidente) e del Sig. I.M. (Dirigente), emessa a seguito di proprio deferimento. Massima: La società è sanzionata con l’ammenda (€. 500,00), il presidente con la sanzione dlel’inibizione (4 mesi) ed il dirigente con la sanzione dlel’inibizione (3 mesi) per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, anche in relazione all’art. 23, comma 1 delle NOIF, per avere il dirigente, nel corso della stagione sportiva 2009/2010, di fatto svolto l’attività di allenatore a favore della società e, comunque, per essere stato indicato nella distinta di gara del 20 settembre 2009 quale massaggiatore della società, il tutto in assenza delle prescritte e dovute abilitazioni richieste dal settore tecnico di competenza e quale titolare di una tessera impersonale che non gli forniva titolo per quanto già detto.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 9 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(213) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.C. (Presidente della Soc. ASD Res Roma) e della società ASD Res Roma (nota n. 5546/185pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 8 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(212) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: P.I. (Presidente della Soc. AD Calcio Femminile Campobasso) e della società AD Calcio Femminile Campobasso (nota n. 5539/102pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 7 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(211) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.A. (Presidente della Soc. FCF Como 2000) e della società FCF Como 2000 (nota n. 5526/192pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(210) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.S. (Presidente della Soc. ASD Cavaliere Matera) e della società ASD Cavaliere Matera (nota n. 5613/103pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(209) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: I.P. (Presidente della Soc. ACF Azzurra 2001) e della società ACF Azzurra 2001 (nota n. 5522/193pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra

ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(205) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: A.L. (Presidente della Soc. Picenum Calcio Femminile) e della società Picenum Calcio Femminile (nota n. 5556/190pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1d el CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(204) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: S.P. (Presidente della Soc. ACFD San Martino) e della società ACFD San Martino (nota n. 5554/189pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (203) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: D.V. (Presidente della Soc. ASD Atletic Montaquila) e della società ASD Atletic Montaquila (nota n. 5551/187pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 87/CDN  del 05 Maggio 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:(202) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: Egidio Barbagallo (Presidente della Soc. AS UDV Argentanese) e della società AS UDV Argentanese (nota n. 5550/186pf08-09/MS/vdb del 19.3.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda  per la violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40 comma 1 del Reg. LND come integrato dal C.U. n. 1 del 2 luglio 2007 (punto 16) della Divisione Calcio Femminile, per aver contravvenuto all’obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 83/CDN  del 29 Aprile 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (161) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: E.P.A (all’epoca dei fatti Dirigente della Soc. ASD Bojano, attualmente Presidente), WA.B. (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. ASD Bojanoe della società ASD Boxano  (nota n. 4542/1465pf07- 08/SS/en del 12.2.2009)

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1 CGS per aver consentito al tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere attività di allenatore, in occasione della gara, senza che questi fosse regolarmente tesserato per la predetta società. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 77/CDN  del 17 Aprile 2009  n. 5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (145) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.B. (all’epoca dei fatti, Presidente della Soc. ACD Guidonia Montecelio)  e della società ACD Guidonia Montecelio (nota n. 4114/31pf08-09/SS/en del 28.1.2009)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 40, co. 1, del Regolamento della LND e agli artt. 35 e 38, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al campionato interregionale di Serie D, nella stagione 2007–2008 ad un allenatore, non tesserabile nell’ambito della stessa stagione agonistica in quanto già tesserato con società, militante nel campionato professionistico Serie C2.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 65/CDN  del 13 Marzo 2009  n. 3 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:  (87) – Deferimento del procuratore federale a carico di: M.P. (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Avellino SpA), V.F. (all’epoca dei fatti, collaboratore responsabile pro-tempore del settore giovanile della Soc. US Avellino SpA) e della società US Avellino SpA (nota n. 2718/617pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

Massima: Il Presidente ed il responsabile del settore giovanile della società rispondono della violazione di cui all’art. 1  comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 37, lettera D), del Regolamento del Settore Tecnico, perché durante la stagione sportiva 2007/2008 hanno consentito all’allenatore di base, perciò non abilitato di dirigere la squadra giovanile della società nel campionato Primavera, rivestendo in toto le funzioni di allenatore responsabile in luogo del tecnico. Consegue la sanzione dell’inibizione a carico dei deferiti  e dell’ammenda a carico della società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 64/CDN  del 12 Marzo 2009  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (84) – Deferimento del Procuratore Federale a carico delle societa’ AS Roma SpA e Polisportiva Delle Vittorie Srl (nota n. 2497/1225pf07- 08/SP/en del 12.11.2008)

Massima: La società professionistica è sanzionata con l’ammenda per la violazione di cui all’art. 4 comma 2 del CGS in quanto un proprio tesserato ha svolto contemporaneamente il ruolo di tecnico di base per le squadre minori della stessa e quello di dirigente con delega di rappresentanza per altra società, appartenente alla LND.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 35/CDN  del 13 novembre 2008  n.  2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (365) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.T. (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), P.M. (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) e delle società  SPAL 1907 SpA E SC Audax Dribbling (nota n. 5714/929pf07-08/SS/en del 19.6.2008) (367) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.T. (Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), P.M. (Presidente della Soc. SC Audax Dribbling) e della società SPAL 1907 SpA E SC Audax Dribbling (nota n. 5712/930pf07-08/SS/en del 19.6.2008)

Massima: L’art. 38, co. 4, della NOIF dispone che i tecnici, nel corso della stessa stagione sportiva, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. La norma, evidentemente, non si riferisce solo all’“attività sul campo” dei tecnici, ma anche, ad attività diverse, sia pure di contenuto tecnico. Nel caso di specie due tecnici (allenatori) tesserati per una società svolgevano per questa rispettivamente l’attività di allenatore dei calciatori esordienti ’95, lunedì e giovedì ed esordienti ’96, lunedì e mercoledì,  mentre erano anche titolari

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 47/CDN  del 19 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (28) – Deferimento del procuratore federale a carico di: G.T. (Presidente della Soc. Spal 1907), F.F. (Presidente della Soc. US Comacchio Lidi), A.F. (Presidente della Soc. Tagliolese) e delle societa’ Spal 1907, US Comacchio Lidi e Tagliolese (nota n. 597/928pf07-08/SS/blp del 1°.8.2008) Massima: Il tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico commette la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, art. 35 del Regolamento Settore Tecnico, art. 38 commi 1 e 4 NOIF quando nel corso della stagione sportiva ha contemporaneamente esercitato l’attività di allenatore per più società, senza essere tesserato per nessuna. Per tale comportamento viene giudicato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico mentre le società sono sanzionate dalla Commissione disciplinare nazionale.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN  del 10 dicembre 2008  n. 4 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (43) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: F.C. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. US Ariano Irpino), E.C. (Presidente della Soc. US Ariano Irpino), C.V. (all’epoca dei fatti ed attualmente Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Benevento Calcio SpA) e delle società  US Ariano Irpino  e Benevento Calcio SpA (nota n. 841/342pf07-08/SS/en del 29.8.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda perchè all’inizio del campionato si è avvalsa di un allenatore non tesserato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 43/CDN  del 10 dicembre 2008  n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (66) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: L.V. (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Ciriè Calcio a Cinque)  e della società ASD Sporting Rosta (all’epoca dei fatti ASD Ciriè Calcio a Cinque) (nota n. 1754/969pf07-08/SS/en del 15.10.2008)

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda per aver utilizzato in alcune gare di Campionato di Serie A/2, un allenatore privo di tesseramento.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 41/CDN  del 05 dicembre 2008  n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (73) – Deferimento del Procuratore Federale a carico: M.C. (Presidente della Soc. Cagliari Calcio SpA) e della società Cagliari Calcio SpA (nota n. 1899/883pf07-08/SP/en del 20.10.2008)

Massima: L’art. 38 comma 1, del Regolamento del Settore tecnico e l’art. 38 comma 4, NOIF, prevedono che i tecnici tesserati per una Società non possono svolgere attività a favore di un’altra società. Nel caso di specie dall’esame delle immagini televisive è emerso che il tecnico tesserato per una società durante la gara impartiva suggerimenti tecnici ai calciatori di un’altra società con la quale poi intratteneva rapporti di collaborazione. Consegue la sanzione dell’ammenda a carico della società.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 30/CDN  del 28 ottobre 2008  n.  5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (236) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.A. (Presidente della Soc. US Ragusa Srl) e della società  US Ragusa Srl (nota n. 1492/486pf/SP/mc del 4.4.2007)

Massima:L’allenatore tesserato per una società che viene esonerato prima dell’inizio del campionato, con facoltà di tesserarsi per una nuova società,  può essere tesserato nel corso della medesima stagione sportiva con altra società. Il caso di specie: La società trasmetteva al Settore tecnico FIGC il tesseramento dell’allenatore professionista di 1° categoria responsabile della prima squadra, il quale con propria dichiarazione scritta del 2 agosto 2005 comunicava al Settore Tecnico, alla Lega Professionisti Serie C ed alla società le dimissioni dall’incarico, che egli definiva irrevocabili e con effetto immediato. Tali dimissioni venivano accettate dalla società a mezzo di dichiarazione scritta del 3 agosto 2005, anch’essa inviata al Settore tecnico ed alla Lega Professionisti Serie C, nonché all’allenatore. La Lega Professionisti Serie C prendeva atto delle dimissioni decorrenti dal 5 agosto 2005 e le trasmetteva al Settore tecnico per gli adempimenti di competenza. La società il 13 dicembre 2005 faceva pervenire al Settore tecnico, che la riceveva il giorno successivo, una nota sottoscritta anche dall’allenatore, con la quale si comunicava l’esonero di quest’ultimo dalla conduzione della prima squadra, avvenuto prima dell’inizio del campionato. L’allenatore nel corso della stagione agonistica 2005/2006 si tesserava per altra società appartenente alla Divisione Campionato Nazionale Dilettanti, in seguito ad esonero dalla società, come risultava dal modulo dell’Ufficio tesseramenti in atti. Allo scopo di verificare se l’allenatore si era dimesso o era stato esonerato dall’incarico, l’Ufficio Indagini, su richiesta del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, accertava che l’allenatore si era effettivamente dimesso dall’incarico presso la società e che egli, solo dopo essersi reso conto che le dimissioni gli impedivano di assumere altro incarico di analoga natura nel corso della stessa stagione, aveva tentato di modificare le sue scelte, cercando un possibile accomodamento, che salvaguardasse la possibilità d’esercizio della propria professione. Tentativo che, secondo l’Organo inquirente, non era andato comunque a buon fine, atteso che la società non aveva dato ufficialmente seguito al fax del 14 dicembre 2005, con il quale veniva comunicato l’esonero dell’allenatore dalla conduzione della prima squadra prima dell’inizio del campionato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 22 ottobre 2008  n.  6 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (267) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: R.B. (allenatore in seconda della Soc. Rovigo Calcio Srl), G.B. (dirigente accompagnatore della Soc. Rovigo Calcio Srl) e della società Rovigo Calcio Srl (nota n. 3901/250pf07-08/AM/ma del 2.4.2008)

Massima: L’Allenatore in seconda della società risponde della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 22, comma 7, CGS, in quanto, benché fosse stato squalificato per due gare effettive, aveva trascorso tutto il secondo tempo della partita seduto su di una panchina posta all’interno del campo di gioco con mansioni di raccattapalle. A tal proposito, è opportuno ricordare che l’art. 22, comma 7 del CGS dispone che “…I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi…” mentre l’art. 61 delle NOIF dispone che “…Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere dei calciatori, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato…”. Consegue la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore (2 giornate), la sanzione dell’ammenda a carico della società a titolo di responsabilità oggettiva e quella dell’inibizione a carico del dirigente accompagnatore.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 28/CDN  del 22 ottobre 2008  n.  4,5 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: (276) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: T.D. (Amministratore Unico della Soc. FC Igea Virtus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virtus Barcellona Srl (nota n. 3466/466pf07-08/SP/en del 12.3.2008) (277) – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: T.D. (Amministratore Unico, all’epoca dei fatti, della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) e della società FC Igea Virus Barcellona Srl (nota n. 3469/467pf07-08/SP/en del 12.3.2008)

Massima:La società è sanzionata con l’ammenda per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in riferimento all’art. 38 comma 1 NOIF per aver utilizzato tecnici iscritti nei ruoli del Settore Tecnico, ma non tesserati  come tali dalla medesima società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 32/CDN del 22 Febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.P. (Presidente Pescara Calcio SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 35 e 38 commi 1 e 2 Regolamento del Settore Tecnico e della societa’ Pescara Calcio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi art. 4 commi 1 e 2) (nota n. 1674/10pf07-08/sp/en del 13.12.2007)

Massima: La Società risponde della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione agli artt. 35 e 38, commi 1 e 2, Regolamento Settore Tecnico per aver consentito al collaboratore della prima squadra di svolgere funzioni di allenatore della prima squadra anche se tesserato come “collaboratore” della prima squadra e dunque sprovvisto della necessaria abilitazione. Il collaboratore della prima squadra, non può sedere in panchina e, dando continue istruzioni a tutta la squadra, svolgere di fatto le mansioni di allenatore, nonostante la presenza in panchina dell’allenatore abilitato. La prova è fornita anche dalla rassegna stampa nella quale il collaboratore viene individuato come l’allenatore della società. Consegue la sanzione dell’ammenda.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 59/CDN del 29 maggio 2008 n. 5 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Emilia Romagna – CU n. 40 del 9.4.2008Impugnazione - istanza: - Appello della società SS Inter Club Parma avverso l’ammenda di € 250,00 e l’inibizione per mesi tre al presidente M.D. a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: La società risponde della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver concesso al tecnico di allenare il proprio sodalizio nonostante lo stesso fosse tesserato con altra società.

 

Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 128/CGF Riunione del 21 febbraio 2008 n. 1,2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 226/CGF Riunione del 20 giugno 2008 n. 1,2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 78 del 24.1.2008

Impugnazione - istanza:Ricorso del sig. V.V. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.7.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli art.1, comma 1 c.g.s., 38, comma 4, in relazione anche all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico. Ricorso del sig. D.R.L. avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 24.4.2008 a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. anche in relazione all’art. 35, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico

Massima: Risponde della violazione ex art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 35, commi 1 e 2, 38 comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico il collaboratore tecnico della prima squadra per aver svolto, privo della prescritta qualifica, di fatto le funzioni di allenatore della squadra, militante nel Campionato di Serie B. Anche l’allenatore titolare è responsabile per aver favorito l’irregolarità su descritta offrendosi come prestanome e consentendo che la conduzione tecnica della squadra fosse affidata al collaboratore tecnico della prima squadra. Consegue la sanzione della squalifica per entrambi.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 52/CDN del 08 maggio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza: – Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.G. (presidente Piacenza FC SpA) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società Piacenza FC SpA per violazione art. 4 commi 1 e 2 CGS (nota n. 2504/160pf07-08/sp/mc del 1.2.2008)

Massima: La società è sanzionata ai sensi dell’art. 1 comma 1 CGS per aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra della società, militante nel Campionato di Serie B, ad un allenatore professionista di seconda categoria, mentre l’allenatore in prima, avrebbe svolto il ruolo di prestanome (già sanzionato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per violazione degli art. 1 CGS e 35 Reg. Sett. Tecn.).

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: M.M. (all’epoca dei fatti presidente ASD Scerne Calcio) e D.F. (all’epoca dei fatti amministratore delegato ed attualmente amministratore unico Morro D’Oro Calcio Srl) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38 NOIF e delle societa’ ASD Scerne Calcio e Morro D’Oro Calcio Srl per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1323/25pf07-08/sp/en del 22.11.2007)

Massima: La società è responsabile per aver fatto svolgere l’attività di preparatore atletico ad un soggetto non tesserato, pur essendo a conoscenza dell’impegno da questi assunto come allenatore di fatto, oltre che calciatore tesserato, nei mesi compresi tra gennaio e marzo, per altra Società.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 29/CDN del 8 Febbraio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.G. (all’epoca dei fatti e attualmente presidente AC Castellettese), G.G. (all’epoca dei fatti e attualmente presidente GC Soccer Boys) e C.D. (all’epoca dei fatti e attualmente presidente ASD Arona G.OI.In.Par) per violazione art. 1 comma 1 CGS anche in relazione agli artt. 35 e 38 comma 1 del regolamento del settore tecnico e all’art. 38 NOIF e delle societa’ AC Castellettese, GS Soccer Boys e ASD Arona G.Ol.In.Par per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso art. 4 comma 1 CGS) (nota n.1367/809pf06-07/sp/en del 26.11.2007)

Massima: Fermo restando il precetto di cui all’art. 35 del Settore Tecnico, speculare all’art. 1, co. 1, CGS, l’art. 38 NOIF impone ai tecnici di chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 23/CDN del 10 Gennaio 2008 n. 2 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: F.S. (presidente Udinese Calcio Spa) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della società Udinese Calcio SpA per violazione art. 2 comma 4 CGS (oggi trasfuso nell’art. 4 comma 1 CGS) (nota n. 494/179pf06-07pf/sp/ma del 19.9.2007).

Massima: La società è responsabile del comportamento del proprio presidente - integrante la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS - che ha permesso ad un allenatore di svolgere attività tecnica in favore della propria società, nonostante fosse stato già tesserato, per la stessa stagione sportiva 2006/2007, con altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 018/C Riunione del 18 Ottobre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 17 del 27.9.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DELLA C.C.S. GREGORIO A.D.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 N.O.I.F. E 1 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata con l’ammenda di Euro 500,00 per la violazione degli artt. 38 N.O.I.F. e 1 C.G.S. per non aver tesserato il tecnico (allenatore di base) prima di avvalersene in occasione della partita di Coppa Italia. La società - avvalendosi del tecnico in occasione della partita di Coppa Italia prima di inoltrare la richiesta del suo tesseramento come prescritto dall’art. 38 N.O.I.F. – ha dunque tenuto un comportamento scorretto così violando l’art. 1 C.G.S.. Nella fattispecie trattandosi di una partita di Coppa Italia trova applicazione l’art. 38 N.O.I.F. e non l’art. 40 del Regolamento della L.N.D. che riguarda quest’ultimo campionato.

 

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 16/CDN del 22 Novembre 2007 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Deferimento del Procuratore Federale a carico di: G.R. (amministratore unico della Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l.) per violazione art. 1 comma 1 CGS e della societa’ Castel S. Pietro Terme Calcio S.r.l. per violazione art. 2 comma 3 e 4 CGS (nota n. 2320/458pf/sp/ma del 20.6.2007).

Massima: La società è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS per aver fatto svolgere l’attività di allenatore ad un tecnico, sprovvisto della abilitazione del settore tecnico della Federcalcio necessaria per allenare una squadra militante nel campionato di C2, in sostituzione di altro tecnico.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 009/C Riunione del 08 Settembre 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 393/C del 5.7.2006

Impugnazione - istanza: 5. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. D.M.D., DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ PISA E DELLA SOCIETÀ PISA CALCIO S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 2, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.

Massima: La società va prosciolta quando la Commissione disciplinare del settore tecnico ha prosciolto per mancanza di prove il responsabile della prima squadra e l’allenatore di base dalla violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e degli artt. 38 del Regolamento Settore Tecnico per non avere, il primo, svolto le funzioni di “prestanome” per la conduzione tecnica della prima squadra del società, avendo egli la relativa qualifica professionale ma consentendo di fatto che tale incarico fosse svolto dall’allenatore di base, ed il secondo per non avere svolto la funzione di allenatore in prima della società senza avere conseguito la necessaria abilitazione di allenatore professionista di seconda categoria.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 004/C Riunione del 04 Agosto 2006 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 42 del 10.5.2006

Impugnazione - istanza: 1. APPELLO DELL’A.C. REAL CESENATICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. B.G. E DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata, con l’ammenda di Euro 1.000,00 per aver stipulato con l’allenatore due separati contratti, uno a titolo gratuito, depositato presso i competenti organi, e uno a titolo oneroso, non depositato, con previsione di un compenso superiore al massimo previsto dall’accordo A.I.A.C./L.N.D. vigente

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/C Riunione del 4 maggio 2006 n. 2 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006

Impugnazione - istanza: 2. APPELLO DELL’U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S.

Massima: La società è sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 2, comma 4, C.G.S., con l’ammenda di Euro 1.000,00 per il comportamento tenuto dal suo allenatore, sanzionato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. per la violazione dell’art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, attività tecnica di allenatore in favore di un società e successivamente quella di allenatore–calciatore in favore della stessa.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 9 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 dell’11.3.2004

Impugnazione - istanza: Appello del Voluntas Trequanda avverso decisioni merito gara Voluntas Trequanda/Valdichiana calcio dell’8.2.2004

Massima: L’art. 35 N.O.I.F., vieta ai tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 15 Marzo 2004 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004

Impugnazione - istanza: Appello del C.C.S. Arese avverso decisioni merito gara Laser 86/C.C.S. Arese dell’8.1.2004

Massima: L’art. 40 comma 2 N.O.I.F., vieta agli allenatori dilettanti, presso una società, di tesserarsi, quali calciatori, con una società diversa dalla prima. Per cui la partecipazione alla gara come calciatore è da ritenersi in posizione irregolare con conseguente perdita della gara a carico della società.

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 2/Cf del 15 Luglio 2003 n. 1 - www.figc.it

Impugnazione - istanza:Richiesta del Presidente Federale di interpretazione dell’art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.,circa la compatibilità tra la carica di dirigente di società e l’incarico di allenatore per la medesima società

Interpretazione: L’articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. così recita: “I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico”. Il riferimento ad “altra società” risulta separato dalla prima ipotesi a mezzo di una virgola, dopo la quale il periodo prosegue con l’espressione “né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella medesima Lega”. La collocazione della virgola circoscrive le due previsioni, legando l’inciso “in altra società” alla titolarità della posizione di dirigente e non alla prima. Tale circostanza induce a ritenere che l’incompatibilità derivante dallo svolgimento dell’attività di dirigente rispetto a quella di tecnico sia generale, anche nella stessa squadra. Tale conclusione sembra avvalorata dall’articolo 30 del Regolamento del Settore Tecnico.

Interpretazione: L’articolo 21, comma 4, delle N.O.I.F. deve essere interpretato nel senso che esso esclude la possibilità di tesseramento quale tecnico di chi già riveste la qualifica di dirigente anche se della stessa squadra.

Interpretazione: Sussiste, l’incompatibilità tra la qualifica di dirigente e quella di allenatore anche se le due attività sono svolte per la medesima società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’U.P. Valdipierle avverso decisioni merito gara Piergaro/Valdipierle del 30.11.2002

Massima: In applicazione dell’art. 40 NOIF i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società, ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 38/C Riunione del 23 aprile 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 36 del 16.1.2003

Impugnazione - istanza: Appello dell’U.P. Valdipierle avverso decisioni merito gara Valdipierle/Panigale dell’8.12.2002

Massima: In applicazione dell’art. 40 NOIF i tesserati possono essere, ad un tempo, allenatore e calciatore per una stessa società, ma non possono svolgere attività di calciatore presso una seconda società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 24 marzo 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 6.2.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Troina avverso decisioni merito gara Victoria/Troina del 5.1.2003

Massima: A mente dell’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 38 comma 4 delle N.O.I.F., i tecnici, nel corso della medesima stagione, non possono tesserarsi né - indipendentemente dal tesseramento - svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Consegue che è in posizione irregolare come calciatore, il soggetto che nella medesima stagione sportiva ha svolto attività di allenatore per la società partecipante al campionato Allievi Regionali e successivamente è stato tesserato come calciatore per altra società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 10 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 10.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Usmate avverso la sanzione della squalifica per n. 4 gare inflitta al calciatore D.O. su deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale.

Massima:L’allenatore, tesserato per una società ed esonerato, non può essere tesserato nella medesima stagione sportiva come calciatore per altra società. Consegue l’applicazione della sanzione della squalifica.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 37/C Riunione del 6 Giugno 2002 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 108 del 21.5.2002

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Amatori Calcio Trebisacce avverso la sanzione della penalizzazione di n. 5 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, inflitta a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria

Massima: Il soggetto, già tesserato come tecnico per una società, non può essere tesserato come calciatore in favore di altra società nella medesima stagione sportiva. Ne consegue che quest’ultimo tesseramento deve ritenersi illegittimo e la società, su deferimento del Presidente del Comitato Regionale, è sanzionata con la penalizzazione di punti (cinque) in classifica, pari ad 1 punto per ogni gara disputata.

Massima: A norma dell’art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti possono chiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico ed a norma dell’art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, le attività di allenatore e calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 18 Aprile 2002 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff n. 154 del 5.3.2001

Impugnazione - istanza:Appello del F.C. Usmate avverso decisioni merito gara Usmate/Atletico Elmas del 27.1.2002, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale.

Massima: L’art. 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico, prevede che “le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società” e l’art. 40 comma 2 N.O.I.F., impone agli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti di potere richiede il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico”. Consegue che l’allenatore/calciatore presso una società, non può essere trasferito nella medesima stagione sportiva come calciatore presso altra società.

 

 Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 9/C Riunione del 5 ottobre 2001 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 8 del 16.8.200

1Impugnazione – istanza: Appello dell’ S. Nordauto Virtus avverso le sanzioni della squalifica per anni 5 al calciatore M.S. e del­l’ammenda di l. 5.000.000 ad essa reclamante, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale rispettivamente per vio­lazione dell’art. 1 comma 1 e ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S.

Massima: L’allenatore è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. perché abusando della sua qualità di allenatore, si è reso colpevole di gravi atti nei confronti degli allievi mino­renni (per i quali è stato anche tratto in arresto e incolpato perla violazione degli artt. 81, 600 ter e sexties, 609 c.p.). Per tali fatti la società risponde ex art 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per culpa in vigilando. A parte il fatto che la società è tenuta a vigilare e tutelare i calciatori mino­renni che le sono affidati, per cui la società non può ritenersi del tutto estranea all’acca­duto, quanto meno per il profilo della culpa in vigilando, essendo mancata da parte dei diri­genti della società ogni forma di sorveglianza sul comportamento dell’allenatore degli allievi, anche quando qualche episodio verificatosi avrebbe richiesto di essere approfon­dito in quanto avvisaglia di comportamenti non propriamente lineari nei rapporti tra cal­ciatori minorenni e loro allenatore (calciatori in discoteca con il vice allenatore), va rileva­to che la responsabilità oggettiva delle società a norma dell’art. 6. comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, consegue in modo automatico a quella personale del tesserato che ha posto in essere la condotta antigiuridica, prescindendo da un comportamento doloso o anche solo colposo dei suoi dirigenti. In quanto automatica, la responsabilità oggettiva non può essere elusa se ne può uni­camente graduare la conseguente sanzione in ordine alla gravità del fatto ascritto al tes­serato personalmente responsabile.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 5/C Riunione del 14 settembre 2000 n. 1- 2- 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 103 del 2.6.2000

Impugnazione - istanza:Appello del sig. F.A. avverso la sanzione dell’inibizione inflittagli per anni 1 e mesi 4, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e delle società A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) e U.S. Real Cassino, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F.. Appello dell’A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) avverso la sanzione dell’ammenda di L. 1.400.000, inflittale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di essa reclamante e di tesserati e società diversi, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 C.G.S.Appello dell’allenatore B.A. avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di tesserati diversi e delle società A.C. F.B. Lugo (già U.S. Baracca Calcio) e U.S. Real Cassino, per violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F.

Massima: L’allenatore che ha aderito ad un accordo transattivo, sia pure propiziato dall’intervento di un terzo, per porre fine alla vertenza economica pendente dinanzi al Collegio Arbitrale della Lega di competenza non può di certo significare l’instaurazione di un rapporto di mediazione, per cui non commette alcuna violazione dell’art. 1 commi 1 e 4 C.G.S. in relazione all’art. 95 N.O.I.F.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 40/C Riunione del 16 giugno 2000 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso a Lega Professionisti Serie C - Com. Uff n. 225/C del 26.4.2000

Impugnazione - istanza:Appello dell’allenatore T.M. avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12-2001 inflittagli, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.

Massima: L'allenatore risponde della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver violato i principi di correttezza e lealtà sportiva, avendo concorso con l'Arbitro della gara a falsificare la distinta, sostituendo al calciatore espulso, altro calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 30/C Riunione del 6 aprile 2000 n. 1 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 39 del 3.2.2000.

Impugnazione - istanza:Appello della S.S. Leonzio avverso decisioni merito gara Modica/Leonzio del 3.10.1999

Massima: Quando dal tabulato del Settore Tecnico emerge che il tecnico era tesserato come allenatore per la stagione 1998/1999, ma tale tesseramento non era stato rinnovato per quella successiva, è regolare il suo tesseramento come calciatore.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 21/C Riunione del 3 febbraio 2000 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 31 del 10.12.1999

Impugnazione - istanza:Appello dell'A.S. Sortino Calcio avverso decisioni merito gara Sortino Calcio/Quartiere Grotta Santa del 21.11.1999

Massima: Il tecnico, in possesso dell'abilitazione quale "Istruttore Giovani Calciatori”, non tesserato nella corrente stagione sportiva come tecnico da qualche società, può assumere la qualifica di calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 38/C Riunione del 19 Giugno 1997 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 84 del 2.5.1997

Impugnazione - istanza: Appello della Pol. Quadrelle 89 avverso decisioni merito gara Atletico Atripalda/Quadrelle 89

Massima: L’art. 112 N.O.I.F., che contempla lo specifico caso di calciatori iscritti nell'elenco degli allenatori dilettanti, statuisce che questi possono liberamente svolgere la loro attività di calciatori in difetto dell'esercizio della facoltà di opzione dalla stessa norma prevista. Per cui il calciatore, in possesso del tesserino di allenatore di 3° Categoria, che non ha richiesto la sospensione volontaria dal relativo Albo, ex art. 30 comma 1 Reg. Sett.Tecn., può comunque svolgere l’attività di calciatore.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 8 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 30.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellaneta avverso la sanzione dell’ammenda di L.100.000 con diffida inflittale a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Puglia, in relazione alla gara Corato/Castellaneta del 10.11.1996

Massima: L’allenatore, in quanto iscritto negli elenchi degli allenatori dilettanti (e come tale utilizzato dalla società in quattro gare di campionato) non può poi tesserarsi come calciatore, ai sensi dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F, per società diverse da quella cha ne aveva disposto, appunto, come tecnico.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 22/C Riunione del 27 febbraio 1997 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 25 del 30.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellaneta avverso decisioni merito gara Castellaneta/Minervino dell’8.12.1996

Massima: Secondo l'art. 40 comma 2 N.O.I.F, gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. Ciò che inibisce all'iscritto nell'albo degli allenatori dilettanti di tesserarsi come calciatore non è soltanto il concreto svolgimento dell'attività di tecnico, ma anche il fatto oggettivo dell'iscrizione.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 20/C Riunione del 13 febbraio 1997 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 3.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Castellaneta avverso decisioni merito gara Ginosa/Castellaneta del 17.11.1996

Massima: Secondo l'art. 40 comma 2 N.O.I.F, gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 30 gennaio 1997 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 91 del 3.1.1997

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Collatino avverso decisioni merito gara Nuova Vis Subiaco/Collatino del 24.11.1996. Appello dell’ U.S. Ladispoli avverso decisioni merito gara Nuova Vis Subiaco/Ladispoli dell’8.12.1996

Massima: L’art. 40 comma 2 N.O.I.F. si presta ad un' unica interpretazione: gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società presso la quale svolgono l’attività di tecnico. Ciò, deve, ritenersi, almeno fin quando non siano depennati dagli elenchi medesimi.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 28 del 4.1.1996

Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S.Veregra Calcio 88 avverso decisioni merito gara Veregra Calcio 88/Colbuccaro del 2.12.1995

Massima: A norma dell'art. 40 comma 2 N.O.I.F., gli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e non per un’altra società.

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