F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. LUCATELLI LAMBERTO SEGUITO GARA BRILLANTE TORRINO FUTSAL/MIRAFIN DEL 21.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)
RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL SIG. LUCATELLI LAMBERTO SEGUITO GARA BRILLANTE TORRINO FUTSAL/MIRAFIN DEL 21.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)
Con gravame del 3.5.2018 la società ASD Brillante Torrino Futsal avversava la sanzione la sanzione della inibizione sino al 31.12.2018 inflitta al tesserato Lucatelli Lamberto, seguito della gara Brillante Torrino Futsal-Mirafin del 21.4.2018.
Tale decisione veniva assunta dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018 perché il Lucatelli rivolgeva ingiurie al cronometrista ufficiale e per avergli posto una mano sul viso dandogli due buffetti senza arrecargli dolore. Alla notifica del provvedimento di allontanamento reiterava le ingiurie sia all'indirizzo dell'arbitro che del cronometrista ufficiale, che ripeteva a fine gara mentre la terna arbitrale faceva rientro negli spogliatoi.
La reclamante invocava la riduzione, considerandola sproporzionata ad un gesto di cui il Lucatelli non ha neppure un nitido ricordo.
All'udienza, il legale rappresentante della reclamante confermava la richiesta di riduzione. Ad avviso della Corte, il gravame è da rigettare.
Il Lucatelli, dirigente accompagnatore della reclamante, ha tenuto nei confronti della terna
arbitrale una condotta gravemente offensiva e minacciosa (nell'atteggiamento e nello specifico gesto dei due c.d. buffetti sul viso), reiterata prima e dopo l'allontanamento dal campo, e non smentita, neppure in parte, da alcun elemento di segno contrario.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torrino Futsal di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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