F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’ATLANTE GROSSETO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 24.10.2018 INFLITTA AL SIG. LANDI PAOLO SEGUITO GARA ATLANTE GROSSETO/CIOLI ARICCIA VALMONTONE DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 104 del 9.10.2018)
RICORSO DELL’ATLANTE GROSSETO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL
24.10.2018 INFLITTA AL SIG. LANDI PAOLO SEGUITO GARA ATLANTE GROSSETO/CIOLI ARICCIA
VALMONTONE DEL 7.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 104 del 9.10.2018)
Con ricorso del 12.10.2018, previo preannuncio del 10.10.2018, la società Atlante Grosseto A.S.D. ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 del 9.10.2018 (Com. Uff. n. 104) con la quale è stata inflitta al proprio tesserato Landi Paolo (dirigente addetto all’arbitro) la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 24.10.2018 “per proteste nei confronti degli arbitri a fine gara. Sanzione così determinata in quanto dirigente addetto agli ufficiali di gara” (incontro Atlante Grosseto/Cioli Ariccia Valmontone del 6.10.2018 – Campionato Nazionale Calcio a 5 – Serie A2 Girone A).
Il provvedimento è stato assunto sulla base del referto arbitrale, dal quale risulta che al termine della gara, al ritiro dei documenti, il Landi si rivolgeva all’arbitro dicendo: ”in 35 anni di calcio a 5 non avevo ancora detto questa cosa, spero proprio di non rivedervi a Grosseto”.
La reclamante ritiene la sanzione ingiusta e comunque eccessiva sia perché inflitta ad un dirigente benemerito mai squalificato prima di allora, sia perché la frase, di mera e legittima disapprovazione dell’operato del 1° arbitro, sarebbe stata pronunciata in un contesto di confronto sereno e pacato anche con gli altri ufficiali di gara.
Conclude pertanto per l’annullamento o comunque per la riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
Deve difatti riconoscersi che “la protesta”, così come risulta dal referto, è stata indirizzata in termini tutt’altro che irriguardosi e/o irrispettosi per l’arbitro, nei confronti del quale il Landi si è espresso con un commento neppure troppo colorito, augurandosi sostanzialmente il non ripetersi, in altre future occasioni, di una prestazione che a suo giudizio era stata evidentemente negativa.
Se tuttavia la sanzione in quanto tale non può essere del tutto annullata, in considerazione della qualità rivestita dal Landi nell’occasione (dirigente addetto proprio agli arbitri), appare equo ridurne la misura contenendola nel periodo di inibizione già scontato.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Atlante Grosseto Calcio a 5 di Grosseto riduce la sanzione della squalifica ai limite del presofferto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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