F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 055/CSA del 16/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 038- 50/CSA del 11 Ottobre 2018 C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018)

C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I.  IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 172/CSA DEL 27.6.2018 E 002/CSA DEL 6.7.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Prima Sezione – Decisione n. 56/2018 del 10.9.2018)

 

Il 16.6.2018 si svolgeva la gara di ritorno della finale dei play off di Serie B "Frosinone/Palermo",

conclusa con il punteggio di 2-0.

Tale risultato, in considerazione dei punti ottenuti dalle due squadre durante la regular season e di quello della gara di andata della finale medesima, consentiva al Frosinone Calcio di ottenere la promozione in Serie A.

Con atto depositato il 17.6.2018, la U.S. Città di Palermo S.p.A., a seguito dei comportamenti tenuti durante quella partita dai tesserati e sostenitori del Frosinone, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e del Com. Uff. n. 32 del 19.4.2018 della FIGC (che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off e play out del Campionato di Serie B 2017/2018), formulando le seguenti domande:

"A) Accogliere il presente reclamo e per l'effetto sanzionare il Frosinone Calcio S.r.l. con la perdita della gara disputata in data 16.6.2018 con il punteggio di 0-3 in favore di U.S. Città di Palermo.

B)      Non omologare, comunque, il risultato della partita del 16.6.2018.

C)      In linea subordinata, previa squalifica del campo di gioco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della partita del 16.6.2018 ed ordinare la ripetizione della stessa.

D)     Ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al presente reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva.

In linea ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell'art.35 comma 1.3 C.G.S. i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate".

Il 18.6.2018 il Frosinone Calcio S.r.l. depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.

Il successivo 19 giugno veniva pubblicato il Com. Uff. Lega B n. 200/2018 contenente  la decisione del Giudice Sportivo, con cui venivano rigettate le domande della U.S. Città di Palermo S.p.A..

Con il medesimo Comunicato, il Giudice Sportivo sanzionava il Frosinone Calcio per i fatti occorsi durante la gara con le sanzioni dell'ammenda di € 25.000,00 e l'obbligo di disputare 2 gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori.

Con atto depositato il 20.6.2018 l'U.S. Città di Palermo S.p.A. proponeva reclamo ai sensi dell'art.36 bis comma 7 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo.

Con nota del 20.6.2018 la Corte comunicava che il procedimento sarebbe stato deciso a Sezioni Unite e il Frosinone Calcio si costituiva nel procedimento depositando, invece, le proprie controdeduzioni.

 

All'esito dell'udienza del 26.6.2018 la Corte Sportiva di Appello con Com. Uff. n.168/CSA rigettava il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A..

Il successivo 27.6.2018 venivano pubblicate le motivazioni con Com. Uff. n.172/CSA.

Medio tempore, era accaduto che anche il Frosinone Calcio S.r.l. aveva proposto reclamo avverso il Com. Uff. n. 200/2018 del Giudice Sportivo - per la parte relativa alle sanzioni allo stesso inflitte.

All'esito di tale giudizio la C.S.A. rigettava il ricorso del Frosinone aggravando le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo disponendo che le 2 gare si svolgessero a porte chiuse nonché in campo neutro - decisione pubblicata con Com. Uff. n.1/CSA del 5.07.2018 e n.2/CSA del 6.7.2018.

Con ricorso depositato il 26.6.2018 innanzi al Collegio di Garanzia per lo Sport CONI (procedimento iscritto al n. R.G. 58/2018), la U.S. Città di Palermo S.p.A. impugnava le decisioni assunte dalla Corte Sportiva di Appello pubblicate con i Com. Uff. nn. 168/2018 e n. 172/2018. Con successivo ricorso depositato in data 4.8.2018 dinanzi allo stesso Collegio (procedimento iscritto al n.

R.G.  64/2018) la predetta società impugnava la decisione della C.S.A. della F.I.G.C. pubblicata con il Com. Uff. n. 001/CSA del 5.7.2018 le cui motivazioni sono contenute nel Com. Uff. n. 2/CSA pubblicato il 6.7.2018.

A sua volta il Frosinone Calcio impugnava con ricorso depositato il 31.7.2018 innanzi al Collegio di Garanzia (procedimento iscritto al n. R.G. 62/2018) la decisione assunta dalla C.S.A. pubblicata nel Com. Uff. n. 001/CSA del 5.7.2018 le cui motivazioni sono contenute nel Com. Uff. n. 2/CSA pubblicato il 6.7.2018.

******                                                                                                                          1) "Con il ricorso iscritto al n.58/2018 (e 64/2018), la U.S. Città di Palermo S.p.A. censura la

decisione della C.S.A., a Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 172/CSA pubblicato in data 27.6.2018 e concentra la sua doglianza principale sulla contraddittorietà della motivazione resa dalla C.S.A. che, a fronte di un quadro comportamentale connotato da estrema gravità, slealtà e scorrettezza, tenuto sia dai sostenitori che dai tesserati della Società Frosinone Calcio, non avrebbe adottato la sanzione adeguata ma addirittura avrebbe fatto improprio ricorso alle esimenti previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che, in occasione di ipotesi di tenuità del fatto, prevede sanzioni meno afflittive."

 

2) "Conilricorsoiscrittoaln.62/2018, il Frosinone Calcio ha impugnato la decisione della C.S.A., pubblicata nel Com. Uff. n.001/CSA del 5.7.2018, le cui motivazioni sono contenute nel Com. Uff. n. 002/CSA del 6.7.2018. La ricorrente Frosinone Calcio si duole che la C.S.A. abbia aggravato la sanzione comminata dal Giudice Sportivo ritenendo, in base ai fatti descritti ed evidenziati occorsi nella richiamata gara del 16.6.2018, che la sanzione del Giudice Sportivo fosse  già adeguata in relazione alla tenuità riconosciuta."

E' avviso del Collegio di Garanzia che i due ricorsi meritino accoglimento nei termini di seguito indicati. In particolare, dall'accoglimento del ricorso introdotto dalla U.S. Città di Palermo deriva anche l'accoglimento di quello proposto dal Frosinone Calcio.

Entrambe le parti hanno censurato le decisioni rese dalla C.S.A., ancorché su presupposti differenti e ritengono che le decisioni impugnate debbano essere annullate.

Ritiene il Collegio di Garanzia che le pronunce della C.S.A. sia nella composizione ordinaria che in quella a Sezioni Unite non abbia correttamente applicato l'art. 17, comma 1, C.G.S. nella parte in cui non stigmatizza il rapporto di causa - effetto sul corretto andamento della gara ed anzi il  Collegio evidenzia, con toni che suscitano stupore, che la C.S.A. non ha debitamente sanzionato la fattispecie oggetto della sua pronuncia.

In particolar modo il Collegio di Garanzia pone l'accento sulla precisazione che la C.S.A. fa riguardo alla gravità dei comportamenti dei tesserati e sostenitori del Frosinone Calcio.

Il Collegio di Garanzia rileva che la C.S.A. nel suo provvedimento precisa che le condotte dei tesserati e sostenitori "hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima".

Censura inoltre il Collegio  di Garanzia il diniego della C.S.A. di acquisire immagini di  gara contestando la tassatività delle ipotesi previste dall'art. 35 C.G.S..

Contemporaneamente, sebbene con ricorsi separati, l’U.S. Città di Palermo S.p.A. ed il Frosinone Calcio hanno presentato ricorsi al TAR Lazio rispettivamente il primo con ricorso recante numero di registro generale 10410 del 2018, ed il secondo recante numero di registro generale 11791 del 2018.

Il Presidente del Collegio di Garanzia fissava l'udienza per la discussione di tutti i procedimenti per il 10.8.2018 e all'esito dell'udienza il Collegio - previa riunione dei ricorsi - emetteva il seguente dispositivo:

" Nei giudizi iscritti:

 

-        al R.G. ricorsi n.58/2018, presentato in data 26.7.2018, da parte della Società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B) per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, a Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n. 172/CSA pubblicato in data 27.6.2018 con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B (Com. Uff. n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società U.S. Città di Palermo S.p.A. ed ha irrogato al Frosinone Calcio la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 con l'obbligo di disputare 2 gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;

-        al R.G. ricorsi n.62/2018, presentato in data 31.7.2018, da parte della Società Frosinone Calcio

S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello c/o FGCI, pubblicata nel Com. Uff. N. 001/CSA del 5.7.2018, le cui motivazioni sono contenute nel Com. Uff. n. 002/CSA del 6.7.2018, con cui in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata nei confronti della ricorrente, l'ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per 2 giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro a e a porte chiuse;

- al R.G. ricorsi n.64/2018, presentato in data 4.8.2018, da parte della Società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio

S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B) per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, 1^ sezione, emessa a mezzo Com. Uff. n.2/CSA pubblicato in data 6.7.2018 con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B (Com. Uff. n.200/2018) - che ha irrogato a carico del Frosinone Calcio le sanzioni dell'ammenda di € 25.000,00 e dell'obbligo di disputare 2 gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori - ed è stata confermata,  a  carico  della  predetta società, la sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con  la squalifica per 2 giornate di gara, con l'obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse.

Riunisce i ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n.64/2018 (Palermo/FIGC) e al R.G. ricorsi n.62/2018 (Frosinone/FGCI) al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n.58/2018 (Palermo FGC) per connessione oggettiva e soggettiva.

Conseguentemente,  ritenendo  non  coerentemente  sanzionata  la  condotta  evidenziata  dalla

C.S.A. rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, annulla con rinvio la sentenza della CSA, di cui al Com. Uff. n. 172/CSA pubblicato in data 27.6.2018 e la sentenza della C.S.A., di cui al Com. Uff. n. 002/CSA del 6.7.2018, onerando la C.S.A., in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

Rigetta per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n.58/2018 e 62/2018.

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n.64/2018 e per l'effetto condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso forfettario per ciascuna parte resistente.....omissis".

In data 10.9.2018, venivano pubblicate le motivazioni della decisione n.56/2018.

Secondo il Collegio di Garanzia, in particolare, la decisione della C.S.A., a Sezioni Unite, di cui al Com. Uff. n.172/CSA pubblicato in data 27.6.2018, sarebbe connotata da una "stridente contraddizione", laddove, dopo aver chiaramente espresso che "icomportamentitenutidatesseratie sostenitori del Frosinone Calcio, meritino di essere fortemente stigmatizzati e sanzionati....(omissis)         tali comportamenti sono infatti all'evidenza in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre e senza alcuna eccezione ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico; la gravità dei comportamenti posti in essere in occasione della gara di cui è giudizio è, peraltro, tanto maggiore in quanto si trattava della finale di ritorno della competizione (play off)…”, “ha dichiarato che comunque il Giudice Sportivo avesse fatto corretta applicazione della norma giustiziale di cui all’art. 17 comma 1 C.G.S., atteso che i comportamenti descritti comunque non avevano avuto un rapporto causa-effetto sul corretto andamento della gara…”.

Nel merito, ancora, il Collegio di Garanzia ha poi ritenuto manifestamente inammissibile l’impugnazione (sul Ricorso n.64/2018) della Società U.S. Città di Palermo S.p.A. osservando che: "La U.S. Città di Palermo S.p.A. ha censurato la decisione richiamata emessa a seguito di un procedimento

nel quale la medesima non era neppure parte processuale in un contesto nel quale la ricaduta degli  effetti della pronuncia venivano spiegati unicamente nella sfera giuridica del medesimo Frosinone Calcio, senza intaccare minimamente la posizione della U.S. Città di Palermo."

Il Collegio di Garanzia prosegue poi osservando che:

"L'inammissibilità consegue quindi ad un difetto di interesse alla impugnazione poiché nel caso sottoposto a scrutinio, non sussiste un reale interesse della parte ad azionare le sue pretese con forme di tutela separate, ma soltanto un intento emulativo volto ad aggravare la difesa avversaria. Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al numero 64/18 per carenza di interesse."

Il Collegio di Garanzia ha così rinviato il giudizio alla C.S.A. "onerandola in diversa composizione ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione al principio espresso in parte motiva....".

*****

Le parti sono state così convocate alla riunione, per la trattazione del Giudizio di rinvio, per il giorno 11.10.2018 con assegnazione dei termini per le memorie difensive e repliche.

La U.S. Città di Palermo S.p.A. nelle sue memorie difensive chiede, previo accertamento definitivo dei fatti accaduti in occasione della finale di ritorno dei play off del 16.6.2018, così come rappresentati dalle decisioni della C.S.A. n.172/CSA del 27.6.2018 e n. 2/CSA del 6.7.2018 - ed espressamente richiamati nella decisione del Collegio di Garanzia n.56/18 -, che l'Ecc.ma Corte Sportiva di Appello si uniformi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva nella decisione del Collegio di Garanzia, così irrogando la sanzione della sconfitta per 0-3 ovvero infliggendo una penalizzazione alla società Frosinone Calcio.

L’U.S. Città di Palermo S.p.A. inoltre, chiede in particolare che la sanzione sia applicata con riferimento alla Stagione Sportiva 2017/2018, ritenendo a questo proposito come fosse stato accertato (seppure incidentalmente) che gli organi della Federcalcio non avrebbero applicato la normativa speciale dettata dalla F.I.G.C. stessa in materia di termini del processo sportivo per le infrazioni disciplinari commesse durante lo svolgimento dei play off della Serie B, cagionando altresì con il loro ritardo un danno nei confronti della ricorrente che non vedrebbe garantiti concretamente i propri diritti e/o interessi legittimi.

A supporto richiama la decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2018 la quale ha statuito che le sanzioni devono essere scontate nella stagione sportiva di riferimento, ove era stato ritenuto infatti che principio inderogabile da applicarsi è quello più volte ribadito dalla giustizia sportiva, secondo cui, ai sensi e per gli effetti dell'art.18, comma, 1, lett. g), C.G.S. CONI la penalizzazione di uno o più punti in classifica va scontata nella Stagione Sportiva in corso, essendo legittimo irrogare la sanzione nella stagione sportiva seguente solo nel caso in cui si appalesi non efficace in quella in corso.

L’U.S. Città di Palermo S.p.A. sulla base della decisione sopra riportata evidenzia, quindi, che per Stagione Sportiva in corso deve intendersi quella in cui il procedimento sanzionatorio ha avuto inizio, indipendentemente dalla data di emissione del relativo provvedimento.

L’U.S. Città di Palermo S.p.A. sottolinea ancora l’evidente difetto di legittimazione della F.I.G.C.. Invero, osserva a questo proposito, come nei precedenti gradi dei giudizi svoltisi in ambito federale la Federazione non era parte dei procedimenti, non avendo alcuna legittimazione al riguardo anzi dovendo garantire attraverso i propri organi di Giustizia, la corretta applicazione delle norme dell'Ordinamento sportivo.

Nessuna norma infatti prevede, a giudizio dell’U.S. Città di Palermo S.p.A., che la F.I.G.C. in quanto tale possa prendere parte ad un procedimento avanti ai Giudici Sportivi riservando la possibilità di intervento esclusivamente alla Procura Federale, nei casi espressamente previsti.

L'intervento della F.I.G.C. nel Giudizio avanti al Collegio di Garanzia dello Sport trova infatti giustificazione nell'art.59 comma 2 lett. a), C.G.S. CONI che prevede espressamente la facoltà della Federazione interessata di presentare una memoria.

Una volta emessa la decisione da parte dell'Organo del CONI, prosegue l’U.S. Città di Palermo S.p.A., la F.I.G.C. non ha però più legittimazione ad intervenire direttamente nel procedimento di rinvio al Giudice Sportivo.

Conclude l’U.S. Città di Palermo S.p.A.  chiedendo che il presente procedimento - ai sensi del

C.G.S. CONI nonché ai sensi dell'art. 34 C.G.S. FIGC - debba essere esclusivamente limitato ad attuare la decisione emessa dal Collegio di Garanzia dello Sport n. 56/2018, secondo il quale la C.S.A. ha il solo compito di irrogare la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate.

L'affermazione contenuta nella decisione, ribadisce il Palermo, trova precisa disciplina nell'art. 17

C.G.S. FIGC rubricato "Sanzioni inerenti la disputa delle gare."

Il Frosinone Calcio S.r.l. nella sua memoria difensiva rileva - riguardo alla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - che i procedimenti in ambito endofederale non avrebbero potuto mai giustificare l'irrogazione della sanzione della perdita della gara a proprio carico, in quanto i fatti occorsi non avrebbero inciso, sul regolare svolgimento della gara.

Neppure il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha messo infatti in discussione il regolare svolgimento della gara in questione, limitandosi nel giudizio di legittimità che gli è proprio, a valutare la corretta applicazione delle norme solo in punto di diritto e coerenza della sanzione.

Secondo il Frosinone Calcio S.r.l. il Collegio nella propria ricostruzione avrebbe errato in quanto ha ritenuto che con il Com. Uff. n.172/CSA la C.S.A. aveva rigettato il reclamo del club siciliano nonché irrogato la sanzione disciplinare alle violazioni contestate dall'U.S. Città di Palermo S.p.A.  sub. art. 17

C.G.S. ("sanzioni inerenti la disputa delle gare") ed aveva ritenuto che con il Com. Uff. n. 002/CSA la sanzione fosse stata comminata quando, in realtà, la C.S.A. aveva rigettato il ricorso del Frosinone Calcio S.r.l..

La Corte, infatti, riteneva corretta la fattispecie così come inquadrata dal Giudice Sportivo sub. artt. 12, 14, 18 C.G.S., nonché art. 62 NOIF, non riconoscendo le circostanze attenuanti/esimenti di cui all'art. 13 C.G.S., e, per l'effetto, aveva aumentato la portata afflittiva della misura infliggendo la disputa di due gare non solo a porte chiuse ma anche in campo neutro.

Sulla base di questi presupposti, il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha operato "un'inaccettabile miscellanea" delle due distinte pronunce della C.S.A., senza fornire una diversa qualificazione dei fatti bensì riconducendo il tutto alla violazione dell'art. 17 C.G.S..

Il Frosinone Calcio S.r.l. rileva, infine, che anche se il decidente è chiamato alla individuazione di congrue sanzioni rispetto ai fatti occorsi  in  occasione  della  partita  Frosinone/Palermo,  tale valutazione non potrà svolgersi se non in applicazione delle nuove norme previste da C.G.S. - FIGC in riferimento alle prove acquisibili in tale tipo di procedimento. Richiama quindi l'art.3 5, comma 1.1., C.G.S. secondo cui: "i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale, e l'art. 35, comma 1.2, C.G.S. ribadendo con forza il principio secondo il quale gli atti ufficiali di gara fanno piena prova nel processo sportivo”.

Il Frosinone Calcio S.r.l. ricostruisce i fatti evidenziando una limitata responsabilità della società per quanto accaduto chiedendo che sia circoscritta l'analisi delle prove ai solo atti degli ufficiali di gara, dai quali si evincerebbe chiaramente la mancanza del nesso causale tra i comportamenti tenuti dai tesserati e sostenitori del Frosinone Calcio S.r.l. e il risultato sportivo che è stato regolarmente acquisito al campo.

Interviene nel procedimento anche la FIGC che nella sua memoria di costituzione pone principalmente l'accento sulla natura diversa dei procedimenti incardinati avanti il Collegio di Garanzia che nel riunire i procedimenti ha creato una "innaturale ibridazione  di procedimenti suscettibili di commistioni, avendo gli stessi funzioni e finalità tutt'affatto diverse: l'uno attivabile su ricorso di parte ed inteso ad ottenere la non omologazione della gara (con assegnazione della vittoria a tavolino), l'altro promosso ex officio dal Giudice Sportivo sulla scorta delle risultanze degli atti ufficiali di gara (referto arbitrale ed eventuali relazioni integrative).

Quest'errore di impostazione, che ha provocato la confluenza in un unico contenitore dei due contenziosi (l'uno vertente su di una questione tecnica, l'altro di natura disciplinare), ha impedito al Collegio di Garanzia di avvedersi che, mentre rispetto al primo l’U.S. Città di Palermo S.p.A. (quale parte ricorrente legittimata a richiedere l'invalidazione della gara) aveva os ad loquendum, rispetto  al secondo (affidato all'iniziativa officiosa del G.S.) la società siciliana non aveva alcun titolo ad interloquire, attesa la struttura rigidamente  bilaterale di ogni procedimento sanzionatorio."

Rileva la FIGC che "l'ontologica eterogeneità dei due procedimenti è stata, del resto, felicemente colta dal Tribunale Amministrativo nell'ordinanza cautelare resa inter partes, laddove viene rimarcata la natura tecnica (e non disciplinare) della punizione sportiva consistente nella perdita della gara ovvero nell'ordine di ripetizione della stessa."

La FIGC precisa che la C.S.A. ha il compito di rilevare, nonostante sia onerata dell'obbligo di decidere nuovamente su una fattispecie già affrontata, gli eventuali elementi di contradditorietà o lacune motivazionali richiamata dal Collegio di Garanzia ed auspica "che ciò avvenga sulla scorta di una puntuale individuazione della linea di netta demarcazione esistente tra i due procedimenti di cui si discute: distinzione, quest'ultima, che - ove debitamente tracciata alla luce di quanto in precedenza osservato - consentirà di fugare ogni dubbio sulla rispondenza dei verdetti sinora emessi in ambito endofederale alla normativa di riferimento."

 

Completa la sua disamina evidenziando come il Collegio di Garanzia, "esorbitando in modo plateale dai limiti della propria funzione, ha preteso di  pronunciarsi  incidentalmente  anche  sulla portata applicativa del disposto dell'art.35 C.G.S.- FIGC, che circoscrive alle sole ipotesi ivi espressamente contemplate l'utilizzo, a fini probatori, di riprese televisive.

E tanto ha fatto arrogandosi il potere di introdurre una regola opposta a quella sancita dal legislatore federale, elaborata dall'estensore della decisione sulla base della propria personale valutazione degli interessi coinvolti."

All’udienza dell’11.10.2018 presenti gli avvocati delle parti: per l’U.S. Città di Palermo S.p.A. l’avvocato Terracchio; per il Frosinone Calcio S.r.l. l’avvocato Grassani; per la FIGC gli avvocati Annunziata e Mazzarelli è stato dato inizio alla trattazione.

L’U.S. Città di Palermo S.p.A. ha ribadito preliminarmente la richiesta di estromissione della FIGC specificando che la stessa non è legittimata ad intervenire per le motivazioni riportate nella sua memoria difensiva.

L’U.S. Città di Palermo S.p.A. prosegue ripercorrendo tutti quanti gli elementi già descritti nella memoria difensiva ribadendo le richieste fatte e ripetute nelle controdeduzioni depositate.

Il Frosinone Calcio S.r.l., nel chiedere il rigetto della tesi del Palermo richiama i punti specifici della sua memoria difensiva e in particolare sulla differenza tra il processo endofederale e il processo esofederale chiedendo la sospensione del giudizio stante la pendenza del ricorso avanti l’A.G.A..

La C.S.A. ha respinto l’istanza del Palermo ed ammesso la FIGC alla partecipazione del giudizio in corso sul presupposto che la FIGC è stata parte del procedimento davanti alla Collegio di Garanzia e pertanto è legittimata a partecipare al presente procedimento.

Pur essendo vero, infatti, che la FIGC è legittimata ad intervenire esclusivamente nel procedimento esofederale e fermo il principio secondo il quale il soggetto autorizzato ad intervenire nel procedimento endofederale è la Procura Federale presso la FIGC nel caso di specie, però, la FIGC era intervenuta quale parte legittimata all’udienza tenutasi presso il Collegio  di Garanzia del CONI.

Ad oggi, pertanto, costituendo il presente procedimento una prosecuzione del precedente giudizio trattato avanti alla Collegio di garanzia stesso la FIGC è conseguenzialmente parte a tutti gli effetti nell’ambito del medesimo.

La FIGC ha del resto precisato che lo scopo del suo intervento è esclusivamente quello del mantenimento del buon andamento dei campionati in corso essendosi già cristallizzate le posizioni relative ai provvedimenti emanati a danno delle società interessate dal presente procedimento nel corso di stagione oramai esauritasi.

Sulla questione relativa alla richiesta del Frosinone calcio di sospendere l’intero procedimento in attesa della risposta del giudizio finale del Tar questa Corte rileva che la sospensiva non è prevista dall’ordinamento procedurale della Giustizia Sportiva.

La Giustizia Federale svolge il suo ruolo solo relativamente alle questioni attinenti ai propri iscritti; quindi giustizia di natura squisitamente associativa.

Il procedimento sportivo non può essere sospeso o interrotto a causa della pendenza di altro giudizio dinanzi alla giustizia ordinaria-amministrativa.

La sospensiva non è prevista dall’attuale normativa ma v’è di più. Il Tar stesso in più occasioni ha rilevato che le questioni inerenti la giustizia sportiva attengono esclusivamente ad un ambito diverso da quello della Giustizia Ordinaria Amministrativa.

Questa Corte ritiene, quindi, che non esistono i presupposti logico-giuridici  né tantomeno i presupposti normativi tali da giustificare la sospensione di una qualunque procedura in corso avanti la giustizia sportiva per cause inerenti a procedimenti avanti la Giustizia ordinaria Statuale, stante il ruolo diverso e le diverse competenze.

Questa Corte osserva che il Collegio di Garanzia, appare essere organo di giustizia sportiva di ultimo grado che ai sensi dell’art. 54, comma 1, C.G.S. giudica esclusivamente “per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e che abbia formato oggetto di disputa fra le parti”.

L’intendimento del C.G.S. è di assegnare all’organo di giustizia di ultimo grado istituito presso il CONI una funzione decisoria di natura limitata ad un sindacato di pura legittimità.

Ad una palese ed evidente interpretazione del dato letterale dell’art. 54 C.G.S. si evince che la norma esclude che il Collegio, possa svolgere un rinnovato esame di merito della controversia, esteso ad una diversa ricostruzione della quaestio facti posta a fondamento della decisione impugnata.

Pertanto limite invalicabile della competenza del Collegio di Garanzia è quella di vagliare la sola legittimità della motivazione per illogicità e/o insufficienza espressa nella sentenza endofederale impugnata.

Al riguardo va richiamata la stessa giurisprudenza del Collegio di Garanzia secondo cui “il Collegio di Garanzia deve limitarsi, infatti, a verificare la legittimità della decisione emessa dagli organi della giustizia sportiva e non può estendere le sue valutazioni sul merito delle valutazioni che sono state fatte anche in tema di assunzione delle prove, dagli organi della giustizia federale” (Sezioni Unite decisione n. 11 del 2018).

Ed inoltre che “il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa è stata irrogata in palese violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza” (Sezioni Unite decisione n. 35 del 2015).

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Preliminare, a questo proposito, è l’interpretazione dell’art. 35 C.G.S. FIGC e dell’ammissione della prova TV.

Questa Corte, in questa nuova composizione, viste le indicazioni del Collegio di Garanzia, non può, però, che richiamare le pertinenti osservazioni della difesa della FIGC, anche sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che richiama i corretti principi applicativi dell’art. 35 C.G.S. FIGC e gli esatti limiti previsti per la ammissione della prova TV.

Questa Corte deve ribadire al riguardo che l’art. 35 C.G.S. FIGC esprime chiaramente il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, i quali fanno piena prova non solo per gli avvenimenti in campo ma per l’interpretazione che di questi avvenimenti gli stessi ufficiali di gara danno.

L’art. 35 C.G.S. FIGC prevede, del resto, che gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare quale mezzo di prova – al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di “tesserati” - anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica documentali ma solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui essi dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

L’art 35 C.G.S. FIGC, che limita alle sole gare di LNP , l’utilizzo della prova TV per condotte violente o gravemente antisportive non viste dall’arbitro o dalla procura; in questo caso il tesserato direttamente può difendersi anche attraverso l’uso di filmati per verificare ciò che è effettivamente avvenuto.

La fattispecie è specifica e riguarda ipotesi in cui l’ammonito o l’espulso o l’allontanato sia un soggetto diverso da quello che effettivamente ha commesso il fatto sanzionabile; oppure l’ipotesi in cui la condotta violenta o gravemente antisportiva non è vista dall’arbitro, ma riguarda uno specifico tesserato.

Pertanto, appare contrario al dettato della norma estendere l’utilizzo della prova televisiva a tutti quei casi non regolati dall’articolo 35 stesso ed in particolar modo a tutti i casi relativi a comportamenti dei tesserati o della tifoseria già rilevati dall’arbitro o dagli ufficiali di gara, come statuito, a sommesso avviso di questa Corte travalicando il dettato normativo, dal Collegio del CONI.

Infatti, come osservato, la natura della prova TV costituisce strumento straordinario ed eccezionale da utilizzare solo per  condotte particolarmente gravi dei tesserati, sfuggite  alla valutazione dell’arbitro durante lo svolgimento della gara.

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Sulla questione relativa alla stagione nella quale deve essere scontata la sanzione irrogata dalla giustizia sportiva è necessario fare una distinzione.

Il dettato normativo è modellato sul principio in base al quale la sanzione venga scontata nella stagione in corso per evidente collegamento ontologico tra la sanzione e la afflizione che la sanzione deve raggiungere.

Pertanto in tutti i casi in cui una sanzione ha una specifica rilevanza rispetto ad una stagione sportiva questa va scontata nella stagione relativa. La ratio della norma però non può spingersi fino a giustificare che le sanzioni possono essere applicate alle stagioni ultimate. Nel caso di specie la valutazione in ordine alla omologazione del risultato sportivo è cosa cristallizzata e, quindi, affinché appunto possa aversi una effettività della afflizione non può che differirsi l’applicazione alla stagione sportiva  successiva.

Si osserva ancora che l’art. 17 nella sua letterale formulazione prevede che: “La società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito su regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita…”. Conseguenzialmente la sanzione ivi prevista deve essere comminata in tutti casi in cui i comportamenti dei tesserati di una specifica società impediscano il regolare svolgimento o la regolare conclusione di una gara alterandone il risultato o addirittura impedendone la conclusione cosa appunto da escludersi data l’omologazione del risultato del campo, che, come detto, si è oramai cristallizzata.

Diversamente è da trattare l’ipotesi in cui esistano fatti che hanno influito sul regolare svolgimento ma senza impedire la conclusione della gara o senza alterare il risultato.

È questo il caso che ci occupa.

Alcuni episodi occorsi nella partita Palermo/Frosinone potrebbero aver creato le condizioni per un comportamento sanzionabile dal punto di vista normativo.

Ma tale comportamento non ha determinato un’alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dell’incontro e pertanto i comportamenti vanno sanzionati sotto diverso profilo.

Questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dai tesserati  e  sostenitori  del  Frosinone Calcio S.r.l. sia sanzionabile, anzi sia già stato sanzionato.

Dagli atti ufficiali di gara si evince chiaramente che la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa.

E’ giudizio, quindi, di questa Corte che le fattispecie addebitate vadano ascritte alle ipotesi di cui all’art 17 comma 4 C.G.S., il quale alla lettera a) prevede che l’organo di giustizia possa dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo salvo ogni altra sanzione disciplinare.

In questo contesto, sulla base del principio espresso dal Collegio di Garanzia, considerato che già questa Corte aveva aumentato la sanzione inflitta al Frosinone Calcio S.r.l. nel primo grado di giudizio (determinando così che le due gare a porte chiuse si svolgessero in campo neutro), non può che inasprirsi sotto il profilo economico la sanzione già precedentemente inflitta, raddoppiandone l’entità. Infatti, come già più volte evidenziato, la società Frosinone Calcio S.r.l. doveva, a mezzo della propria organizzazione, porre in essere misure in concreto atte ad evitare  le  intemperanze  della tifoseria e di coloro i quali si trovavano nel recinto di gioco. Conseguenzialmente il Frosinone deve essere ritenuto responsabile delle dette inadempienze che, secondo un equo apprezzamento discrezionale di questa Corte, comportano, appunto, oltre alla sanzione già irrogata, l’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00.

Per questi motivi la C.S.A., giudicando in sede di rinvio:

a)       rigetta l’istanza della società U.S. Città di Palermo S.p.A. di esclusione dal giudizio della FIGC;

b)      rigetta l’istanza della società Frosinone Calcio S.r.l. di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo;

c)       infligge alla società Frosinone Calcio S.r.l. l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00. Conferma nel resto.

 

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