F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 62/CSA del 7 Dicembre 2018 RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPELLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PADOVA/CARPI DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAPELLO ALESSANDRO SEGUITO GARA PADOVA/CARPI DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Padova/Carpi, disputato in data 24.11.2018 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al Sig. Alessandro Capello la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara per aver “al 44° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro un’espressione irriguardosa”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Calcio Padova S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale contestava il carattere irrispettoso ed offensivo dell’espressione rivolta dal Sig. Capello all’Arbitro, precisando come il linguaggio dallo stesso utilizzato potrebbe essere semplicemente considerato come “inurbano” e scurrile. Per tali motivi, la Società evidenziava la mancanza di proporzione della sanzione irrogata e chiedeva la riduzione della stessa.

Alla riunione di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, tenutasi in data 7.12.2018, per la Società nessuno è comparso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che, in virtù del tenore non particolarmente offensivo dell’espressione pronunciata dal Sig. Capello all’Arbitro, l’entità della sanzione irrogata al predetto calciatore è eccessiva, ritenendo, pertanto, più congrua la squalifica per 1 sola giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Padova S.p.A. di Padova riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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