F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 098/CSA del 21/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 85/CSA del 25 Gennaio 2019 RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MINGUCCI ANDREA SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SAN MARINO DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

RICORSO DEL SAN MARINO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MINGUCCI ANDREA SEGUITO GARA PERGOLETTESE/SAN MARINO DEL 06.01.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 09.01.2019 ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al calciatore Mingucci Andrea.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Pergolettese/San Marino disputato il 06.01.2019, il calciatore Mingucci, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, si poneva viso a viso con il Direttore di gara, gli rivolgeva espressioni gravemente irriguardose e gli poneva una mano su una spalla spingendolo con “media forza”. Nell’abbandonare il terreno di gioco, calciava con violenza il pallone all’esterno del terreno di gioco. Sanzione così comminata anche in considerazione dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S..

Avverso tale provvedimento la società San Marino Calcio S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 10.1.2019, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 22.1.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società San Marino Calcio S.r.l. di Serravalle (San Marino) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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