F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA DEL 23 NOVEMBRE 2018 3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMATE SEGUITO GARA BENEVENTO/CREMONESE DEL 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018)
3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMATE SEGUITO GARA BENEVENTO/CREMONESE DEL 27.10.2018 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018)
La Benevento Calcio S.r.l. ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Benevento/Cremonese del 27.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 51 del 28.10.2018) a titolo di responsabilità oggettiva, per avere i propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del Quarto Ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l’Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva. Tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti; recidiva.
La Società ricorrente, con reclamo inviato per pec in data 9 novembre 2018, contesta l'eccessività e la spropositatezza della sanzione comminata dal Giudice Sportivo riguardo a quanto accaduto.
A sostegno di ciò pone in evidenza diversi fattori: il maggior recupero del tempo di gioco rispetto a quanto effettivamente perso dai raccattapalle; l’assenza di altre violazioni o scorrettezze da parte della Società; diverse decisioni meno inflittive da parte di questa Corte in ordine ad analoghi fatti.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Società ricorrente chiede la revoca o una riduzione della sanzione.
La Corte, esaminato il ricorso ed udita la ricorrente, ritiene che, pur riconoscendo a carico della Società la responsabilità oggettiva del comportamento antisportivo da parte dei propri raccattapalle, l’appello può essere parzialmente accolto.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio di Benevento riduce la sanzione dell’ammenda a € 8.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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