F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 111 CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 056/CSA DEL 23 NOVEMBRE 2018 4. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS DELL’11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018)
4. RICORSO DELL’A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. HIGUAIN GONZALO GERARDO SEGUITO GARA MILAN/JUVENTUS
DELL’11.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018)
Con atto, spedito in data 13.11.2018, la Società A.C. Milan S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 82 del 13.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Milan/Juventus, disputatasi in data 11.11.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore della predetta Società, Higuain Gonzalo Gerardo, la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.
A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società A.C. Milan S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.
Al proposito, si osserva come la Società ricorrente non abbia fornito elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal calciatore Higuain.
Nel proprio referto, il Direttore di Gara ha descritto, in modo puntuale, la condotta del calciatore, riferendo che lo stesso, all’atto della notifica del provvedimento di ammonizione, si avvicinava all’Arbitro in modo aggressivo e minaccioso, arrivando quasi a contatto con il viso dello stesso Direttore di Gara; circostanza, quest’ultima, che esclude, in radice, la possibilità di considerare plausibile la ricostruzione dei fatti, offerta dalla Società ricorrente, ovvero che il Direttore di Gara avrebbe scambiato per minaccioso ed aggressivo un atteggiamento che era, in realtà, frutto di pura disperazione e frustrazione del calciatore Higuain che aveva, per così dire, perso l’occasione di “vendicarsi” sul campo nei confronti della sua ex squadra; un calciatore frustrato e disperato pone in essere altri e diversi comportamenti e non si avvicina, invece, al Direttore di Gara fino quasi a sfiorargli
il volto; condotta, quest’ultima, che denota, invece, come il destinatario della stessa fosse, chiaramente, il Direttore di Gara.
Né merita di essere valorizzato il fatto che il calciatore Higuain non abbia rivolto, nei confronti del Direttore di Gara, espressioni verbali ingiuriose e neppure irriguardose, atteso che, come noto, le condotte irriguardose possono consistere non solo in parole ma anche in gesti e comportamenti materiali.
A quanto sopra, si aggiunga che, per come più volte osservato da questa Corte, condotte, quali quelle poste in essere dal calciatore Higuain, proprio perché provenienti da calciatori professionistici (molto famosi come nel caso che ci occupa) che, come noto, rappresentano un modello per i tantissimi giovani che si appassionano al mondo del calcio, rischiano di creare in questi ultimi la distorta convinzione della scarsa gravità, per non dire addirittura della liceità, di simili comportamenti.
Quanto alla entità della sanzione, si ritiene che la squalifica per due giornate effettive di gara sia sanzione del tutto congrua, atteso anche il fatto che il calciatore Higuain ha reiterato il proprio comportamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione, essendo stato allontanato dal campo con la forza dai propri compagni ed avendo, nuovamente, protestato all’indirizzo dell’Assistente arbitrale.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan di
Milano.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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