F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 113/CSA del 12/03/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 063/CSA del 13 Dicembre2018 1. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOUI SOUFIANE SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

1.       RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAOUI SOUFIANE SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

 

All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Ascoli/Spezia, disputato in data 1.12.2018 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Soufione Bidaoui la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per “avere, al 24° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Spezia Calcio

S.r.l. (d’ora in avanti, per brevità “Società”) la quale eccepisce l’eccessiva gravosità e severità della squalifica comminata. A sostegno di ciò, la ricorrente deduce che il gesto commesso dal proprio tesserato, quantunque stigmatizzabile, non avrebbe in concreto cagionato danni fisici all’avversario e che, pertanto, tale gesto sarebbe stato ascrivibile non già alla fattispecie di condotta violenta di cui all’art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S., bensì alla meno grave ipotesi di comportamento antisportivo, di cui alla lettera a) del medesimo articolo 19, comma IV, C.G.S..

Rilevando, altresì, la ricorrenza di asserite attenuanti nel caso di specie, quali “lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente, l’immediato abbandono del campo ad opera dell’espulso e, soprattutto, l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso  calciatore”,  la Società richiede, quindi, a codesta Corte di ridurre la squalifica irrogata da tre a una/due giornate.

Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data del 13.12.2018, è presente, in sostituzione dell’Avv. Chiacchio, l’Avv. Pandolfi, il quale, nell’interesse della Società, si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso in epigrafe sia privo di fondamento.

Invero, deve osservarsi come appaia evidente e non seriamente contestabile il connotato violento attribuibile al gesto del calciatore Bidaoui, a nulla rilevando che tale condotta non abbia in concreto procurato danni fisici all’avversario. Pertanto, correttamente il Giudice Sportivo ha qualificato la condotta censurata come violenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S..

Del pari, deve osservarsi che la (eventuale) sussistenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Società ricorrente non è idonea, nel caso di specie, a diminuire l’entità della sanzione comminata al calciatore Bidaoui, atteso che il minimo edittale previsto dal già richiamato art. 19, comma IV, lettera b) del C.G.S. per gli episodi di condotta violenta corrisponde esattamente alla squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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