F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 134/CSA del 17/04/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 119/CSA del 22 Marzo 2019 RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NAPOLI CALCIO A5/FELDI EBOLI DEL 20.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 810 del 20.03.2019)

RICORSO  DELL’A.S.D.  NAPOLI  CALCIO  A  5  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  NAPOLI  CALCIO A5/FELDI EBOLI DEL 20.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 810 del 20.03.2019)

 

Il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso proposto dall’Eboli, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 17, comma 4, lett. b), del C.G.S., ritenendo che il Napoli Calcio A 5 si trovasse in posizione irregolare, avendo fatto giocare tra le proprie file il calciatore Salas, ancora gravato da una giornata di squalifica risalente alla Stagione Sportiva 2017/2018 (Com. Uff. della Divisione Calcio a Cinque n. 434 del 17.1.2018), ritenendo che nessuna prova di aver scontato la gara fosse stata fornita dalla ricorrente.

Il calciatore, infatti, maturò una squalifica per recidiva di ammonizione (Com. Uff. n. 434 del 17.1.2018) in un incontro di Coppa Italia tra l’alma Salerno (squadra presso in cui militava all’epoca) e la Bernalda.

Tale giornata non fu scontata, anche perché l’Alma Salerno fu eliminata dalla competizione e quindi la giornata sarebbe dovuta essere scontata nella stagione successiva.

Successivamente, però, il calciatore si trasferì nella società Cerro Porteno in Paraguay dove, a detta della odierna reclamante (ASD Napoli Calcio a 5) avrebbe scontato la squalifica.

Propone reclamo l’ASD Napoli Calcio a 5, assumendo che il calciatore avrebbe scontato la squalifica quando militava nel Cerro Porteno del campionato paraguaiano, precisando anche che la squalifica sarebbe stata scontata nella partita Cerro Porteno/Exa Isaty.

La reclamante non fornisce, però, a supporto di quanto sopra, alcuna prova diretta (come ad esempio, un documento dal quale possa evincersi incontrovertibilmente che il Salas avrebbe scontato detta squalifica), ma solo una prova induttiva, desumibile dal fatto che il TRANSFERT in entrata del calciatore dal Paraguay all’Italia non recherebbe alcuna squalifica ancora da scontare: il calciatore sarebbe quindi scevro da ogni pendenza e tale circostanza basterebbe, per la reclamante, a dimostrare che la squalifica sia stata scontata all’estero.

Alla luce di ciò il Salas non si sarebbe trovato nella situazione di cui all’art. 22, comma 6, del

C.G.S.e non avrebbe sanzioni da scontare.

E nemmeno, secondo la reclamante, incorrerebbe in quanto disposto dall’art. 12 del Regolamento FIFA, in base al quale: “Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione per la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione precedente ha l’obbligo di notificare per iscritto alla nuova Federazione tutte le sanzioni per iscritto”.

Richiamando un caso di undici anni fa (caso Chilavert, Com. Uff. n. 93/CGF del 1.2.2008) la reclamante ritiene, inoltre, che ciò che fa testo è esclusivamente il certificato in entrata dalla Federazione paraguaiana, in base al quale non risultano squalifiche da scontare e chiede la riforma della decisione impugnata e il ristabilirsi del risultato del campo.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti considerazioni.

Questa Corte, proprio alla luce dell’art. 22 del C.G.S. e dall’art. 12 del regolamento FIFA, ha ritenuto preliminarmente di adottare un’ordinanza istruttoria al fine di acquisire  dall’Ufficio tesseramento  copia  dei  certificati  partiti  dall’Italia  per  la  Federazione  paraguaiana  e  copia  del  certificato  entrato  dal  Paraguay  all’Italia,  in  modo  da  verificare  se  vi  fossero  state  riportate correttamente le segnalazioni.

Cosa che non era stata fatta dal Giudice di prime cure che si era limitato a verificare che nessuna prova era stata fornita da parte della ricorrente.

Ebbene, dalla documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria, risulta che l’Ufficio tesseramenti, prima di inviare il certificato di tranfert del calciatore dall’Italia in Paraguay abbia onerato di tale autocertificazione in data 27.3.2018 la società Alma Salerno, la quale per il tramite di un proprio rappresentante, Maurizio Acampora, sempre con email del 27.3.2018 ha confermato che “per il calciatore in oggetto non vi sono controversie né sanzioni disciplinari e, quindi, per la nostra società nulla osta all’emissione del CTI”.

Tant’è vero che il CTI partiva per il Paraguay senza alcuna menzione.

Peraltro la nota con la quale l’Ufficio centrale tesseramenti chiedeva conto di eventuali sanzioni alla Alma Salerno recava alla fine una clausola “di chiusura”, secondo cui “in  caso  di  mancato riscontro, entro un termine, alla richiesta sull’esistenza di eventuali sanzioni, il calciatore sarà considerato privo di sanzioni disciplinari da scontare”.

Ora in disparte qualche perplessità di questa Corte sulla “procedura” adottata dall’Ufficio tesseramenti, in considerazione del fatto che un tale adempimento non può essere lasciato all’autocertificazione della società, ma deve avere un percorso più formale e “d’ufficio”, il dato che appare subito evidente è che la società Alma Salerno non si è limitata a non rispondere, ma si è fatta carico di rispondere negativamente.

Ovviamente, a questo punto, anche il certificato di ritorno del Salas dal Paraguay all’Italia del 12.9.2018 non poteva che essere scevro da annotazioni.

Però fa specie che proprio il 13.9.2018 la LND – Divisione Calcio a 5 diramava una circolare a tutte le società, ricordando tra i calciatori ancora squalificati anche il Salas.

Tale circostanza avrebbe dovuto mettere anche il Napoli sull’avviso, ponendo il dubbio sulla pendenza ancora non scontata.

Lo stesso richiamo al precedente del 2008, nel quale fu respinto il reclamo presentato dalla società Luparense, sul presupposto che il certificato di TRANFERT di ritorno non recasse alcuna sanzione, non appare, quindi, a questa Corte sufficiente a giustificare il dato sostanziale e cioè che il calciatore si trovava in difetto, posto che nel caso de quo rilevano due dati fondamentali:

-        l’omissione del calciatore che non ha fornito evidenze sul fatto di aver scontato la squalifica, né ha riferito alla nuova società di aver ancora una giornata da scontare;

-        la ASD Napoli Calcio a 5 aveva ricevuto proprio in concomitanza con l’ingaggio del calciatore la circolare n. 014 del13.9.2018  con la quale si “ricordava”  che tra  i calciatori che avevano ancora squalifiche da scontare c’era anche il Salas;

D’altronde anche la decisione del 2008, proprio alla fine al penultimo capoverso, parlando dei certificati internazionali e della loro valenza probatoria, li assimila ai comunicati ufficiali “ si tratta, in buona sostanza, di risultanze equiparabili a quelle dei Comunicati ufficiali, non superabili da altre fonti informative….”.

Da altre forme no, verrebbe da rispondere, ma da Comunicati Ufficiali sì.

Ricordiamo che nel reclamo si fa anche riferimento ad una partita (in cui Salas avrebbe scontato la squalifica), ma non si fornisce alcuna prova del fatto che il Salas non abbia giocato per quel motivo (non vi sono atti al riguardo).

In ogni caso non basta dire che il certificato arrivato dal Paraguay era privo di annotazioni per arrivare alla conclusione che il Salas non aveva squalifiche da scontare, in quanto, nel caso di specie, occorre andare più a fondo e verificare che il certificato “di partenza” verso il Paraguay era erroneamente privo di annotazioni di squalifiche da scontare.

Esso, pertanto, non “fa fede”, in quanto l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 12 del Regolamento FIFA è stato ottemperato, sulla scorta della dichiarazione del legale rappresentante del Salerno.

Giocoforza il certificato “tornato” dal Paraguay non riportava alcuna giornata scontata, in quanto la stessa mancava già in partenza.

Quindi verificare solo il certificato “tornato” dal Paraguay equivarrebbe a vedere solo metà del problema.

Qui, però, intervengono tre principi fondamentali della giustizia sportiva: il primo è quello della lealtà e probità dei tesserati; il secondo è quello della generale conoscenza che le società e, soprattutto, i tesserati devono avere dei comunicarti ufficiali; il terzo è quello della effettività delle sanzioni.

Innanzitutto il generale dovere di lealtà del tesserato che doveva avvertire la società della realtà dei fatti, in quanto tale comportamento avrebbe evitato alla società una responsabilità oggettiva nella fattispecie che ci occupa.

Poi la Lega Divisione calcio a 5 in data 13.9.2018 ha inviato una circolare a tutte le società in cui ha elencato tutti coloro che non avevano scontato giornate di squalifica, dando conto del fatto che il Salas non aveva scontato, in quanto mancava una prova contraria.

Dovere della società sarebbe stato quello di verificare tale situazione, all’atto dell’ingaggio del calciatore.

Sussistono, quindi, un principio di responsabilità diretta del tesserato ed uno di responsabilità oggettiva della società.

E soprattutto la mancanza di una prova contraria dell’aver scontato la giornata, al di là dei certificati che, per quanto detto sopra, hanno avuto un iter travagliato e probabilmente non sono da considerarsi del tutto fidefacenti. (principio dell’effettività della sanzione).

D’altronde detta situazione è stata analizzata da questa sezione di Corte  con  la  decisione sull’A.S. Mirafin avverso la sanzione della punizione sportiva della perdita gara Ciampino Anni nuovi/Mirafin, (Com. Uff. n.112/CSA del 6.12.2018, con la quale si respinse il reclamo di Mirafin, ritenendo anche in quel caso che la squalifica fosse ancora da scontare, in quanto non vi era prova che fosse stata scontata in Romania e nemmeno che l’iscrizione fosse stata fatta nel  primo  certificato  in partenza verso la Romania.

Ma cosa ancora più importante è che nel caso Mirafin si dice chiaramente “…non sussistendo peraltro alcun obbligo di relativa comunicazione da parte della FIGC alla nuova società, in assenza di corrispondente comunicazione da parte della Federazione rumena”.

Ebbene rispetto al caso Mirafin, nel caso de quo la Federazione ha ricordato anche alla nuova società che Salas era tra i calciatore che dovevano scontare la squalifica.

In definitiva la sanzione appare ancora “in piedi” e da scontare.

In virtù del principio di effettività della sanzione, il reclamo non può essere accolto, in quanto basato sul certificato di “ritorno” (che rappresenta solo una parte, e quella probabilmente meno importante del procedimento) e sull’erroneo presupposto che in base a tale documento la squalifica debba ritenersi scontata, assunto logico assolutamente non provato.

A ciò si aggiunga la violazione del principio di lealtà e probità di cui all’art. 1 bis C.G.S., del principio di generale conoscenza dei comunicati ufficiali da parte delle società e del sopra richiamato principio di effettività della sanzione.

Ovviamente resta la questione della procedura, discutibile, messa in  atto  dall’Ufficio tesseramenti con la quale si è chiesta l’autocertificazione all’Alma Salerno e, soprattutto, la conseguente risposta della società che ha messo in moto un meccanismo di errori a catena, in quanto anche gli stessi certificati hanno finito per perdere significato e valenza probatoria.

Per tale ultimo motivo, questa Corte ritiene di dover mandare gli atti alla Procura federale per accertare le dichiarazioni dell’Alma Salerno, che hanno portato alla compilazione del certificato di TRANFERT in uscita.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio a 5 di Napoli.

Manda gli atti alla Procura Federale per accertamenti di competenza in merito alla dichiarazione della società Alma Salerno C5.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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