F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 145/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 101/CSA del 22 Febbraio 2019 RICORSO DELLA L.R. VICENZA VIRTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C L.R. VICENZA/RAVENNA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 86/Campionali Giovanili del 12.02.2019)
RICORSO DELLA L.R. VICENZA VIRTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C L.R.
VICENZA/RAVENNA DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 86/Campionali Giovanili del 12.02.2019)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico con Delibera in Com. Uff. n. 86 del 12.02.2019 comminava alla L.R. Vicenza Virtus la sanzione di € 200,00 per assenza di un proprio medico e anche dell’ambulanza (art. 16, comma 2 del Regolamento del Campionato) durante la gara” del 10.02.2019 L.R. Vicenza / Ravenna.
Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo la società L.R. Vicenza Virtus domandandone la revoca producendo documentazione attestante la presenza dell’ambulanza.
Il reclamo è fondato, prescrivendo l’art. 16, comma 2 del Regolamento Campionato Nazionale U15 Serie C 2018/2019 (Com. Uff. n. 18 del 5.9.2018) alle Società ospitanti la presenza, alternativamente, di un proprio medico o dell’ambulanza ed essendo stata comprovata la presenza dell’ambulanza della Blu Emergency Onlus tg. DF647AX dalle 14:27 alle 16:00 del 10.2.2019 in corrispondenza del campo di gara in frazione Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) dai rilievi di controllo movimentazione ambulanza di cui alla scheda evento n. 190017538 recante il tabulato di apertura e chiusura intervento della centrale operativa SUEM 118 di Vicenza, in atti.
Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L.R. Vicenza di Vicenza annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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