F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 147/CSA del 15/05/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 124/CSA del 9 Aprile 2019 C.O.N.I.-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM. UFF. NN. 50/CSA DEL 9.11.2018 E 055/CSA DEL 16.11.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE – PALERMO DEL 16.6.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite – Decisione n. 17/2019 del 4.3.2018)

C.O.N.I.-COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S.

C.O.N.I. IN ORDINE ALL’ANNULLAMENTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE SPORTIVA D’APPELLO DI CUI AI COM.  UFF. NN. 50/CSA  DEL 9.11.2018 E 055/CSA DEL  16.11.2018 RELATIVI ALLA GARA FROSINONE –

PALERMO DEL 16.6.2018 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Sezioni Unite - Decisione n. 17/2019 del 4.3.2018)

 

La vicenda che ci occupa ha origine dalla gara di ritorno della finale dei play-off valevoli per la promozione in Serie A per la Stagione Sportiva 2018/2019, disputata in data 16 giugno 2018  tra Frosinone e Palermo. La partita terminava con la sconfitta del Palermo per 2 a 0, che, in considerazione del risultato di 1 a 1 maturato nella gara di andata, non conseguiva il titolo sportivo per la promozione nella massima Serie.

Gli eventi verificatisi nel corso dello svolgimento della citata gara sono stati oggetto di un procedimento giudiziale sportivo, e quindi ampiamente analizzati dai giudici di merito.

Il procedimento sportivo si è svolto nelle seguenti fasi.

Con atto depositato il 17.6.2018, la U.S. Città di Palermo S.p.A., ritenendo che i comportamenti tenuti dai tesserati e dai tifosi del Frosinone durante il secondo tempo della citata gara dei play-off fossero caratterizzati da slealtà ed antisportività e che, come tali, avessero inciso sul regolare svolgimento della gara, proponeva reclamo avverso la omologazione del risultato, ai sensi dell'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e del C.U. n. 32 del 19.4.2018 della FIGC (che dispone l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare di play off e play out del Campionato di Serie B 2017/2018).

In data 18.6.2018 il Frosinone Calcio S.r.l. depositava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande di parte avversa.

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie B, con Comunicato Ufficiale n. 200/2018 del 19 giugno 2018:

I) rigettava il reclamo, ritenendo che gli eventi verificatisi nel corso della gara  non  configurassero violazioni tali da comportare la sconfitta per 0-3, la non omologazione e/o l'annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara; II) deliberava di sanzionare il Frosinone con l’ammenda di € 25.000,00 e con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” a porte chiuse; III) decideva di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in merito al comportamento dei loro tifosi.

Con atto depositato il 20.6.2018, l'U.S. Città di Palermo S.p.A. proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 36bis, comma 7, C.G.S..

Con nota del 20.6.2018 la Corte comunicava che il procedimento sarebbe stato deciso a Sezioni Unite.

 Si costituiva il Frosinone Calcio, depositando le proprie controdeduzioni.

La Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, con C.U. 168/CSA del 26.6.2018 e C.U. n.m 172/CSA del 27 giugno 2018, contenenti rispettivamente il dispositivo e le motivazioni della decisione, respingeva il gravame.

Tale decisione, veniva portata alla cognizione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport per mezzo del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018.

 

Anche il Frosinone Calcio insorgeva avverso la pronuncia del Giudice Sportivo (C.U. n. 200/2018 del 19 giugno 2018), impugnando il dispositivo per la parte relativa alle sanzioni inflitte.

La Corte Sportiva di Appello della FIGC decideva tale gravame con la pronuncia di cui al C.U. n. 001/CSA del 5.7.2018 e al C.U. 002/CSA del 6 luglio 2018, rispettivamente dispositivo e motivi della decisione, determinandosi, anch’essa, per il rigetto del ricorso.

Anche tale decisione veniva impugnata dinnanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con i ricorsi di cui agli R.G. ricorsi n. 62/2018 (ricorrente Frosinone) e n. 64/2018 (ricorrente Palermo). Il Collegio di Garanzia, con la successiva decisione n. 56/2018, previa riunione dei ricorsi, e dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 64/2018, riteneva non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, e, pertanto, annullava con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018; inoltre, il Collegio di Garanzia onerava la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

In particolare il Collegio sottolineava la contraddittorietà della pronuncia della Corte in cui mentre da un alto si aggrava la sanzione riconoscendo la gravità dei comportamenti assunti in campo dal Frosinone, dall’altro si riconoscono le attenuanti di tenuità di cui all’art. 17 comma 1 CGS FIFC e soprattutto si ribadisce che quei comportamento non abbiamo inciso sul nesso di causalità in modo tale da pregiudicare il risultato sul campo.

Si stigmatizza soprattutto il fatto che le previsioni normative debbano essere sempre rispettate ed interpretate correttamente affinchè il criterio del merito sportivo non venga messo in secondo piano rispetto a “vicende altre”.

Nelle pronunce della Corte, secondo il Collegio, vi era un passaggio in cui, nel negare il rapporto causa – effetto delle vicende con il risultato della partita, si dice anche, però, che dette vicende “ hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione della gara medesima” (Corte sportiva di appello FIGC in C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018).

La circostanza, poi, che la partita in questione valesse una stagione e non fosse una partita come altre, secondo il ragionamento del Collegio di garanzia aumentava ancor di più le perplessità sull’applicazione della tenuità (e anche mediante il richiamo all’art. 18).

In data 28 settembre 2018, si apriva la fase rescissoria del procedimento de quo, conclusa con la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, Sez. I, con C.U. n. 050/CSA del 9 novembre e C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018. In particolare, il giudice del rinvio si determinava: I) rigettando l’istanza del Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC; II) rigettando l’istanza della società Frosinone Calcio

S.r.l. di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo; III) infine, comminando alla società Frosinone Calcio l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 oltre alla sanzione già precedentemente irrogata.

La decisione della prima sezione di questa Corte, analizzava in modo assai puntuale tutto il ragionamento seguito dal Collegio di garanzia, e giunge alla conclusione di confermare il fatto che la prova TV non poteva trovare applicazione nel caso di specie, posto che trattavasi di fatti cristallizzati già nei referti arbitrali e quindi non vi era spazio per un ulteriore visione delle immagini, secondo quanto dispone l’art. 35 CGS FIGC.

Nel merito della questione la lettura data sulla corretta interpretazione  dell’art.  17  CGS  FIGC, comma 1, è nel senso di ritenere che le condotte incidono sul regolare svolgimento o la regolare conclusione solo se alterano il risultato o impediscono la conclusione della gara, entrambi casi che non si  sono  verificati  nella  fattispecie  in  questione.

Nel caso di specie le condotte avrebbero inciso sul regolare svolgimento, ma non al punto da alterare il risultato o impedire la conclusione dell’incontro.

In tale contesto sarebbe stato eccessivo alterare il risultato sportivo, per un’applicazione ‘draconiana‘ della norma.

Con ricorso del 13 dicembre 2018, l’U.S. Città di Palermo S.p.A. adiva nuovamente il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo la riforma e/o l’annullamento della menzionata decisione della CSA. In dettaglio, il Palermo argomentava quattro motivi di ricorso ed in particolare deduceva: I) Violazione e/o errata applicazione della norma di cui all’art. 17 C.G.S. della FIGC - violazione del principio enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 56/2018; II) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 2 del CGS del CONI - violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 60/2018 -applicazione della sanzione nella stagione 2017/2018; III) Violazione e/o errata applicazione della norma di cui all’art. 35 C.G.S. della FIGC - violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 56/2018; IV) Violazione e/o errata applicazione della

 

norma di cui all’art. 59, comma 2, lett. a), del CGS CONI - Inammissibilità della costituzione in giudizio della FICG innanzi alla Corte Sportiva di Appello; concludeva, infine, il Palermo, chiedendo al Collegio di Garanzia: I) di ritenere e dichiarare l'ammissibilità del ricorso in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI; II) di ritenere, ai sensi dell'art. 60, comma 5, CGS CONI, per le motivazioni esposte nel ricorso stesso, la sussistenza dei motivi di urgenza e, per l'effetto, di disporre l'abbreviazione dei termini di rito; III) di accogliere il ricorso de quo, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; IV) di revocare e/o annullare la decisione emessa dalla CSA FIGC, di cui ai CC. UU. n. 050/CSA del 9 novembre u.s. e n. 055/CSA del 16 novembre u.s., per tutti i motivi esplicitati nel ricorso; V) per l'effetto, di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all'art. 17, comma 1, CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con il provvedimento n. 56/2018; VI) di sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno u.s. con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3; VII) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 2 CGS CONI e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia con provvedimento n. 60/2018; VIII) di applicare la sanzione al Frosinone con effetto nella s.s. 2017/2018; IX) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 35 CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio con provvedimento n. 56/2018 e, quindi, di annullarla nella parte relativa, confermando il principio di diritto espresso con detta decisione n. 56/2018; X) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 59, comma 2, lett. a), CGS CONI e, dunque, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione della FIGC, in quanto tale, a stare in giudizio innanzi agli organi gli Giustizia Sportiva Federali; XI) di sanzionare, comunque, il Frosinone con la perdita della gara disputata il 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17 CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3; XII) di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Società Frosinone Calcio s.r.l. si costituivano in giudizio e concludevano per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, a sezioni unite, con la decisione n. 17/2019 del 4 marzo 2019, ritenendo sussistente il vizio di carenza di motivazione, accoglieva il ricorso  presentato  dal Palermo e, per l'effetto, annullava la decisione impugnata di cui al C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, rinviando nuovamente a questa Corte per il seguito di competenza.

Questa Corte con il C.U. n. 122/CSA del 27 marzo 2019, alla luce dell'art. 51, c.p.c. rinviava ad una diversa composizione delle sezioni unite.

DIRITTO

Già con la decisione n. 56/2018, il Collegio di Garanzia, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione di cui ai C.U. n. 050/CSA del 9 novembre e C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, onerava la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

Com'è noto, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto espresso dal  Collegio  di Garanzia, potendo decidere la causa secondo il proprio convincimento in relazione ai fatti. Questi ultimi, tuttavia, devono necessariamente essere valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.

Il Collegio, in particolare, ha precisato che esistono due tipi di rinvio: uno in cui il giudice è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto del Collegio e un altro in cui, a seguito di annullamento per vizio di motivazione , il potere del giudice del rinvio non è affatto limitato in quanto conserva la propria libertà di decisione e autonomia di valutazione.

Nella seconda ipotesi, che è quella in questione, secondo il Collegio di garanzia, la Corte sportiva con la decisione n. 038/050 non avrebbe motivato secondo il principio enunciato  e  non  avrebbe mostrato l’iter logico argomentativo alla base della decisione.

Pertanto il Collegio di Garanzia ha nuovamente annullato la decisione con rinvio, per vizio di motivazione (sia esso inteso come mancanza o manifesta illogicità della motivazione).

Al giudice del rinvio non deve essere preclusa la possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo (diversamente da un annullamento per violazione o erronea applicazione della legge); la decisione rescindente, invece, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere di questo Giudice, il quale conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della pronuncia sul quale si è pronunciata il Collegio di Garanzia annullando con rinvio.

 

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2003,

n.       7635), questo Collegio, nel rinnovare  il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio  convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento  del Collegio di Garanzia, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.

Non sfugge, peraltro, a questo Giudice il richiamo effettuato dal Collegio di Garanzia all'importanza dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, costituzionalmente sancito all'art. 111 e riconosciuto anche a livello sovranazionale in quanto da ritenersi compreso nei principi di cui all'art. 6 Carta EDU.

In altri termini, questo Giudice, vincolato al principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia, è chiamato a motivare l’applicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta, esplicitando l’iter logico argomentativo seguito per giungere alla decisione adottata, a garanzia del diritto di difesa delle parti e allo stesso tempo strumento di controllo della decisione per il giudice dell'impugnazione.

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In via del tutto preliminare questa Corte rigetta tutte le eccezioni pregiudiziali e  preliminari sollevate dalle parti.

È evidente, da una parte, che la società Frosinone Calcio S.r.l. doveva, a mezzo della propria organizzazione, porre in essere misure in concreto atte ad evitare le intemperanze della tifoseria e di coloro i quali si trovavano nel recinto di gioco; dall'altra, che conseguenzialmente il Frosinone debba essere ritenuto responsabile delle dette inadempienze che, secondo un equo apprezzamento discrezionale di questa Corte, comportano, appunto, la conferma della sanzione dell'ammenda di € 25.000,00 già irrogata, unitamente all’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00 oltre all'obbligo di disputare due giornate a porte chiuse e in campo neutro.

Per ciò che riguarda, invece, le richieste del Palermo e l’interpretazione e applicazione dell’art. 17 comma 1, questa Corte ritiene l'importo e la tipologia di sanzioni irrogate ex art. 17 C.G.S., in ossequio al principio di tipicità tassatività e stretta interpretazione, corretti e  coerenti  con  le  norme  esistenti  e  nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte   evidenziate.

Secondo questa Corte, infatti, versandosi in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ci  si  trova dinanzi ad una fattispecie che per sua natura è connotata da indeterminatezza e genericità, tanto nel precetto quanto nella sanzione.

Nell’applicazione di questa norma soccorre, pertanto, l’equilibrio e la ragionevolezza degli Organi giudicanti “ …non sempre gli organi giudicanti debbono automaticamente trasporre nei confronti della società – chiamata oggettivamente in causa – il giudizio di disvalore per l’illegittimo comportamento altrui; infatti, in talune circostanze, ai giudici sportivi è riconosciuto il potere di scelta ovvero di graduazione della pena da infliggere ai club, sì da considerare una valutazione caso per caso circa la sanzione più conforme a criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza” (Codice di giustizia sportiva annotato con la dottrina e la giurisprudenza a cura di Blandini, Del Vecchio, Lepore, Maiello, ESI 2016, pag. 269).

Ed ancora:”….appare plausibile sostenere che l’indeterminatezza di talune delle condotte vietate dall’art. 17, pur costituendo un sensibile allontanamento dai principi penalistici di diritto comune, possa costituire in un sistema largamente ispirato alla rigidità della responsabilità oggettiva, un prezioso strumento nelle mani degli organi giudicanti, affinchè le sanzioni ivi previste siano commisurate anche sulla base dei criteri di ragionevolezza, congruità e meritevolezza della sanzione rispetto al fatto commesso. Ciò spiega, pertanto, perché il Consiglio di Stato abbia da tempo  potuto  affermare  il principio secondo cui “nell’ambito della giustizia sportiva ai fini del promovimento del procedimento disciplinare, non è necessario che la condotta contestata abbia rispondenza con l’astratta predetrminazione di un illecito, essendo rimesso al giudice sportivo il potere di individuare in concreto la commissione di un illecito e sanzionarlo” - Cons. Stato, 20 dicembre 1993, n. 996 in FA, 1993, p.11). (Codice di giustizia sportiva annotato, cit, pag. 270).

Da ciò si ricava che le conclusioni a cui è giunta questa Corte, nelle precedenti pronunce sono pienamente condivisibili, in quanto la valutazione sull’incidenza di fatti o situazioni sul regolare svolgimento della gara o che abbiano impedito la regolare effettuazione della gara medesima, sono di particolare delicatezza e rappresentano un momento cruciale per il giudice sportivo, il quale, ben può, adoperando gli strumenti di equità e ragionevolezza, nell’ambito della fisiologica indeterminatezza e

 

genericità del precetto, escludere che gli episodi verificatisi possano aver avuto un ruolo di ostacolo o di interferenza ‘impediente’ sulla gara stessa.

Nel caso di specie, al più, si è trattato di una mera interferenza, un elemento di disturbo, che, però, non ha inciso sul regolare svolgimento della gara, né tanto meno ha avuto l’effetto di impedire che la gara terminasse normalmente.

Quindi, ad avviso di questa Corte, non si ravvisano contraddittorietà nelle precedenti pronunce di questa Corte, in quanto l’uso dell’ultima parte del comma 1 dell’art. 17 che parla dei casi di “tenuità” è avvenuto in perfetta coerenza con quanto verificatosi, e cioè un episodio “fattore di disturbo” grave, ma non a tal punto da configurarsi come un fattore impediente.

La mera interferenza trova rispondenza, quindi, nei casi di tenuità e nelle richiamate sanzioni di cui all’art. 18 CGS FIGC.

I casi di perdita della gara “ a tavolino” o di penalizzazione devono, di contro, essere oggettivamente gravi e basarsi “a monte” su un accertamento  univoco dell’efficacia ostacolante di determinati comportamenti sul regolare svolgimento o conclusione della gara.

Gli eventi verificatisi nel corso della gara Frosinone/Palermo del 16.6.2018 sono ricondotti da questa Corte ad una mera interferenza da parte dei tesserati e dei tifosi del Frosinone; un elemento di disturbo alla gara di gravità non tale da essere causa dell'applicazione della sanzione della sconfitta per 0-3 a tavolino oppure della penalizzazione di punti in classifica.

Questo Collegio, infatti, ritiene che il comportamento tenuto dai tesserati e dai tifosi del Frosinone, non abbia determinato alcuna alterazione del risultato conseguito sul campo né tantomeno la regolare conclusione dell'incontro, in quanto come si evince dagli atti ufficiali di gara la partita si è regolarmente svolta e regolarmente conclusa.

Si ritiene, quindi, di confermare le sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.S.A. a Sezioni Unite, giudicando in sede di rinvio, rigettata ogni eccezione di rito, conferma, con rinnovata motivazione, le sanzioni inflitte.

 

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