F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 156/CSA del 03/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 123/CSA del 4 Aprile 2019 RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPIA REGIUM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE OLIMPIA REGIUM/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 6.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 801 del 18.03.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. OLIMPIA REGIUM C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE OLIMPIA
REGIUM/BERGAMO C5 LA TORRE DEL 6.03.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 801 del 18.03.2019)
La società A.S.D. Olimpia Regium C5 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata sul Com. Uff. n. 801 del 19.3.2019, con la quale, a seguito della gara Coppa Italia Under 19 di Calcio a Cinque Olimpia Regium/Bergamo C5 La Torre del 6.3.2019, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:
- ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento) "perché, a fine gara, propri sostenitori rivolgevano insulti dal contenuto razzista a due calciatori di colore della squadra avversaria nonché corali ingiurie e minacce ai sostenitori avversari. Inoltre, alcuni di detti sostenitori penetravano indebitamente sul terreno di gioco e tentavano di colpire l’allenatore della squadra avversaria, senza riuscirvi, grazie all’intervento dei dirigenti locali".
La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, la riduzione dell’ammenda secondo equità poiché sproporzionata dovendosi considerare che quanto accaduto era conseguenza di una grave provocazione posta in essere dall’allenatore della squadra ospite Cruis Stefano che aveva rivolto il gesto dell’ombrello al pubblico.
Questa Corte Sportiva d’Appello esaminato il ricorso in oggetto, dove risulta altresì riportato il gesto provocatorio posto in essere, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, accoglie il ricorso presentato e riduce la sanzione dell’ammenda come già inflitta ad € 1.000,00 (mille).
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Olimpia Regium C5 di Reggio Emilia riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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