F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 159/CSA del 12/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 095/CSA del 14 Febbraio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA ROCCELLA/CASTROVILLARI CALCIO DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)
RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. PASSIATORE FRANCESCO SEGUITO GARA
ROCCELLA/CASTROVILLARI CALCIO DEL 10.02.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 95 del 13.2.2019)
Al termine della gara ASD Roccella vs Castrovillari Calcio del Campionato Nazionale Dilettanti 2018/2019 Girone I del 10.02.2019, la Società ASD Roccella proponeva rituale reclamo al Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con il quale richiedeva “ la rimozione del provvedimento disciplinare relativo alla squalifica per una gara effettiva inflitta all’allenatore Passiatore Francesco “. Con delibera Com. Uff. n. 95 del 13.02.2019 il Giudice Sportivo decideva di squalificare per 1 gara effettiva il Sig. Passiatore Francesco “ per proteste nei confronti dell’arbitro allontanato “.
Da qui il ricorso della ASD Roccella che può essere accolto vista la tenuità del fatto ed i precedenti in altri campionati in corso.
Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Roccella Jonica (Reggio Calabria) ridetermina la sanzione con l’ammenda di € 300,00 con diffida.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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