F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 166/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 137/CSA del 19 Aprile 2019 RICORSO DELLA S.S.D. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA REAL GIULIANOVA/VASTESE CALCIO 1902 DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019)
RICORSO DELLA S.S.D. REAL GIULIANOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA REAL
GIULIANOVA/VASTESE CALCIO 1902 DEL 07.04.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019)
Al termine della gara Real Giulianova vs Vastese Calcio 1902 del Campionato di Lega Nazionale Dilettanti 2018/2019 del 07.04.2019, la Società Real Giulianova proponeva rituale reclamo avverso la squalifica per 4 gare effettive del competente Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 124 del 10.04.2019.
Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del giocatore Napolano Giordano “ espulso per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare permaneva sul terreno di gioco per circa 30 secondi e assumeva atteggiamento minaccioso nei confronti dei calciatori avversari”.
I fatti così descritti dal Direttore di gara possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.
In particolare l’evento dannoso cosi rappresentato da una manata al volto può considerarsi ridimensionato cosi come la minima durata della permanenza in campo dello stesso calciatore.
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società
S.S.D. Real Giulianova di Castellalto (Teramo) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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