F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 167/CSA del 27/06/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. N. 139/CSA del 3 Maggio 2019 RICORSO DELL’ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITI LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C GIRONE C ARZACHENA/ROBUR SIENA DEL 13.4.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111/Campionali Giovanili del 15.04.2019)
RICORSO DELL’ARZACHENA COSTA SMERALDA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITI LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE C GIRONE C ARZACHENA/ROBUR SIENA DEL 13.4.2019
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111/Campionali Giovanili del 15.04.2019)
Il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico infliggeva con Delibera in Com. Uff. n. 111 del 15.04.2019 al calciatore Viti Lorenzo la sanzione della squalifica per 10 gare effettive seguito gara Campionato Nazionale Under 15 Girone C Serie C Stagione Sportiva 2018/2019 Arzachena/Robur Siena del 13.04.2019, “per aver proferito nei confronti di un avversario un’espressione comportante offesa per motivi di nazionalità” (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 111 del 15.04.2019).
Avverso la decisione del Giudice sportivo sporgeva reclamo l’Arzachena Costa Smeralda Calcio s.r.l. di Arzachena (Olbia -Tempio) domandandone l’annullamento o in subordine la riduzione lamentando, in sintesi, la eccessività della sanzione, segnatamente, in quanto, durante lo svolgimento della gara, il calciatore Viti Lorenzo avrebbe ricevuto reiteratamente insulti relativi alla propria provenienza regionale da parte dell’avversario oggetto della sua reazione: la ricorrente, seppur condannando la reazione del proprio tesserato, ritiene che la sua condotta sia stata dovuta, oltre che alla carica agonistica dovuta allo svolgimento della gara, anche e soprattutto al comportamento altrettanto poco corretto dell’avversario.
Il reclamo è infondato. Infatti, ferma restando la ben nota efficacia probatoria privilegiata del referto arbitrale, ad ogni modo i fatti ivi riportati sono pacifici anche per la reclamante, che correttamente ha condannato essa stessa le esclamazioni offensive per motivi di nazionalità
pronunciate dal proprio tesserato, sia pur pretendendo di giustificarli con il contesto agonistico asseriti insulti relativi alla provenienza regionale del Viti, che sarebbero stati proferiti dal suo avversario.
In proposito, né gli asseriti insulti per motivazioni di provenienza regionale che non trovano alcuna traccia nel referto arbitrale, non superabile dalle ricostruzioni di parte, né tanto meno l’eccitazione agonistica possono giustificare le sprezzanti e scurrili offese per motivi di nazionalità che sono state proferite dal calciatore, rispetto a cui la sanzione irrogata non appare viziata da alcuna sproporzione, stante il minimo edittale previsto dall’art. 11, commi 1 e 2 C.G.S..
Tutto ciò premesso, il reclamo va respinto e va confermata la sanzione irrogata.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l. di Arzachena (Olbia -Tempio).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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