F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 008/CFA DEL 06/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/ CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018) RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ROBUR SIENA SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ FC PRO VERCELLI 1892 SRL AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ TERNANA UNICUSANO CALCIO SPA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
RICORSO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FIGC DI CUI AL PUNTO D.4 (PAG. 14) DEL COM. UFF. N. 54 DEL 30.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018)
Con ricorso ex art. 43 bis C.G.S., il Novara Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., ha impugnato la delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, chiedendone la revoca/annullamento nella parte in cui, nel fissare i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei Campionati Professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019, così disponeva, a pag. 14, punto D4: «Le Società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico».
In via subordinata, chiedeva, il Novara Calcio, di limitare la preclusione alle ultime due stagioni sportive, 2016/2017 e 2017/2018, in analogia a quanto previsto per le fattispecie dell’illecito sportivo e dell’obbligo di denuncia.
In via di ulteriore subordine, chiedeva annullarsi la delibera di cui trattasi nella parte in cui collegava la preclusione de qua non già alla commissione dell’illecito nelle ultime tre stagioni sportive, bensì al momento (i.e. stagione sportiva) nella quale la sanzione era stata scontata.
Lamentava, il Novara Calcio, lesione dei suoi diritti e/o interessi in quanto la stessa, con Com. Uff. n. 12/TFN del 24.7.2015, era stata sanzionata con la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 «per non aver depositato presso COVISOC, entro il termine del 16.4.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori sportivo per le mensilità di maggio, giugno, novembre e dicembre 2014» (decisione, poi, questa, confermata dalla Corte federale di appello, sezioni unite, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 35 del 30.9.2015). Di conseguenza, osservava il Novara Calcio, la sanzione scontata nella stagione sportiva 2015/2016, alla luce dei criteri preclusivi fissati con la impugnata delibera n. 54 del 30.5.2018, impedisce alla stessa medesima società ricorrente di presentare la domanda di ripescaggio per la stagione sportiva 2018/2019.
La ricorrente Novara Calcio S.p.A. lamenta, dunque, diversi profili di illegittimità della delibera, nella parte fatta oggetto di impugnazione:
- irragionevole disparità di trattamento tra le società sanzionate per illecito sportivo e quelle sanzionate per le meno gravi violazioni di cui all’art. 10 CGS (mentre, infatti, a dire della ricorrente, per le gravi violazioni di cui agli artt. 6 e 7 C.G.S. il ripescaggio sarebbe precluso solo per le sanzioni scontate nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, uinspiegabilmente" per le violazioni di cui all’art. 10 C.G.S. si fa riferimento alle ultime tre stagioni sportive. Ciò vizierebbe di illogicità e irragionevolezza la delibera impugnata, nella parte in cui prevede, per l’illecito, uoggettivamente più grave e maggiormente sanzionato", una preclusione sensibilmente inferiore pari a due stagioni anziché tre;
- violazione del principio di irretroattività della sanzione in quanto né quando ha commesso la violazione (16.04.2015) né quando la stessa è stata sanzionata (24.07.2015) era conosciuta o conoscibile la preclusione dal ripescaggio nella categoria superiore scaturita anni dopo da tale inadempimento; evidenzia, segnatamente, la società ricorrente, che la disciplina vigente all’epoca non prevedeva quale causa di esclusione quella di essere stati sanzionati per violazioni di cui all’art. 10 C.G.S., introdotte solo a far data dal 7.6.2016 (con Com. Uff. n. 428/A). Sotto tale profilo, l’applicazione di tale causa ostativa, fortemente afflittiva e in tal senso connotata di un profilo sanzionatorio, alle condotte poste in essere nel corso di stagioni sportive antecedenti
l’introduzione per la prima volta del precetto, si porrebbe in contrasto con il principio di irretroattività della sanzione sancito dall’art. 25 della Carta costituzionale;
- violazione del principio di certezza della pena da parte della delibera impugnata, nella parte in cui ancora l’applicazione della preclusione al momento in cui la pena è stata scontata e non a quello in cui la violazione è stata posta in essere. Individuare come momento rilevante ai fini applicativi quello della esecuzione della sanzione, prescindendo dalla realizzazione della condotta sanzionata – argomenta la società ricorrente – rende di fatto incerta e irragionevole l’intera disciplina, posto che i tempi della giustizia sportiva sono inevitabilmente incerti e sfuggono del tutto al controllo dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Sotto tale aspetto, il Novara Calcio lamenta, pertanto, una disparità di trattamento rispetto a tutti quei club che, al suo pari, hanno commesso la violazione dell’art. 10 C.G.S. nel corso della stagione sportiva 2014/2015 e che oggi sarebbero astrattamente ripescabili avendo scontato la sanzione nel corso della medesima stagione.
Nell’instaurato procedimento si è costituita la Federazione italiana giuoco calcio, in persona del suo Commissario straordinario, eccependo inammissibilità del ricorso e rilevando l’infondatezza dell’impugnativa.
Preliminarmente, la FIGC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso dichiaratamente proposto ai sensi dell’art. 43 bis C.G.S., che così prevede: «1. I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello nazionale ‐ sezione disciplinare».
L’art. 31 C.G.S. Coni richiamato se, da un lato, prevede che «Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni», dall’altro è chiaro nel sancire che «le deliberazioni del Consiglio Federale» (in questo caso del Commissario Straordinario, che ne ha assunto i poteri) «contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti».
Il ricorso sarebbe, pertanto, viziato da un difetto di legittimazione attiva: il combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S. Figc e 31 C.G.S. Coni, prevede, infatti, secondo FIGC, due tipologie di impugnazione: una riguardante le delibere assembleari, consentita, questa, sia alle componenti federali ed istituzionali, che ai tesserati ed affiliati; l’altra riguardante le delibere consiliari (cui è riconducibile quella adottata dal Commissario straordinario, oggetto del presente giudizio) consentita soltanto alle componenti istituzionali del Consiglio federale ed al Collegio dei revisori dei conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Società affiliate.
Nel merito, FIGC ha contestato l’infondatezza del ricorso. Queste, in sintesi, le deduzioni difensive.
Non vi sarebbe una illogica disparità di trattamento, in quanto le preclusioni opererebbero con riferimento a tre stagioni sportive sia nel caso di violazioni amministrative ex art. 10 C.G.S. (punto D4 della delibera impugnata), sia nel caso di illecito sportivo e/o violazioni del divieto di scommesse (punto D3): nel primo caso 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, nel secondo caso 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. La diversa individuazione delle stagioni sportive da prendere in considerazione sarebbe dovuta alla diversa tipologia di violazioni: nel caso della commissione di illeciti sportivi, vi è l’esigenza di impedire il ripescaggio a società riconosciute responsabili di tali illeciti con sanzioni da scontare nella stagione in cui ne beneficerebbero. Esigenza di coprire la stagione corrente che, viceversa, non sarebbe avvertita per gli illeciti in materia gestionale ed economica, giacché il periodo da prendere in esame risulta predeterminato dalla speciale disciplina sancita dall’art. 10 C.G.S., laddove è previsto che le violazioni afferenti ai pagamenti da effettuarsi sino al mese di febbraio compreso vanno scontate nella stagione in corso.
A dire della Federazione le ulteriori censure mosse dalla ricorrente Novara Calcio muoverebbero dall’erroneo presupposto di considerare la preclusione al ripescaggio di cui al punto D4 della delibera una sanzione accessoria, una misura punitiva ulteriore rispetto a quella prevista dal codice di giustizia sportiva, mentre, si tratterebbe, invece, di un provvedimento emesso dalla Federazione nell’esercizio dei suoi poteri regolamentari e volto a selezionare, tra le società non aventi diritto, quelle più virtuose e ritenute meritevoli di essere ammesse a godere del beneficio.
La natura provvedimentale e non sanzionatoria dell’atto farebbe, dunque, venir meno tutte le doglianze connesse alla violazione dei principi di irretroattività della sanzione, del ne bis in idem e della certezza della pena.
Evidenzia, ancora, la FIGC che, trattandosi di società che non hanno diritto a partecipare al campionato professionistico della categoria superiore, le stesse non possono lamentare la lesione di una situazione giuridicamente protetta.
Con memoria difensiva dd 11.7.2018 si è costituita nell’instaurato procedimento la società Ternana Unicusano Calcio Spa, controinteressata al ricorso, di cui chiedeva dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità per il vizio di legittimazione attiva sollevato anche dalla difesa della Federazione. In ogni caso, secondo la società Ternana, il ricorso meritava di essere respinto per le ragioni esposte in memoria.
Con riferimento alla diversa individuazione delle stagioni sportive da prendere in considerazione ai fini preclusivi, l’intervenuta società ha evidenziato come per le violazioni amministrative di cui al punto D4 della delibera, si tratti di inadempimenti che, indipendentemente dall’applicazione della sanzione, devono essere sanati per il rilascio della Licenza nazionale per la stagione successiva. Ciò significa che, se una società ha ricevuto la Licenza nazionale e presenta domanda di ripescaggio nella corrente stagione sportiva, la stessa avrà certamente sanato tutti gli eventuali pregressi pagamenti in ritardo; per tale ragione sarebbe, dunque, esclusa la stagione sportiva 2018/2019 e si fa rientrare quella 2015/2016.
Ne conseguirebbe, secondo la Unicusano Ternana, l’insussistenza tanto del vizio di irragionevolezza nel criterio adottato, quanto di quello della disparità di trattamento.
Alla seduta svoltasi innanzi al TFN il 17.7.2018, la difesa della ricorrente Novara ha esposto alcune considerazioni in replica all’asserita carenza di legittimazione attiva che, a detta delle resistenti, inficerebbe il ricorso alla luce del combinato disposto dell’art. 43 bis C.G.S. Figc e dell’art. 31 C.G.S. Coni.
In particolare, a legittimare il ricorso dinanzi al TFN vi sarebbe, da un lato, l’eccezionalità della situazione che vede commissariato l’organo deliberativo deputato ad assumere il provvedimento de quo, di guisa che il contesto attuale, non espressamente normato, non potrebbe che produrre la legittimazione attiva anche dei singoli tesserati e/o delle singole società affiliate. D’altro canto, l’odierno assetto federale straordinario non può che portare a colmare il vuoto normativo attraverso il richiamo gerarchico a fonti superiori. In tal senso, l’impianto normativo andrebbe integrato – evidenzia il Novara Calcio – con la disposizione di cui all’art. 30 CGS Coni, rubricato uRicorso della parte interessata", laddove si prevede che «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».
La predetta disposizione di cui all’art. 30 C.G.S. Coni, norma residuale e di chiusura di rango superiore rispetto alle disposizioni federali, attribuirebbe, in altri termini, la facoltà di ricorrere dinanzi al Tribunale federale a tutti i portatori di situazioni giuridicamente protette, cui certamente apparterrebbe, appunto, il Novara Calcio S.p.A..
In replica alle deduzioni volte a negare la natura sanzionatoria dell’atto impugnato ribadendone quella provvedimentale al fine di affermare la piena discrezionalità dell’organo deliberativo, la ricorrente ha, poi, ribadito la validità anche in tal caso delle eccezioni di illegittimità mosse. L’assunto difensivo è che il provvedimento amministrativo non può discostarsi da quei parametri di ragionevolezza, proporzionalità e predeterminazione all’interno dei quali può e deve esplicare la propria discrezionalità deliberativa. La ricorrente ha depositato (all. 1 al verbale di udienza) una lettera del 18.6.2018 inviata dal Presidente delle Lega Nazionale Professionisti di B al Commissario Straordinario FIGC, avente ad oggetto uCriteri e procedure di integrazione degli organici dei Campionati professionistici di Serie B", con la quale il presidente di Lega manifesta gravi perplessità sulla tenuta del sistema in presenza di parametri che paiono andare in contraddizione ed alterarne l’equilibrio.
Sulla base delle rispettive difese assunte dalle parti il TFN ha assunto la seguente decisione: «Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, annulla la delibera del Commissario Straordinario FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 nella parte in cui a pag. 14, punto D.4, del Com. Uff. sopra richiamato, si legge che ule Società che hanno scontato nelle s.s. 15-16, 16-17 e 17-18 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico".
Nulla per la tassa».
Ritiene, il TFN, che il ricorso proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. sia fondato e meriti accoglimento.
Quanto alla eccezione preliminare, svolta dalle resistenti, di carenza di legittimazione attiva della ricorrente in virtù del combinato disposto degli artt. 43 bis C.G.S. Figc e 31 C.G.S. Coni, il Tribunale ritiene che la stessa vada respinta. «Se, infatti», si legge nella decisione di prime cure, «l’art. 31 C.G.S. Coni attribuisce il potere di impugnativa delle delibere consiliari alle componenti istituzionali del Consiglio Federale ed al Collegio dei Revisori dei Conti e non ai singoli tesserati e/o alle singole Società affiliate, è altrettanto vero che la disposizione che lo precede, l’art. 30, prevede inequivocabilmente una clausola di salvezza e residuale per tutte le ipotesi in cui, in presenza di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale, non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva. Ad avviso di questo Collegio, quindi, la mancata impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, da parte dei soggetti istituzionali individuati a norma del secondo comma dell’art. 31 C.G.S. CONI, apre un varco di tutela e legittima i soggetti terzi portatori di situazioni giuridiche protette nell’ordinamento federale ad agire a tutela degli stessi ai sensi dell’art. 30, comma 1 C.G.S. CONI. A nulla rilevando l’indicazione normativa nell’intestazione del ricorso laddove viene richiamato l’art. 43 bis C.G.S. FIGC. Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso non è causa di inammissibilità dell'impugnazione purché nel contesto della censura il vizio da denunciare emerga inequivocabilmente (Cass. Civ. Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931). D’altronde sotto il profilo formale il ricorso risulta ritualmente notificato a tutte le parti interessate.
A sostegno del principio affermato, la Corte richiama il concetto di giusto processo inserito nell'articolo 111 della Costituzione nonché il principio di effettività della tutela giurisdizionale, di cui più volte la Corte europea dei diritti dell'uomo ha parlato per sostenere l’esigenza che alla domanda di giustizia dei consociati debba, per quanto possibile e segnatamente nell'attività di interpretazione delle norme processuali, corrispondere una effettiva ed esauriente risposta da parte degli organi preposti all'esercizio della funzione giurisdizionale. La
concreta esplicazione del diritto di accesso a un tribunale è infatti prevista e garantita dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con la legge 848/1955.
È comunque necessario, ad avviso dei giudici di legittimità, che nei motivi di ricorso la parte faccia una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura è stata formulata e del tipo di pronuncia richiesta, elementi certamente riscontrabili nel ricorso introduttivo del presente procedimento.
In tale quadro interpretativo, si ritiene, quindi, di dover evitare eccessi formalistici per offrire alle domande di giustizia una risposta effettiva e conforme ai principi fondamentali dell’ordinamento processuale».
Quanto al merito, ritiene, il TFN, che il provvedimento impugnato, espressione del potere organizzativo degli organi federali, nell’individuare i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici di Serie A e di Serie B 2018/2019, finisca con il deviare dai principi generali. «Il provvedimento de quo», afferma il Giudice di prime cure, «pur nell’estrinsecazione della discrezionalità amministrativa non può sottrarsi al sindacato sull’esercizio del potere e sull’eccesso nell’esercizio della funzione medesima.
La discrezionalità amministrativa, infatti, non può trasmodare nell'arbitrio ed è vincolata al limite costituito dal perseguimento dell'interesse rispondente alla causa del potere esercitato, nonché dal rispetto dei criteri di ragionevolezza, imparzialità e logica. In tal senso, si devono condividere le doglianze della ricorrente che lamenta di essere stata esclusa dai ripescaggi in forza di un criterio selettivo non ancora introdotto né al momento in cui ha posto in essere la violazione di cui all’art. 10 C.G.S. FIGC (16.04.2015) né quando la stessa è stata sanzionata (24.07.2015). La predeterminazione dei criteri selettivi che finiscono per avere rilevantissime ricadute nella sfera giuridica dei destinatari rispetto alle condotte preclusive poste in essere ed alle correlate sanzioni è requisito imprescindibile di legittimità del provvedimento. Si ritiene, pertanto, che non possa essere introdotta una predetta preclusione correlata alla irrogazione di sanzioni che, al momento della loro commissione, non è in alcun modo nota ai soggetti ed alle società tesserate in quanto il provvedimento impugnato è stato emanato alla fine della stagione sportiva e nel momento in cui, pertanto, l’organo federale è già a conoscenza delle società che si trovano nelle predette condizioni.
Sotto altro e diverso profilo, il provvedimento impugnato risulta illogico e lesivo degli interessi della ricorrente nella parte in cui ancora l’applicazione della preclusione al momento in cui la sanzione è stata uscontata" e non a quello in cui l’illecito è stato commesso.
Si condividono le perplessità sollevate sul punto anche dalla LegaNazionale Professionisti di Serie B la quale ha rilevato come tale previsione renda uincerta, irragionevole ed illogica l’intera disciplinain virtù del fatto che la normativa attribuisce al Giudice la possibilità di scegliere in quale stagione far scontare la sanzione".
Insuperabile il rilievo sulla incertezza dei tempi della giustizia sportiva e sull’impossibilità di esercitare un controllo da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Si apre in tal modo un profilo di assoluta incertezza nei confronti dei club i quali, commesso un illecito disciplinare, sono impossibilitati a conoscere tale illecito su quale stagione sportiva potrà riverberare i propri effetti ai fini del ripescaggio fino al momento in cui lo stesso non viene perseguito dalla giustizia sportiva.
L’illegittimità del provvedimento, scaturisce dalla irragionevolezza di un parametro preclusivo che, in presenza di fattispecie astrattamente identiche, finisce con il rimettere agli organi di giustizia sportiva attraverso la determinazione della tempistica di deferimento, la facoltà di determinare la stagione sportiva in cui far operare la preclusione al ripescaggio con una inammissibile disparità di trattamento».
Il Tribunale Federale Nazionale, pertanto, ha dichiarato «l’illegittimità della delibera del Commissario Straordinario della FIGC di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, nella parte in cui a pag. 14 punto D4 dispone che uLe Società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti, saranno computate ai soli fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico", sotto il profilo dell’eccesso di potere perché connotata da profili di illogicità/irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento e ne dispone l’annullamento limitatamente alla parte de qua».
Avverso la predetta decisione del Tribunale federale nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 8/TFN del 19.7.2018, ha proposto reclamo la società Robur Siena S.p.A..
Premesso excursus in punto di fatto, volto anche ad evidenziare la posizione e l’interesse alla partecipazione al giudizio, la Robur Siena deduce violazione dell’art. 27 dello Statuto e, altresì, violazione dell’art. 43 bis C.G.S. Figc in combinato disposto con l’art. 31 C.G.S. Coni, nonché violazione dell’art. 30 C.G.S. Coni, ovvero errata interpretazione delle norme richiamate e violazione dell’art. 24 Costituzione, oltre che del principio del contraddittorio. Chiede, quindi, dichiararsi improponibile ovvero inammissibile il ricorso proposto dal Novara Calcio S.p.A. e, comunque, dichiararsi la nullità della impugnata decisione del TFN. In ogni caso, nel merito, chiede riformarsi, annullarsi, revocarsi o dichiararsi nulla e, comunque, inefficace la decisione impugnata.
La decisione del Tribunale federale nazionale, sopra riportata, è stata impugnata anche dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..
In via preliminare, la predetta società eccepisce difetto di competenza / giurisdizione per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 bis C.G.S. Figc e degli artt. 30 e 31 C.G.S. Coni, nonché inammissibilità del ricorso del Novara Calcio S.p.A. per carenza di interesse, atteso che «solo il 20.7.2018 il Commissario Straordinario si è pronunciato sulle domande di ammissione delle società al campionato 2018/2019 e solo in questa data è stato possibile conoscere quali società fossero state ammesse e quali no, determinando così di conseguenza eventuali posti vacanti» e, quindi, «il 29.6.2018, data in cui Novara Calcio presentava il proprio ricorso avverso la delibera di cui al C.U. 54 del 30.05.2018, non sapeva e non poteva sapere se il ripescaggio ci sarebbe stato».
Lamenta, poi, la società Pro Vercelli, pretermissione dei liticonsorti necessari e, dunque, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43 bis, comma 3, C.G.S. Figc, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 C.G.S. Coni.
Nel merito, infine, censura useveramente" le argomentazioni fatte proprie dal TFN in punto illegittimità della preclusione come criterio selettivo, evidenziando, in particolare, come «il divieto della retroattività delle disposizioni» valga «solo per le norme di contenuto penale e la preclusione non costituisce una sanzione, neppure di carattere accessorio». Né sussisterebbero profili di illegittimità della previsione preclusiva per ragioni di incertezza dei tempi della giustizia sportiva, come sostenuto dal TFN nella decisione impugnata.
La FC Pro Vercelli conclude, dunque, chiedendo: in via pregiudiziale / preliminare, dichiararsi il difetto di competenza/giurisdizione dell’organo adito in primo grado per tutto quanto dedotto in atti e dichiararsi inammissibile / improcedibile il ricorso promosso in primo grado per tutto quanto dedotto in atti; nel merito, accogliersi il reclamo e, per l’effetto, riformarsi la decisione impugnata per tutte le ragioni esposte nel reclamo medesimo.
La decisione del TFN è stata, altresì, impugnata dalla Ternana Unicusano Calcio S.p.A..
Deduce l’appellante Ternana:
- violazione e/o falsa applicazione e/o erronea applicazione dell’art. 43 bis CGS Figc, in relazione agli artt. 30 e 31 C.G.S. Coni, con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso presentato dal Novara Calcio per carenza di legittimazione attiva nel procedimento di primo grado e difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale;
- illegittimità della decisione impugnata per violazione e/o mancata integrazione del contraddittorio riguardo a tutte le parti interessate alla decisione;
- infondatezza nel merito del ricorso del Novara Calcio, anche considerato che la disposizione di cui al punto D4 della delibera oggetto
di gravame non ha natura di sanzione, neppure di carattere accessorio e ritenuto non rinvenibile, nel caso di specie, il vizio di eccesso di potere, né sotto il profilo dello sviamento, né sotto quello della disparità di trattamento.
Conclude, quindi, la Unicusano Ternana, chiedendo, in principalità, che la Corte adita voglia annullare la decisione impugnata, senza o, in subordine, con rinvio e, in ulteriore subordine, chiedendo che la decisione impugnata sia comunque annullata, con conferma «della validità del punto D4 di cui al Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018 nella parte in cui associa la preclusione alle stagioni in cui una società ha scontato una sanzione disciplinare limitandola però alle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 riallineando così il periodo di preclusione a quello previsto al punto D3 del Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018».
Anche la Federazione italiana giuoco calcio, sempre in persona del suo Commissario straordinario, ha proposto reclamo.
Dopo corposa premessa in fatto e diritto la Federazione contesta la decisione impugnata, anzitutto, in punto legittimazione: «il carattere residuale del gravame», si legge, tra l’altro, nell’appello federale, «non può offrire sostegno ad una operazione ermeneutica volta ad introdurre interpolazioni integrative del vigente assetto regolamentare che diano adito alla creazione di casi di legittimazione non contemplati dallo stesso ed, anzi, addirittura esclusi».
Il provvedimento impugnato, poi, a dire della reclamante Federazione, «va riformata anche nei suoi contenuti di merito». Il TFN, secondo la FIGC, ha commesso «l’errore di attribuire alla preclusione di cui al punto D4 del Com. Uff. n. 54 natura sanzionatoria (così come infondatamente sostenuto dal Novara).
Il che non è, in quanto non si è in presenza di una misura punitiva ulteriore rispetto a quella prevista dal Codice di giustizia in materia di illeciti amministrativi, bensì di una clausola della lex specialis, introdotta dalla Federazione – nell’esercizio delle sue prerogative regolamentari – al fine di selezionare, tra le società non aventi diritto, quelle più virtuose e, perciò, più meritevoli di essere ammesse a godere del beneficio in parole».
Non può avere alcuna rilevanza, secondo la difesa federale, «né tantomeno costituire un vizio dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, l’aver precluso il beneficio a quelle società che, al momento della commissione dell’illecito, non erano consapevoli che tale evenienza avrebbe potuto compromettere un futuro ripescaggio nella serie superiore».
Evidenzia, peraltro, la Figc, che il Novara Calcio, «essendo stato sanzionato nella sola s.s. 2015/2016», non aveva interesse «a dolersi della operatività della clausola con riferimento alle restanti stagioni sportive (2016/17 – 2017/18)» e, pertanto, la ricorrente non aveva e non ha alcun interesse «a censurare la previsione di cui al punto D4 nella sua interezza».
Con memoria difensiva dd 26 luglio 2018 il Novara Calcio S.p.A. ha offerto proprie controdeduzioni ai reclami ex adverso proposti.
In breve, il Novara Calcio eccepisce / rileva:
- inammissibilità dei reclami proposti da Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.;
- sussistenza sia della competenza del TFN, sia della legittimazione attiva del Novara;
- insussistenza della presunta violazione del principio del contraddittorio per mancata notifica del ricorso alle società Robur Siena e Pro Vercelli;
- fondatezza della decisione del TFN, in quanto la norma preclusiva, come provvedimento amministrativo, è irragionevole ed illogico, oltre che in contrasto con il principio di irretroattività.
Chiedendo, dunque, in via preliminare e di rito, dichiararsi la inammissibilità e/o la improcedibilità del reclamo proposto dalle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., conclude, la resistente appellata, instando, in principalità, per il rigetto dei reclami e la conferma della decisione impugnata, aderendo, in via subordinata, alla domanda subordinata proposta dalla FIGC e dalla Unicusano Ternana S.p.A., con la quale è stata richiesta una pronuncia di annullamento volta a limitare la preclusione di cui trattasi alle sole ultime due stagioni sportive.
Alla seduta del 1.8.2018, fissata in via di urgenza da questa Corte, attese le evidenti ragioni di necessità ed esigenze di celerità connesse agli effetti della decisione del presente giudizio in ordine alla definizione, da parte della Federazione, dei criteri e delle procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici, sono comparsi:
per la Ternana, gli avvocati Fabio Giotti, Massimo Proietti, Paolo Tanda, Mario R. Spresiano;
per la Pro Vercelli, l’avvocato Flavia Tortorella;
per la Robur Siena, l’avvocato Antonio De Rensis;
per la FIGC, gli avvocati Luigi Medugno e Matteo Annunziata;
per il Novara, gli avvocati Roberto Cota, Fabrizio Duca e Marcello Cecchetti.
Dopo ampia ed approfondita discussione, alla luce del relativo prezioso contributo offerto da ciascuna difesa alla definizione del giudizio, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti
MOTIVI
- In via preliminare occorre esaminare la questione della ammissibilità dei reclami proposti dalle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l..
L’art. 33 C.G.S., commi da 1 a 3, così recita: «1. Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso. 2. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato. 3. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica».
L’art. 37, comma 1, C.G.S. prevede che il procedimento innanzi alla Corte federale di appello «è instaurato: a) su ricorso della parte, … ;b) su ricorso della Procura federale …; c) su ricorso della Presidente federale … ».
Orbene, occorre osservare come le società Robur Siena S.r.l. e F.C.Pro Vercelli 1892 S.r.l. non abbiano partecipato al procedimento di prime cure e, quindi, non siano parti della prima fase dello stesso. È, poi, possibile rilevare che il presente giudizio non verte in materia di illecito sportivo. Ritiene, ancora, questa Corte, che le stesse predette società, seppur titolari di un interesse, per quanto rilevante, di fatto, certamente non possono vantare un interesse udiretto", come espressamente, invece, richiesto dalla disposizione prima richiamata, anche perchè non titolari di una posizione giuridica qualificata che ne giustifichi la legittimazione ad impugnare la decisione di cui trattasi.
Per queste ragioni sinteticamente rappresentate i ricorsi in appello delle società Robur Siena S.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. devono essere dichiarati inammissibili.
Del resto, come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni, la legittimazione ad impugnare non può essere ricondotta alla mera presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate.
Ciò premesso, questa Corte ritiene che, rispetto alla questione oggetto del giudizio ed attesa la materia del contendere, le stesse predette società siano legittimate all’intervento adesivo a sostegno della posizione difensiva della FIGC. Ne consegue che gli atti difensivi delle due predette società vengono qui considerati alla stregua di interventi adesivi e come tali esaminati e valutati, con esclusione delle eventuali domande autonome, poiché, appunto, inammissibili.
- Sempre in via preliminare occorre, poi, esaminare la questione agitata da alcune difese delle appellanti in ordine alla asserita inammissibilità del ricorso del Novara Calcio S.p.A. poiché nell’intestazione dello stesso si fa riferimento all’art. 43 bis CGS Figc.
L’eccezione è priva di pregio.
Ritiene, questa Corte, che l'errata indicazione di una norma nell'intestazione del motivo di ricorso non possa costituire causa di inammissibilità dell'impugnazione, laddove nel contesto dello scritto possa evincersi, in modo inequivoco, quale sia il vizio denunciato (cfr., ad esempio, Cassazione, sezioni unite, 24 luglio 2013, n. 17931).
Sotto tale profilo si ritiene aderire alle argomentazioni del Tribunale federale nazionale: la suddetta conclusione è, infatti, supportata dai principi del giusto processo costituzionalmente codificati e dal principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ribadito l’esigenza come occorre dare soddisfazione alla domanda di giustizia, interpretando, per quanto possibile, la norma processuale nella prospettiva di garantire una effettiva risposta da parte degli organi di amministrazione della giustizia.
- Le questioni della legittimazione attiva di Novara Calcio S.p.A. e della presunta violazione del principio del contraddittorio, possono essere esaminate congiuntamente.
Il Novara Calcio S.p.A. è pienamente legittimato ad impugnare, poiché titolare di una posizione giuridica qualificata, la delibera federale che introduca una clausola o preveda un criterio ad escludendum potenzialmente lesiva dei suoi interessi in relazione alla preclusione che ne deriva sulla partecipazione a procedimenti volti alla individuazione delle società che possono essere ammesse, pur prive di titolo sportivo, a partecipare a campionati di categoria superiore.
Recita l’art. 43 bis, comma 1, C.G.S. Figc: «I ricorsi per l’annullamento delle delibere della Federazione, nei casi e con le modalità previste dall’art. 31 del Codice della Giustizia Sportiva emanato dal CONI, sono proposti innanzi al Tribunale federale a livello
nazionale ‐ sezione disciplinare».
Recitano le disposizioni di cui all’art. 31, commi 1 e 2, C.G.S. Coni:
«1. Le deliberazioni dell’Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. 2. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del Coni e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti».
Recita l’art. 30, comma 1, C.G.S. Coni: «Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale».
Orbene, atteso particolarmente l’attuale contesto istituzionale (federale) di riferimento, che vede concentrati tutti i poteri del Consiglio federale e dei Consiglieri nelle mani del Commissario straordinario, ritiene, questa Corte, che una lettura costituzionalmente orientata – anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale – del combinato disposto delle norme di cui alle disposizioni appena richiamate consenta di ritenere ammissibile il ricorso proposto da Novara Calcio S.p.A..
Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che le delibere assunte dalla Federazione durante il periodo di gestione commissariale rimangano giuridicamente non impugnabili ed escluse da un eventuale sindacato da parte degli organi di giustizia sportiva e, dunque, anche di quelli giurisdizionali e, per l'effetto, gli interessi ed i diritti eventualmente lesi e/o coinvolti dalla delibera federale, privi, di fatto, di tutela. Evidente il rischio di tenuta costituzionale di una siffatta lettura delle norme sopra ricordate.
Privo di pregio, a tal proposito, l’assunto difensivo circa il difetto di competenza del TFN a favore della competenza del Collegio di Garanzia del Coni. Inconferente, a tal riguardo, il richiamo all’art. 54, comma 1, C.G.S. Coni, secondo cui «Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 10.000,00, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art.
12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti». Infatti, come detto, della delibera dell’Assemblea e/o del Consiglio federale, l’ordinamento sportivo prevede espressamente la facoltà di impugnazione.
Quanto alla asserita violazione del principio del contraddittorio, l’unico soggetto effettivo contraddittore nel presente procedimento è e non può che essere la Federazione italiana giuoco calcio, che quel provvedimento ha deliberato. Sotto tale profilo, dunque, non vi è alcuna violazione del principio del contraddittorio, poiché Novara Calcio ha ritualmente notificato il ricorso alla FIGC. In tale prospettiva, la notifica effettuata anche a Unicusano Ternana S.r.l. deve essere considerata una mera litis denuntiatio, un quid pluris, una comunicazione effettuata ad un possibile soggetto controinteressato che, se ritiene, come qualsiasi altro soggetto titolare di un interesse differenziato, seppur mediato, può intervenire nel giudizio, così come infatti hanno legittimamente fatto Pro Vercelli e Robur Siena.
Quanto, segnatamente, alla legittimazione attiva del Novara Calcio s.p.a. occorre, anzitutto, in fatto, prendere atto che, come anche confermato dalla difesa federale in sede di discussione, non vi è, ad oggi, un provvedimento della Federazione con una graduatoria ufficiale delle società ammesse al ripescaggio od alla relativa domanda.
Ed allora occorre verificare se il Novara Calcio abbia o meno interesse ad impugnare la delibera del Commissario straordinario FIGC che preveda il criterio di cui al più volte ricordato punto D4.
In tal ottica, deve osservarsi come i criteri posti dalla Federazione in materia di uripescaggi" appaiano sostanzialmente sovrapponibili, per quanto qui in rilievo, alle clausole del bando di concorso che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti e quindi di fatto “escludenti".Orbene, secondo la giurisprudenza amministrativa, manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione.In altri termini, rappresenta consolidato principio giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, quello secondo cui il bando di concorso, ove sia immediatamente lesivo, in quanto imponga determinati requisiti di ammissione, deve essere impugnato senza attendere l’emanazione degli atti applicativi (cfr., per tutte, TAR Liguria – sez. II, 30.IX.1999 n. 471; TAR Napoli 26.05.1999 n. 1435; Cons. Stato, V sez., 14.7.1997 n. 821; idem, 4.2.2011 n. 1398; 10.08.2010 n. 3588; sez.VI, 8.9.2009 n. 5260; Cons. Stato, sez. II, parere n. 594/2013; cfr. anche parere n. 12388/12).
In particolare, è possibile rilevare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato sia giunta alle seguenti conclusioni:
- Secondo costante giurisprudenza, le clausole del bando che prescrivono puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti della partecipazione alla gara, e quindi di fatto uescludenti", manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza, l’onere di una loro tempestiva impugnazione, senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (così Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06 maggio 2009, n. 419) ovvero entro i termini decadenziali, decorrenti dal momento della pubblicazione del bando o quanto meno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione, con cui il soggetto ha manifestato interesse alla procedura concorsuale (Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 1996, n. 381)" (Cons. Stato, Sezione II, parere n. 5033/12, reso nell’adunanza del 3 dicembre 2014 e concernente un ricorso avverso l’esclusione da una procedura concorsuale dell’Aeronautica per superamento dei limiti di età);
- […] il ricorrente, non essendo in possesso del requisito prescritto è stato escluso dal concorso con un provvedimento che aveva natura vincolata, stante l’espressa e ineludibile previsione del bando, lex specialis della procedura concorsuale.
In virtù del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’impugnazione del bando udifferita" al momento dell’impugnazione del provvedimento di esclusione è ammissibile solamente quando la clausola del bando è tale da prestarsi a differenti interpretazioni da parte dell’amministrazione in sede di ammissione degli aspiranti al concorso (in tal senso, segnatamente, Cons. Stato, sez. I, 28 giugno 2000, n. 1026).
Le clausole del bando che prescrivono, invece, puntuali e definiti requisiti di partecipazione, in quanto impeditive per chi non sia in possesso di quei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, e quindi di fatto uescludenti", manifestano immediatamente la loro lesività e comportano, di conseguenza l’onere di una loro tempestiva impugnazione senza attendere il provvedimento di esclusione adottato in loro pedissequa applicazione (così Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 880; Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2003, n. 1; Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2001, n. 3507).
Per la individuazione di tali clausole escludenti si procede attraverso un giudizio prognostico in base al quale si può affermare che l’effetto lesivo (ossia l’esclusione del concorrente dalla procedura) si produrrà con certezza (come nel caso di specie) all’esito delle operazioni di gara, per effetto della applicazione della clausola di che trattasi […]" (Cons. Stato, sez. II, parere n.4284/2011);
- […] i bandi di concorso, se contenenti clausole immediatamente lesive dell’interesse degli aspiranti, come appunto quella che si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con conseguente inammissibilità sia dell’impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione dal concorso, che costituisce atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell’impugnazione contestuale del bando stesso e dell’esclusione, ove, siano decorsi i termini per ricorrere contro il bando medesimo (cfr., di recente, Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1).
Tale orientamento giurisprudenziale, costituisce, infatti, espressione di uno dei principi cardine della giustizia amministrativa, e cioè quello per cui in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo fosse impugnabile ex se, ma non sia stato utilmente impugnato.
Ed è proprio in virtù di tale principio che l’azione amministrativa si svolge con relativa certezza di diritto, risultando divisa in una serie di fasi, ciascuna delle quali si conclude con un atto suscettibile di diventare inoppugnabile, se non utilmente impugnato tempestivamente, e costituire, quindi, la base di ulteriori provvedimenti.
Ora, uno degli esempi classici di atto presupposto suscettibile di acquisire l’inoppugnabilità pur in pendenza di ulteriori atti, è proprio il bando per la partecipazione ad una selezione rispetto ai provvedimenti di ammissione.
Ciò in quanto in tal caso l’atto presupposto chiude un procedimento o un sub-procedimento e consuma, in tutto o in parte, la discrezionalità amministrativa, ponendosi come vincolante rispetto all’ulteriore corso (così Cons. Stato., Ad. Plen., 4 dicembre 1998, n. 1)" (Cons. Stato., sez. VI, 30 dicembre 2005, n.7620; in senso conforme, Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2009, n.5726; Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2006, n.7295).
- Quanto al merito, la decisione del Tribunale federale nazionale merita piena condivisione e, quindi, conferma.
Deve prescindersi, poiché anche irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio, dalla disquisizione in ordine alla qualificazione della natura sanzionatoria accessoria della preclusione di cui trattasi (seppur, ad avviso di questa Corte, quantomeno prima facie, la stessa appaia rivestire, comunque, in fatto, natura, quantomeno sostanzialmente sanzionatoria). La questione da esaminare e risolvere, ai fini della definizione del presente giudizio, è infatti se la delibera di cui trattasi è soggetta al sindacato di legittimità e se la stessa sia o meno esente dai vizi denunziati dal Novara Calcio S.p.A.
Insegna consolidata giurisprudenza amministrativa che la individuazione dei criteri dettati in materia di uripescaggio" delle società nelle categorie superiori, per la disputa di un campionato rispetto al quale le stesse difettino del relativo titolo sportivo, rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa della Federazione e che il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della stessa è limitato alle ipotesi di vizi logici e di irragionevolezza (cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I ter, 20 aprile 2017, n. 4763). In
siffatti soli termini, dunque, può essere condotto, in questa sede, il sindacato di legittimità della delibera federale impugnata dal Novara Calcio S.p.A..
Orbene, condividendo la motivazione del Tribunale federale nazionale, non è logico e ragionevole il provvedimento di cui alla delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 30.5.2018, nella parte in cui, nel fissare i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei campionati professionistici di Serie A e di Serie B per la stagione sportiva 2018/2019, dispone, al punto D4, la esclusione dalla possibilità di colmare vacanze di organico per le società che hanno scontato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 sanzioni per il mancato pagamento, nei termini prescritti, degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo o delle ritenute IRPEF, o dei contributi INPS o del Fondo Fine Carriera relative ai suddetti emolumenti.
La delibera in parte qua, infatti, è viziata nel momento in cui introduce un criterio preclusivo ancorato a fatti posti in essere / inadempienze realizzate in un momento in cui il predetto criterio non era vigente nell’ordinamento sportivo e, altresì (e, comunque), laddove ancora la preclusione al momento in cui la sanzione è stata scontata e non già in quella in cui è stato, semmai, commesso il relativo fatto illecito.
Inoltre, non appare ragionevole, né, comunque, adeguatamente giustificata e motivata, la disciplina differenziata, dettata ai fini qui in rilievo, per le ipotesi di illecito amministrativo rispetto a quelle dell’illecito sportivo.
Per quanto sopra, dichiarata assorbita ogni altra questione, questa Corte respinge i reclami proposti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Unicusano Ternana S.r.l. e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale.
Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3, 4 e 5, previa riqualificazione degli appelli delle società Robur Siena SpA e FC Pro Vercelli 1892 Srl quali interventi adesivi all’appello FIGC, così provvede:
- rigetta le impugnazioni e conferma la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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