F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE N. 009/CFA DEL 08/08/2018 (MOTIVI) CON RIFERIMENTO AL COM. UFF. N. 007/CFA DEL 01/08/2018 (DISPOSITIVO) RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)

RICORSO  DELLA  LEGA  NAZIONALE  PROFESSIONISTI  SERIE  B  AVVERSO  LA  DECLARATORIA  DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART. 43 BIS C.G.S. RELATIVO ALL’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COM. UFF. N. 42 DELL’11.5.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 12.7.2018)

1. Con ricorso in data 19.7.2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) ha impugnato e chiesto l’annullamento, in via principale, senza rinvio e, in via subordinata, con rinvio ai fini della decisione nel merito, della decisione di cui al Com. Uff. n. 4/TFN – SD, con la quale il TFN – Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse  concreto  ed  attuale,  il ricorso ex art. 43-bis CGS della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 - e relativi atti prodromici e consequenziali - con i quali è stato stabilito che in caso di vacanze di organico nel campionato di Serie C s.s. 2018/2019 “determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o per revoca o decadenza dalla affiliazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 49 NOIF lett. c) – Lega nazionale Dilettanti, sulla sostituzione delle società neo promosse, l’ordine di integrazione sarà il seguente: una seconda squadra di Serie A, una società retrocessa della Serie C e una società che abbia disputato il campionato Interregionale.

2. La LNPB si duole dell’erroneità della decisione impugnata laddove essa non ha colto la sussistenza nel caso di specie dell’interesse a ricorrere della stessa LNPB sia sotto il profilo procedurale, dal momento che l’art. 33 C.G.S. ai fini della legittimazione a proporre reclamo richiede la titolarità in capo al soggetto ricorrente di un interesse qualificato come diretto e non anche concreto ed attuale, requisiti, questi ultimi, che il TFN ha ritenuto dunque erroneamente manchevoli nella fattispecie in capo alla LNPB, sia sotto il profilo sostanziale, atteso che la sportività e la competitività complessiva del sistema calcio e, quindi, l’equa competizione all’interno della categoria, sono certamente incise dalla delibera del Commissario Straordinario impugnata, ad esempio laddove (par. III Com. Uff. n. 42) essa prevede che la seconda squadra non potrà mai partecipare allo stesso Campionato della prima squadra, né a un Campionato superiore, con ciò creando un vulnus al regolare svolgimento della competizione con riguardo alle gare che vedranno contrapposte squadre di Serie B e seconde squadre che non hanno, per effetto della citata disposizione, alcun interesse di alta classifica, essendo loro preclusa la promozione. Nel merito, la LNPB ripropone i quattro motivi di doglianza formulati in primo grado (i. mancata intesa con le Leghe interessate; ii. contrasto con l’art. 7 dello Statuto FIGC; iii. contrasto con l’art. 50, co. 2, NOIF; iv. abuso del diritto ed eccesso di potere del Commissario Straordinario) e non esaminati dal TFN, chiedendone l’accoglimento.

3. Con atto di costituzione in data 23.7.2018, la FIGC ha controdedotto al gravame della LNPB, ribadendo la correttezza della decisione del TFN in punto di carenza in capo alla LNPB di un interesse a ricorrere concreto ed attuale, non essendo la delibera impugnata produttiva di effetti incidenti in via diretta ed immediata sul Campionato di Serie B. Nel merito, la FIGC ha riproposto le deduzioni in replica alle doglianze della LNPB non esaminate dal TFN, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso della LNPB.

4. Nella riunione del 1° agosto 2018 dinanzi a questa Corte, le Parti hanno illustrato le rispettive difese, chiedendo l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.

5. In via assolutamente preliminare ed assorbente e, dunque, senza delibare la controversa questione della sussistenza dell’interesse a ricorrere della LNPB avverso la delibera del Commissario Straordinario della FIGC pubblicata con Com. Uff. n. 42 in data 11.5.2018 e relativi atti prodromici e consequenziali, la Corte rileva che, con il primo motivo di doglianza, la LNPB ha lamentato la mancata intesa con le Leghe interessate, assumendo quindi la violazione da parte della delibera commissariale impugnata dell’art. 3, comma 1, lett. g), dell’art. 13, comma 2 e, in particolare, dell’art. 27, comma 3, lett. d), dello Statuto FIGC, i quali sanciscono il principio della necessità della previa intesa tra la FIGC (e, ove del caso, del Consiglio Federale) e le Leghe interessate (sentite, ove del  caso,  le  Componenti tecniche) nella determinazione dell’ordinamento e  delle  formule  dei  campionati,  nonché  nelle deliberazioni  sui  collegamenti  tra  campionati,  con  particolare  riferimento  ai  meccanismi  di  promozione e retrocessione (v. art. 27, comma 3, lett. d, Statuto FIGC cit.), fatti oggetto di  specifiche  nuove previsioni da parte della delibera commissariale impugnata.

Ne consegue che, quanto meno sotto questo profilo, il giudizio di primo grado avrebbe dovuto svolgersi e la decisione del TFN qui gravata avrebbe dovuto essere necessariamente pronunciata nei confronti di tutte le altre Leghe interessate - con le quali la stessa LNPB afferma il Commissario Straordinario avrebbe dovuto raggiungere la previa intesa sulla delibera impugnata  -  da  ritenersi dunque litisconsorti processuali necessari. La questione dell’integrità o meno del contraddittorio processuale, che rivestiva e riveste natura pregiudiziale anche rispetto alla questione esaminata dal TFN dell’interesse a ricorrere, sulla quale tutte le parti necessarie del processo hanno evidentemente diritto ad interloquire, non è stata tuttavia rilevata dal Giudice di primo grado.

In ragione e per effetto della ravvisata violazione delle norme sul contraddittorio, la Corte annulla, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata e rinvia al TFN – Sezione Disciplinare, che dovrà quindi, ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c. (al quale occorre fare riferimento ai sensi dell’art. 2, comma 6, del CGS CONI), ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le Leghe interessate ai sensi delle disposizioni dello Statuto FIGC sopra indicate e che la LNPB assume violate, in un termine perentorio dallo stesso TFN stabilito.

Per questi motivi la C.F.A., impregiudicata la questione dell’interesse a ricorrere da parte della LNP Serie B, rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla ai sensi dell’art. 37, comma 4, del C.G.S., la decisione impugnata e rinvia al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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